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Materia: Cultura e beni culturali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 338 del 05 maggio 2026
Approvazione modalità di iscrizione all'Elenco regionale degli operatori dello spettacolo viaggiante. Legge regionale 12 agosto 2025, n. 17, art. 3.
Con il presente provvedimento si stabiliscono le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell’Elenco regionale degli operatori dello spettacolo viaggiante, istituito dall’art. 3 della L.R. n. 17/2025.
L'Assessore Valeria Mantovan riferisce quanto segue.
La Legge regionale 12 agosto 2025, n. 17 “Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante” persegue l’obiettivo di sostenere le attività dello spettacolo viaggiante e di riconoscerne il ruolo di espressione della cultura popolare e di aggregazione sociale, nonché di sostenere la formazione, l’aggiornamento professionale, le forme di associazione, l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento.
L’art. 3 della L.R. n. 17/2025 istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo, l’Elenco regionale degli operatori titolari della licenza di cui all’art. 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” che esercitano nel territorio regionale le attività di spettacolo viaggiante. La norma regionale prevede inoltre che l’Elenco venga aggiornato annualmente e le sue risultanze siano pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
Si evidenzia che l’attivazione del citato Elenco regionale costituisce il necessario presupposto per l’attuazione degli interventi di sostegno regionale previsti dall’art. 7 della L.R. n. 17/2019 e di seguito indicati:
Si propongono, pertanto, all’approvazione della Giunta regionale le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell’Elenco regionale degli operatori dello spettacolo viaggiante, che contiene i seguenti elementi essenziali degli operatori del settore:
Ai fini dell'iscrizione all’Elenco regionale, l’operatore richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
La domanda di iscrizione all’Elenco regionale può essere presentata in sede di prima applicazione, nel 2026, dal 18 maggio al 18 giugno e per gli anni successivi dall’1 al 30 settembre di ogni anno.
La Direzione Beni attività culturali e sport, Struttura regionale competente in materia di spettacolo, accerta la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti previsti e la completezza della documentazione prevista. Il Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport adotta il provvedimento conclusivo del procedimento, dandone comunicazione ai destinatari, e dispone l’iscrizione del richiedente all’Elenco regionale.
Entro il 31 gennaio di ogni anno è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l'Elenco regionale aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente, a cura della Direzione Beni attività culturali e sport.
Tutto ciò premesso, si propongono all’approvazione della Giunta regionale le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell’Elenco regionale in oggetto, di cui all’Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale.
Si propone di incaricare la Direzione Beni attività culturali e sport dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge regionale 12 agosto 2025, n. 17, in particolare l’art. 3;
Visto l’art. 2, co. 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii;
delibera
(seguono allegati)
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