Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto denominato "Derivazione per Cona" con approvazione del progetto definitivo, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di servitù o dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 quarter, 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e art. 44 comma 2 bis della L.R. 11/2001, da realizzarsi nei Comuni di Cona, Agna, Correzzola, Candiana delle Province di Padova e Venezia. Codice identificativo pratica ME-01/2025.
L'Assessore Massimo Bitonci riferisce quanto segue.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii., disciplina, tra l'altro, i procedimenti di autorizzazione delle infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali. L'art. 52-quater prevede che l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. L'art. 52-sexies detta disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali per le quali il provvedimento finale è adottato dalla Regione, trattandosi di metanodotto il cui tracciato interessa due o più Province, così come stabilito dalla Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11.
Il provvedimento di cui trattasi sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera od intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato.
L'autorizzazione unica comprende altresì la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al D.P.R. 327/2001 e, qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, ha effetto di variante urbanistica. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro i termini e nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. al quale partecipano le Amministrazioni ed Enti locali interessati ed i Soggetti preposti ad esprimersi sulle eventuali interferenze con le opere in progetto.
Nel caso di specie l'istanza, acquisita in data 10 giugno 2025 al prot reg. n. 285162, è stata presentata, ai sensi dell'art. 52-sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), da Snam Rete Gas S.p.A. società soggetta all’attivazione di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7 ed uffici in Padova (PD) Largo Francesco Rismondo n.8.
L’intervento prevede la costruzione di un nuovo metanodotto denominato “Derivazione per Cona” che collegherà il metanodotto in esercizio “Conselve-Correzzola” a due nuovi metanodotti in progetto denominati rispettivamente “Allacciamento Guzzo Mario, Maurizio e C. di Cona” e “Allacciamento Biometano Cooperativa San Michele di Cona” entrambi ricadenti in Comune di Cona (VE). I due allacciamenti immetteranno il biometano ottenuto dalla purificazione del biogas di matrice vegetale/reflua ovvero derivante dalle attività agricole/zootecniche nel metanodotto in progetto denominato “Derivazione per Cona”.
La lunghezza del tracciato principale è pari a 6.805,00 ml, mentre la lunghezza degli allacciamenti alle ditte Cooperativa San Michele e Guzzo Mario, Maurizio e C. è complessivamente pari a 57,50 ml.
Dalla documentazione progettuale si evince quanto segue:
- le condotte in progetto saranno realizzate in conformità ai criteri di sicurezza contenuti nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 e saranno costituite da tubazioni e pezzi speciali in acciaio rispondenti al medesimo Decreto;
- saranno impiegati tubi di acciaio, prodotti e controllati secondo quanto riportato nella norma UNI EN 1594, aventi carico unitario al limite di allungamento totale minimo garantito Rtmin = 360 N/mm2;
- il diametro nominale delle condotte, in acciaio di tipo L360 NB/MB, sarà DN 100 (4”) con diametro esterno 114,3 mm e spessore della tubazione di 5,2 mm. La pressione di progetto è pari a 75 bar;
- l'intervento prevede la realizzazione dei seguenti impianti di sezionamento denominati nel caso specifico:
2 Impianti di tipo P.I.D.A. (Punto di Intercettazione con Discaggio d’Allacciamento) posti nelle aree impiantistiche in costruzione in Comune di Cona (VE);
1 Impianto PIDS (Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice) posizionato nell’area impiantistica, in Comune di Candiana, subito a valle dallo stacco del metanodotto in esercizio, appartenente alla rete nazionale, denominato “Conselve-Correzzola”.
Gli impianti saranno costituiti da tubazioni e da valvole, sia interrate sia aeree e da apparecchiature per la protezione elettrica della condotta.
La condotta sarà protetta da due sistemi:
- protezione passiva: la protezione passiva esterna sarà costituita da un rivestimento di nastri adesivi in polietilene estruso a bassa densità, applicato in fabbrica, dello spessore minimo di 3 mm; internamente sarà realizzato un rivestimento interno in vernice epossidica e i giunti di saldatura saranno rivestiti in linea con fasce termorestringenti;
- protezione attiva (catodica): la protezione attiva verrà realizzata attraverso un sistema di correnti impresse con apparecchiature poste lungo la linea che rende il metallo della condotta elettricamente più negativo rispetto all’elettrolita circostante (terreno, acqua, ecc.). La protezione attiva sarà realizzata contemporaneamente alla posa del metanodotto, collegandolo a uno o più impianti di protezione catodica, costituiti da apparecchiature che, attraverso circuiti automatici, provvedono a mantenere il potenziale della condotta più negativo o uguale a –1 V rispetto all’elettrodo di riferimento Cu-CuSO4 saturo.
L'opera interessa i territori delle Province di Padova e Venezia e dei Comuni di Agna, Correzzola, Candiana e Cona.
A seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ed alla comunicazione di avvio del procedimento delle procedure espropriative, con nota prot. reg. n. 597861 del 30.10.2025, l’allora Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (oggi Direzione Energia) ha indetto, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 bis e dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona propedeutica al rilascio della presente autorizzazione.
Nel termine di cui al comma 2 lettera b) dell’art. 14 bis della Legge n. 241/1990, entro il quale le Amministrazioni interessate possono formulare richieste di integrazione, sono pervenuti i seguenti riscontri:
- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, nota acquisita al prot. reg. n. 603977 del 03.11.2025;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nota acquisita al prot. reg. n. 615433 del 10.11.2025;
- Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, nota acquisita al prot. reg. n. 622661 del 13.11.2025;
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Padova, Treviso e Belluno, nota acquisita al prot. reg. n. 625755 del 17.11.2025;
- Comune di Cona, nota acquisita al prot. reg. n. 631621 del 19.11.2025,
trasmessi dalla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (oggi Direzione Energia) al Proponente con nota prot. reg. n. 640990 del 25.11.2025, chiedendo allo stesso di provvedere a produrre la documentazione integrativa entro e non oltre 30 giorni, comunicando contestualmente la sospensione del procedimento amministrativo fino alla trasmissione della documentazione.
Con la nota prot. reg. n. 689322 del 22.12.2025, la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (oggi Direzione Energia) provvedeva a trasmettere al Proponente l’ulteriore richiesta di integrazioni, formulata dall’Unità Organizzativa Assetto idrogeologico della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici in data 04.12.2025, prot. reg. n. 657180, fermi restando i termini per la trasmissione delle integrazioni e la sospensione del procedimento amministrativo precedentemente comunicata.
Il Proponente, con una prima nota acquisita al prot. reg. n. 230293 del 20.04.2026, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta. Successivamente, per effetto di due richieste di modifica del tracciato, in data 11.05.2026 al prot. reg. n. 264074, il Proponente ha segnalato che “2 ditte proprietarie di terreni attraversati e confinanti tra di loro, hanno chiesto una modifica del tracciato in corrispondenza dell'attraversamento della S.P. 104 (Monselice - Mare) in Comune di Candiana (...) tale modifica è stata accettata da Snam e sottoscritta da entrambi i proprietari”, chiedendo al contempo la concessione di una proroga di 30 giorni per la consegna della documentazione integrativa relativa alle modifiche prospettate, proroga concessa dalla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (oggi Direzione Energia) con la nota prot. reg. n. 278441 del 18.05.2026. Con nota acquisita al prot. reg. n. 305506 del 04.06.2026, il Proponente ha trasmesso il progetto aggiornato, il cui elenco definitivo degli elaborati approvati è riportato nell’Allegato A al presente provvedimento.
Con la nota prot. reg. n. 343949 del 15.06.2026 la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (oggi Direzione Energia) ha comunicato il riavvio del procedimento amministrativo e trasmesso la documentazione integrativa alle Amministrazioni interessate, comunicando altresì il riavvio dei termini della Conferenza di Servizi, e fissando al contempo il termine perentorio per la conclusione della stessa il giorno 15 luglio 2026. Con la predetta nota 343949 del 15.06.2026 ha inoltre chiesto alle Amministrazioni coinvolte, ed in particolare al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Padova, Treviso e Belluno, e al Comune di Cona, di verificare la documentazione integrativa predisposta dal Proponente e formulare i relativi ulteriori pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, invitando le stesse a formulare altresì, il proprio parere di competenza sulle modifiche progettuali introdotte in esito alle procedure di esproprio, entro il termine di 30 giorni.
La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Padova, Treviso e Belluno, con la nota acquisita al prot. reg. n. 417594 del 14.07.2026, ha comunicato che nel caso di procedimenti che coinvolgano più Soprintendenze territorialmente competenti, l’organo ministeriale preposto al rilascio del parere di competenza del Ministero è la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Venezia, la quale non risultava tra gli enti convocati in Conferenza di Servizi. Con nota prot. reg. n. 447176 del 31.07.2026 la Direzione Energia ha pertanto coinvolto la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Venezia, trasmettendo la documentazione relativa all’istanza in argomento e chiedendo al contempo l’espressione del parere di competenza entro 15 giorni. Con nota acquisita al prot. reg. n. 468548 del 14.08.2026, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Venezia ha trasmesso la determinazione di competenza.
All'esito ai lavori della Conferenza di Servizi, avviata con nota della Direzione Energia prot. reg. n. 597861 del 30.10.2025, successivamente riavviata in data 15.06.2026 e conclusasi il 15.07.2026, l’Amministrazione procedente ha acquisito le seguenti determinazioni:
- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, prot. reg. n. 601165 del 31.10.2025;
- Città metropolitana di Venezia – prot. reg. n. 615652 del 10.11.2025;
- Regione del Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali Unità Organizzativa Servizi Forestali – Ufficio di Padova, prot. reg. n. 622479 del 13.11.2025
- Terna S.p.A., prot. reg. n. 625876 del 17.11.2025;
- Provincia di Padova - Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica - Politiche Energetiche, prot. reg. n. 639956 del 25.11.2025;
- Veneto Strade, prot. reg. n. 660412 del 05.12.2025;
- Ministero dell’Interno - Comando Vigili del Fuoco Venezia, prot. reg. n. 660558 del 05.12.2025;
- Regione del Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - Unità Organizzativa Genio Civile Venezia, prot. 668291 del 11.12.2025;
- Acque Venete, prot. reg. n. 687963 del 22.12.2025;
- Regione del Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, prot. reg. n. 699528 del 30.12.2025;
- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo – nota prot. reg. n. 11468 del 12.01.2026;
- Ministero della Difesa – Comando territoriale Nord, prot. reg. n. 12868 del 13.01.2026;
- Veneto Strade S.p.A., prot. reg. n. 30408 del 21.01.2026;
- Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale, prot. reg. n. 33983 del 22.01.2026;
- Acque Venete, prot. reg. n. 40834 del 27.01.2026;
- Regione del Veneto - Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, prot. reg. n. 283490 del 21.05.2026;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prot. reg. n. 284851 del 21.05.2026;
- Provincia di Padova - Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica - Politiche Energetiche, prot. reg. n. 290662 del 26.05.2026;
- Italgas Reti - Unità Tecnica Polesine, prot. reg. n. 290780 del 26.05.2026;
- Ministero dell’Interno - Comando Vigili del Fuoco Padova, prot. reg. n. 320866 del 10.06.2026;
- Consiglio di Bacino Bacchiglione, prot. reg. n. 372231 del 24.06.2026;
- Veneto Strade S.p.A., prot. reg. n. 392606 del 29.06.2026;
- Provincia di Padova, prot. reg. n. 394781 del 30.06.2026;
- Ministero dell’Interno - Comando Vigili del Fuoco Venezia, prot. reg. n. 401020 del 02.07.2026;
- Italgas Reti - Unità Tecnica Polesine, prot. reg. n. 402960 del 03.07.2026;
- Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali, prot. reg. n. 408124 del 08.07.2026;
- Acque Venete, prot. reg. n. 421900 del 16.07.2026;
- Veneto Strade, prot. reg. n. 457909 del 07.08.2026;
- Consiglio di Bacino Bacchiglione, prot. reg. n. 459441 del 07.08.2026;
- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, prot. reg. n. 462959 del 11.08.2026;
- ULSS 6 Euganea, prot. reg. n. 464767 del 12.08.2026;
- Terna S.p.A., prot. reg. n. 468211 del 14.08.2026;
- Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, prot. reg. n. 468221 del 14.08.2026;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Venezia, prot. reg. n. 468548 del 14.08.2026.
Le comunicazioni relative all’intervenuta modifica del tracciato comunicate da SNAM rete gas S.p.A. sono state trasmesse alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e non tutte hanno fatto pervenire le proprie determinazioni entro il termine previsto. Al riguardo, si richiama quanto disposto dall’art. 14-bis, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ai sensi del quale la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine di cui al comma 2, lett. c) del medesimo articolo equivale ad assenso senza condizioni alla realizzazione dell’intervento.
Con la nota prot. reg. n. 517379 del 17.09.2026 la Direzione Energia ha trasmesso alle Amministrazioni interessate coinvolte nei lavori della Conferenza di Servizi, il Verbale del 17 settembre 2026 di conclusione della medesima. Nel succitato Verbale la Conferenza di Servizi ha motivato la conclusione positiva della Conferenza di Servizi come segue:
- «le determinazioni rese dalle Amministrazioni interessate, fatte proprie nell’ “Allegato A” al presente verbale e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale sono unanimemente favorevoli, previo recepimento, in alcuni casi, di puntuali prescrizioni;
- non sono pervenuti atti di dissenso e non risultano elementi ostativi alla realizzazione del progetto;
- la mancata comunicazione, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento ed invitate alla Conferenza di Servizi, delle proprie determinazioni o dei propri pareri entro il termine di cui al comma 2, lettera c) della L. 241/90 e ss.mm.ii., equivale ad assenso senza condizioni alla realizzazione dell’intervento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990;
- relativamente agli adempimenti previsti dall’art. 52 quater comma 3, in ordine alle procedure di valutazione d’incidenza ambientale (Vinca), il progetto è stato corredato dal modulo di identificazione del p/p/p/i/a rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA di cui il decreto del direttore della direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025, attestando che:
- Il P/P/P/I/A non è in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati con la disciplina statale e regionale in materia di misure di conservazione ovvero con gli eventuali Piani di Gestione di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).
- Il P/P/P/I/A non è in contrasto con i regimi di tutela delle specie animali e vegetali, di cui agli articoli 12 e 13 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e all’articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, nelle loro aree di ripartizione naturale.
- Il P/P/P/I/A è localizzato all’esterno dei siti della rete Natura 2000 e gli effetti che ne derivano, singolarmente o congiuntamente, non coinvolgano tali siti direttamente o indirettamente.»
Il medesimo Verbale osserva inoltre che l’Autorizzazione, ai sensi dell’art. 52 quater del D.P.R. 327/2001:
- «comprende l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
- sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;
- comprende l'approvazione del progetto definitivo».
Si dà inoltre atto che:
- la documentazione relativa al progetto in autorizzazione, il cui elenco degli elaborati progettuali è riportato nell’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è depositata in atti su supporto digitale presso la Direzione Energia.
- le determinazioni delle Amministrazioni interessate durante i lavori della Conferenza di Servizi sono riportate nell’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In merito al procedimento espropriativo di cui il D.P.R. n. 327/2001:
- con nota prot. n. 396559 del 13.08.2025 l’Unità Organizzativa Infrastrutture energetiche e Autorizzazioni (di seguito U.O. I.E.A.) della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (oggi Direzione Energia) ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla definizione degli aspetti inerenti le procedure ex D.P.R. n. 327/2001, chiedendo a SNAM rete gas S.p.A. di depositare copia cartacea del Progetto presso gli Uffici Tecnici dei Comuni di Cona, Agna, Correzzola e Candiana e di provvedere agli adempimenti previsti all’art. 52 ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, ovvero alla pubblicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale (uno per ciascuna Provincia), in quanto il numero dei soggetti interessati dalle procedure di espropriazione è superiore a cinquanta, nonché sul sito informatico della Regione del Veneto. Veniva inoltre chiesto ai Comuni di Cona, Agna, Correzzola e Candiana di pubblicare l’Avviso di Deposito nell’Albo Pretorio, per la durata di 20 giorni consecutivi;
- in data 29.08.2025 la U.O. I.E.A. ha provveduto a pubblicare nella sezione “avvisi” del sito internet della Regione del Veneto l’avviso di deposito della documentazione relativa all’istanza in argomento ai fini dell’esperimento degli adempimenti relativi all'art. 52 ter del D.P.R. n. 327/2001 "Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento";
- con le note acquisite ai prott. reg. n. 581012 del 20.10.2025 (Comune di Agna), n. 596192 del 29.10.2025 (Comune di Cona), n. 660490 del 05.12.2025 (Comune di Correzzola) e n. 471549 del 18.08.2026 (Comune di Candiana) sono stati trasmessi i referti di avvenuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori dell’avviso di deposito;
- con nota prot. reg. n. 474355 del 20.08.2026 il Proponente ha trasmesso le ricevute di avvenuto deposito, avvenuto in data 26.08.2025, della documentazione cartacea presso le sedi degli uffici comunali coinvolti nel procedimento in atto. Con la medesima nota prot. reg. n. 474355 del 20.08.2026 il Proponente ha trasmesso, a corredo degli atti del procedimento, copia delle pubblicazioni degli avvisi nei quotidiani a diffusione nazionale e locale, così come previsto dall’art. 52 ter del D.P.R. n. 327/2001. Nel dettaglio l’avviso è stato pubblicato:
in data 10.09.2025 su “Il Gazzettino di Padova”;
in data 10.09.2025 su “Il Gazzettino di Venezia”;
in data 25.09.2025 su “Milano Finanza”;
- in esito all’espletamento delle procedure di pubblicità legale non sono pervenute osservazioni sul procedimento in argomento.
La Direzione Energia rileva che, alla luce del verbale di conclusione della Conferenza di Servizi del 17 settembre 2026, sussistano le condizioni per sottoporre all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni/raccomandazioni rese nelle determinazioni formulate dalle Amministrazioni interessate coinvolte nei lavori della Conferenza di Servizi nonché dalla medesima Direzione Energia e di seguito riportate:
- la Società Snam rete gas S.p.A. deve adempiere alle prescrizioni impartite nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi relative alle determinazioni delle Amministrazioni e/o Enti interessati espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti alle quali attiene la rispettiva verifica di ottemperanza ed i conseguenti controlli di conformità dell'opera al progetto approvato con il presente provvedimento. La presente autorizzazione è comunque subordinata al rispetto di quanto contenuto negli assensi, pareri e nulla osta riportati in Allegato B;
- tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato ed in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;
- nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo od in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, va applicato quanto previsto dal comma 6 dell'art. 52 - quater del D.P.R. n. 327/2001;
- copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di SNAM rete gas S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alla Regione del Veneto – Direzione Energia, alle Province di Padova e Venezia ed ai Comuni di Cona (VE), Agna (PD), Correzzola (PD), Candiana (PD), mentre alle Società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti;
- deve essere trasmessa ai competenti Ispettorati Territoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) la documentazione prevista dall’art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003, consistente nella dichiarazione asseverata a firma di un professionista abilitato e sottoscritta dalla ditta proponente, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica e l’atto di sottomissione debitamente registrato presso l’ufficio dell’agenzia delle entrate;
- SNAM rete gas S.p.A., società titolare della presente autorizzazione, deve attenersi alle disposizioni di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164";
- le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento finale nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
- al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, SNAM rete gas S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni coinvolte apposita certificazione attestante il rispetto della sicurezza delle opere e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico "Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- il Proponente, SNAM rete gas S.p.A., deve comunicare alla Regione del Veneto – Direzione Energia ed ai Comuni interessati, con anticipo di almeno 30 giorni, la data dell'entrata in esercizio dell’opera.
Si incarica il Direttore della Direzione Energia dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
VISTO il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTO il Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico "Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n.127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo";
VISTA la Legge regionale 13 aprile 2001, n.11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la Legge regionale 7 novembre 2003, n.27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", art. 70 "Disposizioni transitorie in materia di espropriazione";
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 17 settembre 2026;
VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;