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Materia: Edilizia abitativa
Deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 28 maggio 2026
Autorizzazione al Piano Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Porto Tolle (RO) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.
Con il presente atto, si approva il Piano di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Porto Tolle (RO), ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017.
L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.
L’art. 48 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 39/2017, come novellato dalla Legge regionale 20 maggio 2025, n. 6, sono di competenza della Giunta regionale le funzioni di cui al comma 1, lettera j) che stabilisce l’autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica.
Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all’art. 21, comma 1 della L.R. n. 39/2017:
In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 prevede che:
In attuazione del comma 7 dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, art. 25 sono state definite le procedure per l’alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell’art. 25 del Regolamento sopra citato prevede che, nell’individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:
Come previsto al comma 4 dell’art. 25 del richiamato Regolamento, non possono essere inclusi nel Piano di vendita alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio. Inoltre, gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.
Il Comune di Porto Tolle (RO) con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 25 marzo 2026, trasmessa con nota n. 5737 del 13 aprile 2026, acquisita al protocollo regionale n. 218145 di pari data e successivamente integrata con nota n. 6287 del 22 aprile 2026, acquisita al protocollo regionale n. 235194 di pari data, tenuto conto dei sopra richiamati criteri di cui al comma 3 dell’art. 25 del Regolamento n. 4/2018, ha approvato una proposta per disporre l’alienazione, su un totale di n. 59 alloggi, di n. 35 unità abitative, delle quali n. 33 risultano, allo stato attuale, sfitte da anni nonché prive dei requisiti per l’abitabilità mentre n. 2 sono occupate da inquilini che hanno manifestato l’interesse all’acquisto.
Come da specifica del Comune, il ricavato della vendita sarà destinato al reinvestimento relativo alla ristrutturazione di quattro alloggi, attualmente sfitti ed inagibili, ma ubicati nelle frazioni più attrattive, per la presenza di servizi essenziali quali scuole, ambulatori medici, trasporto pubblico e negozi di prima necessità, siti nelle località di Ca’ Donzello e Ca’ Tiepolo.
Per quanto riguarda il valore di stima degli immobili, l'ente procederà, secondo il proprio regolamento, ad acquisire una perizia asseverata.
È necessario sottolineare che le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 e dal Piano Strategico delle Politiche della Casa del Veneto.
Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell’elenco Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La Direzione Programmazione Lavori Pubblici – Unità Organizzativa Edilizia ha valutato che la proposta di Piano di vendita, presentata dal Comune di Porto Tolle (RO), risulta coerente con la normativa e la programmazione regionale in materia, pertanto, può essere accolta ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 della L.R. n. 39/2017 e dall’art. 25, comma 1 del R.R. n. 4/2018.
L’art. 25 del R.R. n. 4/2018 stabilisce al comma 2 che la durata del Piano di vendita è di cinque anni ed al comma 5 che il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza variarne la scadenza.
Ai sensi dell’art. 25, comma 9 del R.R. n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare alla Struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite.
Si incarica la Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.”;
VISTO l’art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80;
VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Porto Tolle (RO) n. 15 del 25 marzo 2026, trasmessa con nota n. 5737 del 13 aprile 2026 acquisita al protocollo regionale n. 218145 di pari data e successivamente integrata con nota n. 6287 del 22 aprile 2026 acquisita al protocollo regionale n. 235194 di pari data;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 39/2017, come novellato dalla Legge regionale n. 6/2025;
VISTA la Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 come modificata dalla Legge statutaria 12 maggio 2020 n. 1;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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