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Bur n. 151 del 30 ottobre 2026


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1250 del 30 ottobre 2026

Mixomatosi della Lepre europea (Lepus europaeus) associata alla variante virale Toledo-MYXV. Disposizioni urgenti a sorveglianza e tutela delle popolazioni selvatiche della specie sul territorio regionale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si definiscono indirizzi cautelativi in relazione alle attività di ripopolamento e immissione della lepre europea, con particolare riguardo alla provenienza degli animali, alle garanzie sul relativo stato sanitario e alla sorveglianza passiva.

L'Assessore Dario Bond, di concerto con l'Assessore Gino Gerosa, riferisce quanto segue.

La lepre europea (Lepus europaeus) costituisce una componente significativa della fauna selvatica regionale e riveste interesse sotto il profilo ecologico, gestionale e faunistico-venatorio. La conservazione delle popolazioni autoctone e il mantenimento del loro stato sanitario rappresentano, pertanto, obiettivi importanti della gestione faunistica. Per conseguirli è necessario considerare non soltanto le attività di prelievo e gestione sul territorio, ma anche i fattori sanitari che possono incidere sulla consistenza delle popolazioni e le cautele da adottare nelle operazioni di cattura, movimentazione e immissione degli animali.

In tale contesto assume particolare rilievo la mixomatosi, malattia infettiva dei lagomorfi non trasmissibile all’uomo, associata nel caso in esame alla variante virale adattata alla lepre denominata Toledo-MYXV (ha-Myxovirus). Ai sensi del quadro normativo dell’Unione europea in materia di sanità animale e del Decreto del Ministero della Salute 26 gennaio 2026, la malattia è classificata di categoria “E”, con obbligo di sorveglianza e di notifica dei casi secondo le disposizioni applicabili, così da seguire l’evoluzione epidemiologica e individuare tempestivamente la presenza della malattia sul territorio.

In relazione alle esigenze sopra rappresentate, con nota della Direzione Generale della Salute animale, prot. n. 0028159-DGSA-MDS-P del 2 ottobre 2026 il Ministero della Salute ha fornito indicazioni sulla mixomatosi nei lagomorfi associata alla variante Toledo-MYXV.

In particolare, la nota ha individuato le seguenti attività:

  • attuare un sistema di sorveglianza passiva sull'intero territorio nazionale, finalizzato alla tempestiva individuazione di eventuali nuovi casi e alla valutazione dell'estensione della circolazione virale. Detta sorveglianza dovrà essere basata sul riscontro e segnalazione di animali deceduti e animali ammalati con quadri anatomopatologici e clinici compatibili con la mixomatosi;
  • rafforzare le misure di biosicurezza negli allevamenti situati nei territori attualmente interessati dalla circolazione virale ed in quelli dove sarà eventualmente accertata, tenuto conto delle modalità di trasmissione della malattia, che comprendono anche la trasmissione attraverso vettori, al fine di garantire la tempestiva diagnosi di laboratorio con caratterizzazione molecolare di ogni situazione sospetta, nonché di attuare scrupolosamente i programmi vaccinali specifici negli allevamenti di conigli;
  • evitare l’attività di ripopolamento con lepri provenienti da o rilasciate nei territori nei quali sia stata accertata la presenza della malattia o a stato sanitario sconosciuto o dove venga accertata la presenza dalla malattia, come riportato dal parere del Centro di referenza nazionale - CRN.

In relazione all'attività venatoria non si ritiene necessario disporre una sospensione del prelievo venatorio della lepre, anche considerato che nei territori in cui la malattia è endemica tale misura non risulta essere stata mai attuata. In tal senso eventuali limitazioni del prelievo venatorio potranno essere valutate a livello locale, sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica e dello stato delle popolazioni di lepri, con particolare riferimento a situazioni in cui venga riscontrata un’elevata mortalità.

Inoltre l’attività venatoria rappresenta un utile strumento di sorveglianza, attraverso l’osservazione dei capi abbattuti.

Le indicazioni ministeriali si inseriscono in un quadro di valutazioni tecnico-sanitarie di ampio respiro che richiede di considerare con particolare attenzione le possibili conseguenze della diffusione della malattia. Infatti, sulla base del rischio sanitario e in coerenza con i principi di tutela della sanità e del benessere animale, nonché nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, è da ritenersi probabile che l’attuale situazione epidemiologica, caratterizzata dalla rapida diffusione della variante Toledo-MYXV, possa determinare fenomeni di mortalità e una riduzione della consistenza delle popolazioni autoctone di lepre, con possibili effetti anche gravi a livello locale e conseguenti ripercussioni sulla persistenza della specie nel territorio. In questa prospettiva, la provenienza degli animali e la disponibilità di adeguate garanzie sanitarie assumono un ruolo decisivo nella prevenzione del rischio di ulteriore diffusione del virus.

A supporto di tale approccio, sul territorio regionale sono state individuate specifiche modalità operative a beneficio di tutti i possibili portatori di interesse che, a vario titolo, sono interessati alla gestione della lepre. A tal riguardo, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari, con nota prot. n. 0524121 del 22 settembre 2026, avente a oggetto ”Mixomatosi nelle lepri (Toledo-MYXV o ha-Myxovirus). Ulteriori informazioni ed indicazioni operative”, ha fornito indicazioni per la gestione dei casi sospetti e per l’organizzazione della sorveglianza passiva. La sopracitata nota, nel richiamare l’importanza della tempestiva segnalazione al Servizio veterinario dell’AULSS territorialmente competente dei casi sospetti, in particolare nei territori in cui la malattia non sia ancora stata accertata, definisce le modalità di conferimento delle carcasse e l’utilizzo dell’apposita scheda accompagnatoria con le indicazioni di dettaglio sul comportamento da tenere in caso di ritrovamento, sul territorio, di esemplari di lepre deceduti, da parte di soggetti a vario titolo coinvolti.

Per rendere più efficace e omogenea la raccolta delle informazioni, la medesima nota della U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari è corredata da uno specifico «Modulo di registrazione – Accompagnatoria per la sorveglianza nei mammiferi selvatici», già trasmesso ai portatori di interesse, quali, ad esempio, Associazioni venatorie, Polizie provinciali, Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), Comprensori Alpini (CA), eccetera. Per ogni esemplare rinvenuto, con il modulo in oggetto è possibile registrare i dati relativi alla specie, alla data e al luogo del ritrovamento, al soggetto conferente e alle eventuali osservazioni sanitarie, favorendo così una raccolta strutturata delle informazioni e il raccordo tra i soggetti coinvolti nella sorveglianza passiva.

Accanto alla sorveglianza sanitaria, particolare attenzione deve essere riservata alle attività di ripopolamento, nelle quali assumono un ruolo diretto i Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA), in quanto coinvolti nella programmazione degli acquisti di lepri e nell’organizzazione delle immissioni. È quindi necessario che tali attività tengano conto delle indicazioni sanitarie disponibili, della provenienza degli esemplari e delle garanzie relative al loro stato sanitario, evitando l’impiego di lepri provenienti da aree in cui la malattia sia stata confermata o da territori per i quali non siano disponibili informazioni attendibili, in linea con quando indicato dal Ministero della Salute con la nota sopra citata, al fine di ridurre il rischio di introdurre o diffondere ulteriormente il virus nel territorio regionale.

Quanto sopra è stato ribadito anche in una riunione svoltasi in data 22 ottobre 2026 tra la citata U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV) e il Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Virali dei Lagomorfi, il cui resoconto è stato comunicato alla U.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria. Nel corso della riunione sono stati presentati i dati relativi alla diffusione della malattia sul territorio regionale, dai quali emerge che la malattia è presente in tutte le province, ad eccezione della provincia di Belluno, la quale in ogni caso è da ritenersi altamente a rischio di introduzione del virus, per contiguità con le zone infette. Oltre alle positività nelle lepri selvatiche, sono stati rilevati focolai di mixomatosi Toledo-MYXV anche in allevamenti di conigli e di lepri distribuiti su tutto il territorio regionale.

Il fatto che la malattia si trasmetta anche ai lagomorfi (conigli e lepri) allevati rappresenta un forte elemento di preoccupazione da parte delle Organizzazioni produttive e Associazioni di categoria, tenuto conto anche dell’importanza rivestita dal settore dell’allevamento cunicolo sul territorio regionale: il Veneto copre infatti il 40% dell'intera produzione nazionale di carne cunicola, con una forte concentrazione nel territorio di Treviso (che da sola rappresenta circa il 20% della produzione nazionale), seguito dalle province di Padova e Vicenza.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, risulta pertanto necessario adottare tempestivamente misure regionali coordinate che consentano di tutelare da un lato il settore produttivo degli allevamenti cunicoli, dall’altro le popolazioni selvatiche di lepri e, al contempo, di assicurare una gestione responsabile delle attività faunistico-venatorie. La possibilità che la malattia si diffonda rapidamente, con conseguenti fenomeni di mortalità e riduzione delle popolazioni autoctone, unitamente ai rischi connessi alla movimentazione di animali privi di adeguate garanzie sanitarie, rende quindi opportuno definire indicazioni chiare per gli ATC e i CA e rafforzare contestualmente la sorveglianza passiva.

Per le ragioni sopra esposte si ritiene necessario quindi introdurre, sull’intero territorio regionale, unitamente al rafforzamento della sorveglianza passiva, il divieto alle seguenti operazioni:

  • cattura di lepri finalizzata a ripopolamento;
  • traslocazione di lepri provenienti da cattura o da allevamento;
  • immissione di lepri provenienti da cattura o da allevamento a fini di ripopolamento;
  • immissione di lepri provenienti dall'estero.

In tal senso l'U.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria ha predisposto un documento contenente le "Misure regionali di sorveglianza e gestione della lepre comune (Lepus europaeus) a seguito della diffusione della mixomatosi variante virale adattata alla lepre Toledo-MYXV" volte al rafforzamento della sorveglianza passiva e l'introduzione di divieti come riporato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La Giunta regionale potrà comunque assumere eventuali ulteriori misure, a seguito di specifica istruttoria, che dovranno essere valutate sulla base dell’evoluzione epidemiologica e dello stato delle popolazioni della specie interessata.

L'eventuale introduzione di limitazioni all'attività venatoria sarà, invece, valutata sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica e dello stato delle popolazioni di lepri, con particolare riferimento a situazioni in cui venga riscontrata un’elevata mortalità.

Infine, si incarica la Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto e della trasmissione dello stesso agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), ai Comprensori Alpini di caccia (CA), ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS regionali, ai Corpi di Polizia provinciale, ai Carabinieri Forestali, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed alle Associazioni venatorie.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva;

VISTI il Regolamento (UE) 2016/429 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, recanti la disciplina unionale in materia di sanità animale e classificazione delle malattie degli animali, non contemplano la mixomatosi della lepre tra le malattie soggette a specifici programmi di eradicazione o controllo a livello dell'Unione europea;

VISTO il Decreto del Ministero delle Salute 26 gennaio 2026 “Individuazione delle malattie animali diverse dalle malattie elencate dal regolamento 2016/429 in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 136/2022. (26A02408)” pubblicato sulla GU n. 112 del 16/5/2026, che comprende, tra le altre, la mixomatosi;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e, in particolare, l’art. 19, comma 1 il quale dispone che “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità”;

VISTA la nota del Ministero della Salute, Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health) e dei Rapporti internazionali, Direzione Generale della Salute Animale, del 2 ottobre 2026, prot. 0028159 -DGSA-MDS-P avente a oggetto "Mixomatosi nei lagomorfi - Variante virale adattata alla lepre Toledo-MYXV)";

VISTA la nota della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari, prot. n. 0524121 del 22 settembre 2026, recante ulteriori informazioni e indicazioni operative in materia di Mixomatosi nelle lepri, con il relativo modulo di accompagnamento per la sorveglianza dei mammiferi selvatici;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, e ss. mm. ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto che la mixomatosi, malattia infettiva dei lagomorfi non trasmissibile all’uomo, associata alla variante virale adattata alla lepre denominata Toledo-MYXV (ha-Myxovirus), ai sensi del quadro normativo dell’Unione europea in materia di sanità animale e del Decreto del Ministero della Salute 26 gennaio 2026, è classificata di categoria “E”, con obbligo di sorveglianza e di notifica dei casi secondo le disposizioni applicabili, così da seguire l’evoluzione epidemiologica e individuare tempestivamente la presenza della malattia sul territorio;
  3. di prendere atto che con nota della Direzione Generale della Salute animale, prot. n. 0028159-DGSA-MDS-P del 2 ottobre 2026, il Ministero della Salute ha fornito indicazioni sulla mixomatosi nei lagomorfi associata alla variante Toledo-MYXV, sottolineando l’opportunità di attuare una sorveglianza passiva attraverso la segnalazione degli animali morti o ammalati con segni clinici o anatomopatologici compatibili, evidenziando altresì la necessità di prestare particolare attenzione alla provenienza delle lepri destinate al ripopolamento, evitando l’impiego di animali provenienti da territori in cui la malattia sia stata accertata o il cui stato sanitario sia sconosciuto;
  4. di dare atto che l'U.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria della Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria ha valutato l'opportunità di definire gli indirizzi cautelativi in relazione alle attività di ripopolamento e immissione della Lepre europea, con particolare riguardo alla provenienza degli animali, introducendo sull’intero territorio regionale, unitamente al rafforzamento della sorveglianza passiva, il divieto alle seguenti operazioni:
  • cattura di lepri finalizzata a ripopolamento;
  • traslocazione di lepri provenienti da cattura o da allevamento;
  • immissione di lepri provenienti da cattura o da allevamento a fini di ripopolamento;
  • immissione di lepri provenienti dall'estero;
  1. di approvare il documento contenente le "Misure regionali di sorveglianza e gestione della lepre comune (Lepus europaeus) a seguito della diffusione della mixomatosi variante virale adattata alla lepre Toledo-MYXV", come predisposti dalla U.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria della Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria, riportati nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rinviare ad ulteriori successivi provvedimenti della Giunta regionale l'adozione di eventuali ulteriori misure a seguito di specifica istruttoria, sulla base dell’evoluzione epidemiologica e dello stato delle popolazioni della specie Lepre europea;
  3. di stabilire che l'introduzione di limitazioni all'attività venatoria sarà valutata sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica e dello stato delle popolazioni di lepri, con particolare riferimento a situazioni in cui venga riscontrata un’elevata mortalità;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), ai Comprensori Alpini di caccia (CA), ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS regionali, ai Corpi di Polizia provinciale, ai Carabinieri Forestali, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed alle Associazioni venatorie;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1250_26_AllegatoA_595314.pdf


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