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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 122 del 11 settembre 2026


Materia: Riforme istituzionali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 889 del 19 agosto 2026

Percorso per il riconoscimento alla Regione del Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, e della Legge n. 86 del 26 giugno 2024 "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione". Nuove determinazioni relative agli organismi a supporto del percorso.

Note per la trasparenza

Si assumono nuove determinazioni in merito al modello di governance di cui la Regione del Veneto si è dotata a supporto del percorso per il riconoscimento alla Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, e della Legge n. 86 del 26 giugno 2024, anche in considerazione dell’avvio della XII^ Legislatura regionale e dei conseguenti provvedimenti approvati per il completamento dell'articolazione delle strutture della Giunta regionale. In particolare, in merito alla Delegazione trattante della Regione e all’Osservatorio regionale per l’autonomia differenziata, quali organismi istituiti a supporto del Presidente della Giunta regionale nel negoziato con lo Stato.

Il Presidente Alberto Stefani riferisce quanto segue.

In concomitanza con il passaggio alla nuova Legislatura regionale, seguita alle Elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, il percorso di attuazione dell’articolo 116, terzo comma della Costituzione, che consente alle Regioni che ne facciano richiesta di ottenere ulteriori e maggiori forme e condizioni di autonomia, ha segnato, per la Regione del Veneto, significativi passi in avanti.

In data 18 novembre 2025, infatti, è stato sottoscritto un nuovo “Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto”, quale atto politico che riconosce la gradualità del percorso svolto per l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma della Costituzione e intende porsi quale guida per il completamento dei negoziati, nel solco tracciato dalle disposizioni di cui alla Legge n. 86 del 26 giugno 2024 recante “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, e nell’osservanza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 192 del 2024.

Con l’Accordo preliminare Governo e Regione del Veneto, nelle more della conclusione dei negoziati più volte riavviati, hanno inteso attribuire rilevanza al complessivo percorso intrapreso, in ossequio al principio di leale collaborazione che ha informato i reciproci rapporti istituzionali fin dal dicembre 2017, quando è stata formalmente promossa l’iniziativa regionale per l’autonomia differenziata come previsto dalla disposizione costituzionale.

All’Accordo sono allegate due pre-intese formulate in articoli: la prima in merito alle materie della protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, e la seconda in materia di tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica; è previsto, tuttavia, che resti comunque “impregiudicato ogni ulteriore negoziato su ulteriori funzioni relative alle medesime materie o su funzioni relative ad altre materie, che siano state indicate o saranno indicate dalla Regione Veneto”.

Il successivo 3 febbraio 2026 il Consiglio regionale del Veneto con la Deliberazione amministrativa n. 4 di approvazione della Mozione n. 35 ha rinnovato il mandato già conferito al Presidente della Giunta regionale, impegnando il nuovo Presidente a proseguire nel percorso negoziale di attribuzione delle “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, di cui all’articolo 116, terzo comma della Costituzione, in tutte le sedi e, in particolare, ad interloquire con il Governo anche nell’ambito delle programmate riunioni del Consiglio dei Ministri per la definizione degli schemi preliminari di intesa, secondo quanto previsto nell’Accordo preliminare del novembre 2025, nonché a garantire adeguate informative al Consiglio regionale sull’evoluzione del confronto istituzionale e sull’avanzamento della procedura di cui all’art. 2 della Legge n. 86/2024.

Nella seduta del 18 febbraio 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di Intesa preliminare tra il Governo e la Regione del Veneto, alla presenza del Presidente della Giunta regionale, come disposto dalla Legge n. 86/2024 che, al comma 3 dell’art. 2, prevede questo importante passaggio istituzionale per licenziare i testi delle Intese.

Il 2 aprile 2026 è seguita l’acquisizione del prescritto parere della Conferenza Unificata. Il 16 luglio 2026 al Senato e il successivo 22 luglio alla Camera si è svolto l’esame da parte dei competenti organi parlamentari con la conseguente approvazione di appositi atti di indirizzo.

Come noto la Regione, fin dall’esito favorevole del Referendum consultivo del 22 ottobre 2017, si è dotata di taluni organismi di alto profilo tecnico-scientifico per supportare il Presidente della Giunta regionale, e l’Amministrazione stessa, nel negoziato all’epoca appena avviato con lo Stato, che già si profilava innovativo e complesso.

Il riferimento è, in particolare, alla Delegazione trattante e all’Osservatorio regionale per l’autonomia differenziata: la prima trova il suo fondamento nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1680 del 23 ottobre 2017, con la quale sono state assunte le prime determinazioni necessarie per organizzare il percorso per l'avvio e lo svolgimento del negoziato con lo Stato. In tal senso è stato previsto che la Delegazione trattante di parte regionale, chiamata a condurre, in nome e per conto della Regione, le trattative per il conseguimento della maggiore autonomia, fosse individuata con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, come avvenuto con DPGR n. 176 del 26 ottobre 2017, e successivi Decreti modificativi ed integrativi.

Il secondo organismo, invece, è stato previsto dall’art. 18 della Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”, per lo svolgimento di attività di studio e ricerca nonché di proposta e impulso, anche attraverso l’elaborazione di contributi tecnico-scientifici, nei settori giuridico, economico, sociale, finanziario e fiscale, con riferimento alla trattativa con il Governo e alla conseguente legge di differenziazione. Con successiva DGR n. 1914 del 17 dicembre 2019 sono state invece definite e approvate le disposizioni attuative della previsione normativa regionale, costituenti il “Disciplinare per la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale sull’autonomia differenziata”, così da consentire il corretto svolgimento delle attività dell’Organismo che contempla, al suo interno, la partecipazione di soggetti ed organismi, pubblici e privati, di comprovata esperienza e qualificata competenza. Detto disciplinare è stato successivamente oggetto di modifica ed integrazione con DGR n. 118 del 9 febbraio 2021 e con DGR n. 1184 del 31 agosto 2021.

L’Osservatorio è altresì coordinato da un Direttore, scelto dal Presidente della Giunta regionale in ragione della documentata esperienza professionale maturata in ambito legale, giuridico, economico e finanziario relativamente alla materia dell’organizzazione e alle competenze regionali, che presta la sua attività a titolo gratuito.

In considerazione, dunque, del contesto più sopra descritto in cui si posiziona l’attuale fase di sviluppo del percorso per il conseguimento della maggiore autonomia regionale, si ritiene di provvedere in merito alla definizione di strumenti e modalità per l’evolversi del negoziato con lo Stato, assumendo nuove determinazioni in merito all’apporto di autorevoli esperti e professionisti che nell’ambito degli organismi indicati (Delegazione trattante e Osservatorio regionale per l’autonomia differenziata) saranno chiamati a garantire un qualificato supporto al Presidente della Regione in questa delicata fase del percorso, che dovrà portare alla sottoscrizione delle intese con il Governo e, successivamente, all’approvazione e attuazione della relativa legge di differenziazione.

Con riferimento alla Delegazione trattante, fermo restando che come previsto dalla DGR n. 1680/2017 i singoli componenti sono individuati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, si ritiene di confermare la necessità del supporto tecnico di detto organismo, composto di insigni personalità espressione del mondo accademico e professionale, esperte in materie giuridiche ed economico-finanziarie.

A queste potranno aggiungersi volta per volta, nell’ottica di assicurare la massima funzionalità operativa della Delegazione trattante, Dirigenti di vertice dell’Amministrazione regionale, o loro delegati, competenti nelle materie cui sono riconducibili le funzioni oggetto di conferimento, allo scopo di assicurare un opportuno presidio informativo e conoscitivo, particolarmente utile in vista della conseguente attuazione, nell’ordinamento regionale, delle previsioni di cui alla futura legge di differenziazione.

Si ritiene, altresì, di prevedere che il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto può affidare il coordinamento della Delegazione trattante ad uno dei componenti della Delegazione medesima.

Resta sempre impregiudicata la possibilità che, con successivi provvedimenti del Presidente della Giunta regionale, si provveda ad individuare ulteriori personalità, esterne all’Amministrazione regionale, in possesso di competenze ed esperienze utili ad implementare il sostegno alla Regione per il compiuto raggiungimento dell’autonomia differenziata.

Quanto all’Osservatorio regionale per l’autonomia differenziata, stante la complessiva opera di riordino organizzativo delle Strutture della Giunta regionale che è seguita all’avvio della Legislatura regionale in corso, si ritiene opportuno aggiornare il “Disciplinare” che presiede al funzionamento dell’Osservatorio medesimo con talune modifiche più in linea con il nuovo assetto organizzativo regionale, come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Appare inoltre opportuno estendere l’ambito di analisi ed approfondimento da parte dell’Osservatorio stesso, anche sulla base di quanto emerso nel corso dei lavori parlamentari di analisi degli schemi di intesa preliminare, prevedendo l’elaborazione di studi e contributi tecnico-scientifici, anche con riguardo all’adeguatezza organizzativa ed amministrativa dei diversi livelli territoriali, nonché con riferimento alla capacità amministrativa e di spesa dei territori stessi, in una prospettiva di regionalismo differenziato quale opportunità di crescita dei territori e dell’intero Paese.

Con riferimento a detta estensione dell’ambito oggettivo degli studi e dei contributi scientifici da parte dell’Osservatorio, un valido supporto potrà essere fornito dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (Fondazione G.A.R.I.) che, oltre ad essere già componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio stesso costituisce, ai sensi dell’art.1, comma 511 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", soggetto di cui le pubbliche amministrazioni si possono avvalere “per l'implementazione delle azioni strategiche atte a semplificare le procedure amministrative, finalizzate ad una maggiore efficacia, efficienza e competitività della pubblica amministrazione anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di rating.”.

Si propone infine di confermare che ai componenti della Delegazione trattante e dell’Osservatorio regionale per l’autonomia differenziata, anche non dipendenti dell'Amministrazione regionale, sia assicurato il solo rimborso delle spese di missione sostenute per il negoziato tra la Regione del Veneto e lo Stato e per le attività di attuazione della conseguente legge di approvazione dell’intesa definitiva, previa documentazione giustificativa, secondo le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali, demandando alla Segreteria Generale della Programmazione gli adempimenti necessari.

Infine, in considerazione della sempre maggiore rilevanza dell’attuazione del principio di sussidiarietà, dallo Stato alla Regione e dalla Regione agli Enti Locali, anche in virtù di quanto affermato dalla Corte costituzionale con Sentenza n. 192/2024, si intende portare avanti una riforma che avvicini Istituzioni e cittadini, all’insegna di una maggiore efficienza, collocando ogni competenza il più vicino possibile alle persone, purché esercitata con responsabilità e risorse adeguate, mediante un’architettura istituzionale ispirata al pragmatismo ed alla semplicità, oltre che al radicamento nel territorio.

In considerazione di ciò, si intende rafforzare il coinvolgimento delle Autonomie Locali in questo percorso di riforma istituzionale, intensificando i rapporti tra la Giunta regionale ed il Consiglio delle Autonomie Locali, anche mediante la calendarizzazione periodica di incontri e momenti di confronto con le rappresentanze del territorio, secondo forme e modalità che potranno essere definite in accordo con lo stesso Consiglio delle Autonomie Locali. Tale indirizzo si pone a superamento di quanto disposto dalla DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017 che, a Referendum consultivo avvenuto, aveva provveduto ad istituire la “Consulta del Veneto per l’autonomia” quale organismo a supporto della Delegazione trattante.

Si incarica inoltre la Segreteria Generale della Programmazione dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 116, terzo comma della Costituzione;

VISTA la L. 26 giugno 2024, n. 86 “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”;

VISTO l’art. 18 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;

VISTA la L.R. 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali”;

Vista la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 4 del 3 febbraio 2026;

VISTA la DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017;

VISTE le DGR n. 1914 del 17 dicembre 2019, n. 118 del 9 febbraio 2021 e n. 1184 del 31 agosto 2021;

VISTO il DPGR n. 176 del 26 ottobre 2017 e i successivi Decreti modificativi ed integrativi (n. 186 del 15 novembre 2017, n. 67 del 15 giugno 2018, n. 91 del 31 luglio 2018, n. 16 del 15 febbraio 2021; n. 135 del 21 settembre 2021 e n. 19 del 7 marzo 2023);

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di assumere nuove determinazioni in merito al modello di governance di cui la Regione del Veneto si è dotata a supporto del percorso per il riconoscimento alla Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, e della Legge n. 86 del 26 giugno 2024 "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";
  3. di confermare che la Delegazione trattante è composta di personalità espressione del mondo accademico e professionale, esperte in materie giuridiche ed economico-finanziarie, individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale;
  4. di prevedere che la Delegazione trattante è integrata, in aggiunta alle personalità di cui al punto 3, da Dirigenti di vertice dell’Amministrazione regionale, o loro delegati, competenti nelle materie cui sono riconducibili le funzioni oggetto di conferimento;
  5. di prevedere che il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, può affidare il coordinamento della Delegazione trattante ad uno dei componenti della Delegazione medesima;
  6. di fare salva l’individuazione, con successivi provvedimenti del Presidente della Giunta regionale, di ulteriori personalità in possesso di competenze ed esperienze utili ad implementare il sostegno alla Regione per il raggiungimento dell’autonomia differenziata;
  7. di approvare, per le finalità indicate in premessa, l'aggiornamento del “Disciplinare per la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale sull’autonomia differenziata”, come riportate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  8. di confermare che ai componenti della Delegazione trattante e dell’Osservatorio regionale per l’autonomia differenziata, anche non dipendenti dell'Amministrazione regionale, sia assicurato il solo rimborso delle spese di missione sostenute per il negoziato tra la Regione del Veneto e lo Stato e per le attività di attuazione della conseguente legge di approvazione dell’intesa definitiva, previa documentazione giustificativa, secondo le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali, demandando alla Segreteria Generale della Programmazione gli adempimenti necessari;
  9. di rafforzare il coinvolgimento delle Autonomie Locali nel percorso di riforma, con le forme e modalità che potranno essere definite in accordo con il Consiglio delle Autonomie Locali, al fine di giungere alla realizzazione di un nuovo modello organizzativo per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione pubblica nei confronti degli utenti finali, nell’ambito di una rinnovata governance territoriale pienamente rispondente ad una logica di sussidiarietà;
  10. di stabilire che quanto disposto al punto 9 si pone a superamento del contenuto della DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017;
  11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  12. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione dell’esecuzione del presente atto;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_889_26_AllegatoA_590710.pdf


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