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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 13 maggio 2026
Adempimenti connessi all'avvio della XII legislatura: funzioni di Avvocato coordinatore. Art. 5 della Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii. Avvio dell'iter preordinato alla nomina.
Si provvede, quale adempimento connesso all’avvio della XII Legislatura, a dare l’autorizzazione alla pubblicazione dell’avviso esplorativo per il conferimento dell’incarico di Avvocato coordinatore, ruolo previsto dall’art. 5, comma 1 della Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii.
L'Assessore Filippo Giacinti riferisce quanto segue.
In relazione agli adempimenti organizzativi connessi all’avvio della XII Legislatura, si rende necessario dare corso alla procedura preordinata alla nomina dell’Avvocato coordinatore, ruolo previsto dall’art. 5, comma 1 della Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii.
Nello specifico all'Avvocatura regionale, ai sensi della citata L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., competono le seguenti funzioni:
La figura di vertice dell’Avvocatura regionale è individuata nell’Avvocato coordinatore che, nel quadro delle funzioni previste dall’art. 1 della citata L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. e fatta salva ogni ulteriore attività di competenza attribuita dalla Giunta regionale, riveste un ruolo strategico, provvedendo tra l’altro, ai sensi di legge, a:
L’incarico di Avvocato coordinatore, proprio in quanto massima figura di vertice dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale in campo legale, viene conferito dalla Giunta regionale su base fiduciaria, ferma restando la imprescindibile documentata esperienza professionale.
In ragione della sussistenza di tali presupposti altamente fiduciari alla base della nomina, la durata dell’incarico in argomento è direttamente collegata all’organo amministrativo che ne dispone la nomina stessa, disponendo all’art. 5, comma 2 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., che l’incarico è “risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della Legislatura”, anche qualora anticipata rispetto alla naturale scadenza.
In relazione ai primi adempimenti connessi all’avvio della XII Legislatura, si rende necessario avviare l’iter preordinato al conferimento dell’incarico di Avvocato coordinatore, ferma restando l’iscrizione all’Albo speciale dei patrocinanti presso le magistrature superiori, tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale ovvero fra avvocati esterni all’Amministrazione regionale, con documentata esperienza professionale con specifico riguardo al diritto amministrativo.
Quanto alle modalità di individuazione, tenuto conto che la copertura della posizione in argomento prevede requisiti di particolare rilievo, risulta opportuno allargare anche ad avvocati esterni all’Amministrazione la rosa dei possibili candidati, come consentito dalla normativa summenzionata, dando corso alla pubblicazione di apposito avviso esplorativo sul sito istituzionale, ferma restando la possibilità di effettuare, oltre alla valutazione dei curricula presentati, un eventuale colloquio con uno o più dei candidati, considerata la natura altamente fiduciaria nell’individuazione dell’incaricato per le motivazioni testé rappresentate.
Ciò premesso, si ritiene opportuno autorizzare la competente Direzione Organizzazione e Personale a pubblicare apposito avviso esplorativo per manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Avvocato coordinatore, demandando alla stessa Struttura ogni successivo connesso adempimento istruttorio, al fine di raccogliere anche candidature di avvocati estranei all’Amministrazione regionale, in possesso di idonea qualificazione e documentata esperienza professionale, al fine di allargare la rosa dei possibili candidati oltre ai dirigenti avvocati, già dipendenti interni, aventi il prescritto titolo di patrocinanti presso le magistrature superiori.
L’avviso non rivestirà carattere vincolante e avrà scadenza, stante l’urgenza di individuare e nominare il nuovo Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.
Resta impregiudicata la facoltà, stante il rapporto altamente fiduciario a base della nomina, di individuare l’incaricato anche tra coloro che non presentino domanda alla luce dell’avviso di cui trattasi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la documentata esperienza professionale comprovata dal relativo curriculum vitae di cui sarà disposta la pubblicazione, unitamente al provvedimento di nomina, nel Bollettino ufficiale della Regione.
Si propone, infine, di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
VISTA la Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;
delibera
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