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Bur n. 62 del 15 maggio 2026


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 358 del 13 maggio 2026

Approvazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare ai fini dell'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri. D.Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12/2024. D.Lgs. n. 190/2024, art. 12.

Note per la trasparenza

L’art. 12 del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), prevede che ciascuna Regione e Provincia autonoma adotti un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di potenza aggiuntiva di energia derivante da fonti rinnovabili al 2030, previsti dall’Allegato C-bis all’art. 11-bis del Decreto Legislativo medesimo, che per il Veneto sono pari a 5.828 MW. Con il presente provvedimento si approvano Documento Preliminare e Rapporto Ambientale Preliminare al fine dell'avvio dell'iter della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, ai sensi della Legge regionale n. 12 del 27 maggio 2024 e del Regolamento regionale n. 3 del 9 gennaio 2025.

L'Assessore Marco Zecchinato, di concerto con l'Assessore Massimo Bitonci e l'Assessore Elisa Venturini, riferisce quanto segue.

L’Unione Europea ha delineato un quadro normativo volto a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili, considerato essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

In particolare, la Direttiva 2018/2001 (cd. RED II), aggiornata dalla Direttiva 2023/2413 (cd. RED III) per garantire la diffusione delle fonti rinnovabili, che rappresenta una leva centrale della strategia europea in materia di approvvigionamento energetico, ha stabilito principi di semplificazione delle procedure autorizzative, fissando tempi massimi per l’approvazione dei progetti e introducendo criteri di proporzionalità e necessità.

Con la revisione della Direttiva sulle energie rinnovabili nell’ambito del Pacchetto Fit for 55, l’Unione europea ha fissato un obiettivo vincolante: raggiungere un consumo pari ad almeno il 42,5% di energia rinnovabile sul consumo energetico finale entro il 2030, con l’obiettivo indicativo di arrivare al 45% (Commissione europea – Renewable Energy Directive revision).

L’art. 15-quater della Direttiva RED II, introdotto dalla Direttiva 2023/2413, ha previsto le zone di accelerazione come “zone terrestri, delle acque interne e marine sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto delle specificità della zona prescelta […]”.

Le zone di accelerazione terrestri delle energie rinnovabili (renewables acceleration areas – RAA), specificamente individuate dagli Stati membri, sono aree particolarmente adatte alla rapida messa in funzione di impianti alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), in virtù del fatto che la diffusione del tipo specifico di energia non ha un impatto ambientale significativo (es. su biodiversità, aree protette, ecc.); rappresentano quindi aree idonee sotto il profilo ambientale e, per questo motivo, lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili è da considerarsi di interesse pubblico prevalente.

L'art. 15-quater, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva (UE) 2018/2001 prevede altresì che, ove necessari ed al fine di evitare l'eventuale impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o quantomeno al fine di ridurlo, il Piano contempli adeguate misure di mitigazione.

La norma comunitaria di cui trattasi è stata recepita a livello nazionale dall’art. 12 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.

L’art. 12 del D.Lgs. n. 190/2024 prevede che ciascuna Regione e Provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli Enti locali, adotti un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, per agevolare il raggiungimento del 30% dei consumi finali lordi da FER entro il 2030, in attuazione degli obiettivi comunitari e del “Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima” (PNIEC), aggiornato a seguito del Pacchetto legislativo Fit for 55.

Per lo Stato italiano gli obiettivi di potenza aggiuntiva previsti al 2030 dall’Allegato C-bis all’art. 11-bis del D. Lgs. n. 190/2024 sono di 80.001 MW e, nello specifico, per la Regione del Veneto sono di 5.828 MW.

L’elaborazione del Piano di cui trattasi rappresenta, quindi, un passaggio strategico per assicurare la coerenza tra gli obiettivi di decarbonizzazione, la tutela del paesaggio e la gestione sostenibile del territorio, costituendo altresì una delle misure per consentire al Veneto di rispettare i target assegnati nel quadro del nuovo obiettivo di potenza nominale aggiuntiva. Il Piano, ponendosi in una logica di continuità e coerenza programmatoria e strategica rispetto al Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER), approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 20 del 18 marzo 2025, si prefigura altresì come sua diretta attuazione (in tal senso si richiama l’azione del NPER D.1.4-1 “Individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra e definizione delle aree di accelerazione in attuazione della normativa vigente”).

Gli effetti del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, ai sensi dell’art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 190/2024, consistono nell’applicazione di regimi amministrativi semplificati e accelerati per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e delle relative infrastrutture connesse:

  • per gli interventi ricadenti nei regimi di attività libera e procedura abilitativa semplificata (PAS), si applicano le semplificazioni procedurali previste dalla normativa vigente e la realizzazione non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso;
  • per gli interventi soggetti ad autorizzazione unica, si applicano le procedure semplificate previste dall’art. 11-quater, comma 1 del D.Lgs. n. 190/2024 e l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante, con termini ridotti di un terzo;
  • sempre per gli interventi soggetti ad autorizzazione unica, non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica del Piano di cui trattasi.

In un simile contesto normativo e procedimentale, al fine quindi di garantire il coordinamento interdisciplinare necessario ad affrontare le disparate tematiche coinvolte, la Giunta regionale con Deliberazione 11 novembre 2025, n. 1443 ha costituito un Gruppo di lavoro, incaricandolo della redazione del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, con la seguente composizione:

  • Coordinatore referente: Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale;
  • Direzione Ricerca Innovazione e Competitività energetica;
  • Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;
  • Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;
  • Direzione Difesa Suolo e della Costa;
  • Direzione Infrastrutture e Trasporti;
  • Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;
  • Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettive.

L’art. 12, comma 8 del D.Lgs. n. 190/2024 prevede che il Piano sia sottoposto a valutazione ambientale strategica e che tale procedura si svolga secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 152/2006 per i piani sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica in sede statale, con applicazione dei termini procedimentali ridotti della metà.

Nell’ambito della propria attività, il Gruppo di lavoro sopra citato si è avvalso del supporto della società Seingim Global Service S.r.l. con sede legale in Ceggia (VE). La società è stata incaricata con Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 13707 del 16 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in qualità di Coordinatore referente del servizio tecnico di redazione del rapporto ambientale nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di incidenza ambientale (VINCA), nonché del supporto tecnico nella predisposizione del Piano.

Alla luce di quanto esposto, in coerenza con il NPER, sono state redatte le proposte di Documento Preliminare e di Rapporto Ambientale Preliminare, ove sono individuati gli obiettivi generali, delineati i possibili scenari di Piano, nonché sviluppate le analisi e le valutazioni sui possibili impatti ambientali significativi, come previsto dall’art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

Su tali obiettivi generali e possibili scenari è altresì stato effettuato dagli Assessori competenti un incontro informativo, in data 16 marzo 2026, con gli Ordini professionali, le Associazioni di categoria, l'Anci, i Sindacati, le Università e le Organizzazioni non profit dedicate alla protezione di ambiente e beni culturali, a seguito del quale sono stati raccolti e valutati gli apporti collaborativi pervenuti.

Le proposte di Documento Preliminare e di Rapporto Ambientale Preliminare sono, quindi, state esaminate e condivise all’unanimità dal Gruppo di lavoro da ultimo nella seduta tenutasi il giorno 8 aprile 2026, con il coinvolgimento della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso sugli aspetti di natura metodologica e procedurale. Il Documento Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare, perfezionati con dati cartografici successivamente acquisiti, sono volti all’individuazione delle zone di accelerazione per gli impianti fotovoltaici, dei relativi sistemi di accumulo dell’energia elettrica co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli stessi.

Si sottopongono conseguentemente all’approvazione della Giunta regionale le versioni finali, elaborate dalla ditta affidataria società Seingim Global Service S.r.l. e assunte dal Gruppo di lavoro di cui alla DGR n. 1443/2025, coordinato dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, del Documento Preliminare, comprensivo dell’elenco delle autorità competenti in materia ambientale, (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) e del Rapporto Ambientale Preliminare del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri della Regione Veneto (Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), al fine di poter adempiere alle procedure di consultazione previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006.

Si propone, inoltre, di individuare la Direzione Pianificazione Territoriale quale Autorità procedente ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di cui trattasi, nonché di incaricare il Direttore della Direzione medesima di tutti gli adempimenti necessari al completamento della Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413, art. 15 quater;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte seconda, titolo II;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, art. 12;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35;

VISTA la Legge regionale 19 luglio 2022, n. 17;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 20/2025 di approvazione del Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 313 del 29 marzo 2022;

VISTA la Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1443 del 11 novembre 2025;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di prendere atto che il Gruppo di lavoro interdisciplinare costituito con DGR n. 1443 dell'11 novembre 2025 ed incaricato della redazione del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 190/2024, ha esaminato e condiviso all’unanimità i seguenti documenti previsti dall’art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con il coinvolgimento della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, sugli aspetti di natura metodologica e procedurale:
  • Documento preliminare del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri della Regione Veneto, completo dell’elenco delle autorità competenti in materia ambientale;
  • Rapporto Ambientale Preliminare del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri della Regione del Veneto;
  1. di approvare il Documento preliminare del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri della Regione del Veneto, completo dell’elenco delle autorità competenti in materia ambientale di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a fini dell’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della L.R. 27 maggio 2024, n. 12 e dell'art.12 del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190;
  1. di approvare il Rapporto Ambientale Preliminare del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri della Regione del Veneto di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a fini dell’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della L.R. 27 maggio 2024, n. 12 e dell'art.12 del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190;
  1. di individuare la Direzione Pianificazione Territoriale quale Autorità procedente ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 190/2024;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di tutti gli adempimenti necessari al completamento della Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 13 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell’esecuzione del presente atto;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_358_26_AllegatoA_582814.pdf
Dgr_358_26_AllegatoB_582814.pdf

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