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Bur n. 144 del 23 ottobre 2026


Materia: Ambiente

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1187 del 20 ottobre 2026

Nuovo adeguamento delle modalità di presentazione della documentazione nei procedimenti autorizzativi per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni, di cui al D.Lgs. n. 259/2003. L.R. n. 29/1993. L.R. n. 15/2018.

Note per la trasparenza

Con il presente atto la Giunta regionale procede all’adeguamento della documentazione prevista per i procedimenti autorizzatori del settore delle telecomunicazioni, in armonia con quanto disposto dai recenti aggiornamenti della normativa statale.

L'Assessore Elisa Venturini riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto con Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 ha disciplinato la “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” ed ha regolamentato tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di telecomunicazioni, con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Successivamente, con Legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 sono state introdotte alcune variazioni finalizzate ad armonizzare le modalità di installazione e modifica degli impianti di telecomunicazioni con quanto previsto dalla normativa statale.

La citata L.R. n. 29/1993 all’art. 3, comma 2 prevede che la Giunta regionale con propri provvedimenti stabilisca le modalità di presentazione dell’istanza per i procedimenti inerenti agli impianti sopradescritti in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale.

Gli impianti disciplinati dalla suindicata Legge regionale sono autorizzati dai Comuni nel cui territorio l’impianto si colloca o è già collocato, previo accertamento da parte di A.R.P.A.V., con le modalità stabilite dalla normativa statale, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi qualità.

A tal proposito si evidenzia che il D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i. “Codice delle comunicazioni elettroniche” ha disciplinato i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, individuando la documentazione e le modalità di presentazione della stessa. Tali procedimenti sono stati poi aggiornati con D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”, che ha sostituito gli artt. da 1 a 98 del D.Lgs. n. 259/2003. Ulteriori profonde modifiche sono state introdotte al testo del D.Lgs. n. 259/2003 dal D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48 “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”, con l’introduzione di nuove tipologie di procedimenti amministrativi.

In particolare, nell’ambito delle procedure di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 del D.Lgs n. 259/2003 e s.m.i. è stabilito che l’autorizzazione degli Enti locali sia subordinata all’accertamento, ove previsto, da parte di

A.R.P.A.V. in qualità di organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della Legge 22 febbraio 2021, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

Si evidenzia inoltre come, per effetto della Legge 30 dicembre 2023, n. 214, dal 29 aprile 2024 il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 siano stati innalzati a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, ad un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e ad un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D, in rapporto ai precedenti valori rispettivamente di 6 V/m, 0,016 A/m e 0,1 W.

Infine l’Accordo Rep. Atti n. 108/CU del 10 settembre 2026 della Conferenza Unificata ha definito i modelli unificati e standardizzati, in materia di infrastrutture e impianti di comunicazione elettronica, che sostituiscono quelli definiti all’Allegato 12 bis del D.Lgs. n. 259/2003. Al comma 3 dell’Accordo è indicata la data del 26 ottobre 2026 come termine per le Regioni per adeguare, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei modelli unificati e standardizzati.

Giova ricordare che al fine di esercitare il controllo sul numero, sull’ubicazione e sulle caratteristiche delle stazioni radio-base per la telefonia cellulare, con Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 9 agosto 2000 è stata approvata una specifica modulistica (modulo “comunicazione” e le “schede tecniche RB1 e RB2") con la quale i Gestori della telefonia mobile provvedono a comunicare, ad A.R.P.A.V. e alla Provincia territorialmente competente, i dati relativi alle stazioni radio-base distribuite sul territorio regionale.

Infine, con D.G.R. 3 luglio 2007, n. 2052 e successivamente, con D.G.R. del 15 marzo 2022, n. 245, è stata approvata la modulistica afferente agli impianti radiofonici e televisivi sia in tecnica analogica che in tecnica digitale.

Considerate quindi le recenti modifiche normative ed in particolare l’Accordo in CU Rep. Atti n. 108/CU del 10 settembre 2026, è necessario adeguare i contenuti informativi dei nuovi modelli previsti per i procedimenti autorizzatori relativi ad impianti di telecomunicazioni.

In particolare, per quanto indicato come opzionale nei modelli da A a H contenuti all’Allegato 1 dell’Accordo Rep. Atti n. 108/CU:

  • si prevede che l’operatore presenti AIE (Analisi di Impatto Elettromagnetico), progetto di massima e asseverazione Alfa24, in luogo dei quadri previsti come alternativi nei diversi modelli, secondo le modalità e con i contenuti previsti nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  • il sistema di interscambio dei dati, da utilizzare per gli impianti con potenza massima al connettore d'antenna superiore a 5 W, previsto nei modelli da A a H contenuti all’Allegato 1 dell’Accordo Rep. Atti 108/CU è in Veneto il sistema preesistente, già descritto nella D.G.R. n. 245/22, formato dal dababase regionale degli impianti di telecomunicazioni (DBNir), gestito da A.R.P.A.V., accessibile direttamente (via web) attraverso l’applicativo NirWeb. Attraverso tale sistema i gestori di impianti di telecomunicazioni o i loro delegati, disponendo dei parametri di autenticazione (login e password), accedono al database centralizzato degli impianti, provvedendo ad alimentarlo, compilando/allegando, per ogni impianto, i dati tecnici e geografici previsti dalla normativa; poiché nel sistema di interscambio l’identificativo univoco dell’impianto è il “ID impianto”, fornito al completamento dell’inserimento dei dati, tale identificativo dovrà essere indicato in fase di richiesta. I dati tecnici da fornire attraverso il portale Nirweb sono descritti nel dettaglio nell’Allegato A al presente provvedimento.

Sotto il profilo procedurale e organizzativo, si richiama quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", che individua lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività produttive.

L’art. 1, comma 1, lettera i) del medesimo D.P.R. ricomprende espressamente i "servizi di telecomunicazioni" nella definizione di "attività produttive". I procedimenti amministrativi relativi alle attività di telecomunicazioni devono, pertanto, essere veicolati attraverso il SUAP in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni del citato D.P.R. n. 160/2010.

Nel territorio regionale, la gestione telematica dei procedimenti di competenza del SUAP avviene attraverso la piattaforma del Sistema camerale "Impresa in un giorno" (www.impresainungiorno.gov.it) e il portale telematico UNIPASS, in relazione al sistema adottato dal Comune competente. Pertanto, le istanze, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e le comunicazioni relative ai procedimenti in materia di telecomunicazioni devono essere presentate al SUAP esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma utilizzata dal Comune territorialmente competente, nel rispetto della disciplina vigente.

E’ opportuno evidenziare che l’acquisizione dei menzionati dati attraverso il sistema DBNir/Nirweb consente ad A.R.P.A.V. di espletare, nel corso del procedimento istruttorio, gli adempimenti previsti dalla normativa statale, assicurando l’aggiornamento in tempo reale della banca dati degli impianti presenti sul territorio regionale e quindi, come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera d) della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, l’aggiornamento del catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine della rilevazione dei livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

Inoltre, i Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Venezia, disponendo dei parametri di autenticazione (login e password), possono accedere al database centralizzato degli impianti, relativamente al territorio di loro competenza, al fine di consultare e visualizzare la mappa degli impianti ed esportare tutti i dati tecnici.

La documentazione da produrre al fine della corretta compilazione dei modelli contenuti nell’Allegato 1 dell’Accordo Rep. Atti n. 108/CU del 10 settembre 2026 viene descritta nei seguenti allegati:

  • Modalità di presentazione della documentazione nei procedimenti per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni, in conformità alla L.R. n. 29/1993 come modificata dalla L.R. n. 15/2018 e all’Allegato 12 bis del D.Lgs. 259/2003 - Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  • scheda tecnica per la telefonia cellulare e per gli impianti ad essa assimilabili - scheda informativa sulle stazioni radio base - scheda RB1- Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  • scheda tecnica per gli impianti radiotelevisivi - scheda informativa sugli impianti radiotv - scheda RTV1 - Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Conseguentemente le modifiche di cui agli Allegati A, B, C al presente provvedimento costituiscono l’aggiornamento previsto dalla normativa regionale in conformità a quanto previsto dalla normativa statale

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, pertanto, la documentazione di cui agli Allegati A, B e C sostituisce quanto già approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 245/2022.

Con il presente atto si intende quindi procedere all’adeguamento della documentazione sopra specificata e, nell’ottica della semplificazione amministrativa dei procedimenti istruttori, agevolare la fornitura di dati tecnici, da parte degli operatori, attraverso lo strumento informatico NirWeb predisposto da A.R.P.A.V..

Inoltre, si introducono ulteriori forme di semplificazione per taluni adempimenti, come di seguito specificati:

  • gli adempimenti previsti dall’art. 2, comma 1 della L.R. n. 29/1993, come modificato dall’art. 66 della L.R. n. 15/2018, sono ottemperati tramite la comunicazione di attivazione effettuata attraverso l’applicativo NirWeb. La dismissione dell’impianto è effettuata mediante il medesimo strumento;
  • per gli impianti riconfigurati senza aumento di potenza per settore e senza la variazione di altri parametri, che non siano la ripartizione di potenza sui sistemi funzionanti alla stessa banda di frequenza è sufficiente ottemperare agli adempimenti previsti dall’art. 2, comma 1 della L.R. n. 29/1993, come modificato dall’art. 66 della L.R. 15/2018 tramite l’aggiornamento (riconfigurazione) del database regionale direttamente attraverso l’applicativo NirWeb;
  • le attivazioni degli impianti con potenza massima al connettore d’antenna minore o uguale a 5 W (così come le attivazioni degli impianti di cui all’art. 45, comma 4 ter e degli impianti di cui al comma 2, art. 47 del D.Lgs. n. 259/2003) possono essere effettuate senza alcuna comunicazione ad A.R.P.A.V..

A.R.P.A.V. redigerà ed invierà annualmente alla Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi un apposito rapporto circa l’attività di controllo sugli impianti di telecomunicazioni effettuata dall’Agenzia medesima.

Si propone infine di incaricare la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”;

VISTA la Legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale 9 agosto 2000, n. 14 “Legge regionale 29/93 D.M. 381/98, DGR 5268/98. Tutela igienico sanitaria della popolazione da radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni. Direttive di applicazione”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2007, n. 2052 “Inserimento e gestione dati identificativi impianti per tele radiocomunicazioni. Approvazione modulistica per la comunicazione detenzione e istanza di autorizzazione di impianti radiofonici e televisivi, sia in tecnica analogica che in tecnica digitale”;

VISTA la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive";

VISTA la Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

VISTA la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”;

VISTA la Legge del 30 dicembre 2023, n. 214 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”;

VISTO il Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48 “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo in Conferenza Unificata del 10 settembre 2026 Rep. Atti n. 108/CU “Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente modifiche e aggiornamento della modulistica di cui all’Allegato 12-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»”, pubblicato in GU del 25 settembre 2026, n. 223;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di dare atto che l’Accordo Rep. Atti n. 108/CU del 10 settembre 2026 della Conferenza Unificata ha definito i modelli unificati e standardizzati, in materia di infrastrutture e impianti di comunicazione elettronica, che sostituiscono quelli definiti all’Allegato 12 bis del D.Lgs. n. 259/2003;
  1. di prendere atto che, ai sensi del comma 3 dell’Accordo Rep. Atti n. 108/CU del 10 settembre 2026, le Regioni sono tenute ad adeguare in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei modelli unificati e standardizzati, entro il termine del 26 ottobre 2026;
  1. di procedere all’adeguamento della documentazione prevista per i procedimenti autorizzatori del settore delle telecomunicazioni, in armonia con quanto disposto dai recenti aggiornamenti della normativa statale di cui al punto 2;
  1. di approvare il nuovo adeguamento delle modalità di presentazione della documentazione nei procedimenti per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni, ai sensi della L.R. n. 29/1993, come modificata dalla L.R. n. 15/2018, e dell’Allegato 12 bis del D.Lgs. n. 259/2003, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare la scheda tecnica (RB1) specifica per la telefonia cellulare e per gli impianti ad essa assimilabili di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare la scheda tecnica (RTV1) per il settore radiotelevisivo – di cui all’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di stabilire, al fine di implementare e aggiornare il database regionale degli impianti di telecomunicazioni che le schede tecniche (RB1 e RTV1) debbano essere compilate avvalendosi dell’applicativo NirWeb predisposto da A.R.P.A.V. e che l’invio ad A.R.P.A.V., da parte dei gestori degli impianti di telecomunicazioni, dello shapefile degli edifici specificato nell’Allegato A e previsto nei modelli da A a H contenuti all’Allegato 1 dell’Accordo Rep. Atti n. 108/CU sia effettuato tramite l’applicativo NirWeb;
  1. di stabilire che gli adempimenti previsti dall’art. 2, comma 1 della L.R. n. 29/1993, come modificato dall’art. 66 della L.R. n. 15/2018, sono ottemperati tramite la comunicazione di attivazione effettuata attraverso l’applicativo NirWeb;
  1. di dare atto che la presentazione delle pratiche inerenti ai procedimenti amministrativi relativi alle attività di telecomunicazioni, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, deve avvenire per il tramite del SUAP del Comune di ubicazione dell’impianto;
  1. di stabilire che la documentazione di cui agli Allegati A, B e C sostituisce quanto già approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 245/2022 dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di incaricare A.R.P.A.V. di redigere ed inviare annualmente alla Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi un apposito rapporto circa l’attività di controllo sugli impianti di telecomunicazioni effettuata dall’Agenzia medesima;
  1. di incaricare la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi dell’esecuzione del presente atto;
  1. di trasmettere copia del presente atto all’ A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1187_26_AllegatoA_594642.pdf
Dgr_1187_26_AllegatoB_594642.pdf
Dgr_1187_26_AllegatoC_594642.pdf


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