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Bur n. 150 del 30 ottobre 2026


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1090 del 01 ottobre 2026

Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Comune di Schio (VI) per l'utilizzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, necessario alla realizzazione del progetto sociale "Casa Rifugio di Schio" - Casa Rifugio di tipo A ex art. 46 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Comune di Schio (VI) per l’utilizzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, necessario alla realizzazione del progetto sociale “Casa Rifugio di Schio” - Casa Rifugio di tipo A ex art. 46 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, è stata riformulata la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

L’art. 46 della menzionata L.R. n. 39/2017 consente ai Comuni, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, di riservare a favore delle Aziende ULSS o dei Servizi Sociali del Comune per situazioni di fragilità sociale, fino a due alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente.

Tali alloggi possono essere attribuiti anche ai diversi soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei servizi sociali e possono essere destinati anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 della L.R. n. 39/2017 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Ai fini dell’autorizzazione di cui all’art. 46 della L.R. n. 39/2017 da parte della Giunta regionale, è richiesta la presentazione, da parte del soggetto interessato, di un progetto socio-assistenziale oggetto di un accordo di programma tra la Regione, che vi partecipa anche ai fini della suddetta autorizzazione, il Comune e l'A.T.E.R. competente per territorio.

Con nota pervenuta in data 3 settembre 2026, n. 42510, acquisita al protocollo regionale al n. 494793 di pari data, il Comune di Schio (VI) ha formalizzato la richiesta di autorizzazione a riservare un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale, richiamando quanto previsto dall’art. 46 della L.R. n. 39/2017, laddove prevede la possibilità di riservare una quota degli alloggi disponibili anche ai diversi soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei servizi sociali, in un’ottica di collaborazione sia nella programmazione che nella gestione corresponsabile dei servizi. Tale istanza è finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 39/2017, con lo scopo di riservare alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione del progetto sociale “Casa Rifugio di Schio” - Casa Rifugio di tipo A.

Nel merito, il progetto si articola nei seguenti obiettivi:

  1. offrire sicurezza e protezione nell’immediatezza, garantendo l’inviolabilità della segretezza dell’indirizzo e la tutela fisica dei soggetti ospitati;
  2. sostenere la donna nel recupero dell’autostima e della fiducia nelle proprie capacità, attraverso l’attivazione di una progettualità individuale che promuova l’empowerment e la ricostruzione dell’autonomia;
  3. supportare le competenze genitoriali al fine di recuperare la relazione madre-figlio, spesso compromessa dal contesto di violenza e abusi subiti;
  4. promuovere l’integrazione e l’uscita protetta, attivando le reti territoriali, allo scopo di agevolare la fase di dismissione verso soluzioni abitative di secondo livello o stabili ed autonome.

I destinatari del progetto sono donne maggiorenni, sole o con figli minori, vittime di violenza nelle sue molteplici forme, da fisica a psicologica, sessuale, economica o dovuta ad atti persecutori (stalking), per le quali sia stata accertata la necessità di allontanamento protetto dal domicilio abituale. Inoltre, tra i beneficiari del progetto, vengono ricompresi i figli/e minori delle donne accolte, lesi dalla violenza passiva assistita, i quali vengono seguiti attraverso interventi educativi e di supporto psicologico specifici, al fine di tutelarne il percorso evolutivo. La durata del progetto è prevista in cinque anni, eventualmente rinnovabili per uguale periodo.

L’attivazione dei citati interventi da parte del Comune di Schio (VI) procede in continuità con la Casa Rifugio di tipo A, struttura pubblica già esistente nel Comune dal 2014 e fino ad ora ospitata in un immobile di proprietà comunale. Allo stato attuale, l’Ente precisa però che quest’ultimo non risulta più idoneo alle finalità di protezione, difesa e salvaguardia dei nuclei familiari ospitati, per le quali era stato designato ed, in alternativa, ha pertanto individuato un immobile di edilizia residenziale pubblica, sempre di proprietà comunale, disponibile e rispondente alle esigenze del progetto. Si tratta di un alloggio che si presenta adeguato sia per la sua collocazione che per la metratura, permettendo la protezione e la salvaguardia dei beneficiari.

Alla luce di tali evidenze, il Comune di Schio (VI), in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale Samarcanda Onlus quale ente gestore, mira ad intervenire in modo tempestivo nei casi di violenza domestica nei quali si configura grave pericolo per l’incolumità fisica e psicologica di donne e figli minori, adottando una metodologia fondata sulla relazione di aiuto reciproco, sulla valorizzazione dell’empowerment e sulla co-costruzione di percorsi personalizzati, nel rispetto dei tempi e dei bisogni individuali delle persone accolte.

L’intervento della Regione in ambito di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, si concretizza, nel proprio territorio, attraverso la promozione e l’attivazione di centri antiviolenza o case rifugio, in collaborazione con enti ed organizzazioni ovvero rafforzando il ruolo strategico che ricoprono le singole iniziative di sensibilizzazione di una cultura delle pari opportunità, da parte degli Enti locali e dei Servizi sociali. Al fine di tutelare i diritti umani e la sicurezza sociale, si ravvisa la necessità di intervenire non solo nell’immediatezza delle situazioni di emergenza bensì offrendo la possibilità di partecipazione a percorsi di accompagnamento al reinserimento nella quotidianità, per costruire un’autonomia concreta e duratura. Il coinvolgimento di più livelli istituzionali rappresenta, pertanto, un nodo fondamentale nel territorio e consente di affrontare il problema in tutte le sue molteplici sfaccettature, promuovendo strategie sinergiche ed efficaci tra le istituzioni pubbliche.

Con la Deliberazione di Giunta comunale n. 240 del 3 agosto 2026, ad oggetto “Legge regionale 3 novembre 2017 n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”. Art. 46 – Attribuzione di alloggi per finalità sociali – Approvazione progetto “Casa Rifugio di Schio” – Casa Rifugio di tipo A per donne vittime di violenza – Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Schio”, il Comune di Schio (VI), in qualità di proprietario, ha individuato un alloggio di edilizia residenziale pubblica idoneo al progetto, dove poter proseguire nella progettualità già attiva nel territorio. Si è resa necessaria, infatti, la sostituzione dell’immobile non Erp di proprietà comunale, precedentemente in uso, poiché non più adeguato a garantire la protezione, la difesa e la salvaguardia dei beneficiari. In forza della sua destinazione ed in rispetto del principio di riservatezza, si ritiene opportuno secretarne l’indirizzo e gli identificativi catastali.

Il Comune di Schio (VI), in qualità di promotore dell’iniziativa, ha predisposto un unico schema di Accordo di Programma da sottoscriversi, oltre che dal Comune stesso, anche dalla Regione del Veneto, che partecipa ai fini dell’autorizzazione all’utilizzo dell’immobile Erp.

La Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, effettuate le necessarie verifiche istruttorie dei presupposti per l’attribuzione dell’alloggio per finalità sociali ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 39/2017, propone di approvare lo schema di Accordo di Programma di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, omettendone la pubblicazione per motivi di riservatezza.

Si autorizza il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma e ad apportare allo schema dello stesso eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell’interesse dell’Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale del Comune di Schio (VI) n. 240 del 3 agosto 2026, ad oggetto “Legge regionale 3 novembre 2017 n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”. Art. 46 – Attribuzione di alloggi per finalità sociali – Approvazione progetto “Casa Rifugio di Schio” – Casa Rifugio di tipo A per donne vittime di violenza – Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Schio”;

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018 “Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2 Legge regionale 3 novembre 2017 n. 39” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 come modificata dalla Legge statutaria 12 maggio 2020 n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto dell'istanza, presentata dal Comune di Schio (VI), con nota pervenuta in data 3 settembre 2026, n. 42510, acquisita al protocollo regionale al n. 494793 di pari data, circa la possibilità di riservare un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale, finalizzato alla realizzazione del progetto “Casa Rifugio di Schio” - Casa Rifugio di tipo A;
  3. di ritenere di aderire alla richiesta del Comune di Schio (VI) procedendo all’attribuzione del citato alloggio per finalità sociali ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 39/2017, con la sottoscrizione di un Accordo di Programma;
  4. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto ed il Comune di Schio (VI) per l’utilizzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà di quest’ultimo, per la realizzazione del progetto “Casa Rifugio di Schio” - Casa Rifugio di tipo A di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive della sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 4;
  6. di autorizzare il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive ad apportare allo schema di Accordo di Programma, di cui al punto 4, eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell’interesse dell’Amministrazione regionale;
  7. di destinare, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 4, un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Schio (VI) per la realizzazione del progetto di cui al medesimo punto 4;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di incaricare la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive dell'esecuzione del presente atto;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l’Allegato A.

Allegato (omissis)



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