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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 150 del 30 ottobre 2026


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1216 del 27 ottobre 2026

Istituzione del Registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi per la caccia da appostamento e prime indicazioni relative alla messa a disposizione di contrassegni inamovibili di cui agli art. 35 quater della L.R. n. 50/1993.

Note per la trasparenza

In attuazione di quanto previsto dall’art. 35 quater della Legge regionale n. 50/1993, viene istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, il Registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi per la caccia da appostamento, inoltre viene incaricata la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria ad avviare le procedure propedeutiche all’acquisto dei contrassegni inamovibili da apporre ai richiami vivi di cui al comma 3 del medesimo articolo.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

Fra i temi oggetto della disciplina per la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio, si pone quello dei richiami vivi di cattura e di allevamento per la caccia da appostamento. La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.” prevede agli articoli 4 e 5 le indicazioni relative alla dotazione e all’utilizzo di richiami vivi in ambito venatorio.

In merito emerge il tema della necessaria uniformazione dei contrassegni di individuazione dei richiami vivi già legittimamente detenuti nel territorio regionale, al fine di assicurare uniformità negli strumenti identificativi dei richiami nonché la certezza del diritto per i detentori di richiami vivi per la caccia da appostamento, sia in sede di utilizzo venatorio che in relazione al fondamentale esercizio delle funzioni di vigilanza, e ciò approvando una disciplina di ricognizione, e quindi di attualizzazione, del patrimonio di richiami vivi per la caccia da appostamento.

Il Legislatore è intervenuto con Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” stabilendo, all’art. 35 quater che “la Giunta regionale provvede alla ricognizione del patrimonio dei richiami vivi di cattura e di allevamento alle specie di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 11 febbraio 1992. n. 157 e legittimamente detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento.”.

Pertanto, con la presente deliberazione, nel dare esecuzione dell’art. 35 quater della L.R. n. 50/1993, l’Amministrazione regionale si prefigge di conseguire l’obiettivo di ricognizione del patrimonio di richiami vivi, di cattura e di allevamento, al fine di verificarne la consistenza a livello regionale e, contestualmente, consentire il loro corretto utilizzo nell’ambito dell’attività venatoria, nel pieno rispetto della specifica disciplina di settore.

Al riguardo e, con riferimento a quanto introdotto nei precedenti paragrafi, il comma 5 del predetto art. 35 quater della L.R. n. 50/1993 prevede l’istituzione e la tenuta, presso la competente struttura della Giunta regionale, di un Registro dei detentori autorizzati di richiami vivi per la caccia da appostamento (di seguito anche “Registro”), nel quale riportare i dati anagrafici dei detentori autorizzati e i dati relativi alle specie e al codice univoco riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun richiamo vivo di cattura e di allevamento, ai sensi della vigente normativa. La definizione di tale banca dati regionale in forma di Registro informa­tizzato costituirà lo strumento di riferimento, nella disponibilità anche degli organi di vigilanza, al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività in argomento.

Parimenti, il comma 3 del medesimo articolo della Legge regionale, prevede che la Giunta regionale provveda alla messa a disposizione, per i richiami vivi oggetto di registrazione all’interno del Registro, di contrassegni inamovibili numerati, in materiale idoneo atto a garantirne la inamovibilità, recanti un codice univoco e che devono essere apposti ai richiami vivi, ad integrazione del contrassegno già dichiarato, fermo restando che venga garantita la tracciabilità dell’esemplare e le possibilità di verifica da parte dei soggetti che esercitano funzioni di vigilanza venatoria.

La procedura messa a punto dalla Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria prevede, ai fini della costituzione del Registro, un procedimento di ricognizione basato su un’autocertificazione rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000 - quindi sotto la personale responsabilità - da parte dei detentori di richiami vivi per la caccia da appostamento, a cui dovrà seguire la messa a disposizione di contrassegni inamovibili numerati in materiale idoneo atto a garantirne la inamovibilità, recanti un codice alfanumerico progressivo, da apporre al richiamo legittimamente detenuto.

Le fasi relative all'istruttoria delle autocertificazioni pervenute, nonchè la successiva consegna dei contrassegni inamovibili sono a carico delle sedi regionali territorialmente competenti afferenti alla Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, con riferimento a Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, e alla Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione, relativamente a Venezia, Padova e Rovigo.

Conseguirà, in esito al suddetto percorso attuativo, la disponibilità di un quadro informa­tivo, uniformato e attualizzato, del patrimonio di richiami vivi per l’esercizio venatorio, il quale potrà essere anche aggiornabile nel tempo.

Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto di poter istituire il Registro presso la competente Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, nonché di dare mandato alla medesima Direzione e, per quanto di esclusiva competenza, alla Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione, di avviare le procedure propedeutiche alla fornitura dei contrassegni inamovibili destinati alla futura messa a disposizione in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 35 quater della L.R. n. 50/1993.

In rifermento alla quantificazione della spesa necessaria all’acquisto, da parte della Giunta regionale, di tali contrassegni inamovibili, si rimanda a quanto disposto dall’art. 3 “Norma finanziaria” della Legge regionale 29 luglio 2025, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'.”, il quale quantifica lo stanziamento per le finalità di cui al comma 3 e 5 dell’art. 1 della medesima legge per le annualità 2026 e 2027 nei seguenti Capitoli di spesa:

  • Capitolo di spesa n. 105579 “Azioni regionali per la messa a disposizione di contrassegni inamovibili numerati ai richiami vivi - trasferimenti correnti (art. 35 quater, c. 3, L.R. 09/12/1993, n.50)” per uno stanziamento di euro 100.000,00 per l’annualità 2026;
  • Capitolo di spesa n. 105580 “Azioni regionali per la tenuta del registro regionale dei detentori autorizzati dei richiami vivi - trasferimenti correnti (art. 35 quater, c. 5, l.r. 09/12/1993, n.50)” per uno stanziamento di euro 60.000,00 di cui euro 30.000,00 per l’annualità 2026 ed euro 30.000,00 per l’annualità 2027.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria e la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione, ciascuno per la parte di propria competenza, dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTI gli artt. 2, comma 2 e 13 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale 29 luglio 2025, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'.”;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto che l’art. 35 quater della Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 stabilisce che la Giunta regionale provvede alla ricognizione del patrimonio dei richiami vivi di cattura e di allevamento, al fine di verificarne la consistenza a livello regionale e consentire il loro corretto utilizzo nell’ambito dell’attività venatoria;
  3. di ritenere di dare attuazione a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 35 quater della L.R. n. 50/1993 al fine di definire la banca dati regionale in forma di Registro informa­tizzato che costituirà lo strumento di riferimento, nella disponibilità anche degli organi di vigilanza, per consentire il corretto svolgimento delle attività dei detentori autorizzati di richiami vivi per la caccia da appostamento;
  4. di istituire, presso la competente Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, il Registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi per la caccia da appostamento;
  5. di dare atto della necessità di avviare le procedure propedeutiche alla fornitura dei contrassegni inamovibili destinati alla futura messa a disposizione per i richiami vivi per la caccia da appostamento registrati, in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 35 quater della L.R. n. 50/1993;
  6. di approvare lo stanziamento delle risorse per la realizzazione dell’attività in argomento, determinando una spesa complessiva pari a euro 160.000,00, di cui euro 130.000,00 per l’esercizio 2026 ed euro 30.000,00 per l’esercizio 2027;
  7. di determinare in euro 160.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa oggetto del presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria per ciascun esercizio nel biennio 2026-2027, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi pluriennali stanziati sui seguenti Capitoli di spesa:
  • Capitolo di spesa n. 105579 “Azioni regionali per la messa a disposizione di contrassegni inamovibili numerati ai richiami vivi - trasferimenti correnti (art. 35 quater, c. 3, L.R. 09/12/1993, n.50)” per uno stanziamento di euro 100.000,00 per l’annualità 2026;
  • Capitolo di spesa n. 105580 “Azioni regionali per la tenuta del registro regionale dei detentori autorizzati dei richiami vivi - trasferimenti correnti (art. 35 quater, c. 5, l.r. 09/12/1993, n.50)” per uno stanziamento di euro 60.000,00 di cui euro 30.000,00 per l’annualità 2026 ed euro 30.000,00 per l’annualità 2027;
  1. di dare atto che la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al punto 7, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
  2. di incaricare la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria e la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione, ciascuno per la parte di propria competenza, dell’esecuzione del presente atto;
  3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



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