Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 - Art. 22 "Acquisizione di azioni della società Interporto di Rovigo S.p.A. detenute dai soci privati": adempimenti.
| Note per la trasparenza |
Con la presente deliberazione si dà seguito a quanto stabilito dall’art. 22 della L.R. n. 3/2026 che autorizza la Giunta regionale ad acquisire, tramite la società a totale partecipazione regionale Infrastrutture Venete S.r.l., le azioni della società Interporto di Rovigo S.p.A. detenute dai soci privati, dando mandato alla società Infrastrutture Venete S.r.l. di procedere con le azioni necessarie per la sua attuazione, prendendo atto del cronoprogramma delineato dalla suddetta società, rimodulando conseguentemente il termine di durata della “Concessione Porto Interno di Rovigo e Conca di Canda” stipulata in data 15.12.2010 tra la Regione del Veneto e la Società Interporto di Rovigo S.p.A. (registrata a Venezia il 17.12.2010 al n. 1950 – Atti privati) al 26.08.2027 e provvedendo altresì alla revisione del canone.
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L'Assessore Filippo Giacinti, di concerto con l'Assessore Diego Ruzza, riferisce quanto segue.
Con Atto del 15.12.2010, rep. n. 1521, registrato in Venezia il 17.12.2010 al n. 1950 – Atti privati, il cui schema è stato allegato quale Allegato B della Deliberazione della Giunta regionale n. 866 del 15 marzo 2010, la Regione del Veneto ha concesso in uso, sino al 26.08.2026, alla Società Interporto di Rovigo S.p.A., già concessionaria con precedenti atti:
- il complesso immobiliare di proprietà regionale denominato “Interporto di Rovigo”, costituito da una banchina portuale di circa 600 ml, dai relativi piazzali di movimentazione, da un capannone modulare gomma-gomma adibito ad uffici per spedizionieri, da un altro capannone adibito a magazzino per operatori della logistica con ribalta ferro-gomma denominato C5, dal fabbricato denominato “Palazzina della Dogana”, nonché dall’area destinata a “porto turistico” (subconcessionata al Comune di Rovigo, con Atto del 07.03.2006, rep. n. 5359, registrato all’Agenzia delle Entrate di Rovigo in data 27.3.2006 n. 1146 S.3, sino al 26.08.2026) su cui insistono una club house e un magazzino per rimessaggio natanti (tali immobili sono identificati dai dati catastali di seguito aggiornati: Catasto terreni - Comune di Rovigo – sezione Borsea – fg. 8 – mappali 536 - cat. E.U., 1085 cat. prato 2°, 1087 cat. prato 2°,1102, cat. prato 2°, 1218 – cat. E.U., 1219-cat. E.U., 1220 - cat. E.U., 1222 - cat E.U., 1340 – cat. E.U., 1345, prato 2°, 1348, prato 2° e Catasto fabbricati – Comune di Rovigo – Sezione urbana BO fg. 8 – mappali 536 sub 2 – cat. D/8, 1220 sub 2 - cat. bcnc, sub 3 - cat. D/7, sub 4 - cat D/6, 1218 graffato 1219, graffato 1222 sub 2 – cat. E/1 e inoltre mappale 1340 – cat. F/1);
- il complesso immobiliare sito in Comune di Bagnolo di Po (RO), costituito dagli spazi di carico-scarico e deposito merci adiacenti alla Conca di navigazione “di Canda”, ivi compresa l’area di proprietà statale affidata in gestione alla Regione del Veneto (tali immobili sono così catastalmente identificati: Catasto terreni – Comune di Bagnolo di Po – fg. 1 – mapp. 75, vigneto 2°, porz. mapp. 127, prato 3°, mapp. 179, vigneto 2°, porz. mapp. 338, prato 3°, porz. mapp. 339, prato 3°, porz. mapp. 349, prato 3°, mapp. 350, vigneto 2°, mapp. 358, somm. arg. 2, mapp. 361, prato 2°, porz. mapp. 371, E.U. e Catasto Fabbricati – Comune di Bagnolo di Po – fg. 1 – porz. mapp. 371, cat. E/1).
Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del suddetto Atto di concessione “La “Interporto SpA” si impegna ad utilizzare i beni di cui alla presente concessione per favorire e sviluppare un interporto, ovvero un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto”.
Per quanto riguarda la durata della concessione, l’art. 5, comma 1 del precitato Atto dispone che la stessa permanga fino al 26.08.2026.
A fronte di tale utilizzo, le parti hanno concordato all’art. 7, comma 1 dell’Atto concessorio che “il canone concessorio vari, di anno in anno, in ragione dell’effettivo sviluppo dell’interporto e della redditività conseguita dalla società concessionaria dalla gestione dei beni oggetto di concessione” fissando, al comma 2, l’ammontare del canone per il primo anno di vigenza della concessione a complessivi Euro 16.000,00 e prevedendo altresì, al comma 3, che “trascorsa la prima annualità, il canone sarà determinato con deliberazione di Giunta Regionale su proposta della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, sulla base della documentazione trasmessa dalla “Interporto SpA” […] nonché sulla base di eventuali pareri resi dalle Direzioni Regionali aventi specifiche competenze in materia”.
L’applicazione del suddetto aggiornamento del canone ai sensi dell’art. 7 è stata, sino ad oggi, rinviata nell’attesa che la Società concessionaria potesse disporre di redditività positiva al fine di evitare situazioni tali da compromettere il pagamento del canone di concessione così come fissato per la prima annualità, ovverosia in complessivi Euro 16.000,00, in quanto, negli esercizi 2011-2017, la Società Interporto di Rovigo S.p.A. ha conseguito perdite d’esercizio, rendendo inapplicabile la revisione del canone basata su parametri di redditività.
Sulla base di quanto sopra esposto, la Società Interporto di Rovigo S.p.A. ha pertanto versato a favore dell’Amministrazione regionale un canone annuo pari a Euro 16.000,00 per gli esercizi dal 2011 al 2017.
A partire dall’esercizio 2018 e fino al 2025 la Società ha conseguito risultati economici positivi, rendendo quindi possibile applicare quanto previsto dall’art. 7, comma 1 dell’Atto concessorio in merito alla rideterminazione annua del canone.
Tale fattispecie non ha tuttavia trovato ancora fattiva applicazione e, nelle more della rideterminazione del canone da parte della Giunta regionale, la Società Interporto di Rovigo S.p.A. ha versato a favore dell’Amministrazione regionale un canone annuo pari a Euro 16.000,00 anche per gli esercizi dal 2018 al 2025.
Nel frattempo, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 13 novembre 2025, n. 177 recante “Legge quadro in materia di interporti”, si è provveduto peraltro a considerare le diverse modalità di gestione del compendio immobiliare come sopra descritto posto che l’Interporto di Rovigo rientra tra gli interporti di rilevanza nazionale individuati ai sensi della Legge 4 agosto 1990, n. 240 “Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità”.
Infatti la suddetta Legge quadro ha delineato, all’art. 5, il “Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti” prevedendo, al comma 3, che “Al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree in cui è ubicato l’interporto un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori dell’interporto interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti…”.
Pertanto, stante la portata innovativa della precitata disposizione normativa, si sono resi necessari alcuni chiarimenti, da parte del Ministero competente in materia, ovverosia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito alla corretta interpretazione della stessa.
A tal fine, a seguito di varie interlocuzioni informali con le strutture tecniche del predetto Ministero, con nota prot. n. 430125 del 21.07.2026 l’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Pianificazione, Demanio e Patrimonio ha trasmesso una richiesta di chiarimenti al MIT, volta a meglio delineare la reale applicabilità dell’art. 5, comma 3 della L. n. 177/2025 sopra citata alla realtà dell’Interporto di Rovigo e, quindi, dell’istituto del diritto di superficie come delineato in detta disposizione.
Anzitutto, si è chiesto di chiarire se la costituzione del diritto di superficie configuri un “obbligo” per gli enti pubblici concedenti e, nel caso si trattasse di un obbligo, quali sarebbero le conseguenze in caso di mancato adempimento. In secondo luogo, sono stati richiesti chiarimenti in merito alla tipologia delle convenzioni, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che siano rilevanti ai fini della costituzione del diritto di superficie e se la società Interporto di Rovigo S.p.A. rientri tra i soggetti “già convenzionati” ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L. n. 177/2025.
Relativamente agli interporti giova ricordare che, nel Piano Regionale dei Trasporti (PRT) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 75 del 14 luglio 2020, viene rappresentata la peculiare eccellenza del sistema di trasporto merci e logistica regionale, favorito dalla centralità del Veneto rispetto alle grandi direttrici di traffico nazionale e internazionale in direzione sia est-ovest sia nord-sud, costituita dai cinque interporti regionali tra cui quello di Rovigo, caratterizzato anche dalla presenza di tre modalità di trasporto (acqua/ferro/gomma), in quanto collegato al sistema di navigazione interna, tramite il Canalbianco.
Il medesimo PRT prevede, all’Obiettivo 8, di “Sviluppare una nuova governance integrata della mobilità regionale” e propone di ridefinire le politiche di gestione complessiva della mobilità regionale, ricercando ed implementando modelli decisionali e gestionali più efficienti per il suo sviluppo, compreso il coordinamento del sistema degli interporti. Inoltre il medesimo Piano, alla strategia 2 “Promuovere la comodalità mare - gomma - ferro ed il riequilibrio modale del trasporto merci”, prevede l’Azione A2.3 di sviluppo degli interporti, potenziamento dei nodi core e sviluppo degli interventi complementari nel territorio regionale, nonché della navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate. Elementi questi ultimi che evidenziano come anche l’interporto di Rovigo rivesta un ruolo strategico nelle politiche regionali del trasporto merci e del sistema logistico.
L’oggettiva strategicità dell’Interporto di Rovigo è stata confermata anche dalla Deliberazione n. 1687 del 09 dicembre 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle Società partecipate dalla Regione del Veneto, autorizzando la società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. a partecipare all’aumento di capitale di Interporto di Rovigo S.p.A.; ciò incrementando la quota di partecipazione, in allora pari al 32,9357%, al 42,1605%.
Sulla stessa linea si inserisce l’intervento normativo previsto dall’art. 22 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026” rubricato “Acquisizione di azioni della società Interporto di Rovigo S.p.A. detenute dai soci privati”, con cui il Consiglio regionale autorizza la Giunta regionale ad acquisire, tramite la società a totale partecipazione regionale Infrastrutture Venete S.r.l., che già detiene un pacchetto di azioni pari al 42,16%, le azioni della società Interporto di Rovigo S.p.A. detenute dai soci privati, previa acquisizione di perizia di stima da parte di Infrastrutture Venete S.r.l. La suddetta disposizione normativa ha previsto, inoltre, che Infrastrutture Venete S.r.l. utilizzi proprie risorse disponibili per far fronte a tale operazione.
Con nota prot. reg. n. 262708 dell’08.05.2026 il Direttore dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Pianificazione, Demanio e Patrimonio ha invitato Infrastrutture Venete S.r.l. a predisporre le condizioni per dare attuazione al precitato art. 22 della L.R. n. 3/2026, compresa l’acquisizione di apposita perizia di stima.
Con nota prot. reg. n. 425097 del 17.07.2026 Infrastrutture Venete S.r.l. ha illustrato le fasi operative necessarie per completare l’iter di acquisizione delle quote detenute dai soci privati di Interporto di Rovigo S.p.A. indicando altresì le tempistiche presunte.
Secondo quanto indicato nella precitata nota, il suddetto iter di acquisizione si svilupperebbe secondo fasi successive che muoverebbero dall’affidamento degli incarichi funzionali all’ottenimento della Perizia Asseverata per giungere, attraverso l’acquisizione e la valutazione della Perizia medesima, alla Proposta irrevocabile di acquisto ai Soci Privati con Offerta ed alla conseguente eventuale Acquisizione – Closing (prevista entro il 31.03.2027).
Con note acquisite al prot. reg. n. 428609, 428614, 428617 e 428619 del 21.07.2026 Interporto di Rovigo S.p.A. ha formulato istanza di differimento del termine finale della concessione in essere, nonché richiesta volta ad ottenere la costituzione del diritto di superficie ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L. n. 177/2025 allegando apposita perizia.
Sulla base di quanto sopra, secondo il cronoprogramma delineato da Infrastrutture Venete S.r.l., l’iter volto a dare compiuta attuazione all’art. 22 della L.R. n. 3/2026 si perfezionerebbe non prima del mese di marzo 2027.
Si rappresenta inoltre che non è possibile prevedere le tempistiche necessarie affinché il MIT possa riscontrare la precitata richiesta di chiarimenti.
Si ritiene pertanto di rimodulare il termine di durata della “Concessione Porto Interno di Rovigo e Conca di Canda”, stipulata in data 15.12.2010 tra la Regione del Veneto e la Società Interporto di Rovigo S.p.A., per il tempo necessario a dare completa attuazione all’art. 22 della L.R. n. 3/2026 e a ricevere chiarimenti dal MIT in ordine alla portata applicativa dell’art. 5, comma 3 della L. n. 177/2025, fissandolo al 26.08.2027.
Si tratta quindi di procedere all’applicazione di quanto previsto dell’art. 7 dell’Atto di concessione, al fine di regolare i rapporti contabili con la Società concessionaria, procedendo alla rideterminazione del canone concessorio per gli anni dal 2018 al 2025, fissato per la prima annualità in Euro 16.000,00.
Anzitutto, occorre aggiornare il suddetto canone alle variazioni Istat e ciò al fine di adeguarne il valore, in termini reali, al potere d’acquisto per effetto dell’inflazione.
L’importo dovuto dalla Società Interporto di Rovigo S.p.A. a titolo di aggiornamento Istat del canone, calcolato per gli anni 2018-2025, è di complessivi Euro 3.291,95, come riportato in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In secondo luogo, in attuazione dei commi 1 e 3 del precitato art. 7, occorre rideterminare l’ammontare del medesimo canone anche per il periodo pregresso, considerando la decorrenza dall’esercizio 2018 in cui la Società concessionaria ha conseguito risultati economici positivi.
La Direzione Demanio e Gestione del Patrimonio propone di determinare, quale criterio applicabile, una percentuale del 2,5%, costituita dalla somma fra il tasso di interesse legale medio, rilevato nell’arco temporale 2018-2026 (1,5%) ed un 1% da trattenersi a titolo di “premio per il rischio” derivante dall’aver condizionato l’aggiornamento del canone di concessione per la gestione dei cespiti regionali al conseguimento di redditività da parte della Società concessionaria.
Dai conteggi effettuati in applicazione dei suddetti criteri, emerge che l’ammontare dei canoni concessori dovuti per il periodo pregresso di durata della concessione, ovverosia dall’anno 2018 al 2025, è di complessivi Euro 63.512,55, come riportato in dettaglio nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La Direzione Demanio e Gestione del Patrimonio propone di applicare i medesimi criteri anche per l’anno 2026, nonché per il periodo sino al 26.08.2027, determinando un canone pari a Euro 19.291,95, salvo conguaglio, ai sensi dell’art. 7 dell’Atto di concessione, a titolo di aggiornamento Istat e di redditività conseguita dalla Società concessionaria.
Tale importo sarà aggiornato, con atti del Direttore della Direzione Demanio e Gestione del Patrimonio, sulla base delle variazioni Istat, non appena saranno disponibili, e dei criteri sopra esposti, tenendo conto dei dati di bilancio 2026 della Società Interporto di Rovigo S.p.A.
Nell’ambito delle attività di valorizzazione del compendio immobiliare, si dà altresì atto che, con nota prot. regionale n. 417917 del 14.07.2026 la Direzione Demanio e Gestione del Patrimonio ha richiesto all’Agenzia delle Entrate la determinazione del valore dei beni immobili regionali oggetto della “Concessione Porto Interno di Rovigo e Conca di Canda” nonché, alla luce della nuova Legge n. 177/2025, la determinazione dell’ammontare dell’eventuale corrispettivo annuo applicabile in caso di costituzione del diritto di superficie.
Per quanto esposto, si incarica la Direzione Demanio e Gestione del Patrimonio dell’adozione dei provvedimenti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione, compresi gli atti di accertamento e riscossione, in nome e per conto della Regione del Veneto, nei confronti della Società concessionaria Interporto di Rovigo S.p.A., ai sensi dell’art. 7 dell’Atto concessorio, degli importi di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché di effettuare le comunicazioni necessarie per il rientro dei beni oggetto di eventuali subconcessioni nella disponibilità dell’Amministrazione regionale al termine della suddetta concessione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la DGR n. 866/2010 – All. B;
VISTO l'Atto del 15.12.2010, rep. n. 1521, registrato in Venezia il 17.12.2010 al n. 1950 – Atti privati;
VISTA la L. n. 177/2025;
VISTA la L. n. 240/1990;
VISTA la DGR n. 1322/2025;
VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2026”;
VISTO l’art. 22 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3;
VISTA la nota prot. reg. n. 262708 dell’08.05.2026 dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Pianificazione, Demanio e Patrimonio;
VISTA la nota prot. reg. n. 417917 del 14.07.2026 della Direzione Demanio e Gestione del Patrimonio;
VISTA la nota prot. reg. n. 425097 del 17.07.2026 di Infrastrutture Venete S.r.l.;
VISTA la nota prot. reg. n. 430125 del 21.07.2026 dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Pianificazione, Demanio e Patrimonio;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che l’art. 22 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026” ha autorizzato la Giunta regionale ad acquisire, tramite la Società Infrastrutture Venete S.r.l., le azioni della Società Interporto di Rovigo S.p.A. detenute dai soci privati;
- di dare mandato alla società Infrastrutture Venete S.r.l., ai sensi di quanto stabilito dall’art. 22 della L.R. n. 3/2026, di procedere con le azioni necessarie per l’acquisizione di azioni della società Interporto di Rovigo S.p.A. detenute dai soci privati;
- di prendere atto del cronoprogramma conseguentemente delineato da Infrastrutture Venete S.r.l. che prevede una conclusione delle attività volte all’acquisizione delle azioni dei soci privati della società Interporto di Rovigo S.p.A. a marzo 2027;
- di rimodulare la durata della concessione in essere al 26.08.2027 quale tempistica necessaria a dare completa attuazione all’art. 22 della L.R. n. 3/2026 e a ricevere chiarimenti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine alla portata applicativa dell’art. 5, comma 3 della L. n. 177/2025;
- di dare atto che, con nota prot. regionale n. 417917 del 14.07.2026 la Direzione Demanio e Gestione del Patrimonio ha richiesto all’Agenzia delle Entrate la determinazione del valore dei beni immobili regionali oggetto della “Concessione Porto Interno di Rovigo e Conca di Canda” stipulata in data 15.12.2010 tra la Regione del Veneto e la Società Interporto di Rovigo S.p.A., nonché, alla luce della nuova Legge n. 177/2025, la determinazione dell’ammontare dell’eventuale corrispettivo annuo applicabile in caso di costituzione del diritto di superficie;
- di dare atto che l’art. 7, comma 1 dell’Atto concessorio di cui al punto 5 ha previsto che “il canone concessorio vari, di anno in anno, in ragione dell’effettivo sviluppo dell’interporto e della redditività conseguita dalla società concessionaria dalla gestione dei beni oggetto di concessione” fissando, al comma 2, l’ammontare del canone per il primo anno di vigenza della concessione a complessivi Euro 16.000,00 e prevedendo altresì, al comma 3, che “trascorsa la prima annualità, il canone sarà determinato con deliberazione di Giunta Regionale su proposta della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi […]”;
- di dare atto che l’applicazione del suddetto aggiornamento del canone è stata sino ad oggi rinviata, nell’attesa che la Società concessionaria potesse disporre di redditività positiva, in quanto negli esercizi dal 2011 al 2017 la Società Interporto di Rovigo S.p.A. ha conseguito perdite d’esercizio;
- di rideterminare, sulla base della proposta pervenuta dalla Direzione Demanio e Gestione del Patrimonio, l’ammontare del canone della “Concessione Porto Interno di Rovigo e Conca di Canda” tra la Regione del Veneto e la Società Interporto di Rovigo S.p.A., per gli anni dal 2018 al 2025, aggiornando il suddetto canone alle variazioni Istat e sulla base dei criteri proposti dalla Direzione Demanio e Gestione del Patrimonio e descritti in premessa, negli importi indicati nelle tabelle riportate in Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare, sulla base della proposta pervenuta dalla Direzione Demanio e Gestione del Patrimonio, l’ammontare del canone per l’anno 2026, nonché per il periodo sino al 26.08.2027 in Euro 19.291,95, salvo conguaglio, ai sensi dell’art. 7 dell’Atto di concessione, a titolo di aggiornamento Istat e di redditività conseguita dalla Società concessionaria;
- di incaricare il Direttore della Direzione Demanio e Gestione del Patrimonio dell’aggiornamento del canone per l’anno 2026, nonché per il periodo sino al 26.08.2027 sulla base delle variazioni Istat, non appena saranno disponibili, e dei criteri riportati in Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di incaricare la Direzione Demanio e Gestione del Patrimonio dell’adozione dei provvedimenti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione, compresi gli atti di accertamento e riscossione, in nome e per conto della Regione del Veneto, nei confronti della Società concessionaria Interporto di Rovigo S.p.A., ai sensi dell’art. 7 dell’Atto concessorio, degli importi di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché di effettuare le comunicazioni necessarie per il rientro dei beni oggetto di eventuali subconcessioni nella disponibilità dell’Amministrazione regionale al termine della suddetta concessione;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_790_26_AllegatoA_588752.pdf