Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica la versione stampabile del BUR n. 60 del 12/05/2026
Scarica la versione firmata del BUR n. 60 del 12/05/2026
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 60 del 12 maggio 2026


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 338 del 05 maggio 2026

Approvazione modalità di iscrizione all'Elenco regionale degli operatori dello spettacolo viaggiante. Legge regionale 12 agosto 2025, n. 17, art. 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si stabiliscono le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell’Elenco regionale degli operatori dello spettacolo viaggiante, istituito dall’art. 3 della L.R. n. 17/2025.

L'Assessore Valeria Mantovan riferisce quanto segue.

La Legge regionale 12 agosto 2025, n. 17 “Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante” persegue l’obiettivo di sostenere le attività dello spettacolo viaggiante e di riconoscerne il ruolo di espressione della cultura popolare e di aggregazione sociale, nonché di sostenere la formazione, l’aggiornamento professionale, le forme di associazione, l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento.

L’art. 3 della L.R. n. 17/2025 istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo, l’Elenco regionale degli operatori titolari della licenza di cui all’art. 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” che esercitano nel territorio regionale le attività di spettacolo viaggiante. La norma regionale prevede inoltre che l’Elenco venga aggiornato annualmente e le sue risultanze siano pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Si evidenzia che l’attivazione del citato Elenco regionale costituisce il necessario presupposto per l’attuazione degli interventi di sostegno regionale previsti dall’art. 7 della L.R. n. 17/2019 e di seguito indicati:

  • contributi ai titolari di licenza per attività di spettacolo viaggiante iscritti all’Elenco di cui all’art. 3, per attività innovative, di ricerca e sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento (art. 7, co.1, lett. b);
  • contributi ai giovani operatori dello spettacolo viaggiante iscritti all’Elenco di cui all’art. 3 e in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” (art. 7, co. 1, lett. c);
  • contributi agli enti di formazione accreditati che svolgono corsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori delle attività di spettacolo viaggiante iscritti all’Elenco di cui all’art. 3 (art. 7, co. 1, lett. d);
  • finanziamenti agevolati, anche combinati a contributi a fondo perduto, ovvero sostegno di operazioni di leasing, agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante titolari della licenza e iscritti all’Elenco di cui all’art. 3 per l’acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all’elenco di cui all’art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”, nonché per l’adeguamento delle attrazioni ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente per le attività dello spettacolo viaggiante (art. 7, co. 2).

Si propongono, pertanto, all’approvazione della Giunta regionale le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell’Elenco regionale degli operatori dello spettacolo viaggiante, che contiene i seguenti elementi essenziali degli operatori del settore:

  • la denominazione;
  • la natura giuridica;
  • la sede;
  • l’anno di costituzione;
  • il nominativo del rappresentante legale;
  • il numero di protocollo in arrivo;
  • il numero e data del provvedimento di iscrizione e/o di cancellazione.

Ai fini dell'iscrizione all’Elenco regionale, l’operatore richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  1. sede legale ed operativa nel territorio regionale;
  2. licenza d’esercizio di cui all’art. 69 del Regio Decreto n. 773/1931, intestata al richiedente;
  3. documentata attività professionistica di spettacolo viaggiante nel territorio regionale, svolta da almeno un biennio alla data di richiesta di iscrizione; gli operatori che hanno trasferito la sede legale e operativa in Veneto possono essere iscritti all’Elenco dopo tre anni dalla data di trasferimento;
  4. essere iscritto alla Camera di Commercio da almeno due anni alla data di richiesta di iscrizione;
  5. essere in possesso di matricola INPS/ ex Enpals.

La domanda di iscrizione all’Elenco regionale può essere presentata in sede di prima applicazione, nel 2026, dal 18 maggio al 18 giugno e per gli anni successivi dall’1 al 30 settembre di ogni anno.

La Direzione Beni attività culturali e sport, Struttura regionale competente in materia di spettacolo, accerta la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti previsti e la completezza della documentazione prevista. Il Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport adotta il provvedimento conclusivo del procedimento, dandone comunicazione ai destinatari, e dispone l’iscrizione del richiedente all’Elenco regionale.

Entro il 31 gennaio di ogni anno è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l'Elenco regionale aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente, a cura della Direzione Beni attività culturali e sport.

Tutto ciò premesso, si propongono all’approvazione della Giunta regionale le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell’Elenco regionale in oggetto, di cui all’Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Si propone di incaricare la Direzione Beni attività culturali e sport dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge regionale 12 agosto 2025, n. 17, in particolare l’art. 3;

Visto l’art. 2, co. 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 12 agosto 2025, n. 17, è istituito presso la Direzione Beni attività culturali e sport, Struttura regionale competente in materia di spettacolo, l’Elenco regionale degli operatori titolari della licenza di cui all’art. 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 che esercitano nel territorio regionale le attività di spettacolo viaggiante;
  1. di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 17/2025, le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell’Elenco regionale degli operatori dello spettacolo viaggiante, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di stabilire che spetta alla Direzione Beni attività culturali e sport, Struttura regionale competente in materia di spettacolo, la tenuta e aggiornamento dell’Elenco regionale di cui al punto 3, secondo quanto stabilito nell'Allegato A;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di incaricare la Direzione Beni attività culturali e sport dell’esecuzione del presente atto;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_338_26_AllegatoA_582130.pdf

Torna indietro