Fondo regionale per le politiche della Montagna. Individuazione degli elementi per la concreta operatività del Fondo. Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3, art. 1, comma 3.
| Note per la trasparenza |
Con il presente atto, in seguito all’istituzione del Fondo regionale per la Montagna, si disciplinano gli elementi, previsti dal comma 3 dell’art. 1 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3, per la relativa e conseguente sua operatività.
|
L'Assessore Dario Bond, di concerto con l'Assessore Marco Zecchinato, riferisce quanto segue.
Il Fondo regionale per la Montagna istituito a norma dell'art. 1 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 ha lo scopo di promuovere la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale della montagna veneta e della sua popolazione, in considerazione delle specificità territoriali, ambientali e demografiche delle aree montane.
Il comma 2 del succitato articolo individua le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento e i soggetti che possono presentarli e realizzarli.
Il successivo comma 3 stabilisce che «La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie montane di cui all’articolo 6 della Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane», disciplina, in particolare:
a) i requisiti e le modalità di accesso al fondo;
b) i criteri per la ripartizione delle risorse e le modalità di funzionamento del fondo;
c) le eventuali forme di premialità a favore degli interventi che meglio rispondono alla strategia regionale di sviluppo sostenibile con riferimento al territorio montano.
Si intende quindi fissare, con il presente provvedimento, gli elementi sopra evidenziati al fine di poter così garantire la piena operatività del Fondo nell’intero arco triennale di operatività del medesimo e nell’ambito delle risorse di parte corrente stanziate a valere sugli esercizi di bilancio 2026, 2027 e 2028, per l’importo di € 1.000.000,00 per ciascuna annualità prevista, per un importo complessivo di € 3.000.000,00.
Le iniziative finanziabili nell’ambito del Fondo si articolano in due distinte tipologie procedurali:
- iniziative a regia regionale;
- iniziative su istanza.
Le prime comprendono gli interventi direttamente promossi dall’Amministrazione regionale e individuati dalla stessa quali di interesse strategico regionale, in coerenza con le finalità della L.R. n. 3/2026. Infatti, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di finanziare direttamente propri progetti coerenti con le finalità previste dalla normativa regionale, nonché di poter individuare, ammettendole a contributo, quelle proposte che se pur presentate nell’ambito dell’avviso pubblico, sono da ritenersi d’interesse strategico regionale. A tale procedura potrà essere destinata una quota massima, delle risorse disponibili, fino a un limite massimo di € 2.000.000,00, nell’ambito dei tre esercizi finanziari 2026-2028.
Le seconde riguardano invece le proposte progettuali presentate, a seguito della pubblicazione dello specifico Avviso pubblico, dai soggetti individuati dall’art. 1, comma 2 della citata L.R. n. 3/2026 ossia dalle Unioni Montane, dai Comuni appartenenti alle Unioni Montane, dalle Aziende sanitarie del SSR e dagli Ambiti territoriali sociali operanti nel territorio montano. La presentazione avverrà a seguito della pubblicazione di uno specifico Avviso pubblico predisposto dalla Direzione Enti locali, Polizia Locale e Procedimenti Elettorali quale struttura regionale competente in materia, secondo le modalità e i termini che saranno definiti nell’avviso stesso.
Per quanto attiene i criteri per la formulazione della graduatoria di priorità relativa alle azioni volte a prevenire lo spopolamento del territorio montano, con particolare riguardo agli interventi di carattere socio economico e al potenziamento dei servizi negli ambiti di cui agli artt. 8 e 11 della Legge 12 settembre 2025 , n. 131 recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.”, si ritiene di adottare criteri che tengano conto della popolazione interessata, dell’indice di spopolamento e, in particolare, di tutte quelle iniziative afferenti all’ambito di welfare e volte all’attuazione di politiche per il sostegno alle famiglie in difficoltà.
Al fine di ampliare il più possibile il numero dei progetti finanziabili, sarà inoltre valorizzata la quota di cofinanziamento posta a carico del soggetto promotore. In caso di parità di punteggio, sarà attribuita preferenza a quei progetti che coinvolgono una maggiore popolazione e, in subordine, una maggior quota di cofinanziamento da parte dell’Ente proponente.
Si ritiene altresì, nell’ottica di una più equa distribuzione delle risorse finanziarie nell’ambito montano, introdurre un’ulteriore forma di premialità a favore di quei Comuni che non risultano titolati a beneficiare dei contributi di cui al Fondo Comuni di Confine di cui alla Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e conseguentemente non rientrano tra quelli definiti di “confine” e classificati in prima o seconda fascia. Nell’ambito della medesima valutazione, sarà inoltre attribuita differente ponderazione tra i Comuni di “confine”, a seconda della loro relativa appartenenza alla prima o seconda fascia.
Verrà infine considerata la coerenza complessiva delle progettualità presentate con le finalità generali previste dalla normativa istitutiva del Fondo regionale della Montagna.
Il documento riportato nell'Allegato A, al presente provvedimento, di cui ne costitiusce parte integrante e sostanziale, contiene tutti gli elementi per accedere ai finanziamenti e ne indica le modalità operative, demandando invece all’Avviso pubblico, per la presentazione dei progetti e delle iniziative, la fissazione dei relativi punteggi ponderali, da attribuire ai sopra indicati criteri.
In data 1° luglio 2026 il Consiglio delle autonomie montane, di cui all'art. 6 della Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 recante "Norme in materia di unioni montane", composto dai Presidenti delle Unioni montane, dal Presidente della Delegazione regionale del Veneto dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (U.N.C.E.M.), dai Presidenti delle Province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, da due Presidenti dei Bacini Imbriferi Montani designati dal rispettivo organo di rappresentanza nonchè dal Presidente della Giunta regionale o da Assessore regionale delegato e competente in materia di montagna, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della L.R. n. 3/2026, è stato sentito ed ha espresso parere favorevole in ordine ai contenuti e ai criteri del presente provvedimento.
Si incarica quindi il Direttore della Direzione Enti locali, Polizia Locale e Procedimenti Elettorali dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione degli atti ad esso conseguenti, ivi compresa la adozione dell’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ed iniziative, da adottarsi nel rispetto delle determinazioni e dei criteri di cui alla presente deliberazione, il relativo riparto della dotazione finanziaria, tra le iniziative individuate, nonché l'adozione dei conseguenti impegni pluriennali di spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art 2, co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge regionale n. 3 del 10 aprile 2026 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”;
VISTA la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 aprile 2026 “Bilancio di Previsione 2026 -2028”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 9 aprile 2026, che ha approvato il Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2026-2028;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3 del 15 aprile 2026, che ha approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 311 del 30 aprile 2026, che ha approvato le direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026/2028.
delibera
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che con l’art. 1 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 è stato istituito il Fondo regionale per le politiche della Montagna allo scopo di promuovere la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale della montagna veneta e della sua popolazione, in considerazione delle specificità territoriali, ambientali e demografiche delle aree montane;
- di prendere atto che la Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della L.R. n. 8/2026, è tenuta a disciplinare i requisiti e le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e le modalità di funzionamento del fondo e le eventuali forme di premialità a favore degli interventi che meglio rispondono alla strategia regionale di sviluppo sostenibile con riferimento al territorio montano;
- di stabilire che sono previste le seguenti tipologie procedurali per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 1 della L.R. n. 3/2026, ovvero:
a - iniziative a regia regionale;
b - iniziative su istanza;
- di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3, i requisiti e le modalità di accesso al Fondo regionale per la Montagna, i criteri per la ripartizione delle risorse e le modalità di funzionamento del Fondo, nonché le forme di premialità per gli interventi che meglio rispondono alla strategia regionale di sviluppo sostenibile con riferimento al territorio montano, secondo i criteri e le modalità definiti nelle premesse del presente provvedimento, come riportati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di determinare in € 3.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa autorizzato a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 105689 denominato: "Fondo delle Politiche Regionali per la Montagna. Azioni regionali a sostegno di iniziative pubbliche sul territorio montano – trasferimenti correnti – (art. 1, L.R. 10/04/2026, n. 3)”, ripartiti in € 1.000.000,00 per ciascuna annualità relative agli anni 2026, 2027 e 2028, nell'ambito della dotazione prevista nel Bilancio previsionale 2026-2028;
- di dare atto che la Direzione Enti locali, Polizia Locale e Procedimenti Elettorali, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente disponibilità;
- di demandare al Direttore della Direzione Enti locali, Polizia Locale e Procedimenti Elettorali, struttura regionale competenti per materia, l’esecuzione del presente provvedimento e l’adozione di tutti gli atti ad esso conseguenti ivi compresa la adozione dell’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti ed iniziative, da adottarsi nel rispetto delle determinazioni di cui alla presente deliberazione, il riparto della dotazione finanziaria tra le iniziative individuate e l'adozione dei conseguenti impegni di spesa;
- di incaricare la Direzione Enti locali, Polizia Locale e Procedimenti Elettorali dell’esecuzione del presento atto;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni oppure in via alternativa ricorso straordinario di cui al Capo III° del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971 entro 120 giorni;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_822_26_AllegatoA_588866.pdf