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Bur n. 70 del 03 giugno 2026


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 428 del 28 maggio 2026

Rimodulazione della frequenza delle attività pratiche del Corso di Formazione specifica in Medicina Generale in modalità "Formazione - Lavoro" ex DGR n. 1709 del 30 dicembre 2022 e della frequenza dei tirocini dei medici che durante la frequenza ricoprono incarichi convenzionali di Medicina Generale, in allineamento al mutato contesto normativo e alla riorganizzazione della rete assistenziale territoriale.

Note per la trasparenza

La presente deliberazione, relativamente al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, rimodula la frequenza delle attività pratiche in modalità Formazione – Lavoro e rivede lo svolgimento dei tirocini per i medici che ricoprono incarichi convenzionali di Medicina Generale alla luce del mutato contesto normativo e organizzativo di riferimento e dell’attivazione del Ruolo Unico e della riorganizzazione della rete assistenziale territoriale.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

Il D. Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 e s.m.i, recependo disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli, ha istituito e disciplinato il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Il Corso è organizzato dalle singole Regioni e riservato ai laureati in medicina e chirurgia ed in possesso dei requisiti previsti dai bandi ed è diretto al conseguimento del diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale, necessario per l’iscrizione alla graduatoria unica regionale della Medicina Generale ai fini dell’accesso alle convenzioni con il S.S.N. in qualità di medico di Medicina Generale.

Nella Regione del Veneto tale Corso - che prevede una durata triennale ed è strutturato a tempo pieno - è stato declinato dal punto di vista organizzativo - didattico con DGR n. 175 del 25 febbraio 2025 ed è gestito dal 2018 dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, ai sensi della DGR n. 1763 del 19 novembre 2018.

Negli ultimi anni, dapprima a seguito della pandemia COVID-19 e della conseguente gestione post emergenziale e successivamente in considerazione della riconosciuta carenza di medici, la normativa nazionale di riferimento ha introdotto alcune previsioni che hanno fortemente mutato dal punto di vista sostanziale le modalità di frequenza del Corso.

Le principali novità hanno riguardato in particolare la possibilità di mantenere gli incarichi convenzionali in essere ante frequenza, di assumere durante la stessa incarichi temporanei e provvisori (con l’introduzione del Ruolo unico di assistenza primaria denominati a tempo determinato) in via convenzionale, e la possibilità di computare le ore relative agli incarichi di cui sopra e di sostituzione svolti durante la frequenza, ai fini pratici del Corso (normativa dapprima stabilita per singoli trienni formativi e poi prevista in via definitiva senza scadenze temporali ex art. 4 del D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024, convertito nella L. n. 15 del 21 febbraio 2025).

Le Regioni, quali enti organizzatori del Corso, in virtù dell’aumentato impegno lavorativo dei medici hanno pertanto previsto la possibilità di seguire la didattica teorica almeno parzialmente a distanza (FAD) e hanno individuato, come da indicazioni ministeriali, singoli moduli o percentuali di moduli definibili “prioritari” da svolgere a titolo di tirocinio (a questo proposito la Regione a suo tempo ha individuato i moduli distrettuali e di Medicina Generale, trattandosi di attività qualificanti del Corso, che, come noto, è orientato allo svolgimento di attività di Medicina Generale in via di titolarità in forma convenzionata).

La Regione del Veneto ha inoltre previsto, con DGR n. 1709 del 30 dicembre 2022, per coloro che svolgono un incarico convenzionale temporaneo, provvisorio (con l’introduzione del Ruolo unico di assistenza primaria denominato a tempo determinato) o di sostituzione su incarico Aulss con almeno 800 assistiti in carico, la possibilità di frequentare su base volontaria il Corso in modalità “Formazione - Lavoro”, prevedendo modalità agevolate di frequenza (ossia % diverse di attività in presenza nei diversi moduli formativi a seconda del numero di assistiti e dell’impegno lavorativo ricoperto) e valorizzando l’esperienza sul campo ai fini formativi con modalità guidate e attestabili.

Nel contesto descritto, si deve inoltre considerare l’applicazione delle previsioni del D.M. n. 77 del 23.5.2022 attuativo del Piano Nazionale Ripresa Resilienza (che in materia sanitaria prevede un finanziamento della Missione 6 articolato in due componenti: “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale” e “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”) e la progressiva riorganizzazione dell’assistenza territoriale tutt’oggi in corso (cfr. in particolare l’attivazione delle Case di Comunità ove operano anche i Medici di Medicina Generale, compresi coloro che frequentano il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale).

L’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale vigente, infine, all’art. 38 ACN ha previsto che l’incarico di Ruolo Unico comporta lo svolgimento di attività a ciclo di scelta e attività oraria pari a 38 ore settimanali, con progressiva riduzione dell’attività oraria in funzione dell’aumento delle scelte in carico. L’ACN, per i medici frequentanti il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale che assumono un incarico temporaneo (incarico assegnato a seguito della pubblicazione delle zone carenti che si consolida a tempo indeterminato con il conseguimento del diploma) del Ruolo unico di assistenza primaria, prevede nello specifico orari minimi di apertura degli ambulatori parametrati per scaglioni in base al numero di assistiti in carico e una modulazione oraria variabile (24 ore settimanali fino a 650 assistiti e 12 ore settimanali da 651 pazienti a 1000 assistiti), con verifica e adeguamento aziendale trimestrale al raggiungimento del limite numerico di assistiti di ciascuna fascia.

Le attività orarie, da svolgere per attività definite a livello distrettuale sulla base delle esigenze e delle indicazioni aziendali, nel contesto veneto - ai sensi della DGR n. 140 del 10.2.2025 - possono essere svolte nelle Case di comunità, nell’ambito della Continuità Assistenziale Diurna, nei Distretti, nel servizio 116-117, negli Ospedali di Comunità, negli Hospice, nelle Unità di Riabilitazione Territoriale, ed infine nell’assistenza turistica o per studenti fuori sede.

In risposta all’odierna carenza di medici e all’attuale contesto epidemiologico-assistenziale, oggi risulta più che mai necessario il prezioso contributo dei medici iscritti al Corso di Formazione specifica in Medicina Generale sia per ricoprire le numerose zone carenti rimaste scoperte nel territorio regionale a seguito delle assegnazioni agli aventi titolo previsti ex ACN, sia per lo svolgimento delle attività orarie sopra citate definite a livello distrettuale, agevolando l’inserimento lavorativo già durante la frequenza del corso, specie nelle Case di Comunità e nei nuovi contesti organizzativi previsti dalla normativa nazionale vigente.

Nello specifico, alla luce delle novità di recente succedutesi, si rende necessario tener conto sia del significativo impegno orario previsto dagli incarichi convenzionali in via continuativa nell’arco settimanale, sia il nuovo assetto lavorativo che oggi comporta un’articolazione lavorativa oraria diversificata e sedi di svolgimento diverse, anche nell’ambito di uno stesso incarico, passibili a loro volta di rimodulazioni nel corso del tempo.

Ne consegue la necessità di rivedere per tutti coloro che svolgono attività convenzionali le modalità di frequenza dei tirocini e la frequenza del Corso in modalità “Formazione-Lavoro” di cui alla DGR n. 1709 del 30.12.2022, in un’ottica di sostenibilità, ma anche di unitarietà didattica, elasticità ed efficacia organizzativa, tenuto conto che:

  • il percorso formativo triennale ha una forte vocazione pratica, date le ben 3200 ore di tirocinio su 4800 ore complessive;
  • le attività lavorative sono attestabili ma non valutabili dal punto di vista formativo;  
  • le Regioni, quali enti organizzatori, nel rispetto dei 36 mesi di Corso, sono comunque e in ogni caso tenute a garantire la qualità formativa attraverso attività valutabili con gli strumenti più opportuni.

Partendo dalle premesse sopra descritte, il Comitato Scientifico della Scuola di Medicina Generale nelle sedute del 13 gennaio e 27 marzo 2026, con il contributo della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale ha formulato una rimodulazione della frequenza delle attività pratiche del Corso di Formazione specifica in Medicina Generale in modalità “Formazione - Lavoro” e della frequenza dei tirocini dei medici che durante la frequenza ricoprono incarichi convenzionali di medicina generale come riportato nell’Allegato A che si propone di approvare con il presente atto quale parte integrante dello stesso.

Si prevede inoltre una quota di minima di attività da frequentare contestualmente all’attività professionale, in quanto attività ritenute essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del corso ed un rafforzamento degli strumenti di valutazione delle competenze acquisite durante i singoli moduli formativi.

Le nuove modalità di frequenza che riguarderanno, in maniera uniforme, tutti gli allievi dei corsi attivi ed attivandi, saranno applicate dalla Segreteria Organizzativa del Corso, espletati i necessari allineamenti informatici, e amministrativi, entro 2 mesi dalla pubblicazione del presente atto.

Le nuove disposizioni troveranno applicazione limitatamente alla durata dell’incarico convenzionale ricoperto dai medici in formazione e non comporteranno sospensioni e/o limitazioni alla borsa di studio che, laddove prevista, continuerà ad essere erogata nelle forme e con le modalità stabilite a livello nazionale e regionale.

Quanto sopra, pertanto, si pone del tutto in continuità con la ratio sottesa alla Formazione - Lavoro, precedentemente definita con DGR n. 1709 del 30 dicembre 2022, rappresentando un riordino organico delle modalità di frequenza della parte pratica del Corso in ottica di unitarietà didattica ed efficienza gestionale, come richiede l’attuale contesto normativo e la riorganizzazione della rete assistenziale territoriale in atto.

Al fine di agevolare una fruizione chiara e unitaria delle informazioni da parte dei medici frequentanti il Corso, si incarica la Segreteria Organizzativa del Corso di pubblicare nell’apposita piattaforma un “disciplinare” generale con le indicazioni utili di volta in volta aggiornate, sulla frequenza del corso.

Si incarica la U.O. Cure primarie afferente la Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente atto nonché della trasmissione dello stesso alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica per il seguito di competenza. Si specifica altresì che eventuali adattamenti o modifiche di carattere non sostanziale alle disposizioni della presente deliberazione saranno approvati con provvedimento del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 368 del 17.08.1999 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 202 del 27.12.2024 convertito in L. n. 15 del 21.2.2025;

VISTO il D.M. n. 77 del 23.5.2022;

VISTO l’A.C.N. della Medicina Generale vigente;

VISTE le DD.G.R. n.1763 del 19.11.2018, n. 1709 del 30.12.2022 e n. 240 del 10.2.2025;

VISTO l’art. 2, co. 2 della L.R. n. 54/2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di rimodulare, relativamente al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, la frequenza delle attività pratiche in modalità “Formazione-Lavoro” e di rivedere lo svolgimento dei tirocini per i medici titolari di incarichi convenzionali di Medicina Generale, alla luce del mutato contesto normativo e organizzativo di riferimento, nonché dell’attivazione del Ruolo Unico e della riorganizzazione della rete assistenziale territoriale;
  3. di approvare, alla luce del mutato contesto di riferimento descritto in premessa, l’Allegato A contenente la “Rimodulazione della frequenza delle attività pratiche del Corso di Formazione specifica in Medicina Generale in modalità “Formazione - Lavoro” e della frequenza dei tirocini dei medici che durante la frequenza ricoprono incarichi convenzionali di Medicina Generale”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di stabilire che le nuove disposizioni troveranno applicazione limitatamente alla durata dell’incarico convenzionale ricoperto dai medici in formazione e non comporteranno sospensioni e/o limitazioni alla borsa di studio che, laddove prevista, continuerà ad essere erogata nelle forme e con le modalità stabilite a livello nazionale e regionale;
  5. di prevedere che le nuove modalità di frequenza che riguarderanno, in maniera uniforme, tutti gli allievi dei corsi attivi ed attivandi, saranno applicate dalla Segreteria Organizzativa del Corso, espletati i necessari allineamenti informatici, e amministrativi, entro 2 mesi dalla pubblicazione del presente atto;
  6. di stabilire che, per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, restano in vigore le disposizioni della DGR n. 1709 del 30 dicembre 2022 in quanto compatibili;
  7. di stabilire che eventuali adattamenti o modifiche di carattere non sostanziale alle disposizioni della presente deliberazione saranno approvati con provvedimento del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria;
  8. di stabilire che la Segreteria Organizzativa del Corso, al fine di agevolare una fruizione chiara e unitaria delle informazioni da parte dei medici frequentanti il Corso, pubblichi nell’apposita piattaforma un “disciplinare” generale con le indicazioni utili di volta in volta aggiornate, sulla frequenza del corso;  
  9. di incaricare l’U.O. Cure Primarie afferente la Direzione Programmazione Sanitaria della trasmissione del presente atto alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica per il seguito di competenza;
  10. di incaricare l’U.O. Cure Primarie afferente la Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente atto;
  11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_428_26_AllegatoA_584099.pdf

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