Autorizzazione al Comune di Montegalda (VI) all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 45, comma 1.
L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.
L'articolo 45 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", prevede che per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari che hanno gravi e urgenti esigenze abitative o per tutelare specifiche categorie sociali, la Giunta regionale possa autorizzare i Comuni all'emanazione di bandi speciali con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e specifici.
Il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018 disciplina le modalità per l'emanazione dei bandi, nonché i contenuti degli stessi. In particolare, l'art. 3, comma 4 del richiamato Regolamento prevede che la Giunta possa autorizzare i Comuni all'emanazione di bandi speciali entro 90 giorni dalla richiesta.
I requisiti richiesti per la partecipazione al bando speciale sono quelli previsti dall'art. 25 della L.R. n. 39/2017, come novellati dalla Legge regionale 15 settembre 2026, n. 18 ed opportunamente integrati in base ai requisiti specifici delle particolari categorie di nuclei familiari che si intende tutelare attraverso il ricorso al bando speciale.
Il Comune di Montegalda (VI) con nota n. 8252 dell’8 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale al n. 553074 di pari data e successivamente integrata con nota n. 8534 del 16 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale al n 566788 di pari data, ha chiesto l’autorizzazione all'emanazione di un bando di concorso speciale, per l'assegnazione ad anziani autosufficienti ultrasessantacinquenni, di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendessero disponibili o saranno ultimati nel Comune durante il periodo di efficacia della graduatoria.
I requisiti per l'accesso agli alloggi di ERP previsti nel bando speciale, oltre a quelli ordinari fissati dall'art. 25 della L. R. n. 39/2017, integrati con quanto disposto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 07 marzo 2024 (GU n. 17 del 24 aprile 2024) e con le modifiche apportate dalla Legge regionale n. 18/2026, saranno anche i seguenti requisiti specifici, i quali devono essere posseduti in capo al richiedente, sia alla data di scadenza del bando di concorso speciale, sia al momento dell’assegnazione dell’alloggio che della stipula del contratto di locazione e devono permanere per l’intera durata dello stesso:
- aver compiuto il 65° anno di età alla data di scadenza del bando;
- essere in condizioni di autosufficienza o parziale autosufficienza fisica e psichica, con certificazione medica;
- avere un nucleo familiare composto dal solo richiedente, o da questi ed il coniuge, o da questi e persona unita civilmente ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge 20 maggio 2015, n. 76, ovvero da richiedente e convivente purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
La Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di Montegalda (VI) prendendo atto che le motivazioni evidenziate nella richiesta formulata sono conformi alle fattispecie previste dalla normativa vigente.
Sulla base di quanto fin qui evidenziato, si ritiene che la richiesta di autorizzazione all'emanazione del bando speciale del Comune di Montegalda (VI) possa essere accolta in quanto conforme alle disposizioni della L.R. n. 39/2017, come modificata dalla Legge regionale n. 18/2026, del R.R. n. 4/2018 e ss.mm.ii e a quanto dispone la Sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 7 marzo 2024 (G.U. n. 17 del 24 aprile 2024).
Si incarica la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" ed in particolare l'art. 45, comma 1;
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39" ed in particolare l'art. 3, comma 4 e ss.mm.ii;
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 7 marzo 2024 (G.U. n. 17 del 24 aprile 2024);
VISTA la Legge regionale 15 settembre 2026, n. 18, di modifica della L.R. n. 39/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Montegalda (VI) n. 64 del 17 settembre 2026 ad oggetto "Bando speciale ERP riservato ad anziani autosufficienti per la formazione della graduatoria utile all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dell’ATER di Vicenza, approvazione bando 2026 e avvio del procedimento di riserva di alloggi per finalità sociali”, trasmessa con nota n. 8252 dell’8 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale al n. 553074 di pari data e successivamente integrata con nota n. 8534 del 16 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale al n 566788 di pari data;
VISTA la Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1, come modificata dalla Legge statutaria 12 maggio 2020, n. 1;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;