Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2026/2027.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento vengono stabilite le disposizioni operative per l’utilizzo sul territorio regionale dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella stagione venatoria 2026/2027, a modifica delle precedenti disposizioni in materia, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 975 del 26 agosto 2025.
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L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.
L’influenza aviaria (IA) costituisce la principale patologia dell’avifauna domestica e selvatica. Fin dall'anno 2000, infatti, il patrimonio avicolo nazionale, e Veneto in particolare, è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria, causate inizialmente da sierotipi virali ad alta patogenicità (HPAI) e a seguire da ceppi virali a bassa patogenicità (LPAI), entrambi causa di gravi danni all’economia territoriale.
Il Veneto è considerato territorio particolarmente a rischio per IA, essendo situato in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell’avifauna selvatica ed in particolare degli Anseriformi (specie reservoir di virus influenzali); inoltre, la particolare conformazione geofisica regionale, comprendente un habitat lagunare e la presenza di numerosi specchi d’acqua e aree pianeggianti, favorisce la sosta di questo tipo di volatili e quindi una maggiore probabilità di contatto tra questi e i volatili domestici. In aggiunta, il territorio regionale è caratterizzato da un'elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole che rappresentano le principali specie colpite dall’influenza aviaria.
Al fine di ridurre il rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali aviari sul territorio nazionale, con Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 sono state disciplinate le misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli ad aggiornamento delle precedenti indicazioni in materia di biosicurezza e di polizia veterinaria di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni.
L’IA è inoltre oggetto di appositi Piani nazionali di sorveglianza sul territorio nazionale, formalizzati annualmente da parte del Ministero della Salute che prevedono il controllo periodico da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS degli allevamenti avicoli delle principali specie di pollame.
Ad integrazione del citato Piano, durante la stagione maggiormente a rischio per IA che corrisponde alle principali fasi migratorie dell’avifauna selvatica sul territorio nazionale e copre il periodo che (sulla base delle indicazioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA) va dal 15 settembre al 15 marzo, il Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRN-IA), istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dispone misure straordinarie di prevenzione e controllo della malattia. Tali misure sono volte principalmente a disciplinare le varie fasi della filiera produttiva avicola commerciale (come gli allevamenti avicoli, gli stabilimenti di macellazione di pollame, i trasportatori di animali e mangimi, etc.), ma possono riguardare anche altre attività che, direttamente o indirettamente, possono avere ripercussioni sul settore produttivo avicolo o influire sulla diffusione del patogeno, come ad esempio le attività espositive commerciali o ludico-venatorie (fiere, mostre e mercati) che prevedono l’utilizzo o il contatto con volatili.
Per quanto concerne gli aspetti di sanità pubblica legati alla malattia in parola, con DGR n. 684 del 7 luglio 2026 la Regione del Veneto ha recepito l’Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante “Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029” (Rep. Atti n. 50/CSR del 30 aprile 2026).
Nell'ottica della One health strategy, tale atto prevede, tra le varie azioni, che la sorveglianza veterinaria (in tutte le fasi) possa offrire il proprio contributo ai fini di una sorveglianza integrata uomo-animale mediante l'individuazione delle situazioni che possono comportare un maggior rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali, in modo da potervi applicare adeguate misure preventive di biosicurezza, monitoraggio e controllo sulla diffusione degli agenti infettivi.
Tra le categorie a rischio, il Ministero della Salute (con proprio provvedimento dirigenziale n. 0019716-18 agosto 2021-DGSAF) ha individuato anche i detentori di volatili, inclusi i richiami vivi, che pertanto dovrebbero essere soggetti ad un apposito sistema di sorveglianza da parte dei Servizi di Igiene Pubblica delle Aziende Ulss.
Per quanto concerne, specificatamente, l’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi (da qui in avanti, “richiami vivi”), il Ministero della Salute con provvedimento prot. n. 21498-03 settembre 2018-DGSAF, ha formalizzato il “Protocollo Operativo per l’utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria”, recepito in Veneto con DGR n. 1301 del 10 settembre 2018.
Nel 2019 è stato siglato l’Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019), recepito in Regione del Veneto con DGR n. 623 del 19 maggio 2020. Tra le altre cose, l’Accordo definisce le diverse Zone di rischio per influenza aviaria sul territorio nazionale, suddividendole in Zone A “ad alto rischio di introduzione e diffusione della HPAI” e in Zone B “ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione della HPAI” e prevede inoltre che il Ministero della Salute, sulla base della situazione epidemiologica e sentito il CRN-IA, possa vietare l’utilizzo dei richiami vivi in dette Zone.
In applicazione della suddetta disposizione, in relazione alla situazione epidemiologica esistente a livello nazionale, a partire da fine 2020 (provvedimento dirigenziale prot. n. 23822-04 novembre 2020-DGSAF) il Ministero della Salute, con appositi dispositivi nazionali, ha sospeso l’utilizzo dei richiami vivi nell’attività venatoria nelle zone a rischio del territorio nazionale. Ai vari dispositivi nazionali hanno fatto seguito i relativi provvedimenti regionali, redatti dalle competenti Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e della ex Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.
Alla luce delle più recenti evidenze scientifiche e valutazioni epidemiologiche, su parere del CRN-IA, con DGR n. 7 del 9 gennaio 2024, modificata da ultimo dalla DGR n. 1076 del 15 settembre 2025, sono state aggiornate le “Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Regione del Veneto” di cui alla citata DGR n. 623 del 19 maggio 2020.
Ai sensi del D.M. 30 maggio 2023, il Ministero della Salute, sulla base della situazione epidemiologica e sentito il CRN-IA, può vietare l’utilizzo di richiami vivi in aree ricadenti nelle zone di rischio "A" e "B".
Con provvedimento n. 0006310-08 febbraio 2024-DGSAF il Ministero ha inoltre stabilito che le Regioni ad alto rischio per IA, come il Veneto, in funzione della situazione epidemiologica relativa alla malattia nei volatili selvatici e nel pollame, regolamentino l’utilizzo dei citati richiami vivi nelle zone di rischio "A" e "B", a condizione che gli stessi siano utilizzati nell’ambito delle attività di sorveglianza per IA; la regolamentazione può essere estesa, in funzione del rischio, anche a territori esterni alle suddette zone di rischio.
Tutto ciò premesso, a seguito del monitoraggio della situazione epidemiologica da parte del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRN-IA) istituito presso IZSVe, e alla luce del recente recepimento da parte della Regione del Veneto del "Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029” (Rep. Atti n. 50/CSR del 30 aprile 2026), la U.O. Sanità Animale ha valutato di aggiornare le "Disposizioni operative per l’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto" per la stagione venatoria 2026/2027.
Pertanto, a modifica di quanto precedentemente stabilito con DGR n. 975 del 26 agosto 2025, le competenti Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, Direzione Foreste, Programmazione e Gestione Faunistico-Venatoria e Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione hanno definito le “Disposizioni operative per l’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2026/2027”, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Le disposizioni di cui al citato Allegato A potranno essere modificate sulla base delle determinazioni assunte dal Ministero della Salute (in sede di Unità di Crisi Centrale) al variare della situazione epidemiologica della IA, sentito il CRN-IA, in conformità a quanto previsto dal D.M. 30 maggio 2023.
Sulla base della valutazione del rischio, tali misure potranno riguardare l’intero territorio delle Regioni a rischio per IA o essere limitate alle sole Zone di rischio "A" e "B" di tali Regioni; potranno inoltre essere previste eventuali limitazioni all’utilizzo dei richiami vivi in tali territori a seconda della situazione epidemiologica.
Si propone inoltre all'approvazione altresì, quale parte integrante del presente provvedimento, l’Allegato B, concernente la “Modulistica per l’istanza di registrazione e autorizzazione dei richiami vivi per la stagione 2026/2027”, aggiornata alle disposizioni approvate con il presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. n. 157/1992, in particolare l'art. 5 e l'art. 31, c. 1, lettera h);
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
VISTO il D.Lgs. 136 del 5/08/2022, attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22/04/2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9/03/2016;
VISTO il D.Lgs. 134 del 5/08/2022, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;
VISTO l'art. 2, comma 1 e l'Allegato C recante "Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32" della L.R. n. 50 del 9/12/1993;
VISTO il D.M. 7/03/2023, Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, e successive modifiche di cui al D.M. 27 gennaio 2025;
VISTO il D.M. 30/05/2023, Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli;
VISTO l’Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” (Rep. Atti n.125/CSR del 25/07/2019);
VISTO l’Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante “Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029” (Rep. Atti n. 50/CSR del 30 aprile 2026), recepito in Regione del Veneto con DGR n. 684 del 7 luglio 2026;
VISTA la DGR n. 1076 del 15/09/2025 “Aggiornamento delle misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria da attuare nel territorio regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 975 del 26/08/2025 “Disposizioni operative per l’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2025/2026”;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
delibera
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire le disposizioni operative per l’utilizzo sul territorio regionale dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella stagione venatoria 2026/2027, a modifica delle precedenti disposizioni in materia, di cui alla DGR n. 975 del 26/08/2025, per le motivazioni espresse in premessa;
- di approvare i seguenti allegati, in sostituzione degli Allegati alla DGR n. 975 del 26 agosto 2025, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Allegato A - “Disposizioni operative per l’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2026/2027”;
- Allegato B - “Modulistica per l’istanza di registrazione e autorizzazione dei richiami per la stagione 2026/2027”;
- di autorizzare l’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nel territorio regionale nella stagione venatoria 2026/2027 alle condizioni e secondo le limitazioni riportate nell’Allegato A;
- di prevedere che la disciplina relativa all’utilizzo sul territorio regionale dei richiami vivi, di cui al punto 4, sia soggetta a modifica sulla base dei dispositivi emanati dal Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria (CRN-IA), al variare della situazione epidemiologica relativa alla malattia;
- di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione Faunistico-Venatoria e la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione, ciascuna per le parti di propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS regionali, ai Corpi di Polizia provinciale, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed alle Associazioni venatorie;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_984_26_AllegatoA_591941.pdfDgr_984_26_AllegatoB_591941.pdf