Approvazione dello schema di Accordo regionale, integrativo dell'Accordo Collettivo Nazionale del 6 marzo 2025, per la somministrazione di vaccini presso le farmacie pubbliche e private convenzionate.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si definiscono i termini dell'Accordo regionale, integrativo dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private entrato in vigore il 6 marzo 2025, tra la Regione del Veneto e le Associazioni di Categoria delle farmacie, legittimate alla stipula per la somministrazione presso le farmacie di comunità dei seguenti vaccini individuati dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera e-quater del D.Lgs. n. 153/2009: antinfluenzali, anti Covid-19, anti-Difterite-Tetano-Pertosse, anti-Pneumococco coniugato e anti-Encefalite da Zecca (TBE) relativamente al territorio dell’Azienda ULSS n. 1 “Dolomiti”, ove sussiste un rischio epidemiologico per Encefalite da Zecca.
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L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, come da ultimo novellato dall’art. 60 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, definisce i nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN, in attuazione dell’art. 11 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
L’art. 1, comma 351 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha peraltro disposto che i suddetti servizi resi dalle farmacie sono stabilmente integrati nel Servizio Sanitario Nazionale.
Il comma 352 del medesimo art. 1 della L. n. 199/2025 vincola per le suddette attività una quota pari a 50 milioni di euro annui nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento.
Il comma 353 stabilisce che la remunerazione dei servizi venga definita nell'ambito degli Accordi regionali con le Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate, integrativi dell’Accordo Collettivo Nazionale (di seguito ACN) di cui all’Intesa della Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 6 marzo 2025 (Rep. Atti n. 35/CSR), entrato in vigore il 6 marzo 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2025.
In considerazione di quanto sopra e in applicazione dell’art. 18 dell’ACN, si rende necessario approvare, laddove viene specificato che i servizi resi dalle farmacie devono essere di reale utilità per la Regione e del successivo art. 20 che disciplina nello specifico taluni servizi tra cui la somministrazione di vaccini, lo schema di Accordo Integrativo Regionale (di seguito AIR) tra la Regione del Veneto e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative (Federfarma e Assofarm) per la somministrazione presso le farmacie di comunità dei seguenti vaccini a carico del SSN di cui all’art. 1, comma 2, lett. e-quater del D.Lgs. n. 153/2009 e s.m.i., individuati, come previsto, dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV):
- vaccinazioni antinfluenzali (FLU) – rivolte a tutti i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, nonché i soggetti di età compresa tra i 12 e 59 anni compiuti, specificamente individuati dal Ministero della salute con propria circolare relativamente ad ogni campagna vaccinale. In particolare, la vaccinazione FLU può essere somministrata in farmacia anche a tutti i soggetti di età compresa tra i 12-59 anni non aventi diritto alla gratuità e quindi a carico degli stessi;
- vaccinazioni anti Covid-19 (COV 19) – rivolte alla popolazione target di età pari o superiore a 12 anni a cui raccomandare l’offerta di vaccinazione, secondo le indicazioni fornite dalla competente Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria sulla base delle disposizioni statali e/o della pianificazione regionale della campagna vaccinale;
- vaccinazioni anti-Difterite-Tetano-Pertosse (dTpa) – rivolte ai soggetti di età pari o superiore a 18 anni già immunizzati con ciclo primario, e che necessitano di un richiamo secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale vigente;
- vaccinazioni anti-Pneumococco coniugato (PCV) – rivolte ai soggetti che nel corso dell’anno solare compiono dai 66 ai 70 anni, non già immunizzati e già invitati attivamente alla vaccinazione contro il Pneumococco dall’Azienda ULSS competente, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) vigente;
- vaccinazioni anti-Encefalite da Zecca (TBE), limitatamente al territorio dell’Azienda ULSS n. 1 “Dolomiti” ove sussiste un rischio epidemiologico per Encefalite da Zecca, valutato e calcolato sulla base dei criteri della World Health Organization (WHO) tali da giustificare una campagna vaccinale di sanità pubblica rivolta a tutta la popolazione residente – rivolte ai soggetti di età maggiore o uguale a 18 anni già immunizzati con ciclo primario che necessitano di richiamo secondo il timing vaccinale previsto o che hanno iniziato il ciclo primario a 3 dosi, già immunizzati con le prime due dosi e che richiedono la 3° dose del ciclo primario secondo il timing vaccinale previsto.
In ogni caso, per oggettivi profili di sicurezza, non possono essere vaccinati in farmacia i soggetti che hanno avuto una pregressa reazione allergica/anafilattica ad una vaccinazione o ad altre sostanze (es. farmaci o alimenti), che presentano condizioni di immunocompromissione legata a terapie o condizioni cliniche, ad eccezione dell’offerta vaccinale anti-influenzale e anti Covid-19 per la quale è prevista la vaccinazione in farmacia anche in queste condizioni specifiche, o presentano una controindicazione o una precauzione come definite dall’Istituto Superiore di Sanità (incluso lo stato di gravidanza anche presunto, ad eccezione dell’offerta vaccinale anti-influenzale che può essere erogata in farmacia per la donna in gravidanza) alla vaccinazione rilevata al triage pre-vaccinale.
Nella Regione del Veneto le vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid-19 presso le farmacie di comunità costituiscono ormai una realtà consolidata e strutturata.
Diversamente, le vaccinazioni anti-Difterite-Tetano-Pertosse, anti-Pneumococco coniugato e anti-Encefalite da Zecca costituiscono una novità resasi possibile in ragione dell’intervenuta modifica legislativa introdotta dal sopra richiamato art. 60 della L. n. 182/2025 che, nel sostituire integralmente la lettera e-quater dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 153/2009, oltre alla somministrazione dei già previsti vaccini antinfluenzali e anti Covid-19, ha esteso la possibilità di somministrare presso le farmacie i vaccini individuati dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV).
Si evidenzia, a riguardo, che l’attività della “Farmacia dei servizi” deve necessariamente integrarsi a supporto delle esigenze della programmazione regionale, restando rimessa alla Regione, nell’esercizio della propria autonomia programmatoria in materia di tutela della salute, l’individuazione delle vaccinazioni e delle popolazioni target per le quali il ricorso al canale delle farmacie di comunità risulta maggiormente appropriato, efficace e coerente con le esigenze epidemiologiche e organizzative del territorio.
In considerazione di ciò sono state pertanto individuate dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare Veterinaria, competente in materia, le tre succitate nuove fattispecie di vaccinazioni, di seguito riepilogate:
- vaccinazioni anti-Difterite-Tetano-Pertosse (dTpa);
- vaccinazioni anti-Pneumococco coniugato (PCV);
- vaccinazioni anti-Encefalite da Zecca (TBE), limitatamente al territorio dell’Azienda ULSS n. 1 “Dolomiti” ove sussiste un rischio epidemiologico per Encefalite da Zecca, valutato e calcolato sulla base dei criteri della World Health Organization (WHO).
Sotto tale profilo, infatti, l’apporto delle farmacie di comunità, rappresentando un importante strumento per una efficace e corretta informazione agli utenti e quindi per una maggiore risposta partecipativa di quest’ultimi, costituisce anche un valido supporto ai fini del raggiungimento degli obiettivi non ancora consolidati e maggiormente coerenti con le esigenze di sanità pubblica del territorio del vigente Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2023-2025, prorogato di un anno ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 18 dicembre 2025 (Rep. Atti 243/CSR), e recepito dalla Regione del Veneto con DGR n. 990 dell’11 agosto 2023.
Ciò, peraltro, in linea anche con la ratio che sottende al nuovo Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026-2031 di cui all’Intesa della Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 maggio 2026 (Rep. Atti n. 69/CSR), che è volto a consolidare ulteriormente i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui al D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 e a valorizzare pienamente gli strumenti organizzativi introdotti dal Decreto del Ministro della salute n. 77 del 23 maggio 2022. Quest’ultimo, in particolare, nel definire standard utili al potenziamento dei servizi territoriali e quindi al rispetto dei LEA in tutto il territorio nazionale, ha riconosciuto le farmacie di comunità quali parti integranti del nuovo modello organizzativo dell’assistenza territoriale in quanto erogatori di servizi sanitari che, oltre alla dispensazione del farmaco attengono a molteplici attività puntualmente previste dalla normativa statale vigente in materia di “Farmacia dei servizi”, rappresentando per la cittadinanza, in ragione anche della relativa capillare presenza nel territorio, un primo importante presidio del servizio sanitario.
Con riferimento alle tre nuove fattispecie di vaccinazioni non stagionali, si ritiene più che opportuno prevedere nell’ambito dell’AIR, la partecipazione preventiva da parte dei farmacisti interessati alla relativa somministrazione a un corso obbligatorio FAD (Formazione a distanza) della durata di 4 ore, accreditato ECM (Educazione Continua in Medicina), aggiuntivo rispetto al corso obbligatorio già previsto dall’art. 1, comma 2, lett. e-quater del D.Lgs. n. 153/2009, organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità.
Ciò, in considerazione di quelle che sono le specificità del Piano regionale di prevenzione in relazione ai cicli dei singoli vaccini, alla gestione e al corretto impiego/utilizzo degli stessi. La conoscenza di tali aspetti è infatti essenziale per garantire adeguati livelli di sicurezza e qualità dell’offerta regionale, anche in relazione alle modalità organizzative proprie della Regione del Veneto e alle specifiche caratteristiche dell’offerta vaccinale e per creare un rapporto sinergico con i Servizi vaccinali regionali.
Per tale finalità, sentita la Direzione Risorse Umane del SSR, referente per il Piano formativo triennale e annuale della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica – FSSP, si individua quest’ultima, istituita con DGR n. 473 del 4 aprile 2024, quale Ente erogatore ed organizzatore, con la collaborazione della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria competente in materia, del predetto corso FAD.
Con riferimento al profilo remunerativo, si riportano di seguito gli importi relativi alla somministrazione di ciascuna tipologia di vaccinazione concordata, a seguito dell’entrata in vigore dell’ACN, in una serie di confronti con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative (Federfarma e Assofarm), che tengono conto del compenso di euro 6,16 per l’atto professionale a suo tempo stabilito dal Protocollo d’Intesa Nazionale tra il Governo, le Regioni/Province autonome e le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie di comunità del 28 luglio 2022, del percorso formativo obbligatorio, della gestione del vaccino, nonché delle spese sostenute dalle farmacie, comprensive degli oneri inerenti la distribuzione intermedia:
- vaccini antinfluenzali (FLU): compenso per singolo inoculo, euro 7,50. In caso di somministrazione a favore di soggetti non aventi diritto alla gratuità e quindi a carico degli stessi, il costo comprende la tariffa di euro 6,16 per l’inoculo più il prezzo al pubblico di acquisto del vaccino somministrato;
- vaccini anti Covid-19 (COV 19): compenso per singolo inoculo, euro 10,66;
- vaccini anti-Difterite-Tetano-Pertosse (dTpa): compenso per singolo inoculo, euro 8,16;
- vaccini anti-Pneumococco coniugato (PCV): compenso per singolo inoculo, euro 8,16;
- vaccinazioni anti-Encefalite da Zecca (TBE): compenso per singolo inoculo, euro 8,16.
Ai fini della definizione dell’AIR, la Direzione Farmaceutico, Protesica e Dispositivi medici, competente in materia di “Farmacia dei servizi” ha avviato, con la collaborazione della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria in relazione al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV), il dovuto confronto con le sopra citate Associazioni di Categoria delle farmacie nel corso di più riunioni in modalità di videoconferenza. Sulla proposta regionale, Federfarma Veneto ha formalizzato, con nota acquisita al protocollo regionale in data 17 settembre 2026, il proprio parere favorevole e Assofarm non ha rappresentato obiezioni.
Per quanto riguarda l’organizzazione della gestione dei vaccini, distribuzione compresa, si evidenzia che la stessa, secondo le determinazioni regionali a riguardo già assunte, è affidata ad Azienda Zero - UOC Logistica. Inoltre, compete ad Azienda Zero - Sistemi Informativi la gestione delle funzionalità informatiche che consentono la registrazione delle somministrazioni effettuate nel Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale Regionale -WebApp di SIAVr.
Sotto il profilo economico-finanziario, le attività di vaccinazione previste dal presente provvedimento a carico del SSN effettuate dalle farmacie di comunità, unitamente ad altre prestazioni oggetto di eventuali successivi Accordi integrativi inerenti la “Farmacia dei servizi”, trovano copertura a valere sulle risorse vincolate previste ai sensi dell’art. 1, comma 352 della L. 30 dicembre 2025, n. 199.
Tutto ciò premesso, si propone di approvare lo schema di Accordo Integrativo Regionale (AIR) in oggetto, nei termini di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Detto AIR diverrà efficace dalla data dell’ultima sottoscrizione e avrà una durata fino al 30 giugno 2029, fatte salve l’eventuale antecedente stipula del successivo ACN e, in ogni caso, la possibilità di proroga.
Si propone, inoltre, di incaricare:
- la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica – FSSP dell’erogazione e organizzazione, con la collaborazione della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, del succitato corso obbligatorio FAD della durata di 4 ore, accreditato ECM, rivolto ai farmacisti che intendono somministrare in farmacia i vaccini anti-Difterite-Tetano-Pertosse (dTpa), anti-Pneumococco coniugato (PCV), anti-Encefalite da Zecca (TBE);
- il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della modifica e/o dell’integrazione non sostanziale dell’AIR di cui all’Allegato A, qualora dovessero intervenire nuove disposizioni statali a riguardo o si rendesse necessario nell’interesse dell’Amministrazione regionale, nonché della proroga dello stesso fino alla stipula del nuovo Accordo;
- il Direttore della Direzione Farmaceutico, Protesica e Dispositivi medici dell’esecuzione del presente provvedimento, della sottoscrizione dell’AIR e dell’adozione di tutti gli atti attuativi necessari che ne discendono.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026);
VISTO il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.”
VISTA la DGR n. 990 dell’11 agosto 2023 “Recepimento dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni sul documento recante "Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025" e sul documento recante "Calendario nazionale vaccinale" (Rep. Atti n. 193/CSR del 02/08/2023) e rafforzamento delle strategie di prevenzione vaccinale con contestuale aggiornamento dell'offerta della Regione del Veneto.”;
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private del 6 marzo 2025 (G.U. n. 65 del 19 marzo 2025), previsto dall’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
VISTA l'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 maggio 2026 (Rep. Atti n. 69/CSR), ai sensi dell’art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 sul Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026-2031;
VISTA la nota di Federfarma Veneto prot. 277/2026, acquisita in data 17 settembre 2026 al protocollo regionale n. 516215;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di definire, nel rispetto ed in ragione dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private entrato in vigore il 6 marzo 2025, tenuto conto anche delle esigenze della sanità pubblica, le modalità di svolgimento dell’attività di somministrazione presso le farmacie di comunità dei seguenti vaccini individuati dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNV) ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera e-quater del D.Lgs. n. 153/2009:
- antinfluenzali (FLU);
- anti Covid-19 (COV 19);
- anti-Difterite-Tetano-Pertosse (dTpa);
- anti-Pneumococco coniugato (PCV);
- anti-Encefalite da Zecca (TBE) limitatamente al territorio dell’Azienda ULSS n. 1 “Dolomiti” ove sussiste un rischio epidemiologico per Encefalite da Zecca, valutato e calcolato sulla base dei criteri della World Health Organization (WHO);
- di dare atto che sono stati presentati alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate (Federfarma e Assofarm) la proposta di collaborazione volta alla somministrazione presso le farmacie di comunità dei vaccini individuati dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNV) e riportati al punto 2, e lo schema di Accordo Integrativo Regionale (AIR) tra la Regione del Veneto e le medesime Associazioni, come predisposto dalla Direzione Farmaceutico, Protesica e Dispositivi medici in collaborazione della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria;
- di approvare, di conseguenza, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Direzione Farmaceutico, Protesica e Dispositivi medici e dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria per i profili di propria competenza, l'Accordo Integrativo Regionale (AIR) dell’ACN tra la Regione del Veneto e le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie aderenti e legittimate alla stipula, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione e fino al 30 giugno 2029, fatte salve l’eventuale antecedente stipula di un nuovo ACN e, in ogni caso, la possibilità di proroga fino alla stipula del nuovo Accordo Integrativo Regionale;
- di incaricare, sentite la Direzione Risorse Umane del SSR, referente per il Piano formativo triennale e annuale della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica – FSSP, e la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria competente in materia di prevenzione, la FSSP in collaborazione con detta ultima Direzione dell’organizzazione ed erogazione entro gli ultimi mesi del corrente anno del corso obbligatorio FAD della durata di 4 ore, accreditato ECM, rivolto ai farmacisti che intendono somministrare in farmacia i vaccini anti-Difterite-Tetano-Pertosse (dTpa), anti-Pneumococco coniugato (PCV), anti-Encefalite da Zecca (TBE) e finalizzato a garantire adeguati livelli di sicurezza e qualità dell’offerta regionale, anche in relazione alle modalità organizzative proprie della Regione del Veneto e quindi in sinergia con i Servizi vaccinali regionali e alle specifiche caratteristiche regionali dell’offerta vaccinale;
- di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della modifica e/o dell’integrazione non sostanziale dell’Accordo Integrativo Regionale di cui al punto 4, qualora dovessero intervenire nuove disposizioni statali a riguardo o si rendesse necessario nell’interesse dell’Amministrazione regionale;
- di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della proroga dell'Accordo Integrativo Regionale di cui al punto 4, fino alla stipula del nuovo Accordo Integrativo Regionale;
- di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico, Protesica e Dispositivi medici dell’esecuzione del presente atto, incluse la sottoscrizione dell’Accordo Integrativo Regionale di cui al punto 4 e l’adozione di tutti gli atti attuativi necessari che ne discendono;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura a valere sulle risorse vincolate previste ai sensi dell’art. 1, comma 352 della L. 30 dicembre 2025, n. 199;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_1058_26_AllegatoA_593167.pdf