Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1 comma 2 della L.R. 15 settembre 2026, n. 22. Deliberazione/CR n. 92 del 16.09.2026.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si approvano le misure compensative e temporanee in applicazione dell’art. 1, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155, a seguito del parere della Seconda Commissione consiliare n. 61, acquisito ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22.
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L'Assessore Elisa Venturini riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria in attuazione delle azioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), nonché delle misure condivise con le Regioni del Bacino Padano attraverso il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria”, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 836 del 6 giugno 2017, ha previsto numerose azioni di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti.
Con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le diverse attività già in essere, anche a seguito della Sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-644/2018), la Giunta regionale con Deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021 ha attivato, in accordo con le Regioni del Bacino Padano, un pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria riguardanti i settori individuati come i più critici per le emissioni inquinanti in atmosfera, ovverosia i settori dei trasporti, del riscaldamento domestico mediante l’uso di biomassa, dell’agrozootecnia, delle attività produttive, prevedendo l'utilizzo di apposite risorse statali messe a disposizione per l'adozione di misure di contrasto all'inquinamento atmosferico, in particolare di quelle previste dal programma di finanziamento istituito con Decreto Direttoriale MATTM-CLEA n. 412 del 18 dicembre 2020.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025 è stato approvato l’aggiornamento del P.R.T.R.A. che ha assorbito, confermandole e potenziandole, tutte le misure già definite nella citata DGR n. 238 del 2 marzo 2021.
Con riguardo alla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel e di categoria Euro 5, l’Accordo di Bacino Padano (DGR n. 836/2017) stabiliva, a decorrere dal 1° ottobre 2025, il divieto strutturale di circolazione per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30, dal 1° ottobre al 31 marzo, prioritariamente nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, presso i quali operi un adeguato servizio di trasporto pubblico locale e che ricadano in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.
La richiamata DGR n. 238/2021 ha introdotto misure di potenziamento della limitazione strutturale della circolazione dei veicoli Euro 5 diesel, estendendo il periodo di applicazione dal 1° ottobre al 30 aprile nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nelle zone Agglomerato.
Con il Decreto Legge del 12 settembre 2023, n. 121, come modificato dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155 di conversione del medesimo, il Legislatore statale ha introdotto per le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna all’art. 1,
- comma 1, l’obbligo di aggiornare entro un anno i rispettivi Piani di qualità dell'aria,
- comma 2, l'obbligo di inserirvi la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di classe ambientale Euro 5, con decorrenza dal 1° ottobre 2025, in via prioritaria nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali operi un adeguato servizio di trasporto pubblico locale e che ricadano in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.
Il citato aggiornamento del P.R.T.R.A., approvato con DGR n. 377 del 15 aprile 2025, ha pertanto recepito le misure già definite nella DGR n. 238/2021, disponendo l’applicazione del divieto strutturale di circolazione per i veicoli Euro 5 diesel a decorrere dal 1° ottobre 2025.
Successivamente all’approvazione dell’aggiornamento del P.R.T.R.A., è entrato in vigore il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 la cui Legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105, vigente dal 20 luglio 2025, aggiungendo il comma 3 ter all’art. 5, è intervenuta sull’art. 1, comma 2 del D.L. n. 121/2023, convertito con modificazioni nella L. n. 155/2023, differendo al 1° ottobre 2026 la decorrenza della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di classe ambientale Euro 5 e innalzando a 100.000 abitanti la soglia di popolazione dei Comuni nei quali applicare in via prioritaria tale limitazione.
La medesima ha, altresì, stabilito che, decorso il termine del 1° ottobre 2026, le Regioni possono prescindere dall’inserimento di tale limitazione strutturale sui mezzi Euro 5 diesel nei piani di qualità dell’aria mediante l'adozione negli stessi di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
Con DGR n. 1005 del 2 settembre 2025, in recepimento delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 73/2025, convertito con L. n. 105/2025, si è preso atto del differimento al 1° ottobre 2026 dell’entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 di classe ambientale Euro 5 ed alimentazione diesel, con applicazione nei Comuni e negli Agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Contestualmente, è stato incaricato il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell’attivazione del Comitato Tecnico, istituito ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 7 della normativa generale di Piano di cui all’Appendice II del P.R.T.R.A. (di seguito “Comitato Tecnico”), per la valutazione e la determinazione delle eventuali misure compensative, alternative alla citata limitazione strutturale, mediante proposta di modifica/integrazione delle vigenti misure del P.R.T.R.A. da approvare in tempo utile per consentire l’entrata in vigore delle misure individuate e delle relative azioni di Piano, entro il 1° ottobre 2026.
Il Comitato Tecnico, attivato dal Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica nella seduta di insediamento del 6 maggio 2026, come da verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 285820 del 22 maggio 2026, ha effettuato una prima ricognizione presso i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti delle misure messe in campo o programmate in modo autonomo dalle Amministrazioni, non già espressamente previste dal P.R.T.R.A. vigente.
La valutazione di possibili misure compensative è quindi proseguita nella seduta del 26 agosto 2026, convocata dal Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi (ora competente a seguito della riorganizzazione regionale) con nota prot. reg. n. 470253 del 17 agosto 2026, indirizzata all’Associazione Regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), all’Unione Province Veneto (UPI Veneto) ed all’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).
Con Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22, avente ad oggetto “Misure compensative e temporanee in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.”, pubblicata nel BUR n. 124 del 15 settembre 2026 ed entrata in vigore il 16 settembre 2026, nel recepire il nuovo termine del 1° ottobre 2026, per l’entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione, così come definite dall’art. 1, comma 2 del D.L. n. 121/2023, come modificato nei termini anzidetti, sono state approvate disposizioni temporanee, con efficacia fino al 30 settembre 2027, in attuazione del medesimo art. 1, comma 2 del D.L. n. 121/2023.
In particolare, la L.R. n. 22/2026 stabilisce che le limitazioni strutturali della circolazione stradale delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” trovano applicazione nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 aprile dell’anno successivo, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 1° ottobre 2026.
In deroga alla predetta disposizione, le limitazioni strutturali della circolazione stradale trovano applicazione a partire dal 1° ottobre 2027, subordinatamente all’adozione da parte della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, in applicazione dell’art. 1, comma 2, quinto periodo del D.L. n. 121/2023, convertito dalla L. n. 155/2023.
La Giunta regionale adotta tale provvedimento sulla base della proposta formulata dal Comitato Tecnico istituito ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 7 della normativa generale del P.R.T.R.A., e delle valutazioni tecniche rese dall’ARPAV, che attesta l’idoneità delle misure compensative.
Con nota protocollo n. 513863 del 15 settembre 2026 il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi ha formalizzato la proposta approvata nelle sedute del 26 agosto 2026 e del 15 settembre 2026 del Comitato Tecnico del pacchetto di misure compensative alternative alle limitazioni strutturali della circolazione stradale delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, nella stagione termica 1° ottobre 2026 – 30 aprile 2027, unitamente al documento del Direttore Generale di ARPAV - trasmesso con nota prot. 77862/26 del 15 settembre 2026 ed acquisito al protocollo regionale con n. 513794 in pari data - contenente la valutazione tecnica che attesta l’idoneità delle misure individuate per compensare la perdita di beneficio emissivo dovuta al rinvio del blocco degli Euro 5 diesel nelle Città del Veneto con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.
La proposta del Comitato Tecnico prevede l’applicazione di un pacchetto integrato di misure, articolato in misure compensative a carattere cogente, idonee a compensare il risparmio emissivo corrispondente alla limitazione della circolazione dei veicoli Euro 5 diesel nel periodo 1° ottobre 2026 – 30 aprile 2027, e misure di accompagnamento a carattere facoltativo, finalizzate a rafforzare il beneficio ottenibile, come di seguito descritte:
- Misure compensative
- temporanea estensione di un’ora dell’attuale arco temporale in cui vige il divieto della circolazione urbana ai sensi dell’Azione T.3.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A., con ridefinizione della fascia oraria in 8.30 – 19.30, per tutti i Comuni soggetti alla citata Azione di Piano;
- temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, dei Comuni in fascia climatica E, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomassa (temporanea integrazione dell’Azione E.3.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);
- temporaneo rafforzamento del divieto di utilizzo dei generatori di calore a biomassa, disposto ai sensi dell’Azione E.1.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A., con estensione del divieto di utilizzo, nei giorni di allerta arancione e rossa come da apposito Bollettino PM10 emesso da ARPAV, agli impianti a biomassa con classificazione 5 stelle ai sensi del D.M. MATTM n. 186/2017, ad eccezione dei casi in cui essi costituiscano l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (Padova, Venezia, Verona e Vicenza);
B. Misure di accompagnamento
- potenziamento del lavoro agile nel comparto pubblico, nei giorni di allerta arancione e rossa come da apposito Bollettino PM10 emesso da ARPAV, nelle sedi ricadenti nel territorio regionale oggetto del citato Bollettino, con riferimento alle figure “smartabili” definite secondo le modalità operative ritenute idonee per la propria struttura interna dalle Amministrazioni competenti (temporanea integrazione dell’Azione T.5.e in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);
- lavaggio sistematico e pianificato delle strade a maggiore traffico, per la riduzione del PM10 da risospensione derivante dall’usura di freni e pneumatici, privilegiando ove tecnicamente possibile l’utilizzo di acqua non potabile e/o depurata di riuso nonché, al fine di prevenire il rischio di gelate e garantire la sicurezza stradale, sospendendo tassativamente le operazioni di lavaggio qualora la temperatura al suolo sia inferiore o uguale a +3°C o qualora le previsioni meteorologiche ufficiali segnalino il rischio di imminenti gelate notturne (temporanea integrazione dell’Azione T.11.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);
- potenziamento dell’incentivazione al Bike to work, finalizzato a massimizzare gli spostamenti abituali casa/lavoro in mobilità soft, su tutto il territorio regionale (temporanea integrazione dell’Azione T.5.c in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.).
Con riferimento alle misure A.3 e B.1, da attivare nei giorni di perdurante accumulo degli inquinanti, come da allerta arancione e rossa secondo il Bollettino PM10 emesso da ARPAV, si dà atto che negli ultimi anni il numero di giorni di allerta è in leggera diminuzione e si attesta in media in una ventina di giornate nell’arco del periodo 1° ottobre – 30 aprile.
Preso atto della suddetta proposta del Comitato Tecnico e della valutazione tecnica di ARPAV attestante la loro idoneità, si ritiene di approvare il pacchetto di misure compensative e di accompagnamento temporanee come sopra descritto, da attuarsi nel periodo 1° ottobre 2026 - 30 aprile 2027, in luogo dell’applicazione, nel medesimo periodo, della misura strutturale della limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel e di classe ambientale Euro 5 nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Si specifica che l’attuazione delle misure compensative e di accompagnamento temporanee è in capo ai soggetti attuatori delle Azioni di Piano di cui esse costituiscono il rafforzamento, come sopra citate, con le medesime modalità attuative definite nelle relative schede in Appendice I al P.R.T.R.A..
Pertanto, le misure compensative a carattere cogente di cui ai punti A.1, A.2 ed A.3 sono attuate con propria ordinanza dai Comuni in cui le stesse trovano applicazione e monitorate secondo meccanismi, strumenti e tempistiche già delineati all’interno del P.R.T.R.A. vigente, in relazione alle Azioni di cui costituiscono rafforzamento.
Con riferimento alle misure di accompagnamento a carattere facoltativo, se ne raccomanda la più ampia applicazione al fine di massimizzare i connessi benefici di riduzione delle emissioni inquinanti.
In particolare, il ricorso al lavoro agile (smart working) rappresenta uno strumento fondamentale di mobilità sostenibile, capace di ridurre strutturalmente il numero di spostamenti sistematici casa-lavoro, decongestionare il traffico urbano e abbattere le emissioni di inquinanti atmosferici.
Il rafforzamento del ricorso al lavoro agile nel comparto pubblico per tutta la durata dei periodi di allerta PM10 per il personale operante in sedi collocate nel territorio regionale oggetto del citato Bollettino, con funzioni censite come “smartabili” (ovvero in tutto o in parte eseguibili da remoto tramite l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; es. attività amministrative, di programmazione, istruttorie, data entry, relazioni e reportistica) e ritenute idonee per la propria struttura interna da ciascuna Amministrazione, consente infatti di ottenere un risparmio emissivo di ossidi di azoto sia diretto – connesso al mancato utilizzo del mezzo proprio – che indiretto, in quanto conseguente al decongestionamento del traffico residuo.
A tal fine, si ritiene di raccomandare che ciascuna Amministrazione definisca le modalità operative, la mappatura delle mansioni e i flussi di comunicazione interna affinché la prestazione lavorativa da remoto scatti in modalità automatica e tempestiva nei periodi di allerta PM10 relativi alla stagione 1° ottobre 2026 - 30 aprile 2027.
Con riferimento al lavaggio delle strade, si dà atto che le operazioni di lavaggio del manto stradale, agendo sulla quota di polveri derivante dal risollevamento da terra causato dai moti turbolenti indotti dal vento e dal continuo passaggio dei veicoli, contribuiscono alla riduzione dei livelli di concentrazioni in aria delle polveri fini e alla conseguente riduzione del rischio espositivo della popolazione residente lungo strade caratterizzate da intenso traffico veicolare.
Si ritiene pertanto di raccomandare il lavaggio sistematico e pianificato delle strade di maggiore densità di traffico, con cadenza almeno quindicinale nell’intera stagione dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027, prioritariamente nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (Padova, Venezia, Verona e Vicenza).
Si raccomanda, infine, l’attivazione su tutto il territorio regionale di progetti di incentivazione del “Bike to work”, al fine di diminuire ulteriormente le emissioni legate al traffico veicolare connesso agli spostamenti casa/lavoro.
Si ritiene di incaricare i Tavoli Tecnici Zonali, di cui all’art 7 della Normativa generale in Appendice II al P.R.T.R.A., del monitoraggio di attuazione delle misure di accompagnamento B.1, B.2 e B3 - anche con il coinvolgimento dei Mobility Manager di Area in relazione alla misura B1 - e dell’integrazione nella reportistica di monitoraggio già definita dal Piano con riferimento alle Azioni T.5.e, T.11.a e T.5.c in Appendice I al P.R.T.R.A..
E’ utile ricordare che, proseguendo nelle iniziative di agevolazione di cittadini e imprese nella transizione verso forme di mobilità a basso impatto ambientale, con DGR n. 299 del 28 aprile 2026 è stato approvato un Bando finalizzato alla concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli di categoria M1 e N1 con contestuale acquisto o noleggio/leasing di mezzi a basso impatto ambientale della stessa categoria rivolto alle micro, piccole e medie imprese con sede legale ed operativa in Veneto.
Con Decreto del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi n. 16998 del 7 agosto 2026 il termine di scadenza della prima fase del bando, originariamente fissato al 2 settembre 2026, è stato prorogato al 7 ottobre 2026.
Inoltre, con nota prot. reg. n. 460963 del 10 agosto 2026 del Direttore della Direzione Aria, clima, biodioversità e parchi è stato presentato apposito progetto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del Programma di finanziamento degli interventi per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano, di cui al Decreto Direttoriale MATTM-CLEA n. 412/2020, per avviare le seguenti misure per complessivi 11 milioni di euro:
- nuovo Bando di incentivazione per la rottamazione dei veicoli alto-emissivi ed acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, rivolto ai cittadini residenti in Veneto;
- Bando per l’erogazione di contributi per la trasformazione di veicoli in Dual Fuel (gasolio/GPL; gasolio/metano; benzina/metano), rivolto a cittadini residenti in Veneto e ad imprese con sede in Veneto.
Tali iniziative rappresentano un’opportunità per cittadini e imprese venete per provvedere alla sostituzione dei veicoli più inquinanti, ponendosi quali misure-ponte verso l’applicazione della limitazione strutturale alla circolazione dei veicoli Euro 5 diesel a decorrere dal 1° ottobre 2027.
Con riferimento alla misura di accompagnamento B.3, si ritiene di incaricare il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi della trasmissione di apposito progetto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell’ambito del Programma di finanziamento degli interventi per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano, di cui al Decreto Direttoriale MATTM-CLEA n. 412/2020, per l’incentivazione del Bike to work su tutto il territorio regionale.
E’ opportuno, infine, ribadire che le misure compensative e di accompagnamento sopra riportate consistono nel temporaneo rafforzamento, per il periodo 1° ottobre 2026 – 30 aprile 2027, di misure già previste nel vigente P.R.T.R.A., finalizzato a consentire il rinvio delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli Euro 5 diesel a far data dal 1° ottobre 2027.
Considerato che, in ragione della loro temporaneità, le suddette misure non soggiacciono alle procedure di modifica del vigente P.R.T.R.A. approvato con DGR n. 377/2025, come definite all’art. 9 della Normativa generale in Appendice II al citato Piano, la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi ha proposto che le misure compensative e di accompagnamento temporanee proposte dal Comitato Tecnico con nota prot. reg. n. 513863 del 15 settembre 2026 fossero sottoposte all’approvazione da parte della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell’art. 1 della L.R. 15 settembre 2026, n. 22.
La Giunta regionale, recependo le misure compensative e di accompagnamento temporanee proposte dal Comitato Tecnico e valutate idonee dall'ARPAV, ha quindi approvato la DGR/CR n. 92 del 16 settembre 2026 riportante le misure compensative e temporanee in applicazione dell’art. 1, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155, incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione della medesima al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall’art. 1, comma 2 della Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22.
Nel frattempo, con riferimento all'introduzione temporanea di misure compensative in relazione ai criteri informatori e agli obiettivi del P.R.T.R.A., la suddetta DGR/CR n. 92/2026 è stata sottoposta al vaglio della Commissione regionale per la VAS convocata per il giorno 17 settembre 2026, ai fini di accertare se fosse necessario procedere alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
In riscontro alla nota della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi prot. n. 513863 del 15 settembre 2026, la Commissione regionale per la VAS, nella seduta del 17 settembre 2026, come da relativo verbale, ha preso atto che, alla luce delle relazioni e delle valutazioni di competenza espresse dai rappresentanti della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi e dell’ARPAV, in ordine alle misure compensative e temporanee previste in attuazione del D.L. n. 121/2023, del D.L. n. 73/2025 e della L.R. n. 22/2026, così come approvate con DGR/CR n. 92/2026, le stesse non comportano modifiche al P.R.T.R.A., sul cui aggiornamento la Commissione ha già espresso il proprio Parere motivato di non assoggettabilità a VAS n. 290 del 13 dicembre 2024.
Pertanto, la Commissione regionale per la VAS ha concluso di non procedere ad una nuova verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
La Seconda Commissione consiliare, tenuto conto della documentazione agli atti, nella seduta del 17 settembre 2026 ha esaminato, in via d'urgenza, la proposta di Deliberazione della Giunta regionale succitata ed ha espresso il parere favorevole a maggioranza n. 61 del 17 settembre 2026 (prot. n. 17206 del 17 settembre 2026), ai sensi dell’art. 51, comma 7 del Regolamento e dell’art. 1, comma 2 della Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22.
Inoltre, nel medesimo parere la Seconda Commissione consiliare "al fine di poter verificare l'effetto delle misure compensative obbligatorie e di accompagnamento in termini di riduzione delle emissioni inquinanti" ha chiesto alla Giunta regionale "di riferire periodicamente alla commissione in merito alle misure assunte".
La Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi ha valutato accoglibile tale richiesta formulata dalla Seconda Commissione consiliare e, pertanto, la Giunta regionale provvederà a riferire periodicamente alla competente Commissione consiliare in merito alle misure assunte, al fine di consentire la verifica dell'effetto delle misure compensative obbligatorie e di accompagnamento in termini di riduzione delle emissioni inquinanti.
Si ritiene pertanto concluso il procedimento previsto dalle sopra citate norme e con il presente atto si propone alla Giunta regionale di approvare le misure come sopra descritte.
Si incarica la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Direttiva 2008/50/Ce;
VISTO il D.Lgs. n. 155 del 2010;
VISTO il D.L. n. 121/2023, convertito con Legge n. 155 del 2023;
VISTO il D.L. n. 73/2025, convertito con Legge n. 105 del 2025;
VISTO la L.R. 16 aprile 1985, n. 33;
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 57 dell’11 novembre 2004 e i successivi aggiornamenti del P.R.T.R.A., approvati con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 16 aprile 2016 e con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 6 giugno 2017, n. 836;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2021, n. 238;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 9 agosto 2021, n. 1089;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 2 settembre 2025, n. 1005;
VISTA la L.R. 15 settembre 2026, n. 22;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2026, n. 312;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2026, n. 562;
VISTA la nota della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi prot. n. 513863 del 15 settembre 2026;
VISTA la propria Deliberazione/CR n. 92 del 16 settembre 2026;
VISTO il verbale della seduta del 17 settembre 2026 della Commissione regionale per la VAS – Autorità ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica;
VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare n. 61 del 17 settembre 2026 (prot. n. 17206 del 17 settembre 2026);
delibera
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che l'art. 1, comma 2 della Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22 avente ad oggetto “Misure compensative e temporanee in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.”, pubblicata nel BUR n. 124 del 15 settembre 2026 ed entrata in vigore il 16 settembre 2026, ha stabilito che la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, possa adottare misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in applicazione dell'art. 1, comma 2, quinto periodo del Decreto Legge del 12 settembre 2023, n. 121, come modificato dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155;
- di dare atto che il provvedimento di cui al punto 2 deve essere adottato sulla base della proposta formulata dal Comitato Tecnico, istituito ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 7 della Normativa generale di Piano di cui all’Appendice II del vigente P.R.T.R.A., nonchè sulla base della valutazione tecnica resa da ARPAV attestante l’idoneità delle misure proposte;
- di prendere atto della proposta del Comitato Tecnico approvata nelle sedute del 26 agosto 2026 e del 15 settembre 2026 - trasmessa con nota protocollo n. 513863 del 15 settembre 2026 del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi - contenente il pacchetto di misure compensative alternative alle limitazioni strutturali della circolazione stradale delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, nella stagione termica 1° ottobre 2026 – 30 aprile 2027;
- di prendere atto della valutazione tecnica resa dal Direttore Generale di ARPAV - trasmessa con nota prot. 77862/26 del 15 settembre 2026 ed acquisita al protocollo regionale con n. 513794 in pari data - che attesta l’idoneità delle misure individuate per compensare la perdita di beneficio emissivo dovuta al rinvio del blocco degli Euro 5 diesel nelle Città del Veneto con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
- di prendere atto del verbale della seduta del 17 settembre 2026 della Commissione regionale per la VAS che, per le motivazioni riportate in premessa, sulla base delle relazioni e delle valutazioni di competenza espresse dai rappresentanti della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi e dall’ARPAV, ha concluso di non procedere ad una nuova verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in ordine alle misure compensative e temporanee previste in attuazione del D.L. n. 121/2023, del D.L. n. 73/2025 e della L.R. n. 22/2026;
- di prendere atto che in data 17 settembre 2026 la Seconda Commissione consiliare ha espresso il parere favorevole a maggioranza n. 61 del 17 settembre 2026 (prot. n. 17206 del 17 settembre 2026), ai sensi dell’art. 51, comma 7 del Regolamento e dell’art. 1, comma 2 della Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22 sulla proposta di Deliberazione/CR della Giunta regionale n. 92 del 16 settembre 2026;
- di approvare, conseguentemente, il seguente pacchetto integrato suddiviso in misure compensative a carattere cogente, idonee a compensare il risparmio emissivo corrispondente alla limitazione della circolazione dei veicoli Euro 5 diesel nel periodo 1° ottobre 2026 – 30 aprile 2027, e in misure di accompagnamento a carattere facoltativo, finalizzate a rafforzare il beneficio ottenibile, come di seguito descritte:
- Misure compensative
1. temporanea estensione di un’ora dell’attuale arco temporale in cui vige il divieto della circolazione urbana ai sensi dell’Azione T.3.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A., con ridefinizione della fascia oraria in 8.30 – 19.30, per tutti i Comuni soggetti alla citata Azione di Piano;
2. temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all’art. 3, comma 1 del D.P.R n. 412/1993, dei Comuni in fascia climatica E, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse (temporanea integrazione dell’Azione E.3.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);
3. temporaneo rafforzamento del divieto di utilizzo dei generatori di calore a biomassa, disposto ai sensi dell’Azione E.1.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A., con estensione del divieto di utilizzo, nei giorni di allerta arancione e rossa come da apposito Bollettino PM10 emesso da ARPAV, agli impianti a biomassa con classificazione 5 stelle ai sensi del D.M. MATTM n. 186/2017, ad eccezione dei casi in cui essi costituiscano l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (Padova, Venezia, Verona e Vicenza);
- Misure di accompagnamento
1. potenziamento del lavoro agile nel comparto pubblico, nei giorni di allerta arancione e rossa come da apposito Bollettino PM10 emesso da ARPAV, nelle sedi ricadenti nel territorio regionale oggetto del citato Bollettino, con riferimento alle figure “smartabili” definite secondo le modalità operative ritenute idonee per la propria struttura interna dalle Amministrazioni competenti (temporanea integrazione dell’Azione T.5.e in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);
2. lavaggio sistematico e pianificato delle strade a maggiore traffico, per la riduzione del PM10 da risospensione derivante dall’usura di freni e pneumatici, privilegiando ove tecnicamente possibile l’utilizzo di acqua non potabile e/o depurata di riuso nonché, al fine di prevenire il rischio di gelate e garantire la sicurezza stradale, sospendendo tassativamente le operazioni di lavaggio qualora la temperatura al suolo sia inferiore o uguale a +3°C o qualora le previsioni meteorologiche ufficiali segnalino il rischio di imminenti gelate notturne (temporanea integrazione dell’Azione T.11.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);
3. potenziamento dell’incentivazione al Bike to work, finalizzato a massimizzare gli spostamenti abituali casa/lavoro in mobilità soft, su tutto il territorio regionale (temporanea integrazione dell’Azione T.5.c in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);
- di stabilire che le misure compensative di cui ai punti A.1, A.2 ed A.3 sono adottate con propria ordinanza dai Comuni in cui le stesse trovano applicazione;
- di raccomandare l’attuazione della misura di accompagnamento B.1 alle Amministrazioni aventi sedi collocate nei Comuni del territorio regionale, definendo le modalità operative, la mappatura delle mansioni e i flussi di comunicazione interna, affinché la prestazione lavorativa da remoto in allerta PM10 per la stagione 1° ottobre 2026 - 30 aprile 2027 scatti in modalità automatica e tempestiva per tutte le funzioni ritenute “smartabili” per l’intera durata del periodo di allerta;
- di raccomandare l’attuazione della misura di accompagnamento B.2 con riferimento alle strade di maggiore densità di traffico, con cadenza almeno quindicinale nell’intera stagione dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027, prioritariamente ai Comuni di Padova, Venezia, Verona e Vicenza;
- di raccomandare l’attuazione della misura di accompagnamento B.3, ove possibile, su tutto il territorio regionale, per l’incentivazione del Bike to work su tutto il territorio regionale;
- di stabilire che il monitoraggio di attuazione delle misure di cui ai punti A.1, A2 ed A.3 sia effettuato secondo meccanismi, strumenti e tempistiche già delineati all’interno del P.R.T.R.A. vigente per le Azioni di cui costituiscono rafforzamento;
- di incaricare i Tavoli Tecnici Zonali, di cui all’art 7 della Normativa generale in Appendice II al P.R.T.R.A., del monitoraggio di attuazione delle misure di accompagnamento B.1, B.2 e B3 - anche con il coinvolgimento dei Mobility Manager di Area in relazione alla misura B.1 - e dell’integrazione nella reportistica di monitoraggio già definita dal Piano con riferimento alle Azioni T.5.e, T.11.a e T.5.c in Appendice I al P.R.T.R.A.;
- di dare atto dell'avvenuta presentazione da parte del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi in data 10 agosto 2026 al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di apposito progetto, nell’ambito del Programma di finanziamento degli interventi per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano, di cui al Decreto Direttoriale MATTM-CLEA n. 412/2020, per l’attivazione delle seguenti misure, entro la stagione termica 1°ottobre 2026 - 30 aprile 2027:
- nuovo Bando di incentivazione per la rottamazione dei veicoli alto-emissivi ed acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, rivolto a cittadini residenti in Veneto;
- Bando per l’erogazione di contributi per la trasformazione di veicoli in Dual Fuel (gasolio/GPL; gasolio/metano; benzina/metano), rivolto a cittadini residenti in Veneto e ad imprese con sede in Veneto;
- di incaricare il Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi della trasmissione di apposito progetto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’incentivazione del Bike to work su tutto il territorio regionale, a valere sul Programma di finanziamento degli interventi per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano, di cui al Decreto Direttoriale MATTM-CLEA n. 412/2020;
- di riferire periodicamente alla competente Commissione Consiliare in merito alle misure assunte, al fine di consentire la verifica dell'effetto delle misure compensative obbligatorie e di accompagnamento in termini di riduzione delle emissioni inquinanti;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di incaricare la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi dell’esecuzione del presente atto;
-
di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni;
-
di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.