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Bur n. 111 del 14 agosto 2026


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 738 del 21 luglio 2026

Stagione venatoria 2026/2027. Approvazione dei calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi del Veneto ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 50/1993.

Note per la trasparenza

Vengono approvati i Calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi del Veneto, relativamente alla stagione 2026/2027 ad integrazione del Calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 346 del 13 maggio 2026. L’Unità Organizzativa “Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria” avvalendosi delle proprie sedi territoriali di Treviso, Verona e Vicenza, ha elaborato, con riguardo a ciascuna delle predette Province, le proposte di regolamentazione dell’attività venatoria per il territorio appartenente alla zona faunistica delle Alpi, ad integrazione e nei limiti stabiliti dal Calendario stesso e dall’art. 16 della L.R. n. 50/1993, ai fini della sua approvazione da parte della Giunta regionale.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 13 maggio 2026 è stato adottato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027, con il quale sono state previste:

  1. le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;
  2. il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
  3. il carniere massimo giornaliero e stagionale;
  4. l’orario di inizio e di termine della giornata venatoria.

A seguito dell’impugnazione della DGR n. 346/2026 da parte di alcune Associazioni Ambientaliste, il Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto con Ordinanza n. 409/2026 ha sospeso l’efficacia del Calendario venatorio per la stagione 2026/2027, nelle parti in cui:

  • nella provincia di Vicenza, consente la caccia da appostamento ai turdidi per più di tre giorni a settimana nei mesi di ottobre e novembre 2026;
  • in tutto il territorio regionale, consente la caccia da appostamento all’allodola per più di tre giorni a settimana nei mesi di ottobre e novembre 2026.

Le misure cautelari disposte dal TAR Veneto nella citata Ordinanza n. 409/2026 riguardano esclusivamente le modalità di esercizio della caccia da appostamento e non incidono sulla disciplina concernente il prelievo venatorio degli ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, né sulle ulteriori disposizioni oggetto dei Calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi, adottati ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5 della L.R. n. 50/1993.

L’art. 16, comma 4 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50 assegna alla Giunta regionale il compito di redigere il Calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi, che fino al 30 settembre 2019 era di competenza delle Province, stabilendone i contenuti, rappresentati dai piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, dalle eventuali anticipazioni di apertura dell’annata venatoria anche per il prelievo di selezione, dalle modalità di esercizio del prelievo stesso, dall’impiego dei cani durante il prelievo e dalle modalità di esercizio della caccia sulla neve.

Al comma 5 del medesimo art. 16 è altresì stabilito che la Giunta regionale, con il provvedimento di cui al richiamato comma 4, nella predisposizione del Calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/1992 e non comprese nell’Allegato II della Direttiva 2009/147/CE (il quale elenca le specie di uccelli selvatici che possono essere oggetto di attività venatoria), attui la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 4 della Legge n. 157/1992.

Al fine di proteggere la caratteristica fauna della zona Alpi, l'art. 23 della L.R. n. 50/1993 disponeva che le Province adottassero un proprio regolamento che, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali doveva prevedere, oltre alle modalità di iscrizione ai Comprensori alpini, anche le modalità dell'esercizio di caccia. Le Province del Veneto interessate dal territorio alpino avevano pertanto adottato specifici regolamenti per la caccia in zona Alpi.

In fase di riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca, con l’art. 11 della Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 si è previsto che le Province e la Città metropolitana di Venezia continuino ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca, facendo applicazione delle norme previgenti alle modifiche apportate dalla Legge regionale in questione, nelle more dell’adozione del provvedimento o dei provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, con i quali, a conclusione anche graduale del procedimento di riordino, sono stabiliti indirizzi e modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, con individuazione delle relative risorse strumentali trasferite dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia.

Con DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 si è provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione del Veneto prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di una Unità Organizzativa Coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità Organizzativa Coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle Province di Padova, Rovigo e Venezia.

A seguito della riorganizzazione avvenuta con DGR n. 715 dell’08 giugno 2021, l’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria ha accorpato le due precedenti Unità Organizzative previste dalla sopracitata DGR n. 1079 del 30 luglio 2019.

Con DGR n. 312 del 30 aprile 2026, a seguito dell'avvio della XII Legislatura, la Regione del Veneto ha ridefinito l'articolazione apicale delle strutture amministrative regionali per macro-materie omogenee (c.d. Aree). Nell'ambito di tale riorganizzazione, le competenze in materia faunistico-venatoria, già attribuite alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (ora non più esistente), sono state ricondotte alla Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, istituita con il medesimo provvedimento.

Da ultimo, con DGR n. 562 del 16 giugno 2026, è stata completata l'articolazione organizzativa delle strutture regionali prevista dalla citata DGR n. 312/2026, mediante l'istituzione delle Unità Organizzative e il contestuale incardinamento degli incarichi di Elevata Qualificazione. In particolare, nell'ambito della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, sono state istituite, in materia faunistico-venatoria, le seguenti Unità Organizzative:

  • U.O. Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria;
  • U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria.

In particolare, l’U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, avvalendosi delle proprie sedi territoriali di Treviso, Verona e Vicenza, ciascuna per il territorio di propria competenza, ha acquisito le proposte da parte dei Comprensori Alpini in ordine alla regolamentazione dell’attività venatoria nel rispetto delle disposizioni generali indicate nella normativa di settore e nel Calendario venatorio regionale. Proprio il Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027, all’art. 5, comma 6, lettera d) dell’Allegato B) “Schema di Statuto dei Comprensori alpini”, assegna al Comitato Direttivo del Comprensorio Alpino il compito di proporre “i criteri e le modalità dello svolgimento del prelievo venatorio nei limiti fissati dalle norme, dai regolamenti e dal piano di abbattimento formulato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche apportando eventuali modifiche, esclusivamente in senso restrittivo, al calendario venatorio, le quali devono essere oggetto di formale approvazione da parte della medesima struttura”.

La valutazione delle proposte di cui sopra, ai fini dell’accertamento della conformità dal punto di vista tecnico-scientifico e giuridico-amministrativo, è stata effettuata dall’Unità Organizzativa “Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria”, su istruttoria delle competenti sedi territoriali, la quale ha poi provveduto alla trasmissione alla Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria delle proposte di Calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi di ciascun territorio provinciale, al fine della loro approvazione da parte della Giunta regionale.

Bisogna considerare che con DGR n. 93 del 25 febbraio 2026 sono state approvate le disposizioni concernenti la caccia di selezione agli Ungulati, relativamente alla stagione venatoria 2026/2027, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12, comma 2 della Legge n. 157/1992, all'art. 16, comma 4 della L.R. n. 50/1993 e al Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, fatto particolare riferimento alle norme di cui all’art. 11-quaterdecies, comma 5.

Pertanto, la successiva adozione dei singoli piani di prelievo degli Ungulati poligastrici, del Cinghiale, della tipica fauna alpina (Gallo forcello, Lepre bianca e Coturnice) e della Lepre europea (relativamente al territorio della Provincia di Vicenza), avverrà con specifici decreti del Direttore dell’Unità Organizzativa “Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria” a seguito delle necessarie valutazioni tecnico- scientifiche.

In esecuzione alla Sentenza della Corte costituzionale n. 148/2023, il Consiglio regionale con propria Deliberazione amministrativa n. 85/2023 ha approvato il PFVR 2022-2027 e successivamente aggiornato con DGR n. 401 del 9 aprile 2024 avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027” a seguito del parere della Commissione Regionale per la valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20 marzo 2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art. 3,

L.R. n. 2/2022”.

La Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria attesta che i Calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi, oggetto del presente provvedimento, risultano coerenti nei contenuti con quanto già sottoposto con esito favorevole a Valutazione di Incidenza (VINCA) nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR) 2022-2027 e che le determinazioni formulate in sede di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026, risultano applicabili anche al Calendario venatorio relativo alla stagione 2026/2027, adottato con DGR n. 346 del 13 maggio 2026, non essendo intervenuti elementi di novità tali da modificarne i presupposti istruttori e valutativi.

In particolare, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con nota protocollo n. 253313 del 21 maggio 2025, resa in riscontro alla nota protocollo n. 252513 del 21 maggio 2025 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria avente ad oggetto «Regolamento regionale n. 4/2025 e DGR n. 28/2025. Precisazioni atte a garantire la continuità dell'azione amministrativa in riferimento alla predisposizione del Calendario venatorio regionale», ha preso atto delle indicazioni operative finalizzate ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, non rilevando, con riferimento al Calendario venatorio, elementi ostativi al rispetto della disciplina statale e regionale in materia di Valutazione di Incidenza.

Alla luce di quanto sopra, considerato che il Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027 e la relativa Valutazione di Incidenza sono tuttora vigenti e che permangono invariati i presupposti tecnico-istruttori già valutati nel corso dell’anno 2025, la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria conferma che anche con riferimento al Calendario venatorio della stagione 2026/2027 non si rendono necessari ulteriori adempimenti in materia di VINCA ai fini della predisposizione e dell’approvazione dei Calendari venatori annuali.

Per quanto concerne il territorio della Provincia di Belluno, il Calendario integrativo per la zona faunistica delle Alpi sarà oggetto di approvazione da parte dell’Amministrazione provinciale di Belluno, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 50/1993, in applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 1192 del 27 settembre 2022.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone l'approvazione dei Calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi, relativamente alla stagione 2026/2027, per le Province di Treviso, Verona e Vicenza, di cui agli Allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 avente ad oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della DGR n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

VISTO l’art. 16, commi 4 e 5 della L.R. n. 50/1993;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25” con la quale sono precisate, agli articoli 8 e 9, le funzioni conferite alla Provincia di Belluno in materia faunistico venatoria e di pesca nelle acque interne; VISTA la DGR n. 1192 del 27 settembre 2022 avente ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione (art. 15, L. n. 241/1990) tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”.;

VISTA la nota prot. n. 253313 del 21/05/2025 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;

VISTO il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, fatto particolare riferimento alle norme di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 5;

VISTE la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 e la DGR n. 715 dell’08 giugno 2021;

VISTA la DGR n. 312 del 30 aprile 2026 “Adempimenti connessi all'avvio della XII Legislatura e preordinati all'articolazione delle strutture della Giunta regionale. Artt. 11 e 12 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii. Autorizzazione all'avvio delle procedure per addivenire al conferimento degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Direzione e della struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.”;

VISTA la DGR n. 346 del 13 maggio 2026 “Stagione venatoria 2026/2027. Approvazione del calendario venatorio regionale. L.R. n. 50/1993, art. 16.”;

VISTA la DGR n. 562 del 16 giugno 2026 “Adempimenti connessi all'avvio della XII^ Legislatura e preordinati al completamento dell'articolazione delle strutture della Giunta regionale. Istituzione delle Unità Organizzative, di alcune Strutture temporanee e connesso incardinamento degli attuali incarichi di Elevata Qualificazione. Artt. 17, 19 e 20 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii.”;

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”; VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il Calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della Provincia di Treviso, per la stagione 2026/2027, così come riportato nell’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
  3. di approvare il Calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della Provincia di Verona, per la stagione 2026/2027, così come riportato nell’Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
  4. di approvare il Calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della Provincia di Vicenza, per la stagione 2026/2027, così come riportato nell’Allegato C, facente parte integrante del presente provvedimento;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, dell’esecuzione del presente atto;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_738_26_AllegatoA_589589.pdf
Dgr_738_26_AllegatoB_589589.pdf
Dgr_738_26_AllegatoC_589589.pdf


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