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Bur n. 121 del 11 settembre 2026


Materia: Settore primario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 952 del 08 settembre 2026

Approvazione del Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette dei vini e dei prodotti agroalimentari veneti, disciplinate dal Regolamento (UE) n. 2024/1143, nonché del bando per l'accesso ai contributi a sostegno delle attività di tutela, annualità 2026, realizzate dai Consorzi di tutela riconosciuti. Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 28.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione dell’art. 28 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, si approvano il Programma regionale per azioni di tutela sulle produzioni venete a denominazione di origine o indicazione geografica nonché il bando per la presentazione delle richieste di contributo a sostegno di dette attività di tutela nel mercato, annualità 2026, realizzate dai Consorzi di tutela riconosciuti.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

I prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli di qualità regolamentata, in particolare quelli a “Denominazione di Origine Protetta” (DOP) e “Indicazione Geografica Protetta” (IGP), definiti dal Regolamento (UE) n. 2024/1143, rappresentano uno dei principali punti di forza del sistema agroalimentare veneto; essi infatti incidono significativamente in alcune filiere produttive, sia in quantità che in valore e possono essere considerati gli ambasciatori del "made in Veneto" nei principali mercati a livello europeo e mondiale.

Per l'Unione Europea il concetto di prodotti di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica ed i consumatori individuano tali prodotti grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. La qualità legata alle peculiarità della zona di origine rappresenta, infatti, un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori e, ancor più, un modello sociale e uno stile di vita che sono parte integrante del patrimonio culturale e gastronomico regionale.

Il miglioramento degli standard di vita e l’evoluzione delle abitudini dei consumatori europei hanno generato una forte domanda di prodotti agroalimentari di qualità, con un'attenzione particolare verso quelli legati al territorio d'origine.

Il successo di molti vini e specialità agroalimentari è strettamente legato alla rinomanza delle rispettive denominazioni geografiche. Il nome del territorio evoca, infatti, un valore aggiunto che permette ai produttori di comunicare l'unicità del prodotto, favorendone la diffusione non solo sul mercato europeo, ma anche in quelli extra-UE.

Inevitabilmente sono aumentate, a livello internazionale, le azioni di imitazione di tali prodotti e le azioni di sleale concorrenza mediante l’usurpazione e l’uso improprio dei nomi geografici, dell’origine e della rinomanza della qualità dei prodotti tutelati.

Al fine di limitare tali pericoli per le denominazioni, l’Unione Europea ha promosso la creazione, anche nei Paesi terzi, di meccanismi di riconoscimento delle Indicazioni Geografiche nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC/WTO), mediante accordi multilaterali e bilaterali di mutuo riconoscimento della qualità dei prodotti e dei relativi metodi di produzione tipici di tali Paesi; tali accordi hanno incluso anche azioni per la tutela e la vigilanza nel mercato di tutte le denominazioni, creando i presupposti per una più efficace difesa delle indicazioni geografiche a livello internazionale.

Le azioni di tutela e vigilanza delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche costituiscono pertanto, l'elemento imprescindibile per garantire la protezione dei prodotti, le condizioni di leale concorrenza per i produttori nonché di garanzia per i consumatori.

In Italia tale azione di tutela, vigilanza e salvaguardia dei prodotti a denominazione di origine o a indicazione geografica da usurpazioni, abusi, concorrenza sleale, contraffazioni ed uso improprio delle denominazioni è affidata, dalla normativa nazionale, ai Consorzi di tutela riconosciuti in base alla Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e alla Legge 21 dicembre 1999, n. 526, anche mediante la collaborazione con le competenti strutture pubbliche.

I Consorzi di tutela collaborano infatti con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nell'attività di tutela e vigilanza della propria denominazione nel mercato. A tale scopo, essi presentano annualmente al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) i loro “Programmi dei controlli”, sulla base della normativa nazionale, in particolare del Decreto MASAF 3 giugno 2026.

Considerato che i prodotti con indicazioni geografiche DOP e IGP non solo costituiscono il patrimonio per i diversi soggetti coinvolti nel processo produttivo, che esercitano i loro legittimi interessi attraverso i Consorzi di tutela, ma rappresentano anche le eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche dei diversi territori veneti e per l'intera collettività, ne consegue che le azioni di vigilanza e tutela delle DO/IG costituiscono un interesse primario della Regione oltre che dello Stato.

A tal fine, infatti, l'art. 28 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 ha stabilito che la Giunta regionale promuova un programma per la tutela delle produzioni venete con Denominazioni d’Origine DOP o Indicazione geografica IGP, anche in collaborazione e a supporto dei competenti Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della specifica normativa nazionale.

Considerato quanto sopra esposto e tenuto conto dell’importanza economica rappresentata dalle produzioni a DO e a IG nel contesto dell’agroalimentare veneto, in particolare in relazione al valore dell’export, la Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario propone il “Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete”, di cui all’Allegato A, promuovendo, come già sostenuta nel corso delle annualità 2023, 2024 e 2025, un’iniziativa anche per l’annualità 2026, mirata a sostenere le attività effettuate dai Consorzi di tutela a salvaguardia di questo importante patrimonio regionale, ai sensi dell'art. 28, comma 1 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3.

Si propone, pertanto, a tal fine, di utilizzare la somma di euro 100.000,00, disponibile nel Bilancio di previsione 2026-2028 sul capitolo n. 101833 “Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete (art. 28, L.R. n. 3/2013)”, per la concessione di contributi a sostegno delle azioni di tutela e vigilanza nel mercato, realizzate dai Consorzi in parola, nell’ambito dei rispettivi “Programmi dei controlli” inviati annualmente al Ministero.

Con riferimento alle modalità di accesso ai suddetti contributi regionali, si propone, inoltre, l’approvazione dell’Allegato B contenente il “Bando per l’accesso ai contributi ai fini dell’attuazione del Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete" nonché dell’Allegato C recante il modello per la presentazione della domanda.

Si evidenzia che le domande per l'accesso ai suddetti contributi andranno presentate entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2026 via PEC all'indirizzo agroalimentare@pec.regione.veneto.it.

Con riferimento sempre all'art. 28, comma 3 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, si precisa che l’erogazione dei contributi ai Consorzi di tutela riconosciuti non potrà superare l’importo massimo del 70% delle spese sostenute per le attività di tutela e vigilanza previste nel suddetto programma regionale, finalizzate alla protezione delle produzioni regolamentate e avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE relativamente agli aiuti de minimis (Reg. (UE) n. 2023/2831).

Si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dei procedimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento, ivi compresa l’approvazione della eventuale modulistica necessaria funzionale all’istruttoria delle domande di contributo e alla rendicontazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il Regolamento (UE) n. 1151/2012;

VISTI gli art. 32 e 33 del citato Regolamento che disciplinano rispettivamente i gruppi di produttori ed i gruppi di produttori riconosciuti dai singoli Stati membri;

VISTO l'art. 53 della Legge 24 aprile 1998, n. 128 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 264637 del 03/06/2026 ”Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 e ss.mm.ii..

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, ai sensi dell'art. 28 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, il Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete, disciplinate dal Regolamento (UE) n. 2024/1143, per l'annualità 2026, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di approvare il “Bando per l’accesso ai contributi ai fini dell’attuazione del programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete, annualità 2026” per le azioni di tutela e vigilanza realizzate dai Consorzi di tutela riconosciuti, di cui all’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di approvare il modello di “Domanda per l’assegnazione di contributi a favore dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP venete ai fini dell’attuazione del Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete - Annualità 2026”, di cui all'Allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  5. di stabilire il termine delle ore 12.00 del 31 ottobre 2026 per la presentazione delle domande di cui al bando per l'accesso ai contributi a sostegno delle azioni di cui al punto 3;
  6. di determinare in euro 100.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101833 “Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete (art. 28, Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3)” del Bilancio di previsione regionale 2026 -2028;
  7. di dare atto che la Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  8. di incaricare il Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dallo stesso;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_952_26_AllegatoA_591377.pdf
Dgr_952_26_AllegatoB_591377.pdf
Dgr_952_26_AllegatoC_591377.pdf


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