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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 28 aprile 2026
Adempimenti connessi all'avvio della XII Legislatura: conferimento dell'incarico di Segretario Generale della Programmazione. Art. 10 della Legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii.
Si provvede, quale adempimento connesso all’avvio della XII Legislatura, al conferimento dell’incarico a termine di Segretario Generale della Programmazione, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii. ed alla determinazione degli elementi essenziali del relativo contratto ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera l) della medesima legge.
Il Presidente Alberto Stefani riferisce quanto segue.
In relazione agli adempimenti organizzativi connessi all’avvio della XII Legislatura, si rende necessario dare corso al conferimento dell’incarico di Segretario Generale della Programmazione, che l’art. 58, comma 3 della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, individua quale figura apicale dell’organizzazione amministrativa regionale.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii, è stabilito che “1. Il responsabile della Segreteria generale della programmazione è nominato dalla Giunta regionale con funzioni di coordinamento e verifica in ordine alla corretta attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale di cui all’articolo 2; l’incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
2. Il Segretario generale della programmazione coordina l’attività dei Direttori di Area, supporta l’azione amministrativa della Giunta regionale, cura i rapporti amministrativi e organizzativi con il Consiglio regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato e con altri enti a carattere nazionale e internazionale.”.
Sulla base dei presupposti di cui sopra, in considerazione dei compiti da affidare e della specificità del ruolo, effettuato un esame delle più rispondenti attitudini, capacità professionali ed esperienze professionali pregresse così come desumibili dal curriculum vitae acquisito agli atti, dato atto che è individuabile tra i dirigenti di ruolo di questa Amministrazione idonea professionalità e valutato contemporaneamente anche il contenimento dei connessi oneri economici e il perseguimento del principio della valorizzazione delle professionalità interne, attesa, comunque, la natura altamente fiduciaria del ruolo di cui trattasi, si propone di affidare su base fiduciaria intuitu personae l’incarico di Segretario Generale della Programmazione della Giunta regionale a valere per la XII Legislatura al dott. Maurizio Gasparin, nato a Zero Branco (TV) il 7 settembre 1959, dirigente di ruolo dell’Amministrazione regionale, attualmente Segretario Generale della Programmazione dal 1° dicembre 2020, che – come risulta dal curriculum vitae allegato (Allegato A) formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – è in possesso della necessaria documentata esperienza professionale.
L’incarico di Segretario Generale della Programmazione avrà decorrenza, subordinatamente all’acquisizione e verifica della dichiarazione della insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità ed assenza di cause di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente, dal giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente provvedimento e fino al 1° ottobre 2026 (ultimo giorno lavorativo 30 settembre 2026), data del previsto collocamento in quiescenza del dott. Maurizio Gasparin per raggiungimento del limite di età ordinamentale, secondo l’ordinamento generale attualmente vigente. È comunque fatta salva la risoluzione anticipata per sopraggiunta revisione organizzativa che dovesse derivare da un nuovo assetto statutario e/o legislativo e per le ulteriori cause previste nel contratto di incarico.
Risulta altresì necessario, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera l) della citata L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii – che demanda alla Giunta regionale la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell’esclusività dell’incarico prestato relativamente al ruolo di Segretario Generale della Programmazione – approvare lo schema di contratto (Allegato B) formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il trattamento economico da attribuire è quello stabilito con Deliberazione della Giunta regionale n. 1950 del 27 luglio 2010 e confermato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2101 del 3 agosto 2010, aggiornato, per il solo livello di trattamento tabellare, degli incrementi di cui – da ultimo – al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Funzioni Locali, relativo al triennio 2022-2024, del 23 febbraio 2026. Analogo adeguamento del trattamento tabellare disposto dal futuro CCNL dell’Area Funzioni Locali, relativo al triennio 2025-2027, per i ratei di competenza, sarà applicato al trattamento economico di spettanza del Segretario Generale della Programmazione, mentre il trattamento di posizione rimarrà quello in essere.
L’attività svolta dal Segretario Generale della Programmazione, ai sensi dell’art. 25, comma 7 della citata L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii., è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale, cui compete ogni connessa determinazione anche in relazione all’eventuale riconoscimento della retribuzione di risultato.
Si propone, infine, di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.;
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1950 del 27 luglio 2010 e n. 2101 del 3 agosto 2010;
VISTI il curriculum vitae e lo schema di contratto (Allegato A e Allegato B al presente provvedimento);
delibera
(seguono allegati)
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