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Bur n. 48 del 17 aprile 2026


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 224 del 14 aprile 2026

Riconoscimento del "Cammino di Adelaide" quale cammino di interesse interregionale. Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti". DGR n. 1261/2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene riconosciuto il Cammino di Adelaide quale cammino di interesse interregionale ai sensi della Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4, art. 2 comma 1 lettera c) e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1261 del 1° settembre 2020. 

Il Vicepresidente Lucas Pavanetto riferisce quanto segue.

Con la Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti" la Regione del Veneto, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, ha inteso favorire la diversificazione dell'offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i cammini, intesi come percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed all'aria aperta.

Per il conseguimento delle finalità della legge, la stessa Legge regionale n. 4/2020 definisce ed individua la Rete dei Cammini Veneti, di seguito denominata RCV, prevedendo all’art. 2 che la stessa sia costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico.

In particolare, la RCV ricomprende, secondo quanto disposto dal medesimo art. 2 della L.R. n. 4/2020:

  1. itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
  2. cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
  3. cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con Enti Locali;
  4. cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell'art. 4.

Alla Giunta regionale compete il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale. L’art. 4 della L.R. n. 4/2020 dispone, infatti, che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisca le procedure e le modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale e riconosca i cammini stessi, individuando tra l'altro:

  1. il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
  2. le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale,
  3. paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;
  4. gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.

Inoltre, l'art. 3 "Gestione della RCV" della L.R. n. 4/2020 ha individuato le seguenti tipologie di soggetti gestori dei cammini, cui competono gli interventi di ricognizione ed individuazione dei cammini, di segnalazione e manutenzione, nonché di promozione, informazione e animazione turistica ai fini della fruizione in sicurezza dei cammini stessi:

  1. Enti Locali, Enti gestori delle aree naturali protette regionali, Enti Parco Regionali e Nazionali, Associazioni Pro Loco di cui alla Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni Pro loco" e successive modificazioni, gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
  2. associazioni rappresentative del settore turistico e culturale ed enti religiosi;
  3. organizzazioni di gestione della destinazione di cui all'art. 9 della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
  4. consorzi di gestione, su base volontaria, fra i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) e c).

Con la DGR n. 1261 del 1° settembre 2020 sono state definite:

  • le procedure e le modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale;
  • le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei soggetti gestori/consorzi di gestione dei cammini.

La DGR n. 1261/2020, in particolare, stabilisce che i cammini devono soddisfare alcuni requisiti tecnici che li rendano idonei a conseguire le finalità per cui vengono istituiti, con particolare riguardo alla fruizione turistica e ai necessari servizi correlati. In relazione a ciò, ai fini del riconoscimento, i cammini locali di interesse regionale devono possedere e/o prevedere i seguenti requisiti:

  • il cammino deve favorire il transito su strade secondarie e a bassa percorrenza, prevedere tratti pubblici o privati in cui sia garantita la percorribilità a piedi in sicurezza, con tratti stradali asfaltati che non devono essere superiori al 40% del percorso totale di ciascuna tappa;
  • il percorso fisico deve essere preferibilmente lineare punto-punto anche se non è esclusa la  possibilità di un percorso ad anello;
  • il percorso deve essere articolato in tappe, la cui lunghezza deve essere percorribile nell'arco massimo di una giornata;
  • si deve prevedere la presenza di segnaletica (orizzontale e/o verticale) per ogni tappa e devono essere evidenziati i collegamenti con altri cammini ed eventuali varianti per persone disabili o con mobilità ridotta;
  • devono essere individuabili i servizi di supporto ai camminatori in corrispondenza di ogni tappa ed in particolare i servizi di alloggio e ristoro, che devono essere situati a una distanza massima fra loro di 20 km lungo il percorso e ricadere nelle fasce laterali di rispetto entro 3000 metri per lato;
  • il cammino deve essere georeferenziato e la traccia deve essere disponibile sul sito del cammino;
  • il cammino deve essere dotato di un organo di gestione che:
    • garantisca la vigilanza e la manutenzione del percorso;
    • istituisca, promuova e aggiorni in maniera costante lo specifico sito del Cammino;
    • sia di stimolo nel coinvolgimento delle imprese di servizi funzionali al target di pubblico in oggetto;
    • affronti il cammino secondo una logica multi-motivazionale, segnalando e integrando contenuti ed  esperienze presenti lungo l'itinerario con l'obiettivo di agevolare il turista nella fruizione dei territori interessati;
    • promuova misure per favorire la fruibilità del cammino da parte delle persone con disabilità.

Sotto il profilo procedurale, la DGR n. 1261/2020 prevede che la Direzione Turismo e Marketing Territoriale provveda all’istruzione della domanda di riconoscimento, disponendo che la stessa venga successivamente sottoposta all'esame di una Commissione tecnica di valutazione, così costituita:

  • Direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale (o suo delegato) con funzioni di Presidente;
  • Direttore della Direzione Beni Culturali e Sport (o suo delegato);
  • un ulteriore componente per ciascuna delle due Direzioni;
  • un eventuale ulteriore componente in rappresentanza delle altre Direzioni, di volta in volta interessate, in relazione alle specificità del cammino (naturalistiche, enogastronomiche, ecc.).

A seguito di esito favorevole dell'istruttoria della Commissione di valutazione, sempre la DGR n. 1261/2020 dispone che la Giunta regionale riconosca, con propria deliberazione, il cammino, individuando con lo stesso provvedimento:

  1. il soggetto gestore del cammino ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 4/2020;
  2. il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
  3. le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico fra i luoghi interessati dal cammino;
  4. gli elementi utili a garantire la fruibilità del cammino, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.

Tutto ciò premesso, con nota prot. n. 203 del 2 gennaio 2026 e con successive integrazioni, l’Associazione Eco Prospettive APS ha presentato istanza di riconoscimento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, del "Cammino di Adelaide" quale cammino interregionale riconosciuto a seguito di intese con altre Regioni o accordi con Enti Locali, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. n. 4/2020, unitamente alla documentazione prevista dalla DGR n. 1261/2020, ed in particolare:

  1. tracciato del Cammino e relativa cartografia, comprese le intersezioni con altri cammini e le sue varianti, rappresentato tramite geo-referenziazione (traccia GPS) e cartografia;
  2. relazione tecnica riportante:
  • informazioni necessarie ad evidenziare, da un lato, il legame storico fra i luoghi interessati dal Cammino e, dall’altro, le motivazioni di carattere storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale e paesaggistico che ne determinano l’interesse e l’attrattività turistica;
  • caratteristiche descrittive del Cammino – con riguardo alle tappe che lo compongono – ivi compresa la percentuale di strada asfaltata sul totale del percorso, nonchè degli elementi che ne garantiscono l’accessibilità e la fruibilità;
  • servizi di supporto ai camminatori in corrispondenza di ogni tappa ed in particolare i servizi di alloggio e ristoro;
  1. logo unico identificativo del Cammino registrato secondo la normativa nazionale in materia e libero da vincoli per l’uso pubblico.

La Direzione Turismo e Marketing Territoriale ha successivamente provveduto all’effettuazione dell’istruttoria di carattere tecnico-amministrativo della domanda.

Dall’esame della documentazione acquisita, si è potuto riscontrare che il "Cammino di Adelaide" possiede le caratteristiche e i requisiti per essere riconosciuto come cammino interregionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. n. 4/2020.

Tale ultima disposizione richiede, al fine del riconoscimento, la previa intesa con altre Regioni oppure la stipula di accordi con Enti Locali interessati e pertanto, in attuazione della suddetta disposizione, la Direzione Turismo e Marketing territoriale ha provveduto ad acquisire la documentazione comprovante la stipula dei necessari accordi con gli Enti Locali interessati, in relazione ai tratti iniziali dell’itinerario del cammino in oggetto che insistono sul territorio della Regione Emilia Romagna; in particolare sono state acquisite le Deliberazioni di Giunta dei Comuni di Mesola (Fe) e di Codigoro (Fe), con le quali è stata approvata, dalle rispettive Amministrazioni comunali, l’adesione al progetto relativa alla realizzazione del "Cammino di Adelaide".

A conclusione dell’istruttoria effettuata, con Decreto del Direttore n. 11334 del 23/02/2026, si è provveduto quindi a nominare la Commissione tecnica di valutazione per l’istanza di riconoscimento del "Cammino di Adelaide", secondo la procedura prevista dalla DGR n. 1261/2020.

La Commissione tecnica di valutazione, riunitasi nella seduta del 2 marzo 2026, ha esaminato la documentazione presentata ai fini della verifica delle caratteristiche e dei requisiti tecnico-amministrativi previsti dall’Allegato A della DGR n. 1261 del 1° settembre 2020 e ha preso atto delle Deliberazioni dei Comuni di Codigoro (Fe) e di Mesola (Fe), esprimendo parere positivo, relativamente all’istanza di riconoscimento del "Cammino di Adelaide", come risulta dal verbale della seduta agli atti della Direzione Turismo e Marketing Territoriale.

In particolare, il "Cammino di Adelaide", il cui tracciato cartografico è riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, presenta una lunghezza complessiva di km 343  sviluppandosi secondo un percorso lineare, con inizio da Pomposa (Fe), articolato nelle seguenti 16 tappe, percorribili ciascuna entro la durata massima di una giornata:

- Prima tappa: da Pomposa ad Ariano nel Polesine – km 30,6;

- Seconda tappa: da Ariano nel Polesine ad Adria – km 23,3;

- Terza tappa: da Adria a Cavarzere – km 16,4;

- Quarta tappa: da Cavarzere a Candiana - km 26;

- Quinta tappa: da Candiana a Due Carrare – Km 23;

- Sesta tappa: da Due Carrare a Torreglia – Km 20,4;

- Settima tappa: da Torreglia a Carbonara di Rovolon – km 15;

- Ottava tappa: da Carbonara di Rovolon a Barbarano Mossano – km 21,7;

- Nona tappa: da Barbarano Mossano a Longare – km 21,9;

- Decima tappa: da Longare a Grancona di Val Liona – km 23,5;

- Undicesima tappa: da Grancona di Val Liona a Lonigo – km 10,6;

- Dodicesima tappa: da Lonigo a Soave – km 19;

- Tredicesima tappa: da Soave a Montorio di Verona – km 24;

- Quattordicesima tappa: da Montorio di Verona a Negrar di Valpolicella – km 16,6;

- Quindicesima tappa: da Negrar di Valpolicella a Sant'Ambrogio di Valpolicella – km 26,7;

- Sedicesima tappa: da Sant’Ambrogio di Valpolicella a Garda – km 25,7.

Per quanto riguarda il legame storico fra i luoghi interessati dal Cammino e le motivazioni che ne determinano l’interesse e l’attrattività turistica, la relazione presentata identifica tali legami e tali motivazioni sotto il profilo storico, culturale, naturalistico, ambientale e paesaggistico. Tali elementi sono sinteticamente riportati nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di approvare il riconoscimento del "Cammino di Adelaide", ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) e dell’art. 4 della Legge regionale 30 gennaio 2020 n. 4, attribuendo allo stesso il codice alfanumerico T7, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 1704 del 24 ottobre 2017 che ha adottato il “Manuale grafico della segnaletica turistica”.

Inoltre, si propone di individuare il soggetto gestore dello stesso, identificato nell’Associazione Eco Prospettive APS, con sede in via G. Marconi, 1 – Conselve (Pd), come proposto dall'Associazione stessa con nota prot. n. 203 del 2 gennaio 2026 e successive integrazioni e valutato positivamente dalla Commissione tecnica di valutazione nominata con DDR della Direzione Turismo n. 11334 del 23/02/2026.

Infine, si propone di incaricare la Direzione Turismo e Marketing Territoriale dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4;

VISTA la DGR n. 962 del 14 luglio 2020;

VISTA la DGR n. 1261 del 1° settembre 2020;

VISTO il parere positivo espresso in data 2 marzo 2026 dalla Commissione tecnica di valutazione costituita con DDR n. 11334 del 23/02/2026 secondo le procedure previste dalla DGR n. 1261/2020;

VISTA la DGR n. 1704 del 24 ottobre 2017 e il successivo Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 42 del 7 marzo 2018, che approvano il Manuale grafico della segnaletica turistica;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di riconoscere il "Cammino di Adelaide", quale cammino di interesse interregionale ai sensi dell’ art. 2, comma 1, lettera c) e dell’art. 4 della Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti”, sulla base dei criteri e delle procedure stabilite dalla DGR n. 1261 del 1° settembre 2020;
  3. di attribuire al "Cammino di Adelaide", ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 1704 del 24 ottobre 2017, il codice alfanumerico T7;
  4. di individuare quale soggetto gestore del "Cammino di Adelaide", ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 4/2020, l’Associazione Eco Prospettive APS, con sede in via G. Marconi, 1 – Conselve (Pd);
  5. di dare atto che la Direzione Turismo e Marketing Territoriale procederà all’iscrizione del “Cammino di Adelaide” nel Registro della Rete dei Cammini Veneti, istituito con DGR n. 962 del 14 luglio 2020;
  6. di stabilire che il soggetto gestore del "Cammino di Adelaide", secondo quanto previsto dalla L.R. n. 4/2020 e dalla DGR n. 1261/2020, in conformità alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnica di valutazione, ha la responsabilità di seguito riportate:
    • di svolgere l’attività di manutenzione del Cammino al fine della sua messa in sicurezza;
    • di garantire la transitabilità del percorso, anche mediante la definizione e il rispetto di eventuali accordi con gli enti pubblici su cui insiste l’intero cammino e con i privati interessati, tenuto anche conto di eventuali tratti che i Comuni interessati dal tracciato riconoscono come strade vicinali ad uso pubblico, previste dall’art. 2, comma 6, lett. d) ultimo periodo e dall'art. 3, comma 1, punto 52 del D.Lgs. n. 285/1992 "Codice della strada";
    • di provvedere ad apporre la segnaletica, acquisendo i necessari nulla osta ed autorizzazioni dai Comuni interessati;
    • di realizzare, in coerenza con le strategie regionali per lo sviluppo turistico dei cammini, attività di promozione, informazione e animazione turistica;
  7. di individuare, secondo quanto previsto dall’art. 4 della L.R. n. 4/2020 e dalla DGR n. 1261/2020:
    • nell’Allegato A - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il tracciato cartografico de “Il Cammino di Adelaide” oggetto di riconoscimento;
    • nell’Allegato B - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
    • le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico fra i luoghi interessati dal Cammino;
    •  gli elementi utili a garantire la fruibilità del Cammino, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di incaricare la Direzione Turismo e Marketing Territoriale dell’esecuzione del presente atto;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione

(seguono allegati)

Dgr_224_26_AllegatoA_580717.pdf
Dgr_224_26_AllegatoB_580717.pdf

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