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Bur n. 150 del 30 ottobre 2026


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1218 del 27 ottobre 2026

Aggiornamento dei criteri e delle modalità per l'iscrizione al Registro regionale dei Mediatori culturali, istituito con Legge regionale 12 febbraio 2024, n. 3 "Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione del comma 2 dell’art. 3 della L.R. n. 3/2024 “Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie” si approva l’aggiornamento dei criteri e delle modalità di iscrizione al Registro regionale dei Mediatori culturali, istituito, ai soli fini informativi, presso la Giunta regionale, al fine di poter comprendere attività di elevata integrazione sociale.

L'Assessore Paola Roma per l'Assessore Marco Zecchinato, di concerto con l'Assessore Paola Roma, riferisce quanto segue.

La disciplina del fenomeno immigratorio è delineata a livello nazionale dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che all’art. 3, comma 5 specifica come alle Regioni sia attribuito “[…]l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana”.

Tra gli strumenti delineati dal citato Testo unico per il perseguimento di questi fini vi è, all’art. 42, comma 1, lettera d), la figura del mediatore culturale, sia come tecnico formato nelle discipline inerenti al ruolo, che attraverso la valorizzazione diretta degli stranieri in raccordo con le associazioni di immigrati.

La Regione del Veneto, attraverso la propria programmazione adottata in attuazione della Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9, pone in atto strategie di governo del fenomeno migratorio volte a perseguire l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati con l’obiettivo di debellare qualsiasi forma di svantaggio sociale e discriminazione.

Il riconoscimento formale della figura del mediatore culturale in Veneto è avvenuto con la Legge regionale 12 febbraio 2024, n. 3 “Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie” che ha previsto all’art. 3 l’istituzione a fini informativi presso la Giunta regionale, quale titolare dei dati personali, del “Registro regionale dei Mediatori culturali”, allo scopo di disporre di soggetti specializzati ed in possesso di specifici requisiti per l’erogazione di servizi di mediazione, accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri extra UE, nonché per facilitare i loro rapporti con le istituzioni, pubbliche e private e l’accesso ai servizi e alle prestazioni in diversi ambiti. Il mediatore si configura infatti come un operatore sociale che da risposta ad una vasta platea di bisogni fungendo da collante tra la popolazione immigrata e le istituzioni per garantire e facilitare l’accesso dei cittadini stranieri ai servizi pubblici, ai servizi scolastici e sanitari, assistendoli pertanto nell’esercizio dei diritti fondamentali e cercando di rimuovere le difficoltà comunicative.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 436 del 16 aprile 2024, la Regione, preso atto degli indirizzi formulati in data 13 marzo 2024 dalla Consulta regionale per l'immigrazione, prevista dalla L.R. n. 9/1990 e costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 146 del 25 ottobre 2021, ha così approvato le modalità e i criteri di iscrizione al Registro, nonché le modalità della sua tenuta e quelle della sua pubblicità nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Ad oltre due anni dalla sua istituzione, sono state presentate 28 istanze di iscrizione, la cui istruttoria si è conclusa positivamente solo in 10 casi. A fronte di questo dato e della necessità evidenziata dall’Assessorato ai Servizi Sociali, Famiglia, Longevità, Sport e Politiche abitative di ampliare la funzionalità del mediatore alle molteplici richieste emergenti nel contesto regionale, anche nei servizi sociali e socio-sanitari, quali ad esempio i servizi di contrasto alla tratta degli esseri umani, l’inserimento lavorativo dei detenuti e più in generale nei casi ad elevata integrazione sociale di povertà estrema, marginalità e vulnerabilità multiple che necessitino di supporto della mediazione culturale, la Direzione Relazione Intermazionali e la Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport hanno elaborato congiuntamente una proposta di revisione dei requisiti di accesso al Registro in parola.

Nella riunione del 19 ottobre 2026 la Consulta regionale per l'immigrazione, costituita per la durata della XII Legislatura con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 05 maggio 2026 e nell'ambito delle funzioni consultive attribuitele dall'art. 13 della Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9, ha espresso parere positivo in merito alla proposta di aggiornamento dei requisiti di iscrizione al Registro regionale dei Mediatori ediatori culturali che prevede:

  • la rideterminazione del requisito formativo specifico da 300 ore a 100 ore;
  • la rideterminazione a 300 le ore di esperienza professionale documentata.

A fronte dell’unanime accoglimento della proposta, con la presente Deliberazione si procede ad approvare l’aggiornamento dei criteri necessari per l’iscrizione al Registro regionale dei Mediatori culturali, nonché delle modalità di tenuta dello stesso, ivi comprese la comunicazione e diffusione dello stesso nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

In particolare, si approva:

  • l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, reca l’aggiornamento dei criteri e delle modalità di iscrizione al Registro regionale dei Mediatori culturali;
  • l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, reca il conseguente adeguamento del modello di domanda di iscrizione al Registro regionale dei Mediatori culturali.

La presente Deliberazione sostituisce la disciplina approvata con la Deliberazione della Giunta regionale n. 436 del 16 aprile 2024. Pertanto l’applicazione della nuova disciplina concernente i criteri necessari per l’iscrizione al Registro regionale dei Mediatori culturali, nonché le modalità di tenuta dello stesso avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Resta inalterata la validità dell’elenco dei Mediatori culturali iscritti al Registro regionale dei Mediatori culturali vigente alla data del presente provvedimento in quanto risultante da criteri di ammissione più restrittivi.

Si propone infine di incaricare la Direzione Relazioni Internazionali dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in particolare l’art. 42, comma 1, lett. d);

VISTA la Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 9, “Interventi nel settore dell’immigrazione”;

VISTO l’art. 3 della Legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2024 “Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie”;

VISTA la Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 436 del 16 aprile 2024;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto che dalla data di istituzione del Registro regionale dei Mediatori culturali, di cui all'art. 3 della Legge regionale 12 febbraio 2024, n. 3, intervenuta con DGR n. 436 del 16 aprile 2024 sono state presentate 28 istanze di iscrizione, delle quali 10 hanno avuto esito istruttorio positivo;
  3. di dare atto della necessità di favorire un maggiore accesso al Registro regionale dei Mediatori ediatori culturali attraverso la modifica dei requisiti al suo accesso, che nello specifico si sostanziano:

- nella rideterminazione del requisito formativo specifico da 300 ore a 100 ore;

- nella rideterminazione in 300 le ore del requisito minimo dell’esperienza professionale documentata;

  1. di prendere atto che la Consulta regionale per l’immigrazione, nella riunione del 19 ottobre 2026, ha espresso parere favorevole alla proposta di aggiornamento dei requisiti per l’iscrizione al Registro regionale dei Mediatori culturali esplicitati al precedente punto 3, nell'ambito delle funzioni consultive attribuitele dall'art. 13 della Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9;
  2. di approvare l’aggiornamento dei criteri e delle modalità di iscrizione al Registro regionale dei Mediatori ediatori culturali, nonché delle modalità di tenuta del Registro, secondo quanto stabilito nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di approvare il conseguente aggiornamento del modello di domanda di iscrizione al Registro regionale dei Mediatori ediatori culturali, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di stabilire che l'applicazione dei nuovi criteri per l’iscrizione al Registro regionale dei Mediatori culturali decorre a far data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente provvedimento;
  5. di stabilire che la presente Deliberazione sostituisce integralmente la disciplina approvata con la DGR n. 436 del 16 aprile 2024;
  6. di confermare le iscrizioni al Registro regionale dei Mediatori culturali già perfezionate in data anteriore alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione, sulla base dei criteri e delle modalità approvati con la DGR n. 436 del 16 aprile 2024;
  7. di dare atto che il Registro regionale dei Mediatori culturali è pubblicato sul sito internet della Regione del Veneto;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di incaricare la Direzione Relazioni Internazionali dell’esecuzione del presente atto;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1218_26_AllegatoA_595257.pdf
Dgr_1218_26_AllegatoB_595257.pdf


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