Rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie di trasporto e di trasporto e soccorso con ambulanza e aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e Legge regionale n. 26 del 27 luglio 2012.
| Note per la trasparenza |
Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo triennale dell'accreditamento istituzionale dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza in coerenza con le condizioni di accreditamento di cui all'art. 16 della Legge regionale n. 22/2002 ed in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR n. 60 del 15 novembre 2024. Contestualmente viene inoltre aggiornato l’Elenco dei soggetti accreditati di cui alla Legge regionale n. 26 del 27 luglio 2012.
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L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto ha disciplinato con la Legge regionale del 16 agosto 2002, n. 22 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.
Periodicamente, di norma con cadenza triennale, la Regione del Veneto procede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale sanitario e socio-sanitario mediante pubblico avviso e conseguente verifica del possesso ovvero del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 da parte dei soggetti richiedenti.
Il Legislatore regionale in particolare ha disciplinato il sistema di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza con la Legge regionale n. 26 del 27 luglio 2012. Successivamente, con DGR n. 870 del 19 luglio 2022 sono stati aggiornati i requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, i requisiti contrattuali, gli indicatori di attività nonché i requisiti formativi e professionali integralmente sostitutivi di quelli approvati con DGR n. 1080 del 17 aprile 2007 e DGR n. 1515 del 29 ottobre 2015.
Con DGR n. 1680 del 29 dicembre 2023 "Proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale sia di ambito sanitario che socio-sanitario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002" è stata disposta la proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale in scadenza al 31 dicembre 2024 per varie tipologie di soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ivi compresi i soggetti accreditati per l’attività sanitaria di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza.
Con il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR n. 60 del 15 novembre 2024 si è proceduto alla definizione delle modalità operative per l’inoltro delle istanze di rinnovo dell’accreditamento istituzionale in scadenza al 31 dicembre 2024.
In attuazione di quanto disposto con i predetti provvedimenti hanno quindi preso avvio, ad istanza di parte, i complessi procedimenti di rinnovo dell'accreditamento istituzionale, comprensivi sia della verifica della coerenza rispetto alle scelte di programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale e locale, sia del successivo accertamento della rispondenza ai requisiti di accreditamento, effettuato presso le strutture richiedenti da Azienda Zero, in qualità di Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.), anche per il tramite delle Aziende ULSS competenti.
La Giunta regionale, preso atto dell'avvenuta conclusione della fase istruttoria condotta dalla Direzione Programmazione e controllo SSR, con l'apporto qualificato del Coordinamento regionale per le attività sanitarie nelle strutture pubbliche e private accreditate, attivato con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 81 del 23 maggio 2024, propone il rinnovo dell'accreditamento istituzionale relativo ai soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie di trasporto e/o trasporto e soccorso con ambulanza.
All'esito di tale complesso iter procedimentale, per tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza già accreditati in forza di un precedente provvedimento della Giunta regionale che hanno presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla documentazione agli atti risulta che:
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i citati soggetti interessati sono in possesso dell'autorizzazione all'esercizio in coerenza con le funzioni da accreditare;
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le Aziende ULSS competenti per territorio, unitamente alle Aziende Ospedaliere sede di Centrale Operativa SUEM 118, hanno rilasciato il previsto parere in merito al rinnovo dell'accreditamento istituzionale in considerazione del fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale;
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il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU), afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, ha verificato la coerenza con la programmazione sanitaria regionale;
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il versamento degli oneri di accreditamento dovuti è stato accertato da Azienda Zero, ai sensi della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016;
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Azienda Zero ha costituito i Gruppi Tecnici Multiprofessionali (G.T.M.) che, in esito alle verifiche svolte presso le strutture, hanno trasmesso i relativi rapporti di verifica, tutti con esito favorevole con le prescrizioni eventualmente riportate, conservati agli atti;
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la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.), seppur non previsto dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002, nella seduta del 5 agosto 2026, è stata portata a conoscenza dell'esito favorevole delle relative istruttorie anche in virtù della complessità delle stesse e dell'impatto in termini di garanzia nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e dell'impegno finanziario che consegue al rinnovo dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza, come da verbale agli atti della Direzione Programmazione e controllo SSR.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla Direzione Programmazione e controllo SSR con l'apporto qualificato del Coordinamento regionale, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per i soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie di trasporto e di trasporto e soccorso con ambulanza come da Allegato A. Tale rinnovo, efficace dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, avviene in continuità con il precedente provvedimento di accreditamento, a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nei termini previsti dall'art. 19, comma 2 della Legge regionale n. 22/2002.
Contestualmente si procede all’aggiornamento dell’Elenco regionale dei soggetti accreditati previsto dall'art. 4 della Legge regionale n. 26 del 27 luglio 2012 come da Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si dà atto che il presente provvedimento non costituisce vincolo per le Aziende e per gli Enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
Si autorizza il Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR a modificare con proprio provvedimento gli allegati sopra citati, in caso presentino errori materiali non sostanziali.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTA la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
VISTA la Legge regionale n. 26 del 27 luglio 2012 “Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza”;
VISTA la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
VISTA la DGR n. 105 del 2 febbraio 2021 "Determinazioni relative all'accreditamento istituzionale in materia di 'trasporto con ambulanza' e 'soccorso e trasporto con ambulanza' in rapporto al rafforzamento del sistema sanitario per superare l'emergenza da COVID-19";
VISTA la DGR n. 870 del 19 luglio 2022 “Aggiornamento dei requisiti di autorizzazione all’esercizio, di accreditamento istituzionale, dei requisiti contrattuali, degli indicatori di attività e dei requisiti formativi e professionali per l’attività di trasporto e soccorso con ambulanza";
VISTA la DGR n. 1680 del 29 dicembre 2023 "Proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale sia di ambito sanitario che socio-sanitario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002";
VISTI i Decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 20 marzo 2022 e n. 136 del 24 settembre 2025;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR n. 60 del 15 novembre 2024;
VISTI i pareri dei Direttori Generali delle Aziende ULSS, delle Aziende Ospedaliere e del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU), afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria agli atti della Direzione Programmazione e controllo SSR;
VISTO il verbale della seduta del 5 agosto 2026 della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E) agli atti della Direzione Programmazione e controllo SSR;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 81 del 23 maggio 2024;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
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di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di prendere atto che con DGR n. 1680 del 29 dicembre 2023 è stata disposta la proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale in scadenza al 31 dicembre 2024 per varie tipologie di soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, ivi compresi i soggetti accreditati per l’attività sanitaria di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza;
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di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, l'accreditamento istituzionale, con validità triennale a partire dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, per i soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie di trasporto e di trasporto e soccorso con ambulanza di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, ai sensi della Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
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di disporre l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei soggetti autorizzati e accreditati per prestazioni sanitarie di trasporto e di trasporto e soccorso con ambulanza previsto dall'art. 4 della Legge regionale n. 26 del 27 luglio 2012, come da Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di autorizzare il Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR a modificare con proprio provvedimento gli Allegati A e B in caso presentino errori materiali non sostanziali;
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di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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di dare atto che il presente provvedimento non costituisce vincolo per le Aziende e per gli Enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
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di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR dell'esecuzione del presente atto;
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di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende ULSS, alle Aziende Ospedaliere sede di Centrale Operativa SUEM 118, ad Azienda Zero e al Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU);
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di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa ricorso straordinario di cui al capo III del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971;
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di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_1010_26_AllegatoA_594878.pdfDgr_1010_26_AllegatoB_594878.pdf