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Bur n. 62 del 15 maggio 2026


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 325 del 05 maggio 2026

Individuazione dei criteri ai fini dell'erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi carnivori selvatici alle produzioni zootecniche e all'apicoltura per l'anno 2026. L.R. n. 6/2013, art. 3, comma 1.

Note per la trasparenza

Si provvede all’aggiornamento dei criteri per la corresponsione dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da predazione causati da grandi carnivori selvatici per l’anno 2026, secondo le indicazioni degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (Regolamento (UE) n. 1408/2013 modificato dal Regolamento (UE) n. 3118/2024).

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell’attività venatoria" il Legislatore regionale ha provveduto a istituire uno specifico fondo per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica all’interno dei territori preclusi all’esercizio venatorio (art. 3 della L.R. 6/2013) che si affianca al fondo “ordinario” di cui all’art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", destinato alle stesse finalità nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria.

Con Legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 1992/43/CEE, della Direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2008/122/CE, della comunicazione 2014/c 204/01 nonché modifica della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2017)", l’operatività del suddetto fondo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013 è stata estesa alla prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna protetta nell’intero territorio regionale.

Avuto riguardo ai danni arrecati dai grandi carnivori selvatici (con particolare, ma non esclusivo, riferimento al lupo e all’orso), la Giunta regionale ha operato fin dal 2007 secondo un’impostazione che prevede, a titolo di indennizzo dei suddetti danni, l’erogazione di contributi commisurati al 100% del valore dei danni diretti e indiretti subiti dall’azione del predatore. Ai fini dell’esatta quantificazione dei contributi riconoscibili, con DGR n. 1617 del 19.11.2015 sono stati approvati i “Criteri per la valutazione economica dei danni causati da grandi carnivori (Lupo, Orso, Lince) alle produzioni zootecniche e all’apicoltura”, criteri successivamente riapprovati di anno in anno con modifiche non sostanziali, concernenti in particolare l’aggiornamento dei valori tabellari dei capi predati e i criteri per il riconoscimento dei danni indiretti. A tale proposito si richiama, da ultimo, la DGR n. 344 del 23.03.2021, con la quale è stato altresì aggiornato l’iter procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze di contributo a titolo di indennizzo dei danni da grandi carnivori selvatici (Allegato B a detto provvedimento). 

Si dà atto dell’interlocuzione con l’Associazione regionale Allevatori del Veneto (ARAV), la quale, con nota protocollo n. 212229 del 09/04/2026, ha inviato le proprie proposte ai fini dell’aggiornamento dei valori tabellari di riferimento per la quantificazione dei danni diretti e ha individuato i valori tabellari di riferimento delle categorie zootecniche più frequentemente oggetto di predazione sulla base dei valori tabellari approvati con DGR n. 349 del 1° aprile 2025.

In particolare, ARAV ha evidenziato i seguenti aggiornamenti che hanno tenuto conto della complessa situazione nell’ambito della conservazione di alcune razze, in particolar modo della specie ovina, da porre in correlazione con il verificarsi nell’estate 2025 di più focolai di Blue Tongue sierotipo BTV8, che hanno mietuto centinaia di vittime tra i capi delle popolazioni ovine di razza Alpagota e Brogna:

  • Bovini da latte e Bovini da carne: seppur in presenza di quotazioni altalenanti, sono state aggiornate quelle delle categorie sulle quali la pressione della domanda è superiore alle attuali offerte di mercato, introducendo un nuovo valore di indennizzo, quello collegato ai capi Bovini meticci frutto dell’incrocio latte/carne, più noto come “Beef on Dairy”, nonché l’aggiornamento del valore dei capi Bovini da carne meticci;
  • Ovi-caprini: come sopra indicato, per le razze ovine autoctone regionali, a rischio di estinzione, ARAV ha proposto un aggiornamento del valore dell’animale non solo da collegare al valore di mercato, ma anche a quello di conservazione della razza, elemento importante legato al mantenimento della biodiversità;
  • Equidi: i valori indicati per l'anno 2025 rimangono adeguati anche per l'anno 2026;
  • Apicoltura: i valori indicati nel provvedimento del 2025 sono stati in parte aggiornati alla luce di una serie di verifiche e di analisi svolte coinvolgendo apicoltori professionali e hobbisti;
  • Cani da guardiania: considerati i recenti casi, ai fini della quantificazione del danno subito ai cani da guardiania, l’attribuzione del valore economico può essere fatta a cura degli Uffici regionali preposti anche sulla base della documentazione prodotta dall’allevatore.

Infine, ARAV evidenzia l’estrema oggettiva complessità nel riuscire a definire criteri omogenei per costruire attendibili tabelle di quotazione di Camelidi oggetto di predazioni, frutto dell'estrema variabilità di presenza di razze di Alpaca sul territorio Veneto e di numeri assai esigui per ognuna di esse, per cui indicare dei valori predefiniti risulta molto complicato e non attendibile; pertanto, quando viene denunciata una predazione, si adotta il metodo del confronto con il valore di mercato più vicino possibile al tipo di camelide predato.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha ritenuto opportuno accogliere le proposte di modifica ai criteri per l’ammissibilità e la valutazione economica dei danni causati dai grandi carnivori alle produzioni zootecniche e all’apicoltura per l'anno 2026, formulati da ARAV nella sopracitata nota.

Tutto ciò premesso, richiamata la proposta dell’Associazione regionale Allevatori del Veneto (ARAV), con il presente provvedimento si procede a:

  • approvare i criteri per l’ammissibilità e la valutazione economica dei danni da grandi carnivori alle produzioni zootecniche e all’apicoltura per l'anno 2026, nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
  • incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico- venatoria di tutti i successivi adempimenti connessi al presente provvedimento, nonché di apportare eventuali modifiche non sostanziali al richiamato Allegato A, che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’art. 3;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 modificato dal Regolamento (UE) n. 3118/2024;

VISTA la DGR n. 1030 del 16.08.2022;

RICHIAMATE le DDGR n. 1617 del 19.11.2015, n. 1673 del 21.10.2016, n. 1079 del 13.07.2017, n. 180 del 20.02.2018, n. 318 del 26.03.2019, n. 321 del 17.03.2020, n. 344 del 23.03.2021, n. 289 del 22.03.2022, n. 561 del 09.05.2023, n. 295 del 21.03.2024 e n. 349 del 01.04.2025;

VISTA la Legge regionale n. 16 del 11.05.2018 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto delle proposte, formulate dall'Associazione regionale Allevatori del Veneto (ARAV), di aggiornamento dei valori tabellari di riferimento per la quantificazione dei danni diretti causati da grandi carnivori selvatici alle produzioni zootecniche e all’apicoltura per l'anno 2026;
  3. di approvare i criteri per l’ammissibilità e la valutazione economica dei danni causati dai grandi carnivori alle produzioni zootecniche e all’apicoltura per l'anno 2026, come predisposti dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di dare atto che ai fini della quantificazione dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo relativi alle istanze dell'anno 2025 non ancora evase, trovano applicazione i criteri di cui all’Allegato A alla DGR n. 349 del 1° aprile 2025;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente provvedimento, nonché di apportare eventuali modifiche non sostanziali al richiamato Allegato A, che si rendessero necessarie nell'interesse dell'amministrazione regionale;
  6. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA);
  7. di dare atto che il presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi  dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_325_26_AllegatoA_582119.pdf

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