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Bur n. 96 del 17 luglio 2026


Materia: Sanita' e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 651 del 30 giugno 2026

Estensione dell'accreditamento istituzionale a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie a seguito dell'Avviso straordinario di cui alla DGR n. 788 del 12 luglio 2024. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede all’estensione dell’accreditamento istituzionale in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie, in coerenza con le condizioni di accreditamento di cui all’art. 16 della Legge regionale n. 22/2002 ed in attuazione di quanto previsto con la DGR n. 788/2024.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha disciplinato con la Legge regionale del 16 agosto 2002, n. 22 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.

Periodicamente, di norma con cadenza triennale, la Regione del Veneto procede al rilascio e al rinnovo dell’accreditamento istituzionale sanitario e socio-sanitario mediante pubblico avviso e conseguente verifica del possesso ovvero del mantenimento dei requisiti di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/2002 da parte dei soggetti richiedenti.

Nel corso degli anni 2023 e 2024 la Regione del Veneto è intervenuta con misure straordinarie in ragione delle criticità rilevate con riferimento alle liste d’attesa per le prestazioni sanitarie ambulatoriali. A tal fine è stata istituita, con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 27 del 28 marzo 2023, la Cabina di Regia per il governo delle Liste d’Attesa Ambulatoriali, con il compito di aggiornare il Piano regionale per il Governo delle Liste di attesa e di individuare gli interventi programmatori, organizzativi e operativi che le Aziende devono mettere in atto al fine di perseguire gli obiettivi minimi di rispetto dei tempi di attesa.

In particolare, con la Deliberazione di Giunta regionale n. 626 del 4 giugno 2024 è stato approvato il Piano Regionale di Governo delle Liste d’Attesa, elaborato dal Gruppo di lavoro istituito dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, al fine di garantire a tutti i cittadini tempi di accesso alle prestazioni sanitarie certi e adeguati alla situazione clinica e resosi necessario anche in relazione alla sospensione dell’attività specialistica ambulatoriale non urgente con il conseguente incremento di tempi di attesa dovuto all’emergenza da Sars-CoV 2, nonostante le numerose misure adottate con Leggi regionali e provvedimenti giuntali attuativi.

La citata DGR n. 626/2024 ha inoltre incaricato le Aziende ULSS, Ospedaliere e IOV di aggiornare i propri Piani Attuativi Aziendali alla luce del Piano Regionale di Governo delle Liste d’Attesa (PRGLA) entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Successivamente, con il Decreto Legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107, sono state previste ulteriori misure per la riduzione dei tempi di attesa al fine di superare le criticità connesse all’accessibilità e alla fruibilità delle prestazioni e di garantire l’erogazione dei servizi entro i tempi previsti dalle classi di priorità. L’art. 3, comma 10, infatti, prevede che “nell'eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità individuate nel Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa ((per il triennio 2019-2021)) non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni ((aggiuntive o)) del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente”.

In applicazione di tale normativa, con Decreto dell’Area Sanità e Sociale n. 133 del 26 settembre 2024, è stata inoltre istituita l’Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi di attesa, in precedenza Cabina di Regia per il governo delle Liste d’Attesa di cui al citato Decreto n. 27/2023.

Nel suddetto contesto, caratterizzato dalla necessità di ampliare tempestivamente la capacità erogativa del sistema sanitario regionale, sono emersi bisogni di salute non soddisfatti attraverso la procedura di cui all’art. 19, comma 1 quinquies della L.R. n. 22/2002 e s.m.i. e pertanto, così come rappresentato anche dalle Direzioni regionali competenti, si è proceduto all’avvio - verificata la sussistenza dei presupposti prodromici in ordine alle sopra citate sopravvenute esigenze programmatorie previste ai sensi dell’art. 19, comma 1 sexies della L.R. n. 22/2002 e s.m.i. e acquisito il previsto parere della Quinta commissione consiliare - della procedura straordinaria di apertura dei termini per la presentazione delle domande di rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti non accreditati erogatori di prestazioni sanitarie, approvata con DGR n. 788 del 12 luglio 2024.

In attuazione della suddetta procedura straordinaria, hanno presentato domanda di estensione dell’accreditamento istituzionale i legali rappresentanti dei soggetti individuati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, già accreditati con precedenti provvedimenti della Giunta regionale.

In forza di quanto premesso, dalla documentazione agli atti, all’esito dei singoli iter procedimentali conclusi, risulta che:

- i citati soggetti interessati risultano essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio in coerenza con le funzioni da accreditare;

- le Aziende ULSS competenti per territorio, hanno rilasciato il previsto parere di coerenza in merito al rilascio dell’accreditamento istituzionale in considerazione del fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale, conservato agli atti della U.O. Programmazione risorse strumentali SSR, secondo le modalità previste dalla DGR n. 981 del 17 giugno 2014, in ordine ai seguenti elementi previsti dall’art. 17 bis della L.R. n. 22/2002 e s.m.i.:

a) accessibilità alla struttura da parte dell’assistito;

b) complementarietà;

c) economicità/efficienza;

d) liste d’attesa;

e) appropriatezza dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA);

f) standard di qualità;

g) standard di prestazioni;

- la Direzione Programmazione Sanitaria, con nota prot. reg. 276125 del 5 giugno 2025, ha espresso parere favorevole al rilascio dell’accreditamento istituzionale;

- il versamento degli oneri di accreditamento dovuti è stato accertato da Azienda Zero;

- Azienda Zero in esito alle verifiche svolte attraverso il Gruppo Tecnico Multiprofessionale presso le strutture oggetto del procedimento di rilascio dell’accreditamento, ha trasmesso i relativi rapporti di verifica con esito positivo con prescrizioni sanabili entro i termini assegnati, come riportato nei singoli report.

La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.), come previsto dall’art. 19 della L.R. n. 22/2002 e s.m.i., nelle sedute del 16 febbraio 2026, 16 marzo 2026 e 19 maggio 2026, preso atto dei pareri di coerenza alle scelte di programmazione sanitaria locale e regionale, si è espressa favorevolmente in relazione ai procedimenti di estensione dell’accreditamento istituzionale come da Allegato A.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla U.O. Programmazione Risorse Strumentali SSR, afferente alla Direzione Programmazione e controllo SSR, con l’apporto qualificato del Coordinamento regionale per le attività sanitarie nelle strutture pubbliche e private accreditate, attivato con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 81 del 23 maggio 2024, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002 e s.m.i., con il presente provvedimento si propone di approvare l’estensione dell’accreditamento istituzionale, con validità triennale decorrente dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, in capo ai soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie, come riportato nell’Allegato A.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non comporta spesa a carico del bilancio regionale e non costituisce vincolo per le Aziende e per gli Enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Si autorizza il Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR a modificare con proprio provvedimento l’Allegato A in caso presenti errori materiali non sostanziali.

Si incarica la Direzione Programmazione e controllo SSR dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la Legge n. 107 del 29 luglio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie”;

VISTA la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R. 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”;

VISTA la DGR n. 981 del 17 giugno 2014 “Definizione dei criteri di cui all'art. 17 bis, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.”;

VISTA la DGR n. 626 del 4 giugno 2024 “Aggiornamento del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA). Deliberazione/CR n. 35 del 9 aprile 2024”;

VISTA la DGR n. 788 del 12 luglio 2024 “Determinazioni in merito al rilascio e all'estensione dell'accreditamento istituzionale di strutture che erogano prestazioni sanitarie. Approvazione dello schema di avviso straordinario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002. Deliberazione/CR n. 45 del 20 maggio 2024.”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 27 del 28 marzo 2023 “Nomina componenti della Cabina di Regia per il governo delle Liste d'Attesa Ambulatoriali”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 133 del 26 settembre 2024 “Istituzione dell’Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa e nomina del RAUS”;

VISTI i Decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 32 del 20 marzo 2022, n. 81 del 23 maggio 2024 e n. 136 del 24 settembre 2025;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  2. di dare atto che con DGR n. 788 del 12 luglio 2024 la Giunta regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti prodromici previsti dall’art. 19, comma 1 sexies della L.R. n. 22/2002 e s.m.i. e acquisito il parere della Quinta Commissione consiliare, ha approvato l’avvio di una procedura straordinaria per la presentazione delle domande di rilascio dell’accreditamento istituzionale nonché di estensione dello stesso per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva da parte di soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie, comprese le strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale;

  3. di prendere atto che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.), come previsto dall’art. 19 della L.R. n. 22/2002 e s.m.i., visti i pareri di coerenza alle scelte di programmazione sanitaria locale e regionale, nelle sedute del 16 febbraio 2026, 16 marzo 2026 e 19 maggio 2026, si è espressa favorevolmente in relazione ai procedimenti di estensione dell’accreditamento istituzionale come da Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  4. di estendere, ai sensi della L.R. n. 22/2002 e s.m.i. e in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 788 del 12 luglio 2024, per le motivazioni espresse in premessa, l’accreditamento istituzionale, con validità triennale decorrente dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, in capo ai soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie per le funzioni e le sedi operative indicate in Allegato Aad esito del completamento dell'istruttoria da parte della Direzione Programmazione e controllo SSR a seguito dell'acquisizione dei pareri favorevoli di cui al punto 3;

  5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le Aziende e per gli Enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento;

  6. di autorizzare il Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR a modificare con proprio provvedimento l’Allegato A in caso presenti errori materiali non sostanziali;

  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR dell’esecuzione del presente atto;

  9. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende ULSS competenti per territorio e ad Azienda Zero;

  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

  11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_651_26_AllegatoA_587316.pdf


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