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Materia: Enti locali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 14 aprile 2026
Programmazione decentrata - Intese Programmatiche d'Area (IPA). Presa d'atto degli esiti del monitoraggio. L.R. n. 35/2001, art. 25. DGR n. 2796/2006.
Con questo provvedimento si prende atto degli esiti del monitoraggio dello stato delle Intese Programmatiche d’Area censite nel territorio della Regione del Veneto, di cui al Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi 18 febbraio 2026, n. 11192, così come previsto dall’art. 25 della Legge regionale n. 35/2001. In particolare, si procede al disconoscimento di quattro Intese Programmatiche d’Area per la mancanza del permanere dei requisisti richiesti.
L'Assessore Marco Zecchinato riferisce quanto segue.
Le Intese Programmatiche d’Area (IPA) rappresentano uno strumento di programmazione decentrata e di sviluppo associativo del territorio previsto dall’art. 25 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” che ha disegnato e rafforzato l’impianto programmatorio precedentemente previsto con L.R. n. 40/1990.
Le Intese Programmatiche d’Area hanno offerto la possibilità agli Enti pubblici locali (Province, Comuni, Unioni montane/di Comuni) e alle Parti economiche e sociali di partecipare alla programmazione regionale. Attraverso la concertazione, la definizione di accordi e la formulazione di proposte si mira infatti allo sviluppo e alla promozione economico-sociale delle specifiche aree territoriali afferenti a ciascuna IPA.
La Regione del Veneto con Deliberazione della Giunta regionale n. 2796 del 12 settembre 2006 ha approvato le linee di orientamento per la costituzione e gestione delle IPA, prevedendo in particolare le finalità delle stesse, i soggetti che le potevano costituire (sia dal punto di vista soggettivo che di ambito territoriale), le modalità di istituzione, la struttura organizzativa, le funzioni e la tipologia di documento programmatico di cui si devono dotare.
Con successive Deliberazioni e da ultimo con la DGR n. 276 del 21 marzo 2023 la Giunta regionale ha provveduto, di volta in volta, a riconoscere nuove Intese Programmatiche d’Area, regolamentando le nuove aggregazioni, le eventuali loro modifiche e/o fusioni, prendendo anche atto delle variazioni territoriali delle stesse (approvate mediante opportuni atti dei soggetti aderenti).
La Direzione Enti locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, struttura regionale competente in materia dall’agosto 2021, ha censito le attività dell’ultimo biennio, la struttura organizzativa e la persistenza dei requisiti generali previsti, oltre che le azioni che le IPA hanno inteso intraprendere alla luce della novella dell’art. 25 della Legge regionale n. 35/2001, introdotta con l'art. 22, comma 1 della Legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 che ha previsto la possibilità per le IPA di essere costituite “anche in una delle forme previste dal titolo II, del libro I, del codice civile, da enti locali e altri soggetti pubblici e privati”.
Nel frattempo la Giunta regionale ha assegnato dei finanziamenti a bando negli esercizi dal 2022 al 2025 a favore delle IPA regolarmente censite, al fine di consentirne il consolidamento dell'operatività. Con l’approvazione della Legge regionale 6 settembre 2023, n. 23 si è proceduto ad un’ulteriore modifica dell’art. 25 della L.R. n. 35/2001, prevedendo che l’ambito territoriale delle IPA appartenga alla medesima Provincia ed al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS).
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 264 del 24 marzo 2025, in tal senso, oltre ad approvare il bando annuale di assegnazione risorse, si è stabilita una modalità di monitoraggio delle IPA ai sensi della L.R. n. 35/2001, ai fini della conservazione del riconoscimento regionale.
In particolare, con l’istruttoria operata dalla Direzione Enti locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, si è mirato a verificare quanto previsto dalla riformulazione normativa e dalla succitata Deliberazione della Giunta regionale n. 2796/2006 ovvero:
1. il rispetto dell’ambito territoriale di riferimento rispondente ai criteri previsti dall’art. 25 della L.R. n. 35/2001, ovvero:
a. contiguità territoriale;
b. omogeneità economico-sociale;
c. omogeneità delle risorse, delle infrastrutture e dei servizi riferiti ad una determinata area geografica;
d. appartenenza alla medesima Provincia ed al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS);
2. la dotazione di un’organizzazione di base, seppur “leggera” delle IPA, e nello specifico:
a. la predisposizione di un Protocollo d’intesa tra le parti (ovvero ogni atto equivalente, anche avente differente connotazione giuridica ma il medesimo scopo, quale ad esempio l’atto costitutivo nel caso di una persona giuridica di cui al titolo II, libro I del Codice civile);
b. la costituzione di un Tavolo di concertazione (o equivalente in caso di acquisizione di forma giuridica diversa dalla semplice sottoscrizione di un protocollo), sottoposto a regole di funzionamento che garantiscano trasparenza e certezza delle scelte;
c. l’adozione di un Regolamento interno che, nel perseguimento dei principi di trasparenza ed imparzialità, preveda le modalità di convocazione del Tavolo o suo equivalente, le regole dello svolgimento delle riunioni e le forme delle decisioni;
d. l’individuazione, tra i soggetti pubblici partecipanti all’IPA nell’ambito del Tavolo di concertazione, qualora la stessa non si sia costituita in persona giuridica, di un soggetto capofila in qualità di Soggetto Responsabile dell’IPA con compiti di presidenza del Tavolo, di svolgimento delle funzioni amministrative connesse all’attività di segreteria tecnica e di supporto logistico (funzioni finanziate con i contributi dei partecipanti);
3. la dotazione, infine, di un Documento Programmatico d’Area, espressione dell’azione politica della stessa, che abbia i contenuti minimi indicati nel provvedimento succitato, da rinnovare almeno ogni due anni.
Sulla base del mandato così conferito al Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi con la DGR n. 264/2025, è stato quindi svolto il monitoraggio sul permanere o meno dei requisiti in capo alle Intese, i cui esiti sono stati approvati con Decreto del medesimo Direttore del 18 febbraio 2026, n. 11192.
In particolare, in relazione alle 26 IPA della Regione del Veneto, permangono i requisiti richiesti in capo a 22 Intese Programmatiche d’Area, quali soggetti di programmazione territoriale in grado di coordinare l’azione dei diversi soggetti coinvolti, anche mediante la realizzazione di quanto previsto nei propri Documenti Programmatici.
Pertanto le IPA riconosciute dalla Regione del Veneto sono le seguenti:
All'esito dell’istruttoria trasmessa dapprima con note prot. nn. 50285, 50308, 50272 e 50266 del 30 gennaio 2026 e successivamente con la notifica del Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi n. 11192/2026, avvenuta con note prot. nn. 139907 e 139930 del 27 febbraio 2026, non è pervenuta alcuna osservazione o controdeduzione dalle Intese Basso Veronese e Colognese, Chioggia Cavarzere Cona, Montagna Veronese e Riviera del Brenta.
Pertanto tali IPA, che non hanno presentato né la scheda monitoraggio né successive osservazioni o controdeduzioni nei termini concessi, non hanno mantenuto i requisiti previsti a seguito della verifica della permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento ai sensi dell’art. 25 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 e s.m.i..
Considerati quindi sia gli esiti del monitoraggio di cui al succitato Decreto, che la avvenuta notifica dello stesso alle IPA interessate, con il presente atto si provvede nei confronti di tali soggetti al relativo disconoscimento e se ne demanda al Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi gli adempimenti attuativi.
Si precisa che l’IPA Venezia Orientale coincide con la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale e ai sensi del Piano Riordino Territoriale (PRT), approvato con Deliberazione regionale n. 17 del 16 gennaio 2024, pur in presenza dei requisiti richiesti, non potrà essere oggetto dei finanziamenti relativi all’Intesa stessa in quanto “l’incentivo economico verrà riconosciuto solo in capo a quella forma associativa quale la Conferenza dei Sindaci che, pur non costituendo una forma giuridica riconosciuta a livello di Testo Unico Enti locali, pur tuttavia si fonda sulla istituzione con specifica legge regionale”.
Infine si incarica il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi dell’esecuzione del presente atto, con particolare riferimento alla notifica alle IPA interessate del loro disconoscimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la DGR n. 2796/2006; VISTA la DGR n. 3517/2007;
VISTA la DGR n. 3323/2008;
VISTA la DGR n. 3698/2009;
VISTA la DGR n. 2620/2010;
VISTA la DGR n. 1034/2012;
VISTA la DGR n. 2027/2012; VISTA la DGR n. 1528/2021; VISTA la DGR n. 154/2022; VISTA la DGR n. 276/2023; VISTA la DGR n. 17/2024; VISTA la DGR n. 264/2024; VISTA la DGR n. 264/2025; VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi del 18 febbraio 2026 n. 11192; VISTE le note della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi prot. nn. 139930 e 139907 del 27 febbraio 2026;
delibera
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