Istituzione di aree di rispetto, su proposta dei Comitati Direttivi di alcuni Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Padova e della Città metropolitana di Venezia. PFVR 2022-2027, Regolamento di Attuazione, Titolo V. DGR n. 401/2024.
| Note per la trasparenza |
In applicazione del Regolamento di Attuazione del PFVR 2022-2027, aggiornato con DGR n. 401 del 09 aprile 2024 si provvede ad istituire aree di rispetto con superficie superiore al 10% della Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) contermine e ulteriori aree di rispetto, su proposta dei Comitati Direttivi di alcuni Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Padova e della Città metropolitana di Venezia.
|
L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.
Con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 è stato riassunto il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 in esecuzione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18/07/2023. In particolare, con lo stesso provvedimento è stato approvato il Regolamento di Attuazione del PFVR 2022-2027, quale Allegato A, contenente, tra l’altro, i criteri per l’istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell’art. 21, comma 13 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 che, nella fattispecie, assegna al Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia la facoltà di istituire aree di rispetto ove la caccia è vietata.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024 è stato aggiornato il PFVR 2022-2027, a seguito del parere della Commissione regionale per la Valutazione Ambientale Strategica. In particolare con la stessa DGR n. 401/2024 è stato sostituito il comma 4 dell’art. 7 del Regolamento di Attuazione del PFVR 2022-2027 con il seguente testo, secondo le indicazioni del Parere alla Giunta regionale n. 321 del 21.12.2023 della Terza Commissione consiliare del Consiglio regionale del Veneto: “L’istituzione di aree di rispetto è consentita a condizione che la relativa durata sia pari o superiore ad un anno ed a condizione che, qualora le medesime aree di rispetto siano contermini a oasi di protezione o a zone di ripopolamento e cattura di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, siano coerenti con la superficie totale dell’oasi di protezione o della zona di ripopolamento e cattura di pertinenza. Su proposta dei Comitati direttivi, le aree contermini che superano il 10 per cento della superficie totale dell’oasi di protezione o della zona di ripopolamento e cattura di pertinenza possono essere autorizzate dalla Giunta regionale. Le aree di rispetto ulteriori possono insistere su territori che si contraddistinguono anche per significativa antropizzazione e possono essere autorizzate dalla Giunta regionale, sempre su proposta dei Comitati Direttivi”.
I Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia PD01, PD03, PD04 e VE02 hanno comunicato alla Giunta regionale, con note agli atti della Direzione Programmazione e Gestione ittica, Bonifica e Irrigazione, l'istituzione di alcune aree di rispetto ove la caccia è vietata, ai sensi del vigente PFVR 2022-2027, come aggiornato con la DGR n. 401/2024.
L’attività istruttoria degli uffici territorialmente competenti ha preliminarmente preso in esame le deliberazioni degli AATTC contenenti l’istituzione di aree di rispetto aventi la caratteristica di essere contermini alle esistenti oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura e non superiori, come ulteriore estensione, al limite di superficie pari al 10% dell’istituto di protezione di riferimento. Contestualmente è stato verificato anche il non superamento della sommatoria delle superfici individuate come aree di rispetto del limite massimo fissato all’1% del T.A.S.P. (territorio agro-silvo-pastorale) a livello di singolo ATC, come previsto ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 7 del Regolamento di Attuazione del PFVR 2022-2027.
La verifica delle due predette condizioni ha permesso la validazione di alcune aree di rispetto deliberate dai Comitati Direttivi degli AATTC ricadenti nel territorio della provincia di Padova (ATC PD01, PD03, PD04) e della Città metropolitana di Venezia (ATC VE02).
Il citato comma 4 prevede, inoltre, altre due tipologie di zone di rispetto, in particolare quelle contermini ma con estensione superiore al 10% dell’oasi o zona di ripopolamento e cattura di riferimento (ATC PD03, PD04 e VE02) e quelle definite “ulteriori” ovvero che non sono contermini a preesistenti zone di protezione (ATC PD01), le quali rappresentano l’oggetto e il motivo della presente deliberazione. Le aree di rispetto soggette ad autorizzazione di cui alla presente deliberazione, pur essendo circoscritte alle sole due tipologie sopra descritte, sono comunque soggette alla verifica della condizione del non superamento del limite dell’1% del T.A.S.P. a livello di ATC, rappresentato dal rapporto tra il totale del T.A.S.P. di tutte le tipologie di aree di rispetto e il T.A.S.P a livello di singolo ATC, verifiche che sono state oggetto degli esiti istruttori di cui ai Decreti del Direttore della Direzione Programmazione e Gestione ittica, Bonifica e Irrigazione n. 17320 del 14/08/2026 (per la sede territoriale di Padova) e n. 17470 del 19/08/2026 (per la sede territoriale di Venezia).
Tali nuove aree di rispetto, la cui individuazione e rappresentazione cartografica è contenuta rispettivamente negli Allegati A e B (Tabelle) e C e D (Cartografie) vanno pertanto ad integrare quelle già istituite dai Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Padova e della Città metropolitana di Venezia, per le quali non è prevista l’autorizzazione da parte della Giunta regionale in quanto rientranti nel limite massimo fissato dalla normativa di riferimento, andando così ad incrementare il territorio sottoposto a protezione, a vantaggio della fauna selvatica.
Si ritiene opportuno fissare la durata delle aree di rispetto autorizzate sino alla data di scadenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027, fissata al 31 gennaio 2027, salvo eventuali successive proroghe, dando atto tuttavia che le medesime aree decadranno in caso di intervenute modifiche alla pianificazione faunistico venatoria.
Si propone di incaricare la Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 21, comma 13 della Legge regionale 50/1993;
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 di approvazione del P.F.V.R. 2022-2027;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 09 aprile 2024;
VISTI i Decreti della Direzione Programmazione e Gestione ittica, Bonifica e Irrigazione n. 17320 del 14/08/2026 e n. 17470 del 19/08/2026;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di istituire sino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027, ai sensi dell'art. 21, comma 13 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e dall'art. 7 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027, le aree di rispetto che superano il 10% della ZRC contermine di riferimento, per quanto di competenza della Giunta regionale, nonchè le ulteriori aree di rispetto, proposte dai Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia ATC PD01, PD03 e PD04 per la provincia di Padova e ATC VE02 per la Città metropolitana di Venezia;
- di prendere atto che, ai fini dell'istituzione delle aree di cui al punto 2, sono stati rispettati i parametri fissati dall'art. 7 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027, così come modificato dalla DGR n. 401/2024, risultanti dagli esiti istruttori del Decreti della Direzione Programmazione e Gestione ittica, Bonifica e Irrigazione n. 17320 del 14/08/2026 e n. 17470 del 19/08/2026 ed esposti negli Allegati A e B che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare cartograficamente le aree di rispetto di cui al punto 2 nel territorio delle province di Padova e della Città metropolitana di Venezia per gli ATC PD01, PD03, PD04 e VE02, come rappresentate rispettivamente negli Allegati C e D che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che la durata delle aree di rispetto di cui alla presente deliberazione è fissata sino alla data di scadenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027, fissata al 31 gennaio 2027, salvo eventuali successive proroghe, dando atto tuttavia che le medesime aree decadranno in caso di intervenute modifiche alla pianificazione faunistico venatoria;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di incaricare la Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_989_26_AllegatoA_591942.pdfDgr_989_26_AllegatoB_591942.pdfDgr_989_26_AllegatoC_591942.pdfDgr_989_26_AllegatoD_591942.pdf