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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 96 del 17 luglio 2026


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 30 giugno 2026

Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Venezia n. 95 del 21/01/2026, ai sensi dell'art. 73, cc. 1, lett. a) e dell'art. 4 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si provvede al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’ art. 73, comma 1, lett. a) e dell’art. 4 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, derivante da Sentenza esecutiva della Corte d’Appello di Venezia n. 95 del 21/01/2026, nell’ambito della causa civile di II grado avente RG . n. 157/2025 e n. 162/2025.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato innanzi al Tribunale civile di Padova il 03/11/2022 e notificato in data 05/12/2022, ASGI – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione APS, Razzismo Stop Onlus, SUNIA – Federazione di Padova, Gustavo Alfredo Garcia Figueroa, Rosalie Sandrine Ntsamambarga e Judith Emmanuel agivano in giudizio, ai sensi dell’art. 28 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, nei confronti della Regione del Veneto e del Comune di Venezia, chiedendo di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dalle Amministrazioni convenute, nello stabilire i criteri di accesso ai benefici dell’edilizia residenziale pubblica e nell’attribuire i punteggi per le assegnazione degli alloggi.

I ricorrenti, dichiarando in via preliminare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera a) della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, contestavano alla Regione del Veneto il fatto che la citata legge prevedeva quale requisito di accesso alla graduatoria “la residenza anagrafica in Veneto da almeno 5 anni non consecutivi e calcolati negli ultimi 10 anni” e al Comune di Venezia di aver inserito, al punto 4 del proprio bando di assegnazione alloggi, un ulteriore criterio di attribuzione di punteggio assegnabile ai soggetti con residenza ininterrotta nel territorio comunale. Tale punteggio risultava inoltre cumulabile rispetto a quello previsto dalla normativa regionale.

Il Tribunale di Padova, con Ordinanza n.113 del 2023, ha accolto la richiesta dei ricorrenti e, sospendendo il giudizio, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale. Successivamente alla Sentenza n. 67/2024 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 25, comma 2, lettera a) della L.R. n. 39/2017 per violazione “dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza formale e sostanziale di cui all’art. 3 Cost.”, il Tribunale civile di Padova si è pronunciato con l’Ordinanza n. 5 del 2/01/2025, resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., nei confronti sia della Regione del Veneto sia del Comune di Venezia.

La Regione del Veneto ed il Comune di Venezia, ritenendo infondate le ragioni dei ricorrenti, hanno deciso di impugnare, separatamente, la predetta Ordinanza n. 5/2025 del Tribunale civile di Padova, affinchè la Corte d’Appello di Venezia si pronunciasse. Il giudizio d’appello, avverso la succitata Ordinanza, si è concluso con la Sentenza n. 95 del 21 gennaio 2026, la quale dispone che:

  • venga rigettata la modifica del Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018;
  • sia accertato il carattere discriminatorio della Regione del Veneto e del Comune di Venezia, consistente nell’aver emanato norme e provvedimenti contenenti criteri per la formazione delle graduatorie e punteggi integrativi correlati alla residenzialità di lungo periodo nel territorio regionale veneto e nel comune di Venezia, ordinando la disposizione di un piano di rimozione di tale condotta discriminatoria entro 60 giorni dalla pubblicazione della Sentenza stessa;
  • sia ordinato alla Regione del Veneto ed al Comune di Venezia, in solido fra di loro, la pubblicazione della Sentenza sul quotidiano “Il Corriere della Sera” a propria cura e spese per una sola volta;
  • la Regione del Veneto ed il Comune di Venezia, in solido fra di loro, fossero condannate al rimborso dei 5/6 delle spese di lite in favore dei ricorrenti;
  • la Regione del Veneto ed il Comune di Venezia, in solido fra loro, dovessero risarcire il danno non patrimoniale in favore delle tre associazioni ricorrenti (ASGI, Razzismo Stop Onlus e SUNIA Federazione di Padova), pari ad Euro 5.000,00 oltre interessi legali maturati dal giorno della pubblicazione dell’Ordinanza n. 5/2025 del Tribunale di Padova, sino al giorno di effettiva erogazione, riconoscendo così la loro funzione istituzionale di tutela dei diritti delle persone in condizioni di vulnerabilità.

Con nota avente protocollo regionale n. 234511 del 22/04/2026, l’Avvocatura regionale ha comunicato alla Direzione Programmazione Lavori Pubblici e Edilizia – Unità Organizzativa Edilizia, le disposizioni della Sentenza n. 95/2026 del 21/01/2026, richiedendo il coordinamento con le strutture comunali competenti, al fine sia di espletare gli adempimenti necessari a garantire la pubblicazione della Sentenza nel quotidiano “Il Corriere della Sera”, nonché il correlato pagamento, sia per garantire l’erogazione delle somme a titolo di danno non patrimoniale alle associazioni ricorrenti.

Sentiti gli uffici competenti del Comune di Venezia, la Direzione Programmazione Lavori Pubblici e Edilizia – Unità Organizzativa Edilizia ha preso visione della Determinazione comunale n. 811 del 16/04/2026, nella quale è stato assunto l’impegno del costo di loro competenza relativo alle statuizioni derivanti dalla Sentenza n. 95/2026 del 21/01/2026, equivalente al 50% del costo complessivo da sostenere ossia

  • Euro 7.500,00 a favore delle associazioni ricorrenti dovuto per danno non patrimoniale,
  • Euro 14.213,00 relativi alla pubblicazione della Sentenza n. 95/2026 del 21/01/2026 sul quotidiano “Il Corriere della Sera”,
  • Euro 2.535,25 per interessi legali, impegnati per eccesso, a titolo cautelativo, dal momento della pubblicazione dell’Ordinanza n. 5/2025 del Tribunale civile di Padova al momento dell’effettivo pagamento del dovuto.

Alla luce di tali evidenze e considerato che il legale del SUNIA Federazione di Padova ha richiesto che il pagamento dell’intero dovuto, spettante a quast’ultimo ed alla sua assistita, fosse interamente erogato dalla Regione del Veneto, l’Avvocatura regionale, con successiva nota acquisita al protocollo regionale n. 164082 del 13/03/2026, ha comunicato all’Avvocatura civica del Comune di Venezia che la Regione del Veneto si assumeva l’onere di corrispondere l’intero importo al ricorrente SUNIA, anticipando anche la quota di competenza del Comune di Venezia. Solo a pagamento avvenuto, la Regione del Veneto avrebbe richiesto al Comune di Venezia il rimborso di quanto anticipato per sua competenza accertando la somma nel capitolo 100762 "Altre Entrate e Rimborsi Correnti N.A.C."

Con nota avente protocollo regionale n. 274360 del 15/05/2026, l’Avvocatura regionale ha dichiarato la disponibilità delle risorse, a valere sul “Fondo Rischi spese legali – parte corrente”, richiedendo alla Direzione Bilancio e Ragioneria una variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 102220 “Fondo rischi spese legali – parte corrente “ per Euro 28.500,00 (Euro 14.213,00 riferibili al costo di competenza della Regione del Veneto correlato alla pubblicazione della Sentenza n. 95/2026 nel quotidiano “il Corriere della Sera”, Euro 7.500,00 relativi al costo di competenza della Regione del Veneto per il danno non patrimoniale da erogale a ciascun ricorrente, Euro 2.500,00 relativi alla somma anticipata per conto del Comune di Venezia “danno non patrimoniale”, da erogare al ricorrente SUNIA Federazione di Padova ed Euro 4.287,00 a titolo di interessi legali, stimati dalla data di pubblicazione dell’ordinanza del Tribunale civile di Padova, al momento dell’effettiva erogazione della somma).

La variazione richiesta è stata approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 28 maggio 2026 (provvedimento di variazione BIL008).

Con Decreto n. 14434 del 10 giugno 2026 il Direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia, ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio, in quanto derivante dalla Sentenza esecutiva della Corte d’Appello di Venezia n. 95/2026, dando altresì atto che la copertura finanziaria e’ garantita per Euro 24.213,00, a titolo di quota capitale per il pagamento della pubblicazione della predetta Sentenza e per il pagamento del danno non patrimoniale alle tre associazioni ricorrenti, dalla disponibilità del capitolo di spesa di nuova istituzione U/105739 denominato “Oneri derivanti da Sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 95/2026 – Altre spese correnti” e per Euro 4.287,00, a titolo di interessi, stimati a partire dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza n. 5/2025 del Tribunale civile di Padova alla data di effettiva erogazione del dovuto, dalla disponibilità del capitolo di spesa 104739 denominato “ Spese per altri interessi passivi – Edilizia” del Bilancio di previsione 2026-2028 esercizio 2026 per un totale di euro 28.500,00, a seguito di variazione del Bilancio di previsione 2026-2028. Si dà altresì atto che eventuali eccedenze, derivanti dal calcolo corretto degli interessi al momento della liquidazione, verranno portati in economia.

Con il presente provvedimento, in conformità alla Circolare della Segreteria della Giunta regionale n. 512055 del 04 novembre 2022, recante “Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Art. 73, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.. Indicazioni operative”, si prende atto del sopracitato Decreto n. 14434 del 10/06/2026 del Direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia, riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva n. 95/2026 del 21/01/2026 della Corte d’Appello di Venezia, a carico dell’Amministrazione regionale per l’importo di euro 24.213,00 oltre agli interessi per Euro 4.287,00 stimati a partire dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza n. 5/2025 del Tribunale civile di Padova alla data di effettiva erogazione del dovuto.

Si dà atto che la quota di competenza del Comune di Venezia, pari a euro 2.500,00, oltre agli interessi legali maturati dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza n. 5/2025 del Tribunale civile di Padova fino alla data dell'effettiva erogazione della somma, sarà corrisposta dalla Regione del Veneto al ricorrente SUNIA Federazione di Padova, a titolo di anticipazione, su richiesta del legale del ricorrente. Successivamente all'avvenuto pagamento, la Regione del Veneto provvederà a richiedere al Comune di Venezia il rimborso dell'importo anticipato, disponendone il relativo accertamento sul capitolo n. 100762 "Altre Entrate e Rimborsi Correnti N.A.C." del Bilancio di previsione 2026-2028.

Alle obbligazioni come descritte si fa fronte con le risorse previste sui capitoli istituiti a seguito della variazione del Bilancio di previsione 2026-2028, apportata con Deliberazione di Giunta regionale n. 441 del 28 maggio 2026 che sono finanziati mediante utilizzo di quota del risultato di Amministrazione.

Si incarica la Direzione Programmazione Lavori pubblici ed Edilizia – Unità Organizzativa Edilizia dell’esecuzione del presente provvedimento e dell’adozione dei conseguenti adempimenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 2;

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3;

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 4;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 219 del 09 aprile 2026 di approvazione del DTA (Documento Tecnico di Accompagnamento) al Bilancio di previsione 2026-2028 e successive variazioni;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3 del 15 aprile 2026 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2026 – 2028 e successive;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 311 del 30 aprile 2026 di approvazione delle direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2026-2028;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 441 del 28 maggio 2026 (BIL008/2026);

VISTA la Circolare della Segreteria della Giunta regionale n. 512055 del 04 novembre 2022 inerente il riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e relative indicazioni operative;

VISTA l’Ordinanza n. 5 del 02 gennaio 2025 del Tribunale civile di Padova;

VISTA la Sentenza n. 95 del 21 gennaio 2026 della Corte d’Appello di Venezia;

ViSTA la Determinazione del Comune di Venezia n. 811 del 16/04/2026 di assunzione dell’impegno di spesa per adempiere alle statuizioni della Sentenza n. 95 del 21/01/2026 della Corte di Appello di Venezia.

VISTA la Legge statutaria 17 aprile 2012, n.1 come modificata dalla Legge statutaria 12 maggio 2020 n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di prendere atto della Sentenza definitiva della Corte d’Appello di Venezia n. 95 del 21/01/2026, che ha condannato la Regione del Veneto ed il Comune di Venezia a:
  • modificare il Regolamento della Regione del Veneto n. 4/2018 in materia di edilizia residenziale pubblica;
  • accertare il carattere discriminatorio della Regione del Veneto e del Comune di Venezia, concernente nell’aver emanato norme e provvedimenti contenenti criteri per la formazione delle graduatorie e punteggi integrativi correlati alla residenzialità di lungo periodo nel territorio regionale veneto e nel comune di Venezia, ordinando la disposizione di un piano di rimozione di tale condotta discriminatoria entro 60 giorni dalla pubblicazione della Sentenza stessa;
  • ordinare alla Regione del Veneto ed al Comune di Venezia, in solido fra di loro, la pubblicazione della Sentenza sul quotidiano “Il corriere della sera” a propria cura e spese per una sola volta;
  • condannare la Regione del Veneto ed il Comune di Venezia, in solido fra di loro, al rimborso dei 5/6 delle spese di lite in favore dei ricorrenti;
  1. di prendere atto della Determinazione del Comune di Venezia n. 811 del 16/04/2026 di assunzione dell’impegno di spesa, relativo alla quota di competenza comunale (pari al 50% dell’importo complessivo), necessario ad adempiere alle statuizioni della Sentenza n. 95 del 21.01.2026 della Corte di Appello di Venezia;
  1. di prendere attodel Decreto del Direttore della Direzione Programmazione, Lavori pubblici ed Edilizia n. 14434 del 10/06/2026 con il quale è stata riconosciuta la sussistenza del debito fuori bilancio di complessivi Euro 28.500,00 derivante dalla Sentenza esecutiva della Corte di Appello di Venezia n. 95 del 21/01/2026;
  1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio a carico dell'Amministrazione regionale, derivante dalla Sentenza esecutiva della Corte d’Appello di Venezia, pari a:
  • Euro 28.500,00 (Euro 14.213,00 riferibili al costo di competenza della Regione del Veneto correlato alla pubblicazione della Sentenza n. 95/2026 nel quotidiano “il Corriere della Sera”,
  • Euro 7.500,00 relativi al costo di competenza della Regione del Veneto per il danno non patrimoniale da erogare a ciascun ricorrente,
  • Euro 2.500,00 relativi alla somma anticipata per conto del Comune di Venezia “danno non patrimoniale” da erogare al ricorrente SUNIA Federazione di Padova,
  • Euro 4.287,00 a titolo di interessi legali la cui maturazione è stimata dalla pubblicazione dell’Ordinanza del Tribunale civile di Padova al momento dell’effettiva erogazione della somma);
  1. di dare atto che eventuali eccedenze, derivanti dal calcolo corretto degli interessi al momento della liquidazione, verranno portate in economia;
  1. di prendere atto che, successivamente al pagamento al ricorrente SUNIA Federazione di Padova della quota di competenza del Comune di Venezia, anticipata dalla Regione del Veneto su richiesta del legale del ricorrente, pari ad Euro 2.500,00, oltre interessi legali maturati dalla data della pubblicazione dell’Ordinanza n. 5/2025 del Tribunale civile di Padova al momento dell’effettiva erogazione della somma, la Regione del Veneto provvederà a chiedere il rimborso, della succitata somma anticipata, al Comune di Venezia accertando l’importo nel capitolo 100762 "Altre Entrate e Rimborsi Correnti N.A.C." del Bilancio di previsione 2026 -2028;
  1. di determinare in Euro 28.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria per Euro 24.213,00 con le risorse allocate sul capitolo di nuova istituzione U/105739 “Oneri derivanti da Sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 95/2026 – Altre spese correnti” e per la quota degli interessi stimati, pari ad Euro 4.287,00, con le risorse allocate sul capitolo 104739/U “Spese per altri interessi passivi - Edilizia” del bilancio di previsione 2026-2028;
  1. di dare atto che la Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia, attesta che i capitoli di spesa di cui al precedente punto 8presentano sufficiente capienza;
  1. di incaricare la Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione dei conseguenti adempimenti;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia della trasmissione del presente atto ai competenti Organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, c. 5 della L. n. 289/2002;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Del decreto del direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 14434 del 10 giugno 2026 si dà notizia in parte seconda - sezione prima del presente Bollettino Ufficiale, ndr)



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