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Bur n. 142 del 20 ottobre 2026


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1125 del 13 ottobre 2026

Istituzione dell'Elenco della Regione del Veneto dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee e approvazione della "Disciplina per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta di piante officinali spontanee e per la tenuta dell'Elenco della Regione del Veneto dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee", ai sensi del DM MASAF 21 gennaio 2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà attuazione al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute 21 gennaio 2022, avente ad oggetto “Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee”, con l’istituzione dell’Elenco della Regione del Veneto dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee e l’approvazione della Disciplina per il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta di piante officinali spontanee e la tenuta del suddetto Elenco.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e s.m.i. la Regione del Veneto ha disciplinato la tutela della fauna inferiore e della flora spontanea nei territori montani, boschivi e sottoposti a vincolo idrogeologico, con l’obiettivo di conservare il patrimonio naturale regionale, limitando o regolando la raccolta di specie vegetali e animali e introducendo controlli, autorizzazioni e sanzioni.

Per quanto attiene, in particolare, alla raccolta per usi commerciali, la Legge regionale in argomento prevede, all’art. 7 bis, che la stessa possa essere attuata “[…] dagli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile purché in grado di garantire la tracciabilità del prodotto raccolto ed in possesso dei requisiti fiscali ed igienico sanitari idonei alla raccolta e alla trasformazione e vendita di prodotti alimentari”.

Più recentemente, il Legislatore statale è intervenuto in materia con il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (di seguito D.Lgs.), avente ad oggetto “Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell’articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154”. Il citato D.Lgs. reca “[…] principi fondamentali in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai quali le Regioni si conformano nell’ambito della rispettiva autonomia normativa”, demandando alle Regioni stesse e alle Province autonome, tra l’altro, la disciplina:

  • della formazione professionale, dell’aggiornamento professionale, della consulenza aziendale relativi alla coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali (comma 3, art. 2 del D.Lgs. n. 75/2018);
  • del prelievo, della raccolta e della prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee presenti nei rispettivi territori (comma 1, art. 3 del D.Lgs. n. 75/2018).

In attuazione del D.Lgs. n. 75/2018, il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute 21 gennaio 2022 (di seguito D.M.), avente ad oggetto “Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee”, ha disciplinato:

  • la definizione di piante officinali (art. 1, comma 1) e dell’elenco delle specie officinali (art. 1, comma 2);
  • le responsabilità del titolare dell’azienda agricola o del suo delegato (art. 1, comma 5);
  • il campo di applicazione del DM MASAF (art. 1, comma 6);
  • l’ambito di applicazione e le definizioni utili all’attività di raccoglitore (art. 3);
  • le norme generali per la raccolta di specie officinali spontanee (art. 4);
  • la durata, i contenuti minimi e le modalità con cui attuare la formazione obbligatoria per il rilascio e il conseguente mantenimento dell’autorizzazione alla raccolta (art. 6).

Il DM MASAF 21 gennaio 2022 all’art. 6, comma 1, per quanto attiene alla raccolta di specie officinali spontanee, prevede che la stessa “[…] è consentita previa specifica autorizzazione, ovvero mediante rilascio di apposito tesserino, da parte delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano dopo il superamento di un esame abilitativo […]”, sostenuto al termine di corsi di formazione organizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (art. 6, comma 4).

Detta autorizzazione, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo “[…] è valida su tutto il territorio nazionale, di durata quinquennale, è personale e non è cedibile. La stessa potrà essere rinnovata per altri cinque anni attraverso la frequentazione di un corso di aggiornamento della durata massima di 20 ore”.

Il comma 9 dell’art. 6 del DM MASAF 21 gennaio 2022 stabilisce, inoltre, che “Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano istituiscono l’elenco dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee”.

Ciò premesso, è necessario dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 6 del DM MASAF 21 gennaio 2022, istituendo l’Elenco della Regione del Veneto dei raccoglitori autorizzati alla raccolta di piante officinali spontanee (di seguito Elenco).

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DM MASAF 21 gennaio 2022 in combinato disposto con l’art. 7 bis della L.R. 53/1974 e s.m.i., l'autorizzazione alla raccolta delle piante officinali spontanee per l’utilizzo commerciale viene rilasciata dalla Regione del Veneto, ai soggetti che:

  • abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
  • abbiano frequentato con esito positivo il corso di formazione abilitante con superamento del relativo esame finale presso un ente di formazione accreditato e aturoizzato dalla Regione stessa, secondo quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 del medesimo art. 6 del DM MASAF 21 gennaio 2022;
  • siano imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile;
  • siano in grado di garantire la tracciabilità del prodotto raccolto;
  • siano in possesso dei requisiti fiscali;
  • rispettino i requisiti igienico-sanitari per la raccolta, la trasformazione e la vendita di prodotti, ove pertinente.

Il suddetto Elenco viene tenuto presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria - U.O. Sicurezza Alimentare e contiene i nominativi dei soggetti che, avendo frequentato con esito positivo lo specifico corso di formazione e superato il relativo esame finale abilitante, sono autorizzati all'esercizio dell'attività di raccolta.

Pertanto, si propone all’approvazione della Giunta regionale il documento recante “Disciplina per il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta di piante officinali spontanee e per la tenuta dell’Elenco della Regione del Veneto dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee”, quale Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si propone, inoltre, di demandare a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria:

  • l’approvazione della modulistica;
  • le ulteriori integrazioni al suddetto documento, necessarie per dare attuazione alla citata Disciplina e alla successiva predisposizione del relativo testo coordinato;
  • l'adozione delle linee guida sui corsi di formazione e di aggiornamento e per l'esame finale abilitativo previsti dal DM MASAF 21 gennaio 2022;
  • l'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 75 “Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell’articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154”;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute 21 gennaio 2022: “Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee”;

VISTA la Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 “Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi”;

VISTA la DGR n. 312 del 30 aprile 2026 “Adempimenti connessi all'avvio della XII Legislatura e preordinati all'articolazione delle strutture della Giunta regionale. Artt. 11 e 12 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii. Autorizzazione all'avvio delle procedure per addivenire al conferimento degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Direzione e della struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza”;

VISTA la DGR n. 562 del 16 giugno 2026 “Adempimenti connessi all'avvio della XII^ Legislatura e preordinati al completamento dell'articolazione delle strutture della Giunta regionale". Istituzione delle Unità Organizzative, di alcune Strutture temporanee e connesso incardinamento degli attuali incarichi di Elevata Qualificazione. Artt. 17, 19 e 20 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii”;

VISTA la DGR n. 631 del 24 giugno 2026 “Adempimenti connessi all'avvio della XII legislatura: conferimento degli incarichi a termine di Direttore di Unità organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett b) del Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 e ss.mm.ii”;

VISTO il DDR n. 13729 del 19 maggio 2026 “Approvazione delle Linee guida per l’esame del corso “Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee” (DGR 1134 del 1° ottobre 2024);

VISTO l’art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. n. 31 dicembre 2012. n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto che il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute 21 gennaio 2022, avente ad oggetto “Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee” ha previsto, in capo alle Regioni, il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta e l’istituzione dell’Elenco dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee;
  3. di istituire l’“Elenco della Regione del Veneto dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee”, che verrà tenuto presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria - U.O. Sicurezza Alimentare, ai sensi del DM MASAF 21 gennaio 2022;
  4. di approvare il documento recante “Disciplina per il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta di piante officinali spontanee e per la tenuta dell’Elenco della Regione del Veneto dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee” quale Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  5. di demandare a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria l’approvazione della modulistica di cui all'Allegato A;
  6. di autorizzare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ad apportare ulteriori integrazioni al documento di cui al punto 4 al fine di dare attuazione alla Disciplina in oggetto;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’adozione delle linee guida sui corsi di formazione e di aggiornamento e per l'esame finale abilitativo previsti dal DM MASAF 21 gennaio 2022;
  9. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto, inclusa la predisposizione del testo coordinato, in caso di integrazioni del documento di cui al punto 4;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1125_26_AllegatoA_593998.pdf


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