Approvazione dei nuovi criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile. L. n. 157/1992, art. 10. L.R. n. 50/1993, art. 18. DGR n. 401/2024. DGR n. 1179/2024.
| Note per la trasparenza |
Si approvano i nuovi criteri per l’istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile sul territorio regionale in sostituzione di quelli previsti dalla DGR n. 1179/2024.
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L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.
L'art. 10, comma 8 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 dispone che i piani faunistico-venatori regionali comprendano le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.
Con DGR n. 401 del 9 aprile 2024 è stato aggiornato il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 a seguito del monitoraggio per la Valutazione Ambientale Strategica. Con la citata DGR n. 401/2024, nell'allegato C1 recante "Relazione integrativa al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica, delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, delle zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvopastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (Allegato C1 di aggiornamento dell'Allegato C al Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027)”, sono state individuate anche le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e lo svolgimento delle prove cinofile, per tutto il territorio agro-silvopastorale regionale.
A seguito di questa individuazione, al fine di dare compiuta applicazione all'art. 18 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, rispetto alla collocazione territoriale delle Zone Addestramento Cani – ZAC ossia le zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e delle aree destinate alle prove cinofile, con la DGR n. 1179del 15 ottobre 2024 sono stati definiti i "Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia (ZAC) e per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile". Con successivi Decreti del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria n. 404 del 09 dicembre 2024 e n. 10 del 20 gennaio 2025 sono state approvate le necessarie disposizioni operative, per l’applicazione dei criteri contenuti nella sopraccitata DGR n. 1179/2024, sia in ordine all’istituzione delle ZAC che al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle prove cinofile.
In applicazione della DGR n. 1179/2024 gli Uffici periferici regionali competenti in materia faunistico-venatoria hanno provveduto, nel frattempo, al rilascio delle autorizzazioni all’istituzione e/o rinnovo delle ZAC e allo svolgimento delle prove cinofile, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione. In fase di prima applicazione della DGR n. 1179/2024 sono sopraggiunte ulteriori esigenze, principalmente di natura operativa, tali da rendere opportuno un aggiornamento dei suoi contenuti, senza naturalmente che ne vengano alterati i principi informatori.
In particolare, con il presente provvedimento si intende perseguire l’obiettivo della valorizzazione e implementazione dell’attività cinofila attraverso l’ottimizzazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e degli adempimenti dichiarativi e istruttori in capo, rispettivamente ai soggetti gestori di ZAC o deputati all’organizzazione di prove cinofile e agli Uffici competenti al rilascio delle relative autorizzazioni, con particolare riferimento ai rinnovi delle autorizzazioni e alle rendicontazioni annuali delle attività praticate.
Con l’adozione dei nuovi criteri, restano garantite la tutela e la salvaguardia del territorio interessato dalle attività cinofile, né sarà determinato un aggravio del disturbo che tali pratiche possono, in qualche misura, arrecare nei confronti delle diverse attività umane.
Le modifiche proposte, infatti, sono volte a rendere più omogenee le procedure amministrative e gli adempimenti a carico dei soggetti interessati e degli Uffici regionali competenti.
In quest'ottica si collocano anche le modifiche concernenti le distanze minime previste per l'istituzione delle ZAC e per l'individuazione delle aree di parcheggio, come di seguito indicato:
- per le ZAC di tipo A, la riduzione della distanza minima dagli immobili abitati e dai luoghi di lavoro da 150 a 50 metri è giustificata dal fatto che il potenziale disturbo è riconducibile esclusivamente all'attività di addestramento dei cani, senza utilizzo di armi da fuoco; la distanza individuata risulta pertanto idonea a garantire la tutela delle attività svolte negli immobili interessati;
- per le ZAC di tipo B, la riduzione della distanza minima da 400 a 150 metri è coerente con quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lett. f) della L. n. 157/1992, che disciplina le distanze di sicurezza per l'esercizio dell'attività di sparo, risultando quindi adeguata a garantire la sicurezza di persone, cose e attività presenti. Resta fermo che l'istituzione della ZAC è subordinata all'acquisizione del parere del proprietario o conduttore dei fondi interessati, parere suscettibile di revoca anche successivamente all'istituzione della ZAC.
Viene inoltre introdotta, per entrambe le tipologie di ZAC, una distanza minima di 150 metri per la localizzazione delle aree di parcheggio, al fine di limitare possibili interferenze e situazioni di conflittualità con i residenti e con le attività presenti nelle aree limitrofe.
Con la presente deliberazione si dispone pertanto l’integrale sostituzione dell’Allegato A recante “Criteri per l’istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all’addestramento e all’allenamento dei cani da caccia e per l’autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile” della DGR n. 1179/2024, pubblicata sul Bur n. 138 del 22/10/2024.
Si demanda, altresì, al Direttore della Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria l'adozione, con proprio decreto:
- dello schema aggiornato del disciplinare per il funzionamento delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) con e senza sparo, in sostituzione di quello approvato con l'Allegato B della DGR n. 1179/2024;
- della modulistica aggiornata necessaria per la presentazione delle istanze di istituzione e rinnovo delle ZAC e per lo svolgimento delle prove cinofile, in sostituzione di quella approvata con i Decreti del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria n. 404 del 9 dicembre 2024 e n. 10 del 20 gennaio 2025.
Resta fermo che le autorizzazioni già rilasciate per l’istituzione o il rinnovo delle ZAC secondo le disposizioni della DGR n. 1179/2024 continuano ad avere efficacia secondo le disposizioni e i limiti in esse richiamati.
Si incarica la Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.";
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", in particolare l'art. 8 comma 6;
VISTA la Legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 "Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", art. 11;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", art. 14, comma 1;
VISTO lo Statuto della Regione approvato con Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTA l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"";
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2023 con cui si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2;
VISTA la Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1179 del 15 ottobre 2024 e ss.mm. e ii.;
delibera
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che la Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria ha ravvisato la necessità di apportare modifiche ai criteri approvati con DGR n. 1179del 15 ottobre 2024 ad oggetto “Approvazione dei Criteri per l’istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all’addestramento e all’allenamento dei cani da caccia e per l’autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile. L. n. 157/1992, art. 10, L.R. n. 50/1993, art. 18, DGR 401/2024”, al fine di aggiornarne i contenuti in relazione alle esigenze emerse nella fase di prima attuazione, come illustrato in premessa;
- di definire, al fine di dare applicazione alle disposizioni previste dall'art. 18 della L.R. n. 50/1993, i nuovi criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia (ZAC) e per l’autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile;
- di approvare i "Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l’Allegato A della DGR n. 1179/2024;
- di demandare al Direttore della Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria, di approvare con proprio decreto:
- lo schema aggiornato del disciplinare per il funzionamento delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) con e senza sparo, in sostituzione di quello approvato con l'Allegato B della DGR n. 1179/2024;
- la modulistica aggiornata necessaria per la presentazione delle istanze di istituzione e rinnovo delle ZAC e per lo svolgimento delle prove cinofile, in sostituzione di quella approvata con i Decreti del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria n. 404 del 9 dicembre 2024 e n. 10 del 20 gennaio 2025;
- di dare atto che le autorizzazioni già rilasciate per l’istituzione o il rinnovo delle ZAC secondo le disposizioni della DGR n. 1179/2024 continuano ad avere efficacia secondo le disposizioni e i limiti in esse richiamati;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
- di incaricare la Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_737_26_AllegatoA_588231.pdf