Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 99 del 24 luglio 2026


Materia: Formazione professionale e istruzione

Deliberazione della Giunta Regionale n. 763 del 21 luglio 2026

Approvazione del Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello schema di Convenzione tra Regione ed Università del Veneto. Anno Accademico 2026-2027. L.R. n. 8/1998, art. 37, comma 1.

Note per la trasparenza

Si approvano, per l’Anno Accademico 2026-2027, il Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario, l’affidamento alle Università del Veneto della gestione delle borse di studio universitarie, della riscossione della tassa per il Diritto allo Studio Universitario e il relativo schema di Convenzione di affidamento.

L'Assessore Valeria Mantovan riferisce quanto segue.

Ai sensi dell’art. 37, comma 1 della L.R. 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” la Giunta regionale approva annualmente il Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU) sulla base degli indirizzi del Programma triennale regionale per il DSU (Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell’11 luglio 2001) ed in conformità al D.P.C.M. 9 aprile 2001 recante disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari e al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 in tema di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio.

Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario, in relazione all’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha adottato il Decreto 17 dicembre 2021, n. 1320 “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.Lgs. n. 68/2012”.

Il Piano regionale annuale per l’Anno Accademico (A.A.) 2026-2027 ha recepito le significative novità introdotte con il citato D.M. n. 1320/2021 le quali troveranno applicazione per tutto il periodo della sua vigenza fino al 2026, come di seguito descritto. Il Piano è stato aggiornato con la collaborazione delle Università e degli ESU-Aziende Regionali per il diritto allo studio universitario i quali, nel consueto spirito di collaborazione istituzionale, hanno partecipato ad un incontro svoltosi il 2 luglio 2026, presso la sede della Direzione Formazione e istruzione a Venezia, per esaminare e condividere le proposte di revisione del documento.

Di seguito si procede all’illustrazione della proposta del Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario.

Il contenuto del Piano

Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il Piano deve disciplinare, tra l’altro, i seguenti aspetti:

  1. criteri e modalità inerenti alla formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi;
  2. importi delle borse di studio regionali;
  3. entità minima delle tariffe per l’accesso ai servizi di ristorazione ed abitativo;
  4. criteri per il riparto del fondo regionale tra le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) per le loro spese di funzionamento;
  5. entità dei contributi sostitutivi dell’alloggio; istituzione e gestione di strutture abitative;
  6. limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri;
  7. agevolazioni in favore degli studenti diversamente abili;
  8. criteri di riparto tra le Università e gli ESU delle risorse regionali da destinare al sostegno della mobilità internazionale degli studenti per l’A.A. 2026-2027;
  9. criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Fondo integrativo statale di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 68/2012 e delle risorse regionali aggiuntive di cui all’art. 18, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 68/2012, da destinare a borse di studio per l’A.A. 2026-2027.

In relazione a ciascuno degli aspetti sopra elencati, si propone di approvare quanto segue, come esposto nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisando per ciascuno di essi le modifiche e le novità introdotte per il nuovo anno accademico, descritte più specificatamente negli articoli del Piano:

a. criteri e modalità inerenti alla formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi.

Si confermano i criteri e le modalità previste dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dal citato D.M. n. 1320/2021 stabilendo, in particolare, che:

  • in relazione all’assegnazione della borsa di studio regionale per gli studenti capaci e meritevoli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di studio, si conferma la riserva del 30% delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU, dal Fondo Integrativo Statale e dalle risorse regionali aggiuntive destinate a borse di studio per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi; il restante 70% delle risorse è destinato a borse di studio per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo;
  • si conferma in favore delle matricole extra-Ue iscritte ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico la riserva del 7% (limite massimo) - delle risorse complessivamente destinate alle matricole (riserva già introdotta a partire dall’A.A. 2005-2006, con DGR n. 1500/2005);
  • gli studenti, per accedere ai benefici del DSU, debbono dichiarare la propria condizione economica individuata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); l’ISEE, sommato con l’Indicatore della Situazione Economica all’Estero, come stabilito dal D.M. n. 1320/2021 e dal D.M. dell’Università e della Ricerca n. 176 del 10 febbraio 2026, non può superare il limite di euro 26.306,25, importo analogo a quello stabilito per lo scorso anno; l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), è elevato a euro 43.125,94 (limite massimo stabilito dal Ministero ridotto del 30%); in base alla normativa vigente gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU (ISEEU – Indicatore Situazione Economica Equivalente Università) e la consegna della relativa certificazione; nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7 del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’ISEEU/ISPEU (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Università) parificato come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 3.6.2015 tra l’Associazione Nazionale degli Organismi per il DSU (ANDISU) e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) iscritti all’Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale; gli studenti stranieri provenienti da paesi interessati da conflitti o nei quali è dichiarata la temporanea chiusura delle Autorità diplomatiche italiane in loco (tenuto conto di quanto pubblicato sul sito istituzionale del MAECI) possono presentare una certificazione semplificata, rilasciata dalle Autorità diplomatiche estere in Italia, che riporti le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare, alla situazione economica e alla situazione patrimoniale all’estero. La documentazione dovrà essere tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo (Prefettura italiana);
  • gli studenti idonei alla borsa di studio, i quali risultino iscritti a più corsi, hanno la possibilità di ottenere i benefici per il diritto allo studio per il corso di seconda iscrizione qualora non abbiano mai usufruito dei benefici nella carriera di prima iscrizione; la borsa di studio è inoltre riconosciuta allo studente che si iscrive a tempo parziale, allo scopo di agevolare la contemporanea iscrizione a più corsi di studio;
  • gli studenti iscritti a corsi che si svolgano prevalentemente in teledidattica concorrono all’assegnazione delle borse di studio regionali in base agli stessi criteri previsti per gli studenti iscritti a corsi con frequenza in presenza; essi sono considerati in sede ai fini della determinazione dell’importo della borsa di studio;
  • ai fini della determinazione dell’importo della borsa di studio, viene precisato che lo studente indipendente deve risultare residente fuori dell’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni, in presenza di redditi da lavoro dipendente o assimilati e/o lavoro autonomo fiscalmente dichiarati da almeno due anni non inferiori a 9.000,00 euro annui, in un alloggio che utilizzi a titolo oneroso documentabile; alla borsa di studio si applicano i contributi di 1.600,00 euro per il servizio abitativo e di 760,00 euro per il servizio ristorazione a prescindere dalla residenza dello studente rispetto alla sede del corso di studio;
  • si riconosce allo studente fuori sede la possibilità di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso di studi per un periodo che, cumulato con quello della frequenza di un programma di mobilità nazionale Erasmus in una sede distante oltre 80 km o oltre 80 minuti anche dalla sede di residenza, risulti complessivamente non inferiore a dieci mesi;
  • ai fini della mobilità internazionale l’importo dell’integrazione regionale della borsa di studio, su base mensile, sarà pari ad un minimo di 500,00 euro, con possibilità di aumentarlo fino ad un massimo di 600,00 euro, per la durata del periodo di permanenza all’estero;
  • viene precisato che, per la determinazione dello status dello studente, si ha riguardo alla distanza che intercorre tra la stazione del comune di residenza e la stazione del comune sede del corso; nei casi in cui nel comune di residenza dello studente non sia presente una stazione ferroviaria o una stazione delle corriere, la distanza va intesa tra la fermata del mezzo di trasporto del comune di residenza che consenta il minore tempo di arrivo alla stazione del comune sede del corso (esclusi i treni ad alta velocità);
  • i bandi per l’attribuzione dei benefici devono essere pubblicati dagli Enti erogatori almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza;
  • a decorrere dall’A.A. 2025/2026 l’iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria è libera, come stabilito dal D.Lgs. 15 maggio 2025, n. 71. Lo studente il quale si iscriva a uno dei tre corsi sopra indicati, ha la facoltà di iscriversi, contemporaneamente, anche a uno dei ”corsi affini”, individuati ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418. Le Università e gli ESU-Aziende regionali per il diritto allo studio universitario prevedono scadenze diversificate per offrire agli studenti, che intendono immatricolarsi nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, la possibilità di presentare la domanda per i benefici DSU. Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, del decreto attuativo con indicazione delle date e del numero di posti disponibili per il nuovo anno accademico, si approvano con il Piano le disposizioni utili a garantire l’attuazione del diritto allo studio universitario anche nei riguardi di questi studenti;

b. importi delle borse di studio regionali.

Gli importi delle borse di studio sono aggiornati, come previsto dal D.M. 10 febbraio 2026, n. 175, con riferimento alla variazione dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al + 1,4%, tenuto conto dello status riconosciuto agli studenti, e pertanto sono definiti in euro 7.171,11 per lo studente fuori sede, euro 4.190,71 per lo studente pendolare e euro 2.890,16 per lo studente in sede. Anche quest’anno è rivolta particolare attenzione agli studenti economicamente più svantaggiati prevedendo a loro favore un ulteriore incremento del 15% della borsa di studio. Inoltre, al fine di promuovere l’accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l’importo della borsa di studio è incrementato del 20%. Analogo incremento del 20% dell’importo della borsa di studio è riconosciuto agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio. Il pagamento dei benefici economici è disposto secondo le modalità individuate da parte degli Enti erogatori; lo studente, nell’interesse di ricevere il pagamento della borsa di studio, entro 6 mesi dalla sua assegnazione, è tenuto ad eseguire la procedura individuata dagli Enti erogatori (ad esempio comunicare il codice IBAN valido nel caso in cui l'importo della borsa venga accreditato esclusivamente su conto corrente);

c. entità minima delle tariffe per l'accesso ai servizi di ristorazione ed abitativo.

Si confermano le tariffe stabilite per entrambi i servizi negli scorsi anni accademici senza procedere ad aggiornarne l’importo. Si conferma che è possibile la fruizione del servizio abitativo da parte di soggetti diversi dagli studenti idonei alla borsa di studio con la precisazione che può aver luogo senza oneri di parte corrente per gli ESU e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti;

d. criteri per il riparto del fondo regionale tra le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) per le loro spese di funzionamento.

Si confermano i criteri di riparto già individuati negli anni precedenti; le risorse che si prevede di assegnare agli ESU per garantire il loro funzionamento nel corso del 2027 ammontano complessivamente ad euro 10.000.000,00;

e. entità dei contributi sostitutivi dell’alloggio; istituzione e gestione di strutture abitative.

Si conferma l’importo della trattenuta per il servizio abitativo pari a euro 1.600,00; l’attuazione del diritto allo studio universitario (DSU) si realizza anche tramite l’istituzione e la gestione di strutture abitative in conformità agli obiettivi del programma triennale per il DSU (approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 29/2001) come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 8/1998. Si manifesta l’importanza di valorizzare gli interventi volti ad allargare l’offerta del servizio abitativo agli studenti, in particolare quelli mediante i quali si realizzino il risanamento, l’ampliamento, la riqualificazione, l’adeguamento di immobili già esistenti ai parametri della L. n. 338/2000, di restauro per la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione di edifici già esistenti, nonché l’acquisto di immobili, tenuto conto che nel territorio del Veneto molte costruzioni presentano interesse storico e architettonico da essere pertanto sottoposti a vincolo;

f. limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri.


Si conferma unicamente per gli studenti extra-Ue matricole iscritte ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale, la riserva sui posti-alloggio destinati agli studenti matricole in generale pari al 20%;

g. agevolazioni in favore degli studenti diversamente abili.


Si confermano i requisiti di merito agevolati previsti per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% e per gli studenti diversamente abili con riconoscimento ai sensi della L. n. 104/1992; inoltre si conferma l’esonero dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, agli studenti con disabilità, con riconoscimento ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 della L. n. 104/1992 o con invalidità pari o superiore al 66%;

h. criteri di riparto tra le Università e gli ESU delle risorse regionali da destinare al sostegno della mobilità internazionale degli studenti per l'A.A. 2026-2027.


Si mantiene inalterato il criterio per provvedere al riparto dei fondi destinati ai progetti di mobilità internazionale degli studenti. Il riparto prende in considerazione il criterio costituito dal numero degli studenti idonei alla borsa di studio (vincitori e non) nell’A.A. 2026-2027, in applicazione delle indicazioni del Programma Triennale per il DSU già citato e dell’art. 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001. È prevista la riserva del 10%, a favore degli ESU, da applicare sull’ammontare complessivo del contributo regionale da destinare alla mobilità internazionale degli studenti; le risorse regionali per la mobilità internazionale non utilizzate per l’A.A. 2026/2027 saranno destinate alla mobilità per l’A.A. 2027/2028;

i. criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Fondo integrativo statale di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 68/2012, e delle risorse regionali aggiuntive di cui all’art. 18, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 68/2012, da destinare a borse di studio per l’A.A. 2026-2027.


I criteri di riparto delle risorse destinate a sostenere le borse di studio sono confermati in continuità con i precedenti anni accademici in quanto tengono conto, come in passato, degli studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio e del fabbisogno di risorse necessario per soddisfare i predetti studenti. Ai fini del riparto delle risorse del fondo regionale per borse di studio, non si terrà conto delle risorse proprie che saranno corrisposte dalle Università agli studenti idonei aventi titolo a ricevere la borsa di studio. Eventuali risorse del Fondo sociale europeo che saranno destinate al finanziamento delle borse di studio universitarie verranno ripartite tra le Università e gli ESU sulla base dei criteri che saranno stabiliti con successivo provvedimento della Giunta regionale.

La gestione degli interventi in capo alle Università

Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell’art. 3, comma 5, periodo secondo della L.R. n. 8/1998, si ritiene di affidare alle Università del Veneto, tramite apposita convenzione di cui allo schema riportato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche per l’A.A. 2026-2027, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2026-2027, versata dai predetti studenti, così come consentito dall’art. 6 della L.R. n. 15/1996.

Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex art. 18, comma 6 della L.R. n. 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.

La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra le Università e gli ESU del Veneto che prevede l’invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.

Valutata l’esperienza maturata nei precedenti anni accademici, appare opportuno confermare anche per l’A.A. 2026-2027 l’autorizzazione alle Università del Veneto di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate; le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio, in conformità a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l'ANDISU e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale il quale prevede che il servizio sia erogato senza oneri a carico della Regione.

La compartecipazione della Regione ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai C.A.F., in base alle convenzioni stipulate, avverrà attraverso gli ESU e sarà limitata alla copertura fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l’acquisizione dell’ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all’estero come previsto dal citato Protocollo d’Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l'ANDISU e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

Ai sensi dell’art. 9, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 qualora la Regione, tramite gli ESU, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un’adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.

Pertanto, le Università verseranno entro il 31 gennaio 2027 agli ESU il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:

Studente fuori sede

€ 1.600,00

in caso di solo alloggio;

€ 2.360,00

in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;

€ 760,00

in caso di 1 pasto giornaliero;

Studente pendolare

€ 540,00

o l’eventuale importo ridotto (riduzione, comunque, non superiore ai 100,00 euro) in caso di 1 pasto giornaliero.

Studente in sede

€ 250,00

per 1 pasto giornaliero

Sempre ai sensi dell’art. 9, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, si conferma la necessità di demandare agli ESU l’eventuale accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all’erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.

Nell’ipotesi di accordo, le Università verseranno agli ESU entro il 31 gennaio 2027 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:

Studente fuori sede

euro 1.520,00

in caso di 2 pasti giornalieri.

La gestione degli interventi in capo agli ESU

Le borse di studio regionali da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate verranno gestite dagli ESU del Veneto, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il DSU, come consentito dall’art. 18, comma 4 della L.R. n. 8/1998.

Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso una delle Università del Veneto, l’importo corrispondente al pagamento della tassa per il DSU, che lo studente dovrà pagare una sola volta se versato a favore dell’Università, potrà essere richiesto a quest’ultima dal competente ESU in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.

Gli ESU comunicheranno alla Giunta regionale:

  • entro il 10 novembre 2026, le entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2026-2027 al 31 ottobre 2026, al netto delle esenzioni e dei rimborsi;
  • entro il 31 agosto 2027, la rendicontazione dettagliata delle entrate effettive derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2026-2027 con indicazione dei soggetti che hanno provveduto al pagamento del tributo regionale e dell’utilizzo analitico delle somme destinate a borse di studio (incluse le risorse aggiuntive) alla data del 30 giugno 2027.

Il riparto della competenza territoriale tra gli ESU del Veneto in ordine alla riscossione della tassa regionale per il DSU e alla gestione degli interventi per il DSU concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003.

Anche gli ESU, al pari delle Università:

  1. provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio da assegnare agli studenti delle Istituzioni di propria competenza e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex art. 18, comma 6 della L.R. n. 8/1998) ai predetti studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché ai predetti studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali;
  2. potranno stipulare convenzioni con i CAF, per l’A.A. 2026-2027, che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate: le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Gli altri interventi di attuazione del DSU (servizio abitativo, servizio di ristorazione, ecc.) verranno gestiti dagli ESU del Veneto, così come previsto dall’art. 3, comma 5, primo periodo della L.R. n. 8/1998, secondo quanto disposto nell’Allegato A.

Gli ESU si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.

Gli ESU, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente (art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012).

La Regione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere anche agli ESU, al pari delle Università, nei limiti delle rispettive competenze, ai fini del controllo dei rendiconti degli agenti contabili esterni di cui al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 esercitato anche tramite soggetto terzo affidatario del relativo servizio di controllo:

  1. la comunicazione di report, anche periodici, in merito:
  • ai controlli svolti sulle dichiarazioni sostitutive presentate al fine di usufruire delle prestazioni a tutela del DSU e ai relativi esiti;
  • agli importi ripetuti dall’Università ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
  • alle sanzioni amministrative pecuniarie applicate nelle singole fattispecie;
  • agli importi versati dagli interessati a titolo sanzionatorio;
  • agli importi versati dagli interessati a titolo di tassa regionale per il DSU di cui alla L.R. n. 15/1996;
  • ai controlli svolti sugli importi pagati dagli studenti a titolo di tassa regionale per il DSU iscritti alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, alle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate;
  1. la trasmissione, ove necessario, di copia dei verbali di accertamento, degli atti di contestazione, dei rapporti e dei provvedimenti di ingiunzione.

L’aggiornamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 18 giugno 1996, n. 15 la Giunta regionale ha l’obbligo di aggiornare l’importo della tassa regionale per il DSU il cui gettito è destinato all’erogazione di borse di studio regionali, sulla base del tasso d’inflazione programmato relativo all’anno solare d’inizio dell’anno accademico. Detto tasso è stato indicato per il 2026 pari all’1,5% con la pubblicazione del "Documento Programmatico di Finanza Pubblica 2025 - DPFP 2025" (ottobre 2025). Di conseguenza, gli importi della tassa regionale per il DSU per l’A.A. 2026-2027 sono stati così rideterminati per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:

Importo della Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario
A.A. 2026-2027

Fasce della Tassa

Limite minimo della Fascia

Limite massimo della Fascia

I

euro 146,00

euro 166,99

II

euro 167,00

euro 191,99

III

euro 192,00

Qualora uno studente si iscriva contemporaneamente a più corsi di studio presso le Università del Veneto, l’importo corrispondente alla tassa per il Diritto allo Studio Universitario andrà versato una sola volta, a favore dell’Università indicata quale sede principale di studio.

Le poste finanziarie destinate ammontano ad euro 53.725.164,51, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 “Erogazioni di borse di studio e prestiti d’onore finanziati con gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario”, n. 071204 “Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU” e n. 071208 “Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti”, a valere sul bilancio regionale di previsione 2027-2029, previa approvazione, secondo la seguente ripartizione:

  • euro 10.000.000,00 per l’assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l’anno 2027 [funzionamento (Fondo 90%) – Riserva (10%)], a valere sul capitolo 071204;
  • euro 22.500.000,00 per il trasferimento alle Università e agli ESU della tassa regionale per il DSU, destinata a borse di studio A.A. 2026-2027, atteso che si prevede di riscuotere una somma corrispondente all’importo finale stimato in entrata per l’A.A. 2025-2026. La quota di tassa riscossa in competenza 2026 potrà essere utilizzata per la copertura della correlata spesa da impegnarsi già nel corrente bilancio 2026-2028;
  • euro 150.000,00 per il trasferimento alle Università e agli ESU delle risorse regionali destinate al sostegno della mobilità internazionale per l’A.A. 2026-2027;
  • euro 21.075.164,51 per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali integrative per borse di studio per l’A.A. 2026-2027.

La spesa così prevista potrà essere eseguita in conformità agli effettivi stanziamenti definiti a seguito di approvazione della Legge di bilancio preventivo 2027-2029.

Si propongono all’approvazione della Giunta regionale, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

  • Allegato A recante “Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario - Anno accademico 2026-2027”;
  • Allegato B recante lo schema di Convenzione per l’affidamento alle Università della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il DSU per l’A.A. 2026-2027 tra Regione del Veneto e Università del Veneto, la quale per conto della Regione sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e istruzione dell’esecuzione del presente atto e dell’adozione di ogni conseguente provvedimento si rendesse necessario in relazione alle attività in oggetto, comprese eventuali modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno e coerente utilizzo delle risorse regionali e dei fondi di competenza disponibili.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 34 della Costituzione;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della L. 02/12/1991, n. 390”;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 03/11/1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio”;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;

VISTO il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il D.M. dell’Università e della Ricerca 24 febbraio 2026, n. 176 “Definizione dell’elenco dei Paesi particolarmente poveri per l’anno accademico 2026/2027”;

VISTO il D.M. dell’Università e della Ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320 “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.Lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del D.L. 06/11/2021, n. 152”;

VISTI i Decreti del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 175 e 176 del 10 febbraio 2026 con i quali, rispettivamente, sono stati aggiornati i valori ISEE/ISPE e gli importi delle borse di studio per l’anno accademico 2026-2027;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 13676 dell’11.5.2022;

VISTA la L.R. 18 giugno 1996, n. 15 “Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito”;

VISTA la L.R. 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028”;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 3 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3 del 15 aprile 2026 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;

VISTA la DGR n. 219 del 9 aprile 2026 - Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2026-2028;

VISTE le DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000, n. 3550/2003 e n. 1500/2005;

VISTO il Programma Triennale per il DSU 2001-2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell’11 luglio 2001;

VISTE le note dell’Università degli Studi di Padova del 30 aprile 2026, dell’Università Cà Foscari Venezia del 5 maggio 2026, dell’ESU di Padova del 5 maggio 2026, dell’ESU di Venezia del 14 maggio 2026;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 8/1998, il Piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l’A.A. 2026-2027, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come presentato e condiviso nell’incontro svoltosi il 2 luglio 2026 tra le Università, gli ESU-Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario e i competenti uffici della Direzione Formazione e istruzione a Venezia;

3. di affidare, anche per l’A.A. 2026-2027, mediante convenzione, alle Università del Veneto:

  • la gestione delle borse di studio,
  • la riscossione e l’eventuale rimborso della tassa per il DSU per l’A.A. 2026-2027,

per gli studenti iscritti alle Università stesse;

4. di affidare, anche per l’A.A. 2026-2027, per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale, agli ESU - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario del Veneto:

  • la gestione delle borse di studio,
  • la riscossione e l’eventuale rimborso della relativa tassa per il DSU per l’A.A. 2026-2027,
  • la gestione degli altri interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario, secondo quanto disposto nell’Allegato A al presente provvedimento;

5. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto per l’affidamento alle Università della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il DSU per l’A.A. 2026-2027 di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 5;

7. di autorizzare le Università del Veneto, anche per l’A.A. 2026-2027, a stipulare convenzioni con i CAF che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU e la consegna della documentazione agli studenti delle Università, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate;

8. di stabilire, per l’A.A. 2026-2027, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7 del D.Lgs. n. 68/2012, che la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il servizio di cui al punto 9 erogato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l’acquisizione dell’ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all’estero come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l’Associazione Nazionale degli Organismi per il DSU (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;

9. di autorizzare gli ESU del Veneto, anche per l’A.A. 2026-2027, a stipulare convenzioni con i CAF che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate;

10. di dare atto che, in base alla normativa vigente citata in premessa, gli studenti delle Università, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate del Veneto, potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU e la consegna della relativa certificazione, di cui all’art. 4 dell’Allegato A, per l’accesso ai benefici del DSU;

11. di rideterminare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 18 giugno 1996, n. 15 gli importi della tassa regionale per il DSU per l’A.A. 2026-2027 come segue per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:

Importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
A.A. 2026-2027

Fasce della Tassa

Limite minimo della Fascia

Limite massimo della Fascia

I

euro 146,00

euro 166,99

II

euro 167,00

euro 191,99

III

euro 192,00

12. di determinare in euro 53.725.164,51, l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 “Erogazioni di borse di studio e prestiti d’onore finanziati col gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario”, n. 071204 “Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU” e n. 071208 “Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti”, a valere sul bilancio regionale di previsione 2027-2029, previa approvazione, secondo la seguente ripartizione:

  • euro 10.000.000,00 per l’assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l’anno 2027 [funzionamento (Fondo 90%) – Riserva (10%)], a valere sul capitolo 071204;
  • euro 22.500.000,00 per il trasferimento alle Università e agli ESU della tassa regionale per il DSU, destinata a borse di studio A.A. 2026-2027, atteso che si prevede di riscuotere una somma corrispondente all’importo finale stimato in entrata per l’A.A. 2026-2027;
  • euro 150.000,00 per il trasferimento alle Università e agli ESU delle risorse regionali destinate al sostegno della mobilità internazionale per l’A.A. 2026-2027;
  • euro 21.075.164,51 per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali integrative per borse di studio per l’A.A. 2026-2027;

13. di dare atto che la spesa così prevista potrà essere eseguita in conformità agli effettivi stanziamenti definiti a seguito di approvazione della Legge di bilancio preventivo 2027-2029;

14. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e istruzione dell’esecuzione del presente atto e dell’adozione di ogni conseguente provvedimento si rendesse necessario in relazione alle attività in oggetto, comprese eventuali modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno e coerente utilizzo delle risorse regionali e dei fondi di competenza disponibili;

15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 23, comma 1, lett. d) e 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_763_26_AllegatoA_588126.pdf
Dgr_763_26_AllegatoB_588126.pdf


Torna indietro