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Bur n. 14 del 07 febbraio 2006


LEGGE REGIONALE  n. 2 del 03 febbraio 2006

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Quadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2006, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione" è fissato, in termini di competenza, in euro 500.859.000,00.

Art. 2
Rifinanziamenti e fondi speciali

 1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e pluriennale 2006-2008, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
 2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2006, sono determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 nelle misure indicate nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d'investimento.
 3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell'esercizio.

Art. 3
Attribuzione alla provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del Demanio Idrico e dell'introito di canoni ricavati all'utilizzazione del demanio stesso

1. Alla Provincia di Belluno sono trasferite, nelle more dell'attuazione dell'articolo 4, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", le risorse equivalenti ai proventi dei canoni introitati dalla Regione per concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell'ambito della Provincia di Belluno e sono destinate all'attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale.
 2. Gli interventi da realizzare sono definiti mediante accordo quadro con la Regione, previa intesa con le comunità montane e i comuni.
 3. Nell'accordo quadro tra la Regione e la Provincia di Belluno sono definiti gli interventi da attuare con le risorse quantificate sulla base dei proventi introitati nell'anno precedente a quello di riferimento.
 4. Le modalità di trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico, sono definite con legge regionale da presentare, da parte della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora il Consiglio regionale non approvi detta legge entro il 31 dicembre 2007, le funzioni di cui al presente comma si intendono automaticamente trasferite.
 5. La quota non inferiore al 10 per cento di cui all'articolo 83, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", da attribuire alle altre Province del Veneto, è determinata sull'ammontare dei canoni introitati annualmente dalla Regione, detratto l'importo di cui al comma 1.

Art. 4
Aggiornamento dell'offerta in relazione al fabbisogno di residenzialità per anziani non autosufficienti

1. Entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge la Giunta regionale è impegnata ad assegnare alle aziende ULSS, con decorrenza 1° gennaio 2006, le quote di rilievo sanitario per l'accoglienza di persone in condizione di non auto-sufficienza accolte nei centri servizi convenzionati ed in possesso dell'autorizzazione al funzionamento i cui posti risultano occupati al 31 dicembre 2005.
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte mediante imputazione all'upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia", previa riduzione di pari importo dell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2006. Resta inteso che all'interno dell'upb U0148 trova copertura pure l'adeguamento del 3 per cento delle rette.

Art. 5
Modifica della legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 "Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso della Regione Veneto"

1. All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:
 "2 bis. La Giunta regionale favorisce le attività culturali promosse dalle società di mutuo soccorso, con particolare attenzione alle iniziative di alto contenuto scientifico che hanno come obiettivo la ricerca e la riflessione sulle trasformazioni sociali, culturali ed economiche delle società contemporanee.".
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 80.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2006.

Art. 6
Interventi regionali per favorire l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali

1. La Giunta regionale, in attesa di una disciplina organica delle forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l'erogazione di:
a) contributi ordinari a favore delle gestioni associate costituite, per un periodo non inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli articoli 27, 30, 31 e 32 del decreto legislativo n. 267/2000, per le spese di funzionamento;
b) contributi a favore di unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000, costituite per un periodo non inferiore a cinque anni, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni;
c) contributi a favore di gestioni associate costituite, per un periodo non inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267/2000, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni;
d) contributi a favore delle comunità montane, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio in forma associata, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una pluralità di funzioni e di servizi ad esse affidati dai comuni.
 2. La Giunta regionale determina altresì i criteri per l'erogazione di contributi aggiuntivi per le medesime finalità di cui al comma 1 sulla base di eventuali trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato destinate a sostegno dell'associazionismo comunale.
 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzioni e di deleghe agli enti locali".
 4. È abrogato l'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" e tuttavia sono fatti salvi i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che conservano la loro validità e sono portati a termine secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla previgente normativa.
 5. Agli oneri quantificati in euro 500.000,00, per le finalità di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0005 "Interventi indistinti a favore degli Enti locali" del bilancio di previsione 2006.
 6. Agli oneri quantificati in euro 500.000,00, per le finalità di cui al comma 1 lettera b), in euro 1.250.000,00 per le finalità di cui al comma 1 lettera c), ed in euro 1.250.000,00 per le finalità di cui al comma 1 lettera d), si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0007 "Trasferimenti agli Enti locali per investimenti" del bilancio di previsione 2006.

Art. 7
Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni

1. L'articolo 15, comma 2 ter, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è così sostituito:
 "2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari ad euro 1,00 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.".

Art. 8
Centro regionale sulla sclerosi multipla

 1. Ai fini della piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 40 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004"come integrato dall'articolo 20 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005", lo stanziamento triennale per il centro regionale sulla sclerosi multipla è incrementato di euro 50.000,00.
 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni attuative del comma 1.
 3. La Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno presenta alla competente commissione consiliare una relazione sull'attività del centro.

Art. 9
Contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria

 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria non finanziabili in conformità ad altre leggi di spesa regionali.
 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne il primo anno di applicazione, ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo, la Giunta regionale adotta i criteri per la definizione delle categorie di opere ammissibili a contributo, le modalità di presentazione delle domande e di valutazione delle stesse ai fini della predisposizione di una graduatoria, nonché le modalità di erogazione del contributo e di controllo sulle opere realizzate a monitoraggio della spesa.
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del bilancio di previsione 2006.

Art. 10
Programmi di intervento per il controllo della diffusione di parassiti da quarantena

 1. In conseguenza dello stato di crisi causato da infezioni di parassiti da quarantena su colture agrarie, forestali e verde ornamentale, la Giunta regionale adotta programmi di intervento che comprendono le seguenti azioni:
a) monitoraggio di vivaisti e di aziende agricole delle aree interessate;
b) predisposizione di un protocollo tecnico per la sorveglianza, controllo ed applicazione delle misure ufficiali attuative delle direttive 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 e 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002 e, dei loro decreti applicativi;
c) programmazione degli interventi di lotta per l'eradicazione delle malattie;
d) analisi di laboratorio e formazione dei tecnici addetti ai controlli;
e) predisposizione di materiale tecnico divulgativo per gli operatori agricoli.
 2. I programmi di cui al comma 1, formulati e coordinati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, sono realizzati in collaborazione con l'Azienda regionale Veneto Agricoltura di cui alla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, nonché con istituti universitari e di ricerca e con l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 754.100,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0039 "Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole" del bilancio di previsione 2006.

Art. 11
Misure per l'appropriatezza ed esenzione dal pagamento di compartecipazione nelle strutture intermedie

 1. Le strutture che garantiscono la continuità assistenziale tra il sistema di cure ospedaliere ed il sistema di cure distrettuali destinate ad accogliere persone dimesse da reparti ospedalieri ed affette da esiti non stabilizzati di patologie acute, appartengono al livello essenziale "assistenza ospedaliera". Pertanto le prestazioni erogate in tali strutture non sono sottoposte ad alcuna forma di compartecipazione.
 2. La Giunta regionale entro sessanta giorni adotta i criteri per garantire la continuità assistenziale di cui al primo comma.
 3. Le strutture residenziali di riconversione ospedaliera (HRSA) vengono classificate residenze sanitarie assistenziali (RSA).

Art. 12
Concessione di finanziamenti alle istituzioni scolastiche che provvedono alla fornitura di libri di testo in prestito agli alunni della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado

 1. Nel quadro dell'azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica, la Regione concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche statali che, a partire dall'anno scolastico 2006-2007, provvedono alla fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado.
 2. In sede di prima applicazione dell'intervento regionale, con riferimento all'anno scolastico 2006-2007, il finanziamento regionale è destinato unicamente a beneficio degli alunni che frequentano le prime classi, rispettivamente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Nei successivi anni scolastici il finanziamento viene esteso a beneficio degli alunni della altre classi sopra indicate.
 3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva un provvedimento per stabilire i criteri di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche.
 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio di previsione 2006.

Art. 13
Finanziamento attività previste dal Programma Interregionale Assistenza Tecnica nel settore zootecnico

 1. Allo scopo di assicurare il completamento e la conclusione delle attività previste dal Programma Interregionale Assistenza Tecnica nel settore zootecnico, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", la Giunta regionale è autorizzata a finanziare la prosecuzione delle relative iniziative per l'anno 2006, sulla base delle modalità attuative e delle procedure stabilite dal programma medesimo.
 2. L'aiuto viene concesso, nei limiti dell'80 per cento della spesa ammissibile, a supporto della realizzazione di un apposito Progetto operativo approvato dalla Giunta regionale e attuato tramite l'Associazione regionale allevatori del Veneto (ARAV).
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" del bilancio di previsione 2006.

Art. 14
Contributi straordinari agli enti locali per far fronte a debiti sorti per garanzie prestate nei confronti della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.

 1. Al fine dell'estinzione del debito residuo, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario agli enti locali che, in quanto già fideiussori o datori di ipoteca delle società che hanno stipulato contratto di finanziamento con la Società Veneziana Canalgrande S.p.A. (SVEC), si trovino ad essere chiamati ad adempiere all'obbligazione di garanzia.
 2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso altresì agli enti locali che si siano direttamente obbligati nei confronti della SVEC per essersi accollati il debito delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con quest'ultima.
 3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nei limiti di spesa di cui al comma 4, secondo criteri e procedure stabilite dalla Giunta regionale.
 4. Per gli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.250.000,00 ripartita in ragione di euro 750.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 (upb U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti").

Art. 15
Modifica della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica, ed edilizia"

 1. All'articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 dopo le parole "all'interno delle aree urbane" sono inserite le seguenti: "29 dicembre 1999, n. 61 "Norme per l'acquisizione di sedi ferroviarie dimesse", 28 dicembre 1998, n. 32 "Erogazione di un contributo per l'installazione sulle auto di nuova immatricolazione del Veneto di sistemi di pagamento automatico di pedaggi autostradali e ai Comuni per l'installazione di sistemi automatizzati di accesso ad aree o parcheggi urbani"; alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole: "della legge 28 giugno 1991, n. 208 "Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane" e della legge 24 marzo 1989, n. 122 "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale".

Art. 16
Valorizzazione dei prodotti agricoli locali

 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di promuovere lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari locali di qualità ottenuti da piccole e medie imprese nell'ambito del territorio regionale e di valorizzare, sotto il profilo socio-culturale, ambientale e turistico, le relative aree di produzione, è autorizzata a finanziare azioni a carattere divulgativo, informativo e promozionale di tali prodotti e del loro utilizzo anche alimentare.
 2. Il sostegno di cui al comma 1 è concesso ad enti pubblici nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti dell'allegato I del Trattato, nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato.
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0045 "Interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità ed altri servizi" del bilancio di previsione 2006.

Art. 17
Modifica alla legge regionale n. 54/1999 "Contributi agli enti locali che intendono acquisire e utilizzare immobili dimessi o ceduti dal Ministero della Difesa

 1. All'articolo 4 comma 1 della legge regionale n. 54/1999 è aggiunta la seguente lettera:
"b bis) un fondo per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla redazione di un piano regionale per la valorizzazione dei sistemi difensivi presenti nella Regione del Veneto.".
 2. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla legge regionale n. 54/1999 sono previste per l'esercizio finanziario 2006:
a) per la lettera a) dell'articolo 4 euro 150.000,00;
b) per la lettera b) dell'articolo 4 euro 250.000,00;
c) per la lettera b bis) dell'articolo 4 euro 50.000,00.

Art. 18
Operazioni di smobilizzo di crediti di Veneto Sviluppo S.p.A.

 1. La Veneto Sviluppo S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di smobilizzo pro-soluto di crediti dalla stessa vantati verso istituti di credito a valere su fondi di rotazione regionali costituiti presso la stessa società.
 2. L'utilizzo delle risorse derivanti dall'operazione di cui al comma 1 avviene secondo criteri e modalità determinate dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme vigenti di disciplina dei rapporti tra Veneto Sviluppo S.p.A. e Regione del Veneto.
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0227 "Attività a favore dello sviluppo economico e dell'innovazione" del bilancio di previsione 2006.

Art. 19
Interventi destinati a favorire la fusione tra gli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1

 1. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione e di concentrazione degli organismi di garanzia a livello provinciale e regionale previsti dall'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio", la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo rischi dei confidi che risultano dalla fusione di organismi in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.
 2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del fondo rischi nel limite di un milione di euro per ciascuna operazione di fusione. Sono ammissibili le operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2004.
 3. Le modalità ed i criteri di erogazione del contributo sono determinati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare.
 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0073 "Attività di incentivazione per il commercio" del bilancio di previsione 2006.

Art. 20
Modifica alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 "Formazione della Carta Tecnica Regionale"

 1. L'articolo 5 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 "Formazione della Carta Tecnica Regionale" è così sostituito:
"Articolo 5
 1. La Regione del Veneto, per l'assolvimento delle proprie attività istituzionali di programmazione e attraverso forme di coordinamento tra Stato-Regioni-Enti locali per la realizzazione dei sistemi informativi territoriali, sulla base delle indicazioni e delle direttive derivate da progetti statali e comunitari, promuove l'utilizzo della Carta Tecnica Regionale e dei suoi elaborati mediante la diffusione in forma non onerosa, a chiunque ne faccia richiesta. Per tali finalità la Giunta regionale provvede all'approvazione di un disciplinare con il quale sono stabilite le modalità, le condizioni e le caratteristiche della cessione dei diversi elaborati.
 2. I comuni, le province, le comunità montane, gli istituti universitari e di ricerca nonché gli altri enti pubblici possono richiedere, per fini di studio, l'uso temporaneo o la cessione delle fotocopie su carta dei fotogrammi risultanti dalle riprese aerofotogrammatiche.
 3. La concessione in uso temporaneo dei fotogrammi aerei è gratuita mentre la cessione definitiva comporta il pagamento delle spese di riproduzione delle copie positive a stampa, ai sensi della vigente disciplina.
 4. Le richieste degli enti di cui al secondo comma sono accolte nel rispetto della vigente disciplina e compatibilmente con le proprie esigenze di utilizzazione delle fotocopie.".
 2. All'articolo 6 primo comma le parole: "agli articoli 2 e 5" sono sostituite da: "all'articolo 2" e le parole: "1977, 1978, 1979, 1980" sono sostituite da: "finanziari successivi".

Art. 21
Realizzazione di opere di finanza di progetto per interventi infrastrutturali nei trasporti

 1. Al fine di garantire l'attuazione di interventi da realizzarsi in finanza di progetto ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e con particolare riferimento alla realizzazione dell'"Autostrada Nogara-Mare", della "Circonvallazione orbitale di Padova" e del "Nuovo Asseintermodale lungo l'idrovia Padova-Venezia", è autorizzato uno stanziamento di complessivi euro 100.000.000,00 da erogare in dieci anni.
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0129 "Interventi strutturali nella logistica per i trasporti" del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

Art. 22
Azioni per adeguare il trasporto pubblico ferroviario alle esigenze dell'utenza

 1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare uno stanziamento di complessivi euro 50.000.000,00, da erogare in dieci anni, per interventi di ammodernamento e di potenziamento dei mezzi delle infrastrutture da adibire al sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) del Veneto.
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0133 "Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR" del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

Art. 23
Contributo straordinario a favore dell'innovazione tecnologica, dell'ammodernamento e del miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 "Norme in materia di attività produttive"

 1. Al fine di consentire il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria approvata con la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2002, n. 3745, un contributo straordinario per complessivi euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2006.
 2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 "Norme in materia di attività produttive" e dall'articolo 31 della legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", nonché dalla deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2002, n. 3745.
 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti" del bilancio di previsione 2006.

Art. 24
Finanziamento aggiuntivo per l'aggiornamento del Piano triennale per l'adeguamento della rete viaria

 1. Per l'aggiornamento del piano triennale di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per nuovi interventi per complessivi euro 150.000.000,00 da erogare in dieci anni.
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

Art. 25
Sviluppo del marketing territoriale

 1. La Regione del Veneto promuove iniziative nel settore delle infrastrutture per lo sviluppo del marketing territoriale, per migliorare l'immagine e l'offerta del territorio veneto, al fine di incentivare gli investimenti di soggetti terzi.
 2. Per le finalità del comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere un finanziamento regionale di euro 500.000,00 per l'esercizio 2006 per la redazione di studi ed attività promozionale.
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0125 "Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti" del bilancio di previsione 2006.

Art. 26
Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico

 1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, in conformità a quanto previsto nell'articolo 26 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002", per il triennio 2006-2008, progetti sperimentali che propongano soluzioni di trasporto ed accessibilità alle strutture aperte al pubblico del centro storico della città di Venezia, finalizzati ad agevolarne l'utilizzo anche da parte delle persone con ridotta capacità motoria.
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

Art. 27
Contributo straordinario per la celebrazione del cinquantenario dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina d'Ampezzo

 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 200.000,00 alla Gestione Impianti Sportivi Cortina S.r.l. (GIS S.r.l.), per l'organizzazione della celebrazione del cinquantenario dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina d'Ampezzo.
 2. La Gestione Impianti Sportivi Cortina S.r.l., entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta il programma di attività alla Giunta regionale per l'approvazione. Una parte del finanziamento verrà destinata ai comuni dell'area del Cadore e del Comelico interessati.
 3. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport" del bilancio di previsione 2006.

Art. 28
Azioni di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva

 1. La Giunta regionale, al fine di qualificare il territorio delle province del Veneto attraverso la presenza di impianti sportivi di eccellenza, a livello nazionale od internazionale, adotta, sentita la competente commissione consiliare un programma di intervento straordinario per la realizzazione ed il recupero di impianti sportivi. Le iniziative inserite in tale programma possono beneficiare di contributi in conto capitale attraverso la stipula di specifici accordi di programma con la Giunta regionale.
 2. La Giunta regionale, nella redazione del programma, riconosce priorità agli interventi aventi le seguenti caratteristiche:
a) la partecipazione del capitale privato;
b) la disponibilità delle aree per la realizzazione dell'intervento;
c) la cantierabilità degli interventi;
d) l'intesa tra il Comitato regionale del CONI e il soggetto realizzatore.
 3. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le iniziative, almeno una per provincia, il cui costo di realizzazione risulti pari ad almeno euro 500.000,00, mentre l'ammontare massimo del contributo regionale è stabilito in euro 1.500.000,00.
 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0179 "Interventi per l'impiantistica sportiva" del bilancio di previsione 2006.
 5. Gli interventi inseriti nel programma di intervento straordinario sono privilegiati nel riparto delle risorse destinate a fini analoghi da altre leggi regionali e nazionali nonché da provvedimenti comunitari.

Art. 29
Modifica dell'articolo 60 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione"

 1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" le parole: "a tutto l'esercizio 2006" sono sostituite dalle parole: "a tutto l'esercizio 2008".

Art. 30
Disposizioni in materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55

 1. Per l'anno 2006, fatte salve eventuali variazioni delle indennità parlamentari, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005:
a) l'indennità prevista dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5;
b) l'indennità prevista dall'articolo 1 comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5;
c) l'indennità prevista dall'articolo 1 comma 2 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.
 2. Per l'anno 2006 la quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 continua ad essere calcolata sull'ammontare dell'indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005.
 3. Per l'anno 2006, fatte salve eventuali variazioni delle indennità parlamentari:
a) la diaria prevista dall'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 continua ad essere erogata nell'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
b) il rimborso spese previsto dall'articolo 6 comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è calcolato sull'ammontare dell'indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005.
 4. Per l'anno 2006:
a) il contributo previsto dall'articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è calcolato sull'ammontare dell'indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005;
b) gli assegni vitalizi e gli assegni di reversibilità di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in godimento al 31 dicembre 2005, sono confermati nell'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
c) gli assegni vitalizi e gli assegni di reversibilità di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 che saranno erogati nel corso del medesimo anno 2006, sono calcolati sull'ammontare dell'indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005;
d) gli assegni di fine mandato di cui alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 che saranno erogati nel corso del medesimo anno 2006, sono calcolati sull'ammontare dell'indennità di carica lorda risultante alla data del 30 settembre 2005.
 5. Alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55, è aggiunto il seguente comma 2 bis:
 "2 bis - Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di età;";
b) al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 le parole: "Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Tali" sono sostituite dalle parole : "I consiglieri di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge";
c) il comma 1 bis dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 è abrogato.
 6. Le disposizioni del comma 5, lettere b) e c) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Art. 31
Modifica alla legge regionale 3 dicembre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni

 1. Al fine di consentire alle province e ai comuni forme più flessibili per la gestione dei servizi locali la legge regionale 3 dicembre 1998, n. 25 è modificata come segue:
a) all'articolo 8 della legge regionale n. 25/1998 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
 "2 bis. Per l'esercizio delle funzioni delegate le province possono avvalersi di enti strumentali a totale partecipazione pubblica, istituiti secondo i principi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cui possono essere trasferite direttamente le risorse finanziarie di cui alla lettera g) del comma 2 del presente articolo purché con le caratteristiche di cui alla lettera c) del comma 142 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";
b) all'articolo 9 della legge regionale n. 25/1998 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
 "2 bis. Per l'esercizio delle funzioni delegate i Comuni possono avvalersi di enti strumentali a totale partecipazione pubblica, istituiti secondo i principi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cui possono essere trasferite direttamente le risorse finanziarie di cui alla lettera g) del comma 2 del presente articolo purché con le caratteristiche di cui alla lettera c) del comma 142 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)".".
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0127 "Trasporto pubblico locale" del bilancio di previsione 2006.

Art. 32
Contributi per la gestione dei nidi aziendali pubblici

 1. Gli asili nido aziendali istituiti da enti pubblici hanno diritto ad un contributo per le spese di gestione in misura pari a quello erogato dalla Regione agli asili nido del Veneto.

 2. Agli oneri di cui al comma 1 quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2006 si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" del bilancio di previsione 2006.

Art. 33
Fondo per il servizio civile regionale volontario

 1. La Giunta regionale è autorizzata a istituire una nuova upb denominata "Fondo per il servizio civile regionale volontario".
 2. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare l'upb di cui al comma 1 con euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008.

Art. 34
Interventi per lo smaltimento di materiali contenenti amianto di edifici danneggiati da calamità naturali

 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per lo smaltimento dei materiali contenenti amianto di edifici o pertinenze danneggiati da calamità naturali nel corso degli anni 2005 e 2006.
 2. I contributi sono assegnati, tramite i comuni, ai proprietari per la parte non coperta da assicurazione per un importo non inferiore al quaranta per cento e non superiore al settanta per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di euro 70.000,00 per soggetto richiedente.
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 800.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0108 "Interventi strutturali nello smaltimento dei rifiuti" del bilancio di previsione 2006.

Art. 35
Contributo straordinario per la messa in funzione della sede della Conferenza permanente dei sindaci del Veneto Orientale

 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale un contributo straordinario di euro 490.000,00 per la messa in funzione della sede della Conferenza in comune di Portogruaro.
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 490.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti" del bilancio di previsione 2006.

Art. 36
Contributo straordinario all'Azienda Trasporti Veneto Orientale spa (ATVO spa) per la realizzazione nel Comune di Jesolo dell'edificio destinato a ospitare la nuova autostazione per il trasporto pubblico locale e la nuova caserma dei vigili del fuoco e della protezione civile

 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Azienda Trasporti Veneto Orientale spa (ATVO spa) un contributo straordinario di euro 1.500.000,00 per i lavori di completamento dell'edificio sito in Comune di Jesolo e destinato ad ospitare, secondo l'accordo di programma tra Ministero dell'Interno, Provincia di Venezia e ATVO spa, la nuova autostazione per i servizi di trasporto pubblico locale e la nuova caserma dei vigili del fuoco e della protezione civile.
 2. Per le modalità di erogazione e rendicontazione si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0129 "Interventi strutturali nella logistica per i trasporti" del bilancio di previsione 2006.

Art. 37
Contributo per recupero e ristrutturazione Villa Venier in Comune di Vò Euganeo

 1. La Regione eroga un contributo di euro 500.000,00 al Comune di Vò Euganeo per il progetto di recupero e ristrutturazione di Villa Venier al fine della sua trasformazione in centro culturale e storico dei Colli Euganei prevedendo un museo della memoria della deportazione ebraica quale testimonianza visibile del rifiuto e della condanna di ogni totalitarismo (upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto").

Art. 38
Disposizioni in materia di indennità premio di fine servizio per il personale trasferito alle dipendenze di altri soggetti

 1. Nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte dalla Regione ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti viene corrisposta, in base al periodo utile computabile alla data del trasferimento stesso, la differenza tra l'indennità premio di fine servizio calcolata con le modalità di cui all'articolo 111 della legge regionale 10 gennaio 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e quella determinata in base alle disposizioni previdenziali stabilite dall'INPDAP.
 2. Al personale già trasferito all'azienda regionale per i settori agricolo, forestale agro-alimentare denominata Veneto Agricoltura, a seguito della soppressione degli enti di cui all'articolo 1 comma 4 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 è riconosciuta, in base al periodo utile computato alla data del trasferimento stesso, l'indennità, a carico dell'azienda stessa, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 111 della legge regionale 10 gennaio 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.
 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle ipotesi di trasferimento volontario ad altro ente od azienda. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai trasferimenti o conferimenti di attività antecedenti all'entrata in vigore dalla presente legge.

Art. 39
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 "Contributo ai gruppi consiliari"

 1. All'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 è aggiunto il seguente comma:
 "1 bis. Il contributo di primo insediamento di cui al comma 1 può essere utilizzato in tutto o in parte dal gruppo per rimborsare eventuali saldi debitori verso il Consiglio regionale del corrispondente gruppo operante nella cessata legislatura, per spese riferite all'ultimo anno della legislatura.".

Art. 40
Modifica della legge regionale 26 novembre 2004, n. 27 "Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati"

 1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 27 "Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati", è così sostituito:
 "2. Il limite massimo del reddito per l'anno solare in corso ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, è pari ad euro 29.000,00.".
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.200.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

Art. 41
Contributo straordinario a favore della Fondazione Accademia dell'Artigianato Artistico

 1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'esercizio 2006, un contributo straordinario di euro 260.000,00 a favore della Fondazione Accademia dell'Artigianato Artistico, con sede ad Este (Pd), per il sostenimento delle azioni svolte dalla stessa in ambito culturale e della formazione professionale.
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 260.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0175 "Formazione professionale" del bilancio di previsione 2006.

Art. 42
Contributo straordinario a favore della Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno

 1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'esercizio 2006, un contributo straordinario di euro 350.000,00 a favore della Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno, al fine di garantire il proseguimento dei corsi specialistici già attivati dal polo universitario bellunese.
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio di previsione 2006.

Art. 43
Interramento di linee elettriche

 1. Al fine di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale negativo che deriva dagli elettrodotti, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di complessivi euro 1.000.000,00, per l'esercizio 2006, a favore di enti locali, enti parco e società di gestione degli elettrodotti, per l'esecuzione dei lavori di interramento, sulla base di specifici accordi di programma posti in essere con i citati soggetti.
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" del bilancio di previsione 2006.

Art. 44
Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere.

 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, una sovvenzione straordinaria sino alla misura di euro 50.000,00.
 2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione della sovvenzione di cui al comma 1.
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0013 "Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale" del bilancio di previsione 2006.

Art. 45
Modifica della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)"

 1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)" è così sostituita:
"b) pet therapy le attività che utilizzano l'impiego di animali in affiancamento alle terapie della medicina tradizionale nella fase terapeutica, quale strumento di promozione della riabilitazione nei confronti della disabilità fisica, psichica, psichiatrica e di socializzazione con particolare riferimento ai bambini in situazione di disagio, vittime di maltrattamenti, abbandono e abusi e agli anziani autosufficienti e non.".
 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 è inserito il seguente comma 3 bis:
 "3 bis. I fondi da destinare alla formazione degli operatori non devono essere superiori al venticinque per cento dei fondi stanziati dalla presente legge ed almeno il settantacinque per cento dei fondi complessivi deve essere disponibile per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3.".
 3. L'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, è così sostituito:
"Art. 3 - Modalità di applicazione.
 1. La Giunta regionale provvede ogni anno ad emanare un bando di adesione distintamente per la presentazione di progetti di pet therapy e di terapia del sorriso, a cui possono partecipare le aziende ULSS e le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale, su proposta dei direttori generali delle stesse, che devono essere realizzati e nell'ambiente ospedaliero in via prioritaria nei reparti di pediatria, neurologia e oncologia e nelle strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non.
 2. L'ammissibilità al finanziamento regionale di cui al comma 1 viene definita sulla base di apposita graduatoria che tiene conto:
a) dell'ambito e delle modalità di applicazione dell'utilizzo di animali a fini terapeutici e della gelotologia;
b) delle caratteristiche degli spazi e degli arredi destinati all'attività di pet therapy o di gelotologia;
c) dei criteri di evidenza scientifica che sono alla base della proposta progettuale, delle procedure e dei protocolli per la progettazione, della realizzazione e valutazione dei programmi di studio e ricerche sull'utilizzo di animali a fini terapeutici e della gelotologia;
d) dei criteri di assistenza e cura dell'animale stabiliti mediante apposita convenzione coi servizi veterinari pubblici o con strutture veterinarie private.".
 4. L'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 è abrogato.
 5. L'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 è così sostituito:
"Art. 5 - Relazione annuale.
 1. I direttori generali delle aziende ULSS e ospedaliere, ove è stata introdotta l'attività di gelotologia e/o di pet therapy, presentano alla Giunta regionale una relazione annuale sull'andamento dell'attività con particolare riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti.".
 6. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 5 bis - Affidamento di cani abbandonati.
 1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la diffusione delle terapie complementari di cui all'articolo 1 e di incoraggiare l'adozione di animali abbandonati, è autorizzata a finanziare progetti pilota di affidamento anche a strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non, di cani abbandonati e in custodia presso le strutture preposte.
 2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, alle strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non, è concesso un rimborso annuo per le spese di mantenimento degli animali, nel limite massimo di euro 500,00.".
 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 500.000,00 per l'esercizio 2006, di cui euro 350.000,00 a sostegno della pet therapy ed euro 150.000,00 a sostegno della terapia del sorriso, si fa fronte con l'utilizzo delle risorse allocate all'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2006.

Art. 46
Contributo per la promozione del sistema portuale integrato fluvio-marittimo dei porti di Chioggia e Porto Levante

 1. La Giunta regionale, al fine di promuovere il sistema portuale integrato fluvio-marittimo dei porti regionali di Chioggia e Porto Levante, è autorizzata a concedere un contributo annuo di euro 10.000,00 con riferimento a ciascun porto.
 2. I soggetti destinatari del contributo di cui al comma 1 sono individuati, per il porto di Porto Levante nella Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) di Rovigo e per il porto di Chioggia nella azienda speciale per il Porto di Chioggia (ASPO), tenuto conto delle funzioni istituzionali di tale azienda speciale in materia di programmazione, coordinamento, promozione e pianificazione delle opere portuali, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale", nonché di gestione del demanio portuale affidatole in concessione.
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0126 "Interventi generali nel settore dei trasporti" del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

Art. 47
Contributo straordinario ai Comuni di Comelico Superiore e Sappada per il rilancio e la valorizzazione turistica dei comprensori

 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Comelico Superiore euro 700.000,00 e al Comune di Sappada euro 500.000,00, a titolo di contributo straordinario per l'anno 2006, per interventi di completamento ed ammodernamento degli impianti di risalita dei relativi comprensori sciistici.
 2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Comelico Superiore un contributo straordinario per l'anno 2006, per interventi di miglioramento dello stabile adibito a struttura termale, di proprietà del Comune di Comelico Superiore e degli impianti tecnologici con particolare riferimento al risparmio energetico e al potenziamento dei reparti termali, per complessivi euro 300.000,00.
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 1.200.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti" del bilancio di previsione 2006.
 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0076 "Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo" del bilancio di previsione 2006.

Art. 48
Contributo straordinario a favore delle Fondazioni La Fenice di Venezia e L'Arena di Verona

 1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste dalla programmazione delle fondazioni liriche La Fenice di Venezia e L'Arena di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2006 un contributo straordinario pari ad euro 2.000.000,00 mediante la definizione di specifiche intese finalizzate al coordinamento delle attività delle due fondazioni.
 2. Al fine di favorire e sostenere le attività connesse alla programmazione lirica, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2006 un contributo straordinario al Comune di Padova pari a euro 250.000,00, a sostegno della stagione lirica padovana.
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.250.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0166 "Promozione dello spettacolo" del bilancio di previsione 2006.

Art. 49
Adesione della Regione Veneto all'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE)

 1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire all'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE).
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 47.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0009 "Contributi e partecipazione in Enti e Associazioni" del bilancio di previsione 2006.

Art. 50
Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica

 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di riordino dei consorzi di bonifica che disciplina tra l'altro i criteri specifici di esenzione o riduzione dei contributi consortili.
 2. Se la legge regionale di cui al comma 1 non è approvata entro il 31 dicembre 2006, a decorrere dal primo gennaio 2007 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai consorzi di bonifica un contributo straordinario in sostituzione della contribuzione consortile dei proprietari di immobili tenuti al pagamento di un contributo di importo massimo di euro 20,00.
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 22.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2007, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0091 "Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica" del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 51
Autorizzazione all'acquisizione del complesso immobiliare denominato Ex Palazzo Compartimentale FF.SS. da destinare a sede di uffici dell'Amministrazione regionale

 1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisizione, previo parere della competente commissione consiliare, mediante operazione di leasing immobiliare, della porzione del complesso immobiliare denominato Ex Palazzo Compartimentale FF.SS., sito in Venezia, fondamenta Santa Lucia, di proprietà della Società Grandi Stazioni S.p.A. con sede in Roma, costituito dalla porzione di bene già oggetto di contratto di locazione, sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Società Grandi Stazioni S.p.A. in data 26 ottobre 2001, oltre agli ex magazzini fronte acqueo.
 2. Il complesso immobiliare è da destinarsi a sede di uffici regionali.
 3. L'acquisizione, totale o parziale, di cui al comma 1, può essere effettuata anche per il tramite della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC), società interamente partecipata dalla Regione del Veneto. In tal caso, il complesso immobiliare di cui al comma 1 costituirà successivamente oggetto di contratto di affitto tra la SVEC e la Regione del Veneto.
 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0021 "Gestione dei beni mobili" del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

Art. 52
Modifica della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni

 1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 dopo le parole "la disponibilità" è aggiunta la frase "è attribuita ai cittadini: inabili in modo permanente al lavoro, donne separate o di stato civile libero con figli fiscalmente a carico" e vengono soppresse le parole: "si aggiunge alla riserva di cui al comma 1".
 2. Al comma 2 lettera a), dell'articolo 21 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 sostituire la cifra 1 con 1,1.
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0080 "Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica" del bilancio di previsione 2006.

Art. 53
Dichiarazione d'urgenza

 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

__________________


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

 Venezia, 3 febbraio 2006

 


Galan

 

INDICE

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali
Art. 3 - Attribuzione alla provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del Demanio Idrico e dell'introito di canoni ricavati all'utilizzazione del demanio stesso
Art. 4 - Aggiornamento dell'offerta in relazione al fabbisogno di residenzialità per anziani non autosufficienti
Art. 5 - Modifica della legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 "Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso della Regione Veneto"
Art. 6 - Interventi regionali per favorire l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali
Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 189, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni
Art. 8 - Centro regionale sulla sclerosi multipla
Art. 9 - Contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria
Art. 10 - Programmi di intervento per il controllo della diffusione di parassiti da quarantena
Art. 11 - Misure per l'appropriatezza ed esenzione dal pagamento di compartecipazione nelle strutture intermedie
Art. 12 - Concessione di finanziamenti alle istituzioni scolastiche che provvedono alla fornitura di libri di testo in prestito agli alunni della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado
Art. 13 - Finanziamento attività previste dal Programma Interregionale Assistenza Tecnica nel settore zootecnico
Art. 14 - Contributi straordinari agli enti locali per far fronte a debiti sorti per garanzie prestate nei confronti della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.
Art. 15 - Modifica della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica, ed edilizia"
Art. 16 - Valorizzazione dei prodotti agricoli locali
Art. 17 - Modifica alla legge regionale n. 54/1999 "Contributi agli enti locali che intendono acquisire e utilizzare immobili dimessi o ceduti dal Ministero della Difesa
Art. 18 - Operazioni di smobilizzo di crediti di Veneto Sviluppo S.p.A.
Art. 19 - Interventi destinati a favorire la fusione tra gli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1
Art. 20 - Modifica alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 "Formazione della Carta Tecnica Regionale"
Art. 21 - Realizzazione di opere di finanza di progetto per interventi infrastrutturali nei trasporti
Art. 22 - Azioni per adeguare il trasporto pubblico ferroviario alle esigenze dell'utenza
Art. 23 - Contributo straordinario a favore dell'innovazione tecnologica, dell'ammodernamento e del miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 "Norme in materia di attività produttive"
Art. 24 - Finanziamento aggiuntivo per l'aggiornamento del Piano triennale per l'adeguamento della rete viaria
Art. 25 - Sviluppo del marketing territoriale
Art. 26 - Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico
Art. 27 - Contributo straordinario per la celebrazione del cinquantenario dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina d'Ampezzo
Art. 28 - Azioni di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva
Art. 29 - Modifica dell'articolo 60 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione"
Art. 30 - Disposizioni in materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55
Art. 31 - Modifica alla legge regionale 3 dicembre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni
Art. 32 - Contributi per la gestione dei nidi aziendali pubblici
Art. 33 - Fondo per il servizio civile regionale volontario
Art. 34 - Interventi per lo smaltimento di materiali contenenti amianto di edifici danneggiati da calamità naturali
Art. 35 - Contributo straordinario per la messa in funzione della sede della Conferenza permanente dei sindaci del Veneto Orientale
Art. 36 - Contributo straordinario all'Azienda Trasporti Veneto Orientale spa (ATVO spa) per la realizzazione nel Comune di Jesolo dell'edificio destinato a ospitare la nuova autostazione per il trasporto pubblico locale e la nuova caserma dei vigili del fuoco e della protezione civile
Art. 37 - Contributo per recupero e ristrutturazione Villa Venier in Comune di Vò Euganeo
Art. 38 - Disposizioni in materia di indennità premio di fine servizio per il personale trasferito alle dipendenze di altri soggetti
Art. 39 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 "Contributo ai gruppi consiliari"
Art. 40 - Modifica della legge regionale 26 novembre 2004, n. 27 "Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati"
Art. 41 - Contributo straordinario a favore della Fondazione Accademia dell'Artigianato Artistico
Art. 42 - Contributo straordinario a favore della Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno
Art. 43 - Interramento di linee elettriche
Art. 44 - Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
Art. 45 - Modifica della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)"
Art. 46 - Contributo per la promozione del sistema portuale integrato fluvio-marittimo dei porti di Chioggia e Porto Levante
Art. 47 - Contributo straordinario ai Comuni di Comelico Superiore e Sappada per il rilancio e la valorizzazione turistica dei comprensori
Art. 48 - Contributo straordinario a favore delle Fondazioni La Fenice di Venezia e L'Arena di Verona
Art. 49 - Adesione della Regione Veneto all'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE)
Art. 50 - Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica
Art. 51 - Autorizzazione all'acquisizione del complesso immobiliare denominato Ex Palazzo Compartimentale FF.SS. da destinare a sede di uffici dell'Amministrazione regionale
Art. 52 - Modifica della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni
Art. 53 - Dichiarazione d'urgenza


 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 febbraio 2006

Galan


(seguono allegati)

Dati informativi concernenti la legge regionale 3  febbraio 2006, n. 2

 Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
 
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 novembre 2005, n. 30/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 novembre 2005, dove ha acquisito il n. 98 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;

- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 28 dicembre 2005;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Grazia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 gennaio 2006, n. 1226.                            

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
 la manovra di bilancio della Regione per l'anno 2006 si inserisce in un quadro economico, istituzionale e di finanza pubblica alquanto complesso.
 Lo scarso dinamismo congiunturale dell'economia e l'andamento dei conti di finanza pubblica vincolano le Amministrazioni pubbliche al rigore finanziario e al contenimento della spesa primaria.
 La Regione è chiamata a partecipare "in prima linea" a questo processo.
 È stata approvata pochi giorni orsono la Legge Finanziaria statale per l'anno 2006; quanto ai riflessi di tale provvedimento sul bilancio regionale, va senz'altro accolto positivamente l'allentamento dei vincoli disposti dal Patto di Stabilità Interno sulla spesa d'investimento, nell'ottica di sostenere gli interventi destinati al territorio e allo sviluppo del tessuto economico regionale.
 È positiva anche la decisione di recepire l'accordo di Reggio Calabria sul federalismo fiscale del D.Lgs. n. 56/2000 al quale la Regione Veneto ha contribuito in maniera decisiva: vengono sbloccate le risorse sanitarie (770 milioni di euro) che la Regione attendeva dallo Stato a valere sugli anni 2002-2004; sono inoltre garantite relazioni finanziarie più certe tra Stato e Regioni, nonché tra Regioni, consentendo una maggior certezza e programmabilità nei bilanci regionali.
 Tuttavia, a fronte del progressivo e condivisibile decentramento sulle decisioni di spesa, andranno individuate formule di perequazione nella ripartizione dei tributi, in grado di assicurare alle Regioni più dinamiche e virtuose quanto meno un'adeguata copertura dei propri fabbisogni.

Patto di stabilità interno
 Come dicevo, la nuova disciplina del Patto di stabilità interno per Regioni ed Enti locali, con riferimento al triennio 2006-2008, prevede l'allentamento dei vincoli disposti sulla spesa in conto capitale.
 Al contempo, è previsto un ulteriore "giro di vite" sulla spesa corrente, che vincolerà la Regione ad una gestione sempre più oculata delle spese operative e di funzionamento.
 Per quanto concerne le amministrazioni regionali, il complesso delle spese correnti - con esclusione di quelle socio-sanitarie, per il personale, per interessi passivi, per calamità naturali, per trasferimento o delega di funzioni agli enti locali nonché per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato - non può essere superiore nel 2006 al corrispondente importo relativo al 2004, diminuito del 3,8 per cento.
 Per gli anni 2007 e 2008, la spesa corrente potrà aumentare rispettivamente dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento rispetto all'anno precedente.
 Relativamente al complesso delle spese in conto capitale - al netto di quelle derivanti da concessione di crediti, per calamità naturali, per trasferimento o delega di funzioni agli enti locali, per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nonché, ma solo per il 2006, delle spese derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, comprese le corrispondenti quote nazionali - il limite è costituito invece dal corrispondente ammontare di spesa nel 2004 aumentato del 4,8 per cento.
 Per gli anni 2007 e 2008 tali spese potranno crescere fino ad un massimo del 4 per cento annuo.
 I vincoli fissati per le spese in conto capitale possono essere superati qualora vi corrispondano riduzioni di spesa corrente aggiuntive.

Il finanziamento della sanità
 Fermi restanti gli oneri assunti dalle Regioni in base all'Intesa sottoscritta con lo Stato nel marzo 2005, la Legge Finanziaria incrementa di 1.000 mln, a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare di finanziamento sanitario assegnato al complesso delle Regioni dalla Legge Finanziaria per il 2005.
 Lo stanziamento per l'anno 2006 ammonta quindi a 90,96 mln (50 dei quali costituiscono ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesù").
 Per il ripiano del debito del servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, vengono stanziati 2.000 mln, ripartiti tra le Regioni in base al numero dei residenti.
 Tale riparto è subordinato all'Intesa della Conferenza Unificata sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, da esprimere entro il 31 marzo, e ad un'Intesa tra Stato e Regioni che preveda la realizzazione, da parte di quest'ultime, degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa.

Le previsioni di entrata
 Le entrate effettive previste dal bilancio 2006 ammontano a 10.170 mln.
 La manovra di bilancio, vale a dire le risorse per il cui utilizzo la Regione dispone di un maggiore grado di discrezionalità, rappresenta il 18 per cento del complesso delle entrate.
 Trattasi di 1.839 mln, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente.
 Questo risultato va ricercato soprattutto nella staticità delle entrate tributarie a libera destinazione, acuita dal calo strutturale sia della compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina sia dell'"ecotassa"; ma anche nella presenza, nel bilancio 2005, di partite compensative sulle minori entrate dell'accisa sulla benzina relative ad annualità precedenti.
 Tra le entrate vincolate, la quota maggiore riguarda il finanziamento del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2006, quantificato in 6.892 mln, che è alimentato da IRAP, addizionale regionale IRPEF (quota base) e compartecipazione regionale all'IVA attribuita ex D.Lgs. n. 56/2000.
 Tra le entrate tributarie a libera destinazione, le voci principali riguardano:
- tassa automobilistica regionale (518 mln), con un incremento del gettito del 2 per cento rispetto al previsionale 2005;
- compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sulla benzina (200 mln), con una diminuzione del 8,3 per cento rispetto al previsionale 2005;
- addizionale regionale all'imposta sul consumo di gas metano e imposta sostitutiva sulle utenze esenti (48 mln), con un incremento del 6,7 per cento rispetto al 2005;
- tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (15 mln), in linea con quanto previsto per l'anno 2005;
- quota libera della compartecipazione IVA (308,6 mln). Ricordo che dal 2006 le risorse per l'attuazione del decentramento amministrativo, prima assicurate da trasferimenti statali, dovranno essere sostituite con quote di tributi erariali (compartecipazione IVA ex D.Lgs. n. 56/2000) liberamente destinabili. La fiscalizzazione dei trasferimenti "Bassanini", già prevista a partire dall'esercizio 2005, è stata posticipata al 2006 con DL n. 35/2003.
Tuttavia la Finanziaria 2006 prevede il rinvio della fiscalizzazione dei trasferimenti per l'attuazione del decentramento amministrativo al 1° gennaio 2007;
- IRAP libera (22 mln).
 Le risorse destinate "di fatto" alla copertura del servizio sanitario regionale per l'anno 2006 sono costituite da:
- IRAP sanità (3.194 mln), con una crescita del 1,2 per cento rispetto al previsionale 2005;
- addizionale regionale all'IRPEF, prevista in 493 mln, con una crescita dello 0,8 per cento rispetto al previsionale 2005;
- compartecipazione regionale all'IVA-quota vincolata (3.205 mln).

La situazione finanziaria del Servizio sanitario regionale
 Il totale delle risorse prevedibilmente assegnabili alla Regione Veneto per il Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2006 risulta pari a circa 6.892 mln.
 Contemporaneamente alla definizione di tali risorse, risulta necessario indicare coerentemente anche la loro suddivisione tra i Livelli Essenziali di Assistenza, secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni e Province Autonome recepito con il DM 29 novembre 2001 che prevede le seguenti percentuali indicative:
- prevenzione collettiva: 5 per cento;
- assistenza territoriale (territoriale): 19 per cento;
- assistenza territoriale (farmaceutica): 13 per cento;
- assistenza territoriale (specialistica): 13 per cento;
- assistenza territoriale (assistenza agli anziani): 5 per cento;
- assistenza ospedaliera: 45 per cento.
 Coerentemente viene delineata una previsione della suddivisione delle risorse per livello di assistenza nei singoli capitoli di spesa.
 Anche la gestione accentrata regionale, indicativamente, subirà al proprio interno tale ripartizione, in quanto compatibile.
 Non viene, inoltre, inserita la previsione delle somme afferenti lo stanziamento, in corso di definizione nei rapporti Stato Regioni, dei contributi statali per i rinnovi contrattuali della dirigenza sanitaria medica, non medica, amministrativa e tecnica e del comparto sanità, biennio economico (2004-2005).
 Anche tale appostazione verrà effettuata non appena definito lo stanziamento globale ed i criteri di riparto.
 Passo ora velocemente in rassegna alcune significative partite relative ai "macrosettori" del bilancio di previsione 2006.

Area sviluppo economico (446 mln)
 Settore primario (144 mln): nel rammentare che il 2006 rappresenta l'ultimo anno di programmazione comunitaria per lo sviluppo rurale, a fronte del quale la Regione assicura un consistente cofinanziamento, annoto la riconferma delle linee di spesa nel settore zootecnico (per la qualificazione del prodotto e la valorizzazione del territorio), nella promozione delle produzioni agroalimentari e nelle manifestazioni fieristiche, così come vengono mantenute le risorse per le attività fitosanitarie e per la prevenzione delle fitopatie.
 Segnalo poi che sul fondo speciale per spese d'investimento sono accantonati 5 milioni di euro nel triennio per la prossima legge sulla promozione e lo sviluppo della pesca.
 Sviluppo del sistema produttivo e delle PMI (120 ml): nonostante i ricordati limiti all'indebitamento per investimenti a favore di privati, vengono incrementate le azioni regionali per la competitività del sistema attraverso i distretti produttivi, per un totale di oltre 25 mln; sottolineo in particolare l'avvio degli interventi per la realizzazione del distretto dell'Idrogeno. Ancora, il fondo di rotazione per le PMI è dotato di 88 milioni di euro; è stato incrementato lo stanziamento complessivo per il sostegno delle PMI giovanili e femminili, fornendo supporto al cosiddetto "passaggio generazionale". Per la futura legge che interverrà sull'innovazione tecnologica delle imprese sono accantonati sul fondo speciale per spese d'investimento complessivi 30 mln nel triennio; fondo sul quale sono accantonati pure 6 milioni nel triennio per intervenire a favore dei consorzi fidi tra le PMI del settore secondario.
 Turismo (58 mln): particolare attenzione viene dedicata, tra gli altri, agli interventi di promozione turistica, compresa la prosecuzione delle azioni previste dalle nuove forme d'intervento di marketing territoriale per un turismo fortemente connesso con il territorio, quali il progetto Buy Veneto e i diversi programmi interregionali, nonché quelli comunitari a valenza transnazionale. Annoto poi che il fondo di rotazione per il turismo attivato in capo a Veneto Sviluppo (ex legge regionale n. 33/2002) è dotato di un ammontare complessivo superiore ai 43 mln.
 Commercio: prosegue la gestione dello specifico fondo di rotazione presso Veneto Sviluppo (ex legge regionale n. 1/1999), che a fine 2005 ha una dotazione di oltre 73 mln. Ricordo inoltre l'accantonamento sul fondo speciale spese d'investimento di complessivi 7,5 milioni nel triennio per la nuova legge sulla rivitalizzazione dei centri storici.
 Lavoro: il bilancio 2006 aumenta gli stanziamenti per il diritto al lavoro e l'occupazione dei soggetti diversamente abili; proseguono gli interventi nel settore dell'orientamento, dell'apprendistato e della formazione continua, anche per soggetti occupati; ulteriore impegno, infine, viene profuso nelle politiche attive per la flessibilità del mercato del lavoro e per il ricollocamento dei lavoratori.

Area mobilità e infrastrutture (681 mln)
 Vengono confermati nel 2006 gli interventi tesi ad assicurare i servizi del trasporto pubblico locale (per oltre 200 mln) e del servizio ferroviario (circa 109 mln). Proseguono poi gli interventi per il Servizio ferroviario metropolitano regionale.
 Più di 174 mln finanzieranno inoltre la viabilità regionale, provinciale e comunale.
 Complessivi 33 mln sono riservati al comparto dell'edilizia speciale pubblica: si interverrà per restaurare e valorizzare gli immobili soggetti alla legge che tutela i monumenti, per tutelare le città murate e valorizzare i locali storici nonché i centri storici minori.

Area territorio (762 mln)
 Tutela del territorio (186 mln):
- urbanistica e beni ambientali: proseguono gli interventi regionali a sostegno della copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica, anche per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla nuova disciplina urbanistica regionale. Si mira a individuare i nuclei maggiormente compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio e a programmare gli interventi di riqualificazione. Vengono ulteriormente finanziati gli interventi a favore dei parchi, delle aree naturali protette (ricordo l'accantonamento sul fondo speciale spese d'investimento di complessivi 3,6 milioni nel triennio) e dei piani ambientali;
- bonifica e risorse forestali: oltre 26 mln di euro complessivi finanzieranno gli interventi di manutenzione e ripristino, ordinario e straordinario, delle opere di bonifica; con 19 mln verranno tutelate le risorse forestali e del territorio montano;
- difesa del suolo: in questo settore cito, tra gli altri, oltre 57 mln comprendenti le attività discendenti dal Programma straordinario triennale di difesa idrogeologica e quelle relative all'Intesa istituzionale per la difesa del suolo e della costa, nonché le azioni mirate nei bacini dei fiumi dell'Alto Adriatico.
 Ciclo integrato dell'acqua (50 mln): si punta alla definitiva approvazione del Piano regionale di tutela delle acque, al fine di assicurare adeguati livelli di qualità per tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei.
 Politiche per l'ecologia (148 mln): proseguono, tra gli altri, gli interventi regionali relativi al trattamento dei rifiuti, con oltre 11 mln di stanziamenti complessivi. Si conferma inoltre l'impegno sul fronte delle attività di tutela ambientale, dove assumono particolare rilievo gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Segnalo poi l'accantonamento sul fondo speciale per le spese d'investimento di complessivi 4 mln nel prossimo biennio per la nuova legge relativa al rispetto del Protocollo di Kyoto.
 Per la Salvaguardia di Venezia e della sua laguna il bilancio 2006 autorizza infine l'utilizzo di complessivi 378,6 mln.

Area servizi alla persona (8.119 mln)
 Richiamo l'attenzione dei colleghi consiglieri sugli interventi sociali (675 mln): nel 2006 s'intende proseguire e portare a piena realizzazione gli orientamenti dell'anno che va chiudendosi. In particolare, nell'ambito delle politiche a favore della famiglia, considerata la domanda di alloggi da parte delle nuove famiglie e delle difficoltà sempre numerose che le giovani coppie devono affrontare, verranno proseguiti i finanziamenti regionali a tasso zero e condizioni agevolate per l'acquisto della prima casa, in attuazione dell'articolo 46 della legge n. 289/2002.
 Il "fondo per la domiciliarità", articolato in prestazioni a favore delle persone anziane non autosufficienti nonché in prestazioni a favore delle persone con disabilità, viene ulteriormente finanziato per complessivi 68 mln.
 Viene confermato l'impegno regionale per sostenere finanziariamente l'assistenza delle persone non autosufficienti, ospiti in strutture extra-ospedaliere.
 Proseguono inoltre, sul fronte degli interventi a sostegno della famiglia, i prestiti d'onore a favore dei nuclei con figli che versino in temporanea difficoltà economica.
 Nel settore delle dipendenze da sostanze d'abuso si incrementano le risorse finalizzate agli inserimenti nelle comunità terapeutiche.
 Istruzione e formazione (338 ml): proseguono gli interventi per il diritto allo studio e il potenziamento del successo formativo, con stanziamenti complessivi per oltre 74 mln. Si mira a garantire il "diritto-dovere" di istruzione e formazione professionale fino al 18° anno d'età (cosiddetta "formazione iniziale") attraverso interventi formativi di durata almeno triennale. I percorsi formativi di base sono completati dalla cosiddetta "formazione superiore", con ampia differenziazione di moduli formativi e di tipologie di utenti.
 Infine, quanto al settore sport e tempo libero, annoto che vengono aumentati i finanziamenti per adeguare, mettere a norma, completare e realizzare palestre e progetti di edilizia scolastica sportiva (13,5 mln su complessivi 18 mln).
 La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 28 dicembre scorso, ha approvato a maggioranza i due disegni di legge con i voti favorevoli dei gruppi consiliari FI, Nuovo PSI, UDC, AN, LV-LN-P.

3.  Note agli articoli

Nota all'articolo 1
­ Il testo dell'art. 2, comma 3  della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
"Art. 2 - Legge finanziaria
3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:
a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce;
c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;
e) gli importi dei fondi speciali.

 

Note all'articolo 2
­ Per il  testo dell'art. 2, comma 3  della legge regionale n. 39/2001, vedi nota all'articolo 1

­ Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
"Art. 20 - Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.
2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell'esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l'iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo.
3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell'esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.".


Note all'articolo 3
­ Il testo dell'art. 4, comma 38  della legge n. 350/2003 è il seguente:
"4. Finanziamento agli investimenti.
38. Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine è attribuito alle stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2, dello stesso decreto legislativo.".

­ Il testo dell'art. 83, comma 3  della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:
"Art. 83 - Canoni.
3. Una quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata ai sensi del comma 2, viene attribuita alle province, con provvedimento della Giunta regionale, per interventi su centri abitati interessati a fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati".".


Nota all'articolo 5
­ Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 36/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Interventi.
1. La Giunta regionale, al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico delle società di mutuo soccorso, promuove una preliminare indagine e un censimento di tutti i beni culturali delle stesse.
2. La Giunta regionale, d'intesa con la Soprintendenza archivistica del Veneto, predispone un piano coordinato d'interventi concernenti l'ordinamento e l'inventariazione del materiale archivistico documentario delle società di mutuo soccorso iscritte all'Albo di cui all'articolo 3.
 2 bis. La Giunta regionale favorisce le attività culturali promosse dalle società di mutuo soccorso, con particolare attenzione alle iniziative di alto contenuto scientifico che hanno come obiettivo la ricerca e la riflessione sulle trasformazioni sociali, culturali ed economiche delle società contemporanee.".

Note all'articolo 6
­ Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo n. 267/2000 è il seguente:
"Articolo 33 - Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni.
1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'àmbito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'àmbito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti princìpi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1. favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefìci in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2. prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefìci da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.".

­ Il testo degli artt. 27, 30, 31 e 32 del decreto legislativo n. 267/2000 è il seguente:

"Articolo 27 - Natura e ruolo.
1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefìci e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'àmbito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.".
"Articolo 30 - Convenzioni.
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.".
"Articolo 31 - Consorzi.
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.".
"Articolo 32 - Unioni di comuni.
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati."
­ Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 20/1997 è il seguente:
"Art. 9 - Conferenza permanente.
1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali quale strumento di razionalizzazione e coordinamento del rapporto di collaborazione con i Comuni, le Province e gli altri Enti locali.
2. La Conferenza ha sede presso la Giunta regionale.".

Nota all'articolo 7
­ Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 15 - (Canone e convenzione tra concessionario e Comune).
1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione:
a) per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento:
1) di lire 200.000 con un minimo di lire 30.000.000 nelle zone di montagna;
2) di lire 1.000.000 con un minimo di lire 40.000.000 nelle zone di pianura;
b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: di lire 50.000 con un minimo di lire 1.500.000.
2. Il diritto proporzionale annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
2 bis. Il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area delle concessioni con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.
 2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari ad euro 1,00 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.".
2 quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di pagamento e i relativi adempimenti in capo ai concessionari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis.
3. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite.
3 bis. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio.
3 ter. La quantificazione dell'importo dovuto, sulla base dell'ammontare effettivo dell'onere sulle specifiche situazioni, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.
4. (omissis)
5. (omissis)
6. (omissis)
6 bis. Al fine di incentivare l'imbottigliamento e la commercializzazione in contenitori di vetro, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità d'acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del diritto proporzionale:
a) il novanta per cento della quantità d'acqua che viene commercializzata in contenitori di vetro;
b) l'intera quantità d'acqua somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico;
Le detrazioni di cui alla lettera a) saranno ammesse sulla base delle risultanze delle scritture contabili aziendali.".

Nota all'articolo 8
­ Il testo dell'articolo 40 della legge regionale n. 1/2004 è il seguente:
"Art. 40 - Realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare uno specifico progetto finalizzato alla realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla e sclerosi laterale amiotrofica.
2. Il progetto di cui al comma 1 prevede l'accoglienza residenziale delle persone bisognose di assistenza sino alla copertura massima della disponibilità della struttura.
3. Agli oneri del presente articolo si fa fronte mediante le risorse allocate all'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità".".

Nota all'articolo 10
La legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 reca disposizioni in materia di "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto Agricoltura".

Nota all'articolo 15
­ Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 5 - Disposizioni transitorie relative all'erogazione di contributi nel settore della mobilità e dei trasporti.
1. La disposizione di cui al comma 7 articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", trova applicazione anche per gli interventi, già finanziati alla data di entrata in vigore della medesima legge, relativi a contributi concessi ai sensi delle leggi regionali 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti", 29 dicembre 1988, n. 62 "Interventi in favore della aeroportualità turistica nel Veneto", 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", 9 agosto 1999, n.36 "Norme per la razionalizzazione del traffico e della distribuzione delle merci e per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico all'interno delle aree urbane", 29 dicembre 1999, n. 61 "Norme per l'acquisizione di sedi ferroviarie dimesse", 28 dicembre 1998, n. 32 "Erogazione di un contributo per l'installazione sulle auto di nuova immatricolazione del Veneto di sistemi di pagamento automatico di pedaggi autostradali e ai Comuni per l'installazione di sistemi automatizzati di accesso ad aree o parcheggi urban"i e ai sensi della legge 19 ottobre 1988, n.366 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica", della legge 28 giugno 1991, n. 208 "Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane" e della legge 24 marzo 1989, n. 122 "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale".".

Nota all'articolo 17
­ Il testo dell'art. 4, comma 1  della legge regionale n. 54/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 4 - Finanziamento regionale.
1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti:
a) un fondo per l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati all'acquisto degli immobili di cui all'articolo 1;
b) un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di sistemazione volte al riutilizzo degli immobili di cui all'articolo 1.
b bis) un fondo per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla redazione di un piano regionale per la valorizzazione dei sistemi difensivi presenti nella Regione del Veneto.".

Nota all'articolo 19
­ Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 1/1999 è il seguente:
"Art. 2 - Soggetti beneficiari e iniziative finanziabili.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e per favorire l'accesso dei soci al sistema creditizio e di finanziamento bancario, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli organismi di garanzia a livello provinciale e region ale, iscritti all'apposita sezione dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC), costituiti prevalentemente fra le piccole e medie imprese di cui all'articolo 1, comma 2, contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia.
2. Agli organismi di garanzia costituiti prevalentemente fra operatori economici di cui all'articolo 1, possono partecipare imprese turistiche, con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2.".
 
­ Il testo dell'art. 3, comma 1  della legge regionale n. 1/1999 è il seguente:
"Art. 3 - Condizioni per l'ammissione ai contributi regionali.
1. Hanno titolo a chiedere i benefici previsti dalla presente legge gli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 composti da almeno 400 imprese e aventi sede legale nel territorio della Regione.".

Nota all'articolo 20
­ Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 28/1976, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6
In dipendenza delle disposizioni contenute all'articolo 2 della presente legge, sarà istituito nello stato di previsione della entrata del Bilancio della Regione per gli esercizi finanziari successivi, apposito capitolo così denominato: « Proventi derivanti dal concorso nella spesa per la formazione della Carta Tecnica Regionale ».".

Nota all'articolo 23
­ Il testo dell'art. 8 della legge n. 140/1999 è il seguente:
"8. Fondo per l'innovazione degli impianti a fune.
1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato.".

­ Il testo dell'art. 31 della legge n. 166/2002 è il seguente:
"31. Disposizioni in materia di impianti a fune.
1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefìci di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefìci di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefìci pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni».
2. Possono usufruire della proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo, anche gli impianti la cui vita tecnica è terminata nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza, i fondi previsti dall'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario in conformità al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999.
4. In luogo del contributo annuo di cui all'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, in unica soluzione, nell'anno 2002, l'ammontare complessivo di 180.000.000 di euro. Per l'anno 2002, quanto a 2.582.000 euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della citata legge n. 140 del 1999, come rideterminata dalla tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per la restante parte, pari a 177.418.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Sono fatti salvi gli interventi già previsti e finanziati con il primo bando, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, purché già realizzati o in corso di realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2002. Il contributo da liquidare è pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo della spesa.
6. Le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelle previste dalla presente legge sono ripartite entro il 30 settembre 2002 alle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a fune.".


Nota all'articolo 24
­ Il testo dell'art. 95, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:
"Art. 95 - Funzioni amministrative della Regione.
1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, adeguamento e sviluppo della viabilità provvede a:
a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta regionale d'intesa con le province;".


Nota all'articolo 26
­ Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 2/2002 è il seguente:
"Art. 26 _ Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico.
1. In considerazione della particolare conformazione architettonica della città di Venezia ed ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 e successive modificazioni, "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione.", la Giunta regionale è autorizzata a finanziare per tre anni a scopo sperimentale progetti che propongano soluzioni di trasporto ed accessibilità nelle strutture aperte al pubblico del centro storico della città di Venezia, finalizzati ad agevolarne l'utilizzo anche alle persone con ridotta capacità motoria (u.p.b. U0152).
2. Possono presentare i progetti ammessi al contributo previsto dal comma 1 i soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 .
3. Per l'ammissibilità al contributo i progetti devono essere strutturati in modo tale da garantire un percorso completo di accessibilità alla struttura da raggiungere.
4. La Giunta regionale stabilisce d'intesa con il comune di Venezia i criteri, le modalità ed i limiti per l'assegnazione dei contributi ai singoli progetti.".

Nota all'articolo 29
­ Il testo dell'art. 60, comma 1 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 60 - Norme transitorie.
1. Per consentire il graduale adeguamento della gestione di bilancio e contabile all'eliminazione dell'istituto della perenzione amministrativa, ai residui passivi derivanti da impegni assunti fino al 31 dicembre del 2001 si applicano, a tutto l'esercizio 2008, le norme di cui all'articolo 83 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335".".

Note all'articolo 30
­ Il testo dell'art. 8, 1° comma della legge regionale n. 9/1973 è il seguente:
"Art. 8
Il fondo con cui la Cassa provvede al trattamento di Previdenza è costituito:
a) da una quota posta a carico dei Consiglieri Regionali pari al 20 per cento dell'indennità consiliare lorda; (vedi nota al testo a fine articolo)
b) dalla ritenuta di cui all'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 ;
c) dagli interessi eventualmente maturati, a partire dallo esercizio 1973, sui fondi messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale a norma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853;
d) da eventuali altre elargizioni.".

­ Il testo dell'art 3 della legge regionale n. 5/1997 è il seguente:
"Art. 3 - Diaria a titolo di rimborso spese.
1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, pari al sessantacinque per cento delle indennità corrispondenti spettanti ai componenti del Parlamento nazionale.".

­ Il testo dell'art 6, comma 2 della legge regionale n. 5/1997 è il seguente:
"Art. 6 - Trattamento di missione.
2. Al consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale, per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento del mandato, è corrisposto mensilmente un rimborso spese onnicomprensivo pari al venticinque per cento dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1.".

­ Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 9/1973 è il seguente:
"Art. 19
Alla morte dell'iscritto la Cassa corrisponde agli aventi diritto un importo pari ad una mensilità dell'indennità consiliare, a titolo di contributo per spese di malattia e funerarie.".

­ Il testo dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 55/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2 - Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
2. Resta ferma l'applicabilità ai consiglieri di cui al comma 1 delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
2 bis - Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di età;".

­ Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 55/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 5 - Disciplina integrativa delle disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
1. I consiglieri di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, qualora abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni di esercizio del mandato, ma non inferiore a dodici mesi e non siano stati rieletti o cessino dal mandato, hanno la facoltà di continuare il versamento per il tempo necessario a conseguire il diritto all'assegno vitalizio nella misura minima del trenta per cento. I consiglieri decadono da tale facoltà, qualora il versamento non venga effettuato entro dieci giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. In tal caso hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi. I consiglieri che abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a dodici mesi di mandato o che, pur avendone facoltà non intendano continuare il versamento, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi.
1 bis. (omissis)
2. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio.".

Note all'articolo 31
­ Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 8 - Funzioni delle province.
1. Le province, nell'ambito delle proprie competenze in materia di trasporti:
a) predispongono, sulla base degli indirizzi della Regione, i Piani di bacino per pianificare il trasporto pubblico locale e assicurare la mobilità nell'ambito del territorio provinciale;
b) individuano, nell'ambito dei Piani di bacino, i servizi urbani di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
c) stipulano accordi di programma per gli investimenti di cui all'articolo 18;
d) predispongono proposte triennali per gli investimenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2;
e) istituiscono eventuali servizi aggiuntivi nell'ambito dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci, stipulando i relativi contratti di servizio;
f) stabiliscono le tariffe per i servizi aggiuntivi.
2. È delegato alle province l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale. In particolare, sono delegate le funzioni riguardanti:
a) i servizi extraurbani come individuati dall'articolo 5, comma 3. Nel caso in cui i servizi interessino il territorio di più province, le relative funzioni amministrative sono delegate alla provincia nel cui territorio il servizio si sviluppa in misura prevalente;
b) i servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermine e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera n);
c) la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e la previsione e l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
d) l'autorizzazione all'effettuazione dei servizi di gran turismo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), che abbiano origine nel proprio ambito territoriale;
e) l'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di cui alle lettere a) e b);
f) la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi extraurbani ed interregionali minimi, di cui alle lettere a) e b) nonché l'autorizzazione all'effettuazione dei servizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) di propria competenza secondo i criteri indicati alla lettera a);
g) l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi, di cui alle lettere a) e b);
h) l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa, di cui al combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 105, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; tale autorizzazione può essere rilasciata sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
i) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente;
l) il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
2 bis. Per l'esercizio delle funzioni delegate le province possono avvalersi di enti strumentali a totale partecipazione pubblica, istituiti secondo i principi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cui possono essere trasferite direttamente le risorse finanziarie di cui alla lettera g) del comma 2 del presente articolo purché con le caratteristiche di cui alla lettera c) del comma 142 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
 3. Sono inoltre delegate le funzioni amministrative relative al personale dipendente dai soggetti affidatari di servizi di trasporto pubblico locale, concernenti:
a) lo svolgimento delle competenze previste dal Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modificazioni;
b) la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.".

­ Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 9 - Funzioni dei comuni.
1. Spettano ai comuni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti:
a) i servizi urbani di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);
b) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ivi compresi quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
c) la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani minimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), nonché l'autorizzazione all'effettuazione dei servizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) di propria competenza;
d) la predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano di cui all'articolo 16, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale;
e) la predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2;
f) la stipula di accordi di programma per gli investimenti di cui all'articolo 18;
g) l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa, di cui al combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 105, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; tale autorizzazione può essere rilasciata sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
h) l'adozione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente;
i) l'istituzione di eventuali servizi di trasporto aggiuntivi, con oneri finanziari a carico dei propri bilanci, stipulando i relativi contratti di servizio;
l) la determinazione delle tariffe dei servizi aggiuntivi;
m) la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e la previsione e l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
n) il settore del trasporto lagunare, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative riguardanti:
a) l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte agli obblighi derivanti dai contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto urbano minimi;
b) il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto urbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
c) la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
2 bis. Per l'esercizio delle funzioni delegate i Comuni possono avvalersi di enti strumentali a totale partecipazione pubblica, istituiti secondo i principi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cui possono essere trasferite direttamente le risorse finanziarie di cui alla lettera g) del comma 2 del presente articolo purché con le caratteristiche di cui alla lettera c) del comma 142 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)".".

Note all'articolo 38
­ Il testo dell'art. 111 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:
"Art. 111 - Trattamento di previdenza.
1. Ai fini del trattamento di previdenza, il personale regionale è iscritto all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL).
2. La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.
3. Detto trattamento, indipendentemente dalla misura, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso Istituto.
4. Per ogni anno di servizio utile la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.
5. La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma 4 e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.
6. I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono:
a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;
b) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione all'INADEL ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), purchè non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente, della indennità premio di fine servizio e di buonuscita;
c) i servizi riscattati dal dipendente con l'INADEL e con l'ENPAS anche se, all'atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;
d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'INADEL vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente.
7. Ai fini del recupero nei confronti dei competenti istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, il personale avente titolo o i superstiti aventi diritto rilasciano alla Regione una procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata.
8. Le spese per il rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei superstiti aventi diritto.".

­ Il testo dell'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 35/1997 è il seguente:
"Art. 1 - Istituzione dell'Azienda.
4. Sono soppressi l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto, l'Azienda regionale delle foreste e l'Istituto lattiero caseario e per le biotecnologie agroalimentari di Thiene, istituiti rispettivamente con le leggi regionali 9 marzo 1977, n. 27, 9 giugno 1975, n. 67, 16 maggio 1980, n. 58, e successive modificazioni.".

Nota  all'articolo 39
­ Il testo dell'articolo 1 della legge regionale n. 44/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1 - Contributo ai Gruppi consiliari.
1. I finanziamenti erogati ai Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e ai sensi dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, che sulla base dei rendiconti presentati alla fine della legislatura eccedono le spese sostenute, sono assegnati ai Gruppi consiliari, in proporzione alla loro consistenza numerica per esigenze di primo insediamento.
1 bis. Il contributo di primo insediamento di cui al comma 1 può essere utilizzato in tutto o in parte dal gruppo per rimborsare eventuali saldi debitori verso il Consiglio regionale del corrispondente gruppo operante nella cessata legislatura, per spese riferite all'ultimo anno della legislatura.".
 
Nota all'articolo 40
­ Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3 _ Definizione di reddito disponibile.
1. Ai fini della presente legge, si intende per reddito della persona assistita, malato grave, in ciascun anno solare, il reddito riferito secondo le disposizioni ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione dela situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, 449" e al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni.
2. Il limite massimo del reddito per l'anno solare in corso ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, è pari ad euro 29.000,00.".
3. La circostanza che il reddito disponibile rientri nel limite di cui al comma 2 è accertata mediante autocertificazione rilasciata ai sensi di legge dall'interessato o, qualora questi sia inabilitato, da chi ne ha la rappresentanza legale. Tale autocertificazione deve essere consegnata alla azienda ULSS competente per territorio.".

Note all'articolo 45
­ Il testo dell'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 3/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1 - Finalità.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) terapia del sorriso, gelotologia o clown terapia la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico e di volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione terapeutica, in modo da integrare le cure medico/farmacologiche.
b) pet therapy le attività che utilizzano l'impiego di animali in affiancamento alle terapie della medicina tradizionale nella fase terapeutica, quale strumento di promozione della riabilitazione nei confronti della disabilità fisica, psichica, psichiatrica e di socializzazione con particolare riferimento ai bambini in situazione di disagio, vittime di maltrattamenti, abbandono e abusi e agli anziani autosufficienti e non.".

­ Il testo dell'art. 2, della legge regionale n. 3/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2 - Formazione degli operatori
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione del Veneto promuove la formazione professionale del personale medico e non medico, delle unità operative dipendente delle aziende ULSS e aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e successive modificazioni e, provvede al rilascio dell'autorizzazione ai corsi e all'effettuazione dell'attività didattico formativa.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali".
3. I programmi dei corsi di cui al comma 2 sono definiti dalla Giunta regionale sentiti sia le organizzazioni del privato sociale e quelle di volontariato, che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari.
3 bis. I fondi da destinare alla formazione degli operatori non devono essere superiori al venticinque per cento dei fondi stanziati dalla presente legge ed almeno il settantacinque per cento dei fondi complessivi deve essere disponibile per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3.".

Nota all'articolo 46
­ Il testo dell'art. 14 della legge n. 84/1994 è il seguente:
"14. Competenze dell'autorità marittima.
1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorità portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.
1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.
1-ter. Nei porti sede di Autorità portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione.".


Note all'articolo 52
­ Il testo dell'art. 11, comma 4  della legge regionale n. 10/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 11 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.
4. Un'ulteriore aliquota pari al dieci per cento è riservata per assegnazioni annuali a favore delle forze dell'ordine. Qualora tale aliquota rimanga totalmente o parzialmente inutilizzata per mancanza di interessati, la disponibilità è attribuita ai cittadini:inabili in modo permanente al lavoro, donne separate o di stato civile libero con figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui la suddetta aliquota rimanga inutilizzata in quanto frazione di unità, la stessa viene aggiunta a quella degli anni successivi sino al raggiungimento dell'unità abitativa.".

­ Il testo dell'art. 21, comma 2, lettera a)  della legge regionale n. 10/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 21 - Fondo sociale e servizi accessori.
2. Il fondo sociale è alimentato da:
a) una quota pari all'1,1 per cento dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, riscossi dagli enti gestori;".

4. Strutture di riferimento
1, 2, 29 Direzione bilancio
3 Difesa del suolo
4, 32, 33 Direzione servizi sociali
5, 37 Direzione beni culturali
6, 17, 35, 49 Direzione enti locali e persone giuridiche e controllo atti
7 Direzione geologia e attività estrattive
8, 11, 40 Direzione piani e programmi socio sanitari
9, 26, 43 Direzione lavori pubblici
10 Unità periferica per i servizi fitosanitari
12, 42 Direzione istruzione
13, 50 Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura
14 Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie
15, 22, 24, 46 Direzione infrastrutture
16 Direzione promozione agroalimentare
18 Segreteria regionale attività produttive, istruzione e formazione
19 Direzione commercio
20 Unità di progetto sistema informativo territoriale e cartografia
21, 25 Direzione valutazione progetti ed investimenti
23, 31, 36, 47 comma 1 Direzione mobilità
27, 28 Unità di progetto sport
30, 39 Direzione amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale
34 Direzione tutela ambiente
38 Direzione risorse umane
41 Direzione formazione
44 Direzione relazioni internazionali, cooperazione internazionale,diritti umani e pari opportunità e Direzione sicurezza pubblica e flussi migratori
45, Direzione servizi sanitari
47, comma 2 Direzione turismo
48 Unità di progetto attività culturali e spettacolo
51 Direzione affari generali
52 Direzione edilizia abitativa


 



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