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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 269 del 28 aprile 2026
Adempimenti connessi all'avvio della XII Legislatura: conferimento dell'incarico di Segretario della Giunta regionale. Art. 7 della Legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii.
Si provvede, quale adempimento connesso all’avvio della XII Legislatura, al conferimento dell’incarico a termine di Segretario della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 7 della Legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii. ed alla determinazione degli elementi essenziali del relativo contratto ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera l) della medesima legge.
Il Presidente Alberto Stefani riferisce quanto segue.
In relazione agli adempimenti organizzativi connessi all’avvio della XII Legislatura, si rende necessario dare corso al conferimento dell’incarico di Segretario della Giunta regionale che gli artt. 6 e 7 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii., in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", individuano quale figura apicale dell’organizzazione amministrativa regionale.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii. è stabilito che “La Segreteria della Giunta regionale assicura la regolarità del funzionamento, l’assistenza documentale e la diramazione delle direttive impartite. Il Segretario della Giunta regionale assicura il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all’esame della Giunta sotto il profilo della regolarità e completezza formali e attesta l’autenticità degli atti adottati dalla Giunta., mentre all’art. 7, comma 1 della medesima legge è stabilito che “L’incarico di Segretario della Giunta regionale è conferito dalla Giunta, entro sessanta giorni dall’insediamento, su proposta del Presidente della Giunta regionale, al personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall’esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell’attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l’incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
Sulla base dei presupposti di cui sopra, in considerazione dei compiti da affidare e della specificità del ruolo, effettuato un esame delle più rispondenti attitudini, capacità professionali ed esperienze professionali pregresse così come desumibili dal curriculum vitae acquisito agli atti, dato atto che è individuabile tra i dirigenti di ruolo di questa Amministrazione idonea professionalità e valutato contemporaneamente anche il contenimento dei connessi oneri economici e il perseguimento del principio della valorizzazione delle professionalità interne, attesa comunque la natura altamente fiduciaria della figura apicale di cui trattasi, si propone di affidare su base fiduciaria intuitu personae l’incarico di Segretario della Giunta regionale a valere per la durata della XII Legislatura alla dott.ssa Stefania Zattarin, nata a Padova (PD) il 12 febbraio 1967, dirigente di ruolo dell’Amministrazione regionale, attualmente Segretario della Giunta regionale dal 1° settembre 2025, che – come risulta dal curriculum vitae allegato (Allegato A) formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – è in possesso della necessaria documentata esperienza professionale.
L’incarico di Segretario della Giunta regionale avrà decorrenza, subordinatamente all’acquisizione e verifica della dichiarazione della insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità ed assenza di cause di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente, dal giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente provvedimento, con durata collegata all’organo amministrativo che ne dispone la nomina stessa, stabilendo l’art. 7, comma 1 della Legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii., che l’incarico è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura medesima, anche qualora anticipata rispetto alla scadenza naturale. È comunque fatta salva la risoluzione anticipata per sopraggiunta revisione organizzativa che dovesse derivare da un nuovo assetto statutario e/o legislativo e per le ulteriori cause previste nel contratto di incarico.
Risulta altresì necessario, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera l) della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii. – che demanda alla Giunta regionale la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell’esclusività dell’incarico prestato relativamente al ruolo di Segretario della Giunta regionale – approvare lo schema di contratto (Allegato B), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che viene confermato il trattamento economico annuo lordo attualmente in godimento al Segretario della Giunta regionale, assimilato, come stabilito nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1773 del 15 dicembre 2021, a quello dei Direttori d’Area e prendendo atto che lo stesso, in futuro, seguirà le dinamiche stabilite a livello di contrattazione decentrata per i succitati Direttori d’Area.
L’attività svolta dal Segretario della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 25, comma 7 della citata L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii., è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale, cui compete ogni connessa determinazione anche in relazione all’eventuale riconoscimento della retribuzione di risultato.
Si propone, infine, di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1773 del 15 dicembre 2021;
VISTI il curriculum vitae e lo schema di contratto (Allegato A e Allegato B al presente provvedimento);
delibera
(seguono allegati)
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