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Bur n. 62 del 15 maggio 2026


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 13 maggio 2026

Destinazione delle risorse da assegnare, per l'anno 2026, a favore dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto e delle scuole dell'infanzia non statali. L.R. n. 32/1990 e L.R. n. 23/1980.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si individuano le risorse da assegnare ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto e alle scuole dell’infanzia non statali per l’anno 2026.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

L’attuale assetto normativo affida molteplici compiti alla Regione del Veneto in materia di prestazioni pubbliche dirette a soddisfare bisogni primari ed essenziali della cittadinanza e, in particolare, della famiglia.

Tra gli altri, la Regione del Veneto promuove e sostiene:

  • i servizi rivolti alla prima infanzia, al fine di assicurare alla famiglia un sostegno adeguato e di consentire l’accesso della donna nel mondo del lavoro, attraverso il riconoscimento di contributi per la gestione di asili nido, servizi innovativi e nidi presso i luoghi di lavoro, ai sensi delle L.R. n. 32/1990 e L.R. n. 2/2006 e secondo gli indirizzi del D.Lgs. n. 65/2017;
  • le scuole dell’infanzia non statali, riconoscendone la funzione sociale svolta sul territorio, mediante l’erogazione di contributi destinati alla gestione e alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi e all’acquisto di materiale didattico e d’uso, ai sensi della L.R. n. 23/1980.

Stante la centralità delle politiche a sostegno della famiglia risulta necessario garantire l’erogazione delle prestazioni precitate, in continuità con gli interventi operati negli anni precedenti.

Con il presente provvedimento si individuano le disponibilità presenti nel Bilancio regionale di previsione per l’anno 2026 per dare seguito ai necessari e conseguenti atti di spesa.

Per quanto attiene il finanziamento dei servizi per la prima infanzia previsti dalla L.R. n. 32/1990, risulta disponibile un fondo di euro 17.750.400,00 stanziato sul capitolo di spesa n. 105671 recante “Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a favore della prima infanzia - trasferimenti correnti (ART. 133, C. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, N.11 - ARTT. 13, 50, L.R. 16/02/2010, N.11)”.

Si ripropongono i criteri di riparto del contributo gestione nidi, qui di seguito riportati, applicati dal 2000 ed approvati con DGR n. 3316/2000 ai sensi della L.R. n. 32/1990, della L.R. n. 22/2002 e della L.R. n. 2/2006:

Criteri di riparto Peso
Nr bambini frequentanti nel corso dell'anno 0,50
Nr bambini iscritti nel corso dell'anno 0,20
Nr giorni di apertura del servizio nel corso dell'anno 0,20
Nr giorni di apertura del servizio nei mesi di luglio e agosto 0,10


Il conteggio dei bambini iscritti e frequentanti fino a n. 5 ore giornaliere (part-time) è pari al 70% di quello degli iscritti e frequentanti a tempo pieno.

Come noto, ai sensi della L.R. n. 32/1990, le domande di contributo vengono inviate dagli enti gestori dei servizi o dagli enti titolari entro il 30 aprile di ogni anno e il finanziamento viene riconosciuto a copertura parziale dei costi di gestione per l’anno solare in corso (gennaio-dicembre 2026) utilizzando come criterio di riparto i dati della gestione dell’anno solare precedente (gennaio-dicembre 2025).

Ove il dato dell’anno precedente non fosse disponibile, i servizi compilano la domanda indicando, in ordine di priorità:

  1. i dati della gestione 2025 per le mensilità disponibili;
  2. i dati della gestione 2026 per le mensilità da gennaio ad aprile 2026;
  3. un dato medio (media aritmetica) delle mensilità 2025 e 2026 di cui ai punti 1. e 2. per i rimanenti mesi.

I contributi regionali sono garantiti ai nuovi gestori anche in assenza del bando regionale, qualora si presentino variazioni di titolarità dei servizi, stante l'essenzialità rivestita dai servizi rivolti alla prima infanzia, intesi come prestazioni di rilevante interesse pubblico finalizzati alla soddisfazione dei bisogni primari ed essenziali delle famiglie.

In assenza di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale non è comunque possibile accedere a contributi pubblici, ai sensi della L.R. n. 22/2002.

Infine, si stabilisce che la U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile eroghi i contributi regionali ai servizi alla prima infanzia sulla base delle domande pervenute entro il 30 aprile di ogni anno.

Qualora si presentino variazioni di titolarità in corso d'anno, si provvederà, ove possibile, ripartendo le quote di competenza tra l'ente gestore cedente e quello subentrante.

Ne consegue che:

  1. cambi di titolarità avvenuti successivamente al 30 aprile o precedenti al 30 aprile ma comunicati tardivamente, verranno registrati dalla U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile ma non recepiti ai fini del riparto dell’anno solare in corso. I contributi vengono riconosciuti per intero al nuovo ente gestore a partire dall’anno successivo;
  2. cambi di titolarità avvenuti prima del 30 aprile e comunicati all’U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile entro termini congrui per l’avvio del procedimento e la sua conclusione entro il 30 aprile, comportano l’erogazione pro-quota dei contributi:
  • al gestore cedente per i mesi di titolarità del servizio;
  • al gestore subentrante a partire dal mese in cui ha acquisito la titolarità del servizio previa verifica del rilascio da parte del Comune o dell’ULSS competente dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.

Con riferimento alle scuole dell’infanzia non statali previste dalla L.R. n. 23/1980 risulta inoltre disponibile l’importo di euro 20.249.600,00, stanziato sul capitolo di spesa n. 105670 recante “Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a favore della scuola dell'infanzia - trasferimenti correnti (Art. 133, c. 3, lett. i, l.r. 13/04/2001, n.11 - Artt. 13, 50, l.r. 16/02/2010, n.11)”, di cui euro 5.500.000,00 saranno destinati quale quota per l’onere derivante dall’assunzione degli insegnanti di sostegno titolati a carico della scuola, per un impegno orario al di sopra delle 5 ore settimanali. Il contributo è riconosciuto a copertura delle spese per gli insegnanti di sostegno dedicati a minori con disabilità certificate.

I criteri fino ad ora adottati e tuttora da adottarsi per l’assegnazione del contributo alle scuole sono gli stessi definiti con la DGR n. 3316 del 13 ottobre 2000 ed approvati con DGR n. 2501 del 21 settembre 2001:

Criteri di riparto Fondo per la gestione Peso
Nr sezioni autorizzate e funzionanti, secondo i parametri seguenti: 50% del Fondo

Scuole con 1 sezione

1,00

Scuole con 2 sezioni

1,12

Scuole con 3 sezioni

1,31

Scuole con 4 sezioni

1,57

Scuole con 5 sezioni

1,88

Scuole con 6 sezioni

2,16

Scuole con 7 sezioni

2,40

Scuole con 8 sezioni

2,61

Scuole con 9 sezioni

2,94

Scuole con 10 e più sezioni

3,00
Nr bambini frequentanti, secondo i parametri seguenti: 50% del Fondo

Fino a 20 bambini

1,00

Da n. 21 a n. 40 bambini

1,15

Da n. 41 a n. 60 bambini

1,30

Oltre 60 bambini

1,45

 

Criteri di riparto Fondo per insegnanti di sostegno
Nr insegnanti di sostegno a carico dell’Ente

 

Ai sensi della L.R. n. 23/1980 i contributi regionali vengono erogati a sostegno dei costi di gestione e degli insegnanti di sostegno per l’anno scolastico in corso (2025-2026), sulla base dei dati noti al 31 ottobre 2025. La domanda può essere integrata con i dati sugli insegnanti di sostegno entro e non oltre il 31 gennaio 2026. Ogni variazione intervenuta successivamente ai termini previsti dalla Legge regionale non è tenuta in considerazione ai fini del riparto.

Si propone di incaricare Azienda Zero, ai sensi della Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 che prevede che la stessa sia competente per l’esecuzione dei pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione previo trasferimento delle relative risorse regionali, dell’erogazione delle somme assegnate per l’anno 2026 ai beneficiari di cui alle L.R.  n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990 sulla base della trasmissione, da parte della competente Direzione Servizi Sociali, dell'elenco dei soggetti beneficiari, dei relativi dati anagrafici e fiscali e delle somme assegnate per l’anno 2026.

Azienda Zero provvederà inoltre a predisporre gli adempimenti formali connessi al pagamento e quelli fiscali relativi alle ritenute applicate.

Per quanto innanzi esposto si determina in complessivi euro 38.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore dei servizi per la prima infanzia riconosciuti e delle scuole dell’infanzia non statali, da erogare per il tramite di Azienda Zero, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa del Bilancio regionale di previsione 2026-2028, entro il corrente esercizio:

  • n. 105671 recante “Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a favore della prima infanzia - trasferimenti correnti (ART. 133, C. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, N.11 - ARTT. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)” per l’importo di euro 17.750.400,00 finalizzato al finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 32/1990;
  • n. 105670 recante “Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a favore della scuola dell'infanzia - trasferimenti correnti (Art. 133, c. 3, lett. i, l.r. 13/04/2001, n.11 - Artt. 13, 50, l.r. 16/02/2010, n.11)” per l’importo di euro 20.249.600,00 finalizzato agli interventi di cui alla L.R. n. 23/1980.

Il Direttore della Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati tali capitoli, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza.

Si incarica il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, in caso di errori materiali nel presente atto, dell’adozione del conseguente provvedimento di rettifica da comunicare alla eventuale parte interessata.

Si incarica il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile dell’esecuzione del presente atto ivi compresi i provvedimenti necessari all’individuazione dei soggetti beneficiari della L.R. n. 32/1990, della L.R. n. 2/2006 e della L.R. n. 23/1980, della quantificazione delle rispettive spettanze, nonché a provvedere al riparto delle somme in coerenza con i criteri sopra descritti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 65/2017;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n.118/2001;

VISTA la L.R. n. 23/1980;

VISTA la L.R. n. 32/1990;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTA la L.R. n. 22/2002;

VISTA la L.R. n. 2/2006;

VISTA la L.R. n. 19/2016;

VISTA la L.R. n. 2/2026;

VISTA la L.R. n. 3/2026;

VISTA la L.R. n. 4/2026;

VISTA la DGR n. 3316 del 13/10/2000;

VISTA la DGR n. 2501 del 21/9/2001;

VISTA la DGR n. 1607 del 19/11/2021;

VISTA la DGR n. 219 del 09/04/2026;

VISTO il DSPG n. 3 del 15/04/2026;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di riconoscere per l'anno 2026 le risorse da assegnare ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto in attuazione della L.R. n. 32/1990 e della L.R. n. 2/2006 e alle scuole dell’infanzia non statali in attuazione della L.R. n. 23/1980;
  3. di determinare in euro 38.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore dei servizi per la prima infanzia riconosciuti e delle scuole dell’infanzia non statali, da erogare per il tramite di Azienda Zero, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa del Bilancio regionale di previsione 2026-2028, entro il corrente esercizio:
    • n. 105671 recante “Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a favore della prima infanzia - trasferimenti correnti (Art. 133, C. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - Artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)” per l’importo di euro 17.750.400,00 finalizzato al finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 32/1990;
    • n. 105670 recante “Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a favore della scuola dell'infanzia - trasferimenti correnti (Art. 133, c. 3, lett. i, l.r. 13/04/2001, n. 11 - Artt. 13, 50, l.r. 16/02/2010, n. 11)” per l’importo di euro 20.249.600,00 finalizzato agli interventi di cui alla L.R. n. 23/1980;
  4. di dare atto che il Direttore della Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
  5. di incaricare il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile dell’esecuzione del presente atto ivi compresi i provvedimenti necessari all’individuazione dei soggetti beneficiari della L.R. n. 32/1990, della L.R. n. 2/2006 e della L.R. n. 23/1980, della quantificazione delle rispettive spettanze, nonché a provvedere al riparto delle somme di cui al punto 3, in coerenza con i criteri in premessa descritti;
  6. di incaricare il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, in caso di errori materiali nel presente atto, dell’adozione del conseguente provvedimento di rettifica da comunicare alla eventuale parte interessata;
  7. di incaricare Azienda Zero dell’erogazione dei contributi, relativi all’anno 2026, ai soggetti beneficiari di cui al punto 2, così come individuati con Decreti del Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avventuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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