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Bur n. 129 del 25 settembre 2026


Materia: Ict (information comunication technology)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 774 del 28 luglio 2026

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e la Regione del Veneto per l'attivazione del servizio di richiesta diretta dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo.

Note per la trasparenza

Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e la Regione del Veneto per l'attivazione del servizio di richiesta diretta dei certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nelle more dell’accreditamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.) di cui all’art. 50-ter del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD). Autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo.

L'Assessore Filippo Giacinti riferisce quanto segue.

Con nota datata 7 aprile 2026 (prot. n. 1263/2026) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha formulato un formale invito alla Regione del Veneto per la stipula di uno specifico schema di Accordo finalizzato a consentire l’accesso diretto e autonomo al Sistema del Casellario Giudiziale. Tale iniziativa discende direttamente dalle disposizioni impartite dalla Circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia n. DAG04/02/2026.0024229.U, la quale ha pianificato la dismissione definitiva del Sistema informatico MASSIVE CERPA entro il termine di sei mesi, nonché la contestuale cessazione del servizio di rilascio dei certificati richiesti singolarmente dalle Pubbliche Amministrazioni.

Al fine di non interrompere le fondamentali attività di verifica d'ufficio e garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa, si rende pertanto indispensabile attivare il nuovo servizio digitale. Questo strumento permetterà l'elaborazione e l'estrazione in totale autonomia, da parte di operatori regionali espressamente autorizzati, delle certificazioni del Casellario Giudiziale e dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. Sotto il profilo procedimentale, l'operazione trova il suo idoneo fondamento giuridico nell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale legittima le Amministrazioni pubbliche a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Il quadro normativo di riferimento entro cui si inserisce la collaborazione è costituito dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 in materia di Casellario giudiziale, dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla documentazione amministrativa e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riguardo all'art. 50-ter relativo alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.). La sicurezza e la liceità dei flussi informativi sono disciplinate dalle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché dalla Determinazione AgID n. 547/2021 e dall’art. 3 del Decreto 22 settembre 2022 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Esaminando i contenuti dell'Accordo proposto dalla Procura della Repubblica di Venezia, allegato al presente provvedimento come Allegato A, parte integrante e sostanziale del medesimo, emerge come lo stesso sia finalizzato a regolare una procedura temporanea, denominata "certificazione multipla in accordo diretto", operativa esclusivamente nelle more del definitivo e completo accreditamento dell'Ente regionale alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.).

La stipulazione di detto accordo è fondamentale e indispensabile per la Regione del Veneto. Permette infatti di garantire controlli rapidi e regolari non solo sulle gare d'appalto (per lavori, servizi e forniture), ma anche sull'assegnazione di contributi e finanziamenti economici.

In questo modo, gli Uffici regionali possono verificare subito e in modo diretto i requisiti di ditte, concorrenti e beneficiari dei fondi, lavorando in perfetta sintonia con il Fascicolo Virtuale (FVOE) dell'ANAC per velocizzare tutte le pratiche.

L'accesso ai dati giudiziari per l'accertamento dei requisiti morali e di onorabilità nelle gare d'appalto e nelle concessioni regionali, nella gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, nonché per le verifiche sulla sussistenza di eventuali presupposti interdittivi previsti dalla legge, è rigidamente circoscritto alle sole finalità istituzionali dell'Ente e all’ambito dei procedimenti amministrativi di propria competenza, con prioritaria rilevanza.

A tal fine, il testo convenzionale prevede che ciascuna delle due Amministrazioni individui un proprio Responsabile d'accordo, a cui affidare la gestione operativa dei rapporti, il coordinamento delle comunicazioni istituzionali e la vigilanza sulle misure di sicurezza tecnico-organizzative stabilite dalle parti.

Dal punto di vista operativo, l'accordo stabilisce che la Procura provvederà al censimento e all'attivazione delle utenze regionali richiedenti, le quali interagiranno con il sistema informatico centrale unicamente previa registrazione e autenticazione forte tramite credenziali SPID, CIE o CNS. Al fine di salvaguardare la delicatezza dei dati trattati, viene sancito l'espresso e assoluto divieto di delegare le richieste o l'acquisizione dei certificati a soggetti terzi o a società private.

L'accesso ai dati giudiziari è rigidamente circoscritto alle sole finalità istituzionali dell'Ente e nell’ambito dei procedimenti amministrativi di propria competenza, così come sopra esplicitati, L'Ente si impegna a trattare tali informazioni nel rigoroso rispetto del principio di minimizzazione dei dati e per il tempo strettamente necessario al perseguimento degli scopi dichiarati, provvedendo altresì alla specifica formazione del proprio personale sul corretto utilizzo dello strumento e sui connessi profili di responsabilità.

Il vincolo convenzionale avrà la durata di un anno decorrente dalla data della sua sottoscrizione, risultando eventualmente rinnovabile per un pari periodo solo previa espressa dichiarazione motivata in ordine al mancato sbarco sulla P.D.N.D., restando inteso che l'accordo perderà automaticamente ogni efficacia non appena i servizi di interoperabilità sulla piattaforma nazionale saranno pienamente attivati.

Considerato che la gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'Ente, l'interoperabilità dei sistemi informatici e il coordinamento tecnico dei flussi informativi con le amministrazioni esterne rientrano tra le funzioni istituzionali attribuite alla Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS Affidamento servizi e forniture ICT, si ritiene pertanto opportuno incaricare il Direttore della medesima Direzione alla sottoscrizione formale dell'atto in nome e per conto della Regione del Veneto e di attribuirgli il ruolo di Responsabile dell’Accordo.

Inoltre, valutato l'impatto che l'adesione alla nuova procedura potrebbe comportare per le attività della Regione nel suo complesso, si incarica il Segretario Generale della Programmazione di coordinare l'individuazione degli utenti da abilitare all'accesso al nuovo sistema certificativo, garantendo una coerente distribuzione degli operatori.

Si incarica, inoltre, il Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS Affidamento servizi e forniture ICT dell'esecuzione del presente atto e di comunicarne i nominativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia precisando, per ciascuno di essi, le tipologie di certificato per le quali si richiede l’abilitazione, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo di cui all'Allegato A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

VISTA la Legge regionale n. 54/2012 “Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale”;

VISTO il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale);

VISTA la Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia n. DAG04/02/2026.0024229;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  2. di prendere atto che, con Circolare n. DAG04/02/2026.0024229.U, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia ha provveduto ad informare dell'avvenuta implementazione di un nuovo servizio digitale, volto a consentire alle Amministrazioni pubbliche, previa stipula di specifici accordi diretti con gli Uffici locali delle Procure competenti, di richiedere direttamente tramite apposito portale, i certificati digitali del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

  3. di avvalersi del nuovo servizio digitale di cui al punto 2, come proposto, con nota del 7 aprile 2026 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, che ha formulato un invito alla Regione del Veneto a stipulare uno specifico schema di Accordo finalizzato a consentire l’accesso diretto e autonomo al Sistema del Casellario Giudiziale;

  4. di approvare lo schema di Accordo per l'accesso diretto al Sistema del Casellario Giudiziale tra la Regione del Veneto e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, finalizzato a consentire, agli operatori regionali espressamente autorizzati, l'estrazione diretta dei certificati del Casellario Giudiziale e dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  5. di prendere atto che l'Accordo di cui al punto 4 è finalizzato a regolare la procedura temporanea, denominata "certificazione multipla in accordo diretto", operativa esclusivamente nelle more del definitivo e completo accreditamento della Regione del Veneto alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.);

  6. di incaricare il Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS Affidamento servizi e forniture ICT, alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 4, il quale avrà cura di trasmettere i propri dati anagrafici e recapiti di contatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;

  7. di individuare il Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS Affidamento servizi e forniture ICT quale responsabile dell’Accordo di cui al punto 4;

  8. di conferire mandato al Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS Affidamento servizi e forniture ICT affinché provveda a trasmettere formale riscontro alla Procura della Repubblica di Venezia a mezzo Posta Elettronica Certificata, allegando il presente provvedimento unitamente a tutti i dati identificativi, tecnici e normativi richiesti dalla Circolare citata in premessa;

  9. di incaricare il Segretario Generale della Programmazione di coordinare l'individuazione degli utenti da abilitare all'accesso al nuovo sistema certificativo di cui al punto 4;

  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

  11. di incaricare il Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS Affidamento servizi e forniture ICT dell'esecuzione del presente atto e di comunicarne i nominativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia precisando, per ciascuno di essi, le tipologie di certificato per le quali si richiede l’abilitazione, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo di cui al punto 4;

  12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_774_26_AllegatoA_588749.pdf


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