Adozione del Documento di Piano, delle Norme Tecniche di attuazione, degli Elaborati cartografici, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, della documentazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale e dello Schema di avviso pubblico ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri. D.Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12/2024. D.Lgs. n. 190/2024, art. 12.
| Note per la trasparenza |
L’art. 12 del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), prevede che ciascuna Regione e Provincia autonoma adotti un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di potenza aggiuntiva di energia da fonti rinnovabili al 2030, previsti dall’Allegato C-bis dell’art. 11-bis del Decreto Legislativo medesimo, che per il Veneto sono pari a 5.828 MW. Con il presente provvedimento si adottano il Documento di Piano, le Norme Tecniche di attuazione, gli Elaborati cartografici, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, la documentazione di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) e lo Schema di avviso pubblico ai fini dell’avvio delle consultazioni previste, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, ai sensi della Legge regionale n. 12 del 27 maggio 2024 e del Regolamento regionale n. 3 del 9 gennaio 2025.
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L'Assessore Marco Zecchinato, di concerto con l'Assessore Massimo Bitonci e l'Assessore Elisa Venturini, riferisce quanto segue.
L’Unione Europea ha delineato un quadro normativo volto a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili, quale leva essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
In tale contesto, la Direttiva (UE) 2018/2001, cosiddetta RED II, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413, cosiddetta RED III, ha rafforzato i principi di semplificazione delle procedure autorizzative, prevedendo tempi massimi per l’approvazione dei progetti e criteri di proporzionalità e necessità. Nell’ambito del pacchetto “Fit for 55”, la revisione della Direttiva sulle energie rinnovabili ha inoltre fissato l’obiettivo vincolante di raggiungere, entro il 2030, una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 42,5 per cento del consumo energetico finale, con l’obiettivo indicativo di arrivare al 45 per cento.
L’art. 15-quater della Direttiva (UE) 2018/2001, introdotto dalla Direttiva (UE) 2023/2413, ha definito le zone di accelerazione per le energie rinnovabili come “zone terrestri, delle acque interne e marine sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto delle specificità della zona prescelta”. Tali zone, specificamente individuate dagli Stati membri, sono aree particolarmente adatte alla rapida realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in quanto la diffusione della specifica tipologia di energia non dovrebbe determinare impatti ambientali significativi, anche con riferimento alla biodiversità e alle aree protette. Esse costituiscono pertanto aree idonee sotto il profilo ambientale, nelle quali lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili è considerato di interesse pubblico prevalente. Ai sensi dell’art. 15-quater, paragrafo 1, lettera b) della medesima Direttiva, il Piano deve inoltre prevedere, ove necessarie, adeguate misure di mitigazione finalizzate a evitare o ridurre eventuali impatti ambientali negativi.
La disciplina europea è stata recepita nell’ordinamento nazionale dall’art. 12 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lettere b) e d) della Legge 5 agosto 2022, n. 118”. Tale disposizione prevede che ciascuna Regione e Provincia autonoma, assicurando l’opportuno coinvolgimento degli Enti Locali, adotti un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, al fine di agevolare il raggiungimento del 30 per cento dei consumi finali lordi da fonti rinnovabili entro il 2030, in attuazione degli obiettivi europei e del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, aggiornato a seguito del pacchetto legislativo “Fit for 55”.
Gli obiettivi di potenza aggiuntiva al 2030, previsti dall’Allegato C-bis all’art. 11-bis del D.Lgs. n. 190/2024, sono pari a 80.001 MW per lo Stato italiano e a 5.828 MW per il Veneto.
Le zone di accelerazione terrestri, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 190/2004, devono essere individuate nel Piano regionale fondamentalmente sulla base dei seguenti criteri:
- ricadere esclusivamente all’interno del perimetro delle “aree idonee” già individuate ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 190/2024 e smi;
- ricomprendere la mappatura delle aree industriali effettuata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), ai sensi dei commi 1 e 7-bis del D.Lgs. n. 190/2024, allineata cartograficamente con gli aggiornamenti comunicati dalla Regione, che costituisce il “contenuto minimo inderogabile” del piano;
- includere prioritariamente gli impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell’energia già esistenti, le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi e altri siti artificializzati;
- escludere le aree protette, a qualsiasi titolo, per scopi di tutela ambientale, salvo le superfici artificiali ed edificate in queste presenti.
L’elaborazione del Piano rappresenta pertanto un passaggio strategico per assicurare la coerenza tra obiettivi di decarbonizzazione, tutela del paesaggio e gestione sostenibile del territorio, nonché una delle misure necessarie a consentire al Veneto di concorrere al raggiungimento del target assegnato di potenza nominale aggiuntiva. Il Piano si pone altresì in continuità e coerenza programmatoria con il Nuovo Piano Energetico Regionale, approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 20 del 18 marzo 2025, configurandosi quale sua diretta attuazione, con particolare riferimento all’azione D.1.4-1, relativa all’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra e alla definizione delle aree di accelerazione in attuazione della normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 190/2024, l’individuazione delle zone di accelerazione terrestri comporta l’applicazione di regimi amministrativi semplificati e accelerati per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e delle relative infrastrutture connesse. In particolare, per interventi soggetti ad autorizzazione unica, non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di VAS del Piano.
L’art. 12, comma 8 del D.Lgs. n. 190/2024 prevede infine che il Piano sia sottoposto a VAS e che la relativa procedura si svolga secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 152/2006 per i Piani sottoposti a VAS in sede statale, con applicazione dei termini procedimentali ridotti della metà.
Al fine di garantire il necessario coordinamento interdisciplinare, la Giunta regionale con Deliberazione n. 1443 dell’11 novembre 2025 ha costituito un Gruppo di lavoro interdisciplinare incaricato della redazione del Piano di cui trattasi, composto come segue:
- Coordinatore referente: Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale;
- Direzione Ricerca Innovazione e Competitività energetica (ora Direzione Energia);
- Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria (ora Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente);
- Direzione Ambiente e Transizione Ecologica (ora Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi);
- Direzione Difesa Suolo e della Costa (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici);
- Direzione Infrastrutture e Trasporti;
- Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;
- Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettive (ora Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettiva).
Nell’ambito della propria attività, il Gruppo di lavoro interdisciplinare si è avvalso del supporto dalla società Seingim Global Service S.r.l. con sede legale in Ceggia (VE). Trattasi di società che è incaricata del servizio tecnico di redazione del rapporto ambientale nell’ambito del procedimento di VAS e della documentazione di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), nonché del supporto tecnico nella predisposizione del Piano con Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 13707 del 16 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in qualità di Coordinatore referente.
Il Gruppo di lavoro interdisciplinare sopra richiamato ha elaborato, da ultimo nella seduta dell'8 aprile 2026, con il coinvolgimento della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso sugli aspetti di natura metodologica e procedurale, il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare, comprensivo dell'elenco delle autorità competenti in materia ambientale, individuando gli obiettivi generali, delineando i possibili scenari di Piano e sviluppando le analisi e le valutazioni sui possibili impatti ambientali significativi, così come previsto dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 13 maggio 2026, ad esito dell’analisi del Gruppo di lavoro interdisciplinare di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1443/2025, sono stati approvati il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare come sopra elaborati, per l'avvio della procedura di VAS del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 12/2024 e del D.Lgs. n. 190/2024, art. 12.
Pertanto, ai fini dell'avvio della fase preliminare di scoping della VAS - di cui all'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 - il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare sono stati trasmessi ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) per le consultazioni ivi previste, funzionali a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
A esito di tale fase preliminare, la Commissione regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con Parere motivato n. 146 del 18 giugno 2026, considerati i trentasei contributi pervenuti da parte degli SCA, si è espressa positivamente sul Rapporto Ambientale Preliminare, fornendo altresì indicazioni per la successiva redazione del Rapporto Ambientale.
Parallelamente, sono stati avviati scambi collaborativi con la Struttura di supporto della Commissione per la VAS, volti a individuare le metodologie di analisi e valutazione degli impatti più appropriate e a precisare ulteriormente i contenuti informativi da sviluppare nel Rapporto Ambientale. In tal senso si è tenuto, in data 24 giugno 2026, anche un incontro congiunto tra la Struttura di supporto della Commissione per la VAS, la società Seingim Global Service S.r.l. e la Direzione Pianificazione Territoriale, in qualità di struttura coordinatrice referente del Gruppo di lavoro interdisciplinare.
Sulla base degli obiettivi, delle strategie e delle azioni delineate dal Documento Preliminare, nonché delle indicazioni contenute nel sopracitato Parere n. 146/2026, il Gruppo di lavoro interdisciplinare e la società Seingim Global Service S.r.l. hanno proceduto alla definizione, elaborazione e consolidamento della proposta di Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e della documentazione di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA).
La proposta di Piano di Individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri della Regione del Veneto assume quale obiettivo di riferimento l’obiettivo strategico del Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER) volto ad aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, alla progressiva diminuzione della dipendenza dalle fonti fossili e al rafforzamento della sicurezza energetica, e si colloca nell’ambito dell’azione D.1.4-1 del NPER, relativa all’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra e alla definizione delle aree di accelerazione in attuazione della normativa vigente.
La proposta di Piano individua le zone di accelerazione per gli impianti fotovoltaici, i relativi sistemi di accumulo dell’energia elettrica co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi. Tale proposta risulta coerente con l’ipotesi di sviluppo delle fonti da energia rinnovabile n. 2 del NPER “Mantenimento e stima evoluzione della tendenza di installazione”, che il Rapporto Ambientale del NPER ha valutato come la più performante circa la sostenibilità ambientale, economica e sociale. L’ipotesi di base per questa traiettoria è il potenziamento della tendenza veneta di installare impianti su tetto, a causa della maggiore utilità potenziale di un impianto fotovoltaico in ambito produttivo, che arriva a rappresentare un asset che può incidere positivamente sui costi aziendali, lavorando almeno 5 giorni su 7 in autoconsumo, raggiungendo altresì un basso fattore di utilizzo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU).
In particolare, per il perseguimento dell’obiettivo generale, la proposta di Piano si articola nelle seguenti quattro strategie:
- la prima, che mira a integrare l’incremento delle fonti rinnovabili con la tutela del paesaggio, dell’ambiente e della biodiversità, privilegiando contesti già antropizzati o degradati ed escludendo le aree soggette a tutela ambientale e paesaggistica;
- la seconda, volta a valorizzare le infrastrutture energetiche esistenti mediante interventi di revamping e repowering degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici;
- la terza, che riguarda la costruzione di una metodologia trasparente e replicabile per l’individuazione delle zone di accelerazione, attraverso il coinvolgimento del Gruppo di lavoro interdisciplinare costituito con DGR n. 1443/2025 e delle Strutture regionali competenti;
- la quarta, dedicata al monitoraggio delle azioni di Piano, mediante indicatori misurabili finalizzati a verificare nel tempo gli effetti ambientali, sociali ed economici e a consentire eventuali aggiornamenti o correzioni.
Le strategie sono attuate attraverso specifiche azioni, concernenti:
- l’esclusione delle aree tutelate a fini ambientali e paesaggistici;
- la minimizzazione dell’occupazione di suolo mediante il ricorso a luoghi già antropizzati;
- l’individuazione degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici esistenti o già autorizzati;
- il coinvolgimento delle strutture regionali;
- la predisposizione di scenari di riferimento con quantificazione del potenziale energetico;
- la definizione di un sistema normativo orientato alla semplificazione procedurale e l’adozione di un sistema di monitoraggio coerente con gli indirizzi operativi del MASE in materia di monitoraggio VAS.
Il Gruppo di lavoro interdisciplinare, costituito con DGR n. 1443/2025, nell’ambito dei lavori di redazione del Piano ha, in particolare, valutato positivamente i seguenti elementi territoriali per lo sviluppo dello scenario del Piano medesimo:
- gli impianti fotovoltaici esistenti (repowering / revamping);
- le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, logistica esistenti con soglia pari o superiore a 15 ettari;
- le aree commerciali esistenti ricadenti nei perimetri GSE;
- le aree commerciali esistenti con soglia pari o superiore a 15 ettari;
- le aree a parcheggio su cui è possibile installare pannelli (limitatamente alle strutture di copertura);
- i siti ed impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale, all’interno dei sedimi aeroportuali;
- le aree portuali a vocazione industriale;
- gli interporti (limitatamente alle strutture di copertura);
- le strutture edificate e relative pertinenze nella disponibilità delle Aziende ULSS e Ospedaliere;
- le discariche o lotti di discariche chiusi ovvero ripristinati;
- i siti ed impianti afferenti alla Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, di proprietà della Regione del Veneto, compatibili con la funzionalità dell’infrastruttura.
La proposta di Piano, oggetto di adozione da parte della Giunta regionale con il presente provvedimento, è stata esaminata e condivisa all’unanimità dal Gruppo di lavoro interdisciplinare in data 20 luglio 2026.
Tale proposta di Piano si articola nei seguenti elaborati, in formato digitale, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Documento di Piano, Allegato A;
- Norme Tecniche di attuazione, Allegato B;
- Elaborati cartografici, Allegato C;
- Rapporto Ambientale, Allegato D;
- Sintesi non Tecnica, Allegato E;
- Documentazione di Valutazione d’incidenza ambientale, Allegato F;
- Schema di Avviso pubblico, Allegato G.
Gli Allegati A, B, C, D, E, F e G sono pubblicati nel portale web della Regione del Veneto al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/pizat.
Inoltre, i dati territoriali relativi alle zone di accelerazione previste dallo scenario di Piano (indicate nell'Allegato C, Elaborati cartografici) saranno pubblicati sul Geoportale regionale IDT-RV 2.0, per consentirne una migliore visualizzazione, al seguente link: https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=250.
Si sottolinea, infine, che la procedura di VAS sulla proposta di Piano si svolge, ai sensi dell’art. 12, comma 8 del D.Lgs. n. 190/2024, con l’applicazione dei termini procedimentali ridotti della metà rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 per i Piani sottoposti a VAS in sede statale, pari a ventitrè giorni.
Inoltre, si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Infine, si incarica il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell’esecuzione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413, art. 15 quater;
VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;
VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte seconda, Titolo II;
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, art. 12;
VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35;
VISTA la Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;
VISTO il Regolamento regionale n. 3 del 9 gennaio 2025;
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 20/2025 di approvazione del Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER);
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1443 del 11 novembre 2025;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 13 maggio 2026;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 13 maggio 2026, è stato avviato il percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 e del Regolamento regionale n. 3 del 9 gennaio 2025, della proposta di Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 190 del 25 novembre 2024, di cui la Regione del Veneto deve dotarsi per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di potenza aggiuntiva di energia derivante da fonti rinnovabili al 2030, previsti dall'Allegato C-bis all'art. 11-bis del Decreto Legislativo medesimo, che per il Veneto sono pari a 5.828 MW;
- di dare atto che la Commissione regionale VAS ha provveduto all’emissione del Parere motivato n. 146 del 18 giugno 2026, esprimendo parere positivo sul Documento Preliminare e sul Rapporto Ambientale Preliminare del Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri;
- di prendere atto dei contenuti del Parere motivato n. 146 del 18 giugno 2026 della Commissione regionale VAS di cui al precedente punto 3;
- di prendere atto che in data 20 luglio 2026 il Gruppo di lavoro interdisciplinare costituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 1443 dell'11 novembre 2025 ed incaricato della redazione del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 190/2024, ha esaminato e condiviso all’unanimità i documenti ed elaborati di cui al punto 6;
- di adottare, ai fini e secondo quanto previsto dalla “Fase 4 - Elaborazione, adozione e trasmissione dei documenti di VAS” dell’Allegato Tecnico al Regolamento regionale n. 3/2025, i seguenti elaborati, in formato digitale costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Documento di Piano, Allegato A;
- Norme Tecniche di attuazione, Allegato B;
- Elaborati cartografici, Allegato C;
- Rapporto Ambientale, Allegato D;
- Sintesi non Tecnica, Allegato E;
- Documentazione di Valutazione d’incidenza ambientale, Allegato F;
- Schema di Avviso pubblico, Allegato G;
- di incaricare la Direzione Pianificazione territoriale alla trasmissione degli atti agli Uffici a supporto dell’Autorità Competente, Commissione regionale VAS, e degli elaborati in formato digitale di cui al punto 6, per il prosieguo della procedura di VAS, come previsto dall’art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2004;
- di avviare le attività di consultazione sulla proposta di Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2004 e dall’art. 12 del D.Lgs. n. 190/2024, rendendola disponibile ai fini delle eventuali osservazioni entro i termini procedimentali pari a ventitré giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell’esecuzione del presente atto;
- di pubblicare gli Allegati A, B, C, D, E, F e G nel portale web della Regione del Veneto al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/pizat;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_798_26_AllegatoA_589497.pdfDgr_798_26_AllegatoB_589497.pdfDgr_798_26_AllegatoC_589497.pdfDgr_798_26_AllegatoD_589497.pdfDgr_798_26_AllegatoE_589497.pdfDgr_798_26_AllegatoF_589497.pdfDgr_798_26_AllegatoG_589497.pdf