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Materia: Cultura e beni culturali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 223 del 14 aprile 2026
Aggiornamento di criteri e modalità per la concessione del Patrocinio della Regione del Veneto. Deliberazione della Giunta regionale n. 1946 del 6 dicembre 2017.
Con la presente Deliberazione si procede all’aggiornamento di criteri e modalità che disciplinano la concessione del Patrocinio regionale ridefinendo la precedente disciplina di cui alla DGR n. 1946/2017.
Il Presidente Alberto Stefani riferisce quanto segue.
La Giunta regionale con precedenti atti e in particolare con gli atti n. 119/Gab del 19 marzo 1985, n. 808/INF del 21 giugno 1994 e n. 16/DIR del 23 giugno 2000 ha disciplinato la concessione del Patrocinio regionale, evidenziando il fondamentale principio, già consolidato sin dagli anni precedenti, secondo il quale il Patrocinio “[…] costituisce una forma di adesione ed apprezzamento della Regione del Veneto ad iniziative ritenute meritevoli, per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, scientifiche etc. […]”.
Con i predetti atti la Giunta regionale ha sottolineato altresì l’esigenza che venissero adeguatamente esaminati gli elementi caratterizzanti le diverse iniziative, escludendo pertanto quelle che “[…] perseguono fini prevalentemente lucrativi e che si appalesano di mediocre qualità, sia per i soggetti che per i contenuti […]”, con ciò improntando la concessione del Patrocinio a criteri finalizzati alla massima valorizzazione dell’immagine regionale, tanto da considerare l’indicazione del Patrocinio regionale, su prodotti grafici relativi all’evento patrocinato, “[…] seconda soltanto all’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con priorità, per la sua peculiare caratteristica regionale, su altri eventuali patrocini e riconoscimenti di altro genere”.
Con Deliberazione n. 123 del 16 febbraio 2016 la Giunta regionale, nel ribadire l’importanza, sia sotto il profilo sostanziale che di immagine del Patrocinio regionale, ha confermato sostanzialmente i criteri già dettati con gli atti richiamati, precisandone tuttavia alcuni aspetti procedimentali afferenti sia alla concessione del Patrocinio che al diniego della concessione dello stesso.
Con Deliberazione n. 1946 del 6 dicembre 2017 la Giunta regionale ha modificato i criteri di cui alla predetta DGR n. 123/2016, con riguardo ai termini di presentazione e di istruttoria delle domande e ai requisiti dei soggetti richiedenti.
A seguito della quasi decennale applicazione dei criteri e delle modalità di cui alla citata DGR n. 1946/2017 e delle numerose fattispecie trattate nella prassi applicativa che discende dal predetto provvedimento, si appalesa ora l’esigenza di revisionare e aggiornare rispettivamente i criteri e le modalità sottese al procedimento finalizzato alla concessione del Patrocinio regionale: ciò al fine di rendere attuali e di adeguare le disposizioni oggetto della presente disciplina, alla luce della casistica acquisita e trattata, delle nuove esigenze di valorizzazione di iniziative ritenute da parte regionale meritevoli di adesione e apprezzamento, nonché delle innovazioni tecnologiche che nel corso degli anni si sono sviluppate.
Nell’ottica di rispondere ed ottemperare in modo efficace alle esigenze sopra delineate, i criteri proposti, di cui all’Allegato A “Criteri e modalità per la concessione del Patrocinio della Regione del Veneto”, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, pur ricalcando in linea di massima la disciplina previgente, provvedono a regolamentare, in maniera organica, il procedimento di concessione del Patrocinio regionale in ogni sua fase: dalla presentazione dell’istanza, ad opera di determinati Soggetti al sussistere delle condizioni ivi previste, alla concessione del Patrocinio, compresa l’esplicitazione degli adempimenti successivi alla suddetta concessione e all’inosservanza delle disposizioni relative al procedimento di concessione.
In ogni caso, i criteri così come proposti ribadiscono l’esigenza che ad ogni richiesta di Patrocinio, la cui concessione è di competenza del solo Presidente della Giunta regionale, corrisponda un’adeguata istruttoria a cura della Struttura regionale competente per materia, comprensiva del parere della stessa e del visto dell'Assessorato di riferimento, affinché il Patrocinio costituisca sia un’effettiva attestazione di apprezzamento ad iniziative di rilevante interesse regionale, sia una significativa valorizzazione dell’immagine regionale, mediante l’utilizzo del relativo logo sui prodotti grafici.
In continuità con quanto disposto con la DGR n. 1946/2017, si conferma che essendo la concessione del Patrocinio riservata alla competenza del Presidente della Giunta regionale, è consentito al solo Presidente procedere senza l’acquisizione del parere della competente Struttura e del visto dell'Assessorato di riferimento, ove le richieste di Patrocinio siano ritenute di particolare urgenza, in ragione di uno specifico interesse regionale.
La concessione del Patrocinio non comporta alcuna responsabilità in capo al Presidente e alla Giunta regionale circa l’organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate.
Il Presidente e Giunta regionale restano altresì estranei a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra beneficiari e soggetti terzi.
Si incarica il Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 7 giugno 2000, n. 150;
VISTI gli atti della Giunta regionale n. 119/Gab del 19 marzo 1985, n. 808/INF del 21 giugno 1994 e n. 16/DIR del 23 giugno 2000;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 123 del 16 febbraio 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1946 del 6 dicembre 2017;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
(seguono allegati)
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