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Bur n. 35 del 24 marzo 2026


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 164 del 17 marzo 2026

Indennità di residenza per le farmacie rurali ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private convenzionate del 6 marzo 2025. Disposizioni attuative.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, al fine di poter dare attuazione all’art. 17 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private convenzionate entrato in vigore il 6 marzo 2025, si definisce la procedura biennale, con cadenza negli anni pari, per il riconoscimento dell’indennità di residenza ex art. 115 del Testo unico delle Leggi sanitarie - R.D. n. 1265/1934 -, spettante annualmente alle farmacie rurali che, in base ai previsti parametri indicatori di disagio valutati secondo i dati dell’anno precedente, hanno maturato un punteggio utile. Il riconoscimento dell’indennità di residenza attribuisce alla farmacia la qualifica di “farmacia rurale sussidiata”. 

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

L’art. 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, come novellato dall’art. 4 del Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 prevede che i criteri da utilizzare da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dell'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del Testo unico delle Leggi sanitarie approvate con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 in favore dei titolari delle farmacie rurali, siano stabiliti dall’Accordo Collettivo Nazionale tenuto conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, nonché di altri parametri indicatori di disagio in relazione alla localizzazione della farmacia stessa e dell’ampiezza del territorio servito.

La norma di Legge così riformulata, ai sensi del medesimo art. 4 del D.Lgs. n. 153/2009, si applica a decorrere dal 6 marzo 2025, data di entrata in vigore dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private per effetto dell’approvazione della relativa Intesa della Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 35/CSR – (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 65 del 19.3.2025 - Suppl. Ordinario n. 7).

L’ACN, in particolare, all’art. 17 individua quattro parametri indicatori di disagio, ovvero:

  • il fatturato complessivo ai fini IVA;
  • il numero di abitanti della località;
  • la distanza intercorrente tra la farmacia e il Capoluogo di Provincia;
  • il numero annuale dei turni notturni effettuati dalla farmacia.

Inoltre lo stesso articolo definisce i criteri e le modalità per l’attribuzione del relativo punteggio, variabile da un minimo di quattro ad un massimo di cento punti, fatta salva l’applicazione delle nuove maggiorazioni/riduzioni, che determinerà proporzionalmente la quota di indennità spettante alla farmacia.

L’attribuzione di detta indennità, al pari di quanto ne derivava in applicazione della previgente formulazione dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della L. n. 221/1968, qualifica la farmacia classificata rurale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) della medesima L. n. 221/1968, come “farmacia rurale sussidiata”.

In considerazione di quanto sopra esposto, necessita, così come peraltro stabilito dal medesimo art. 17 dell’ACN al comma 6, dare attuazione alle disposizioni ivi contenute. Si propone, pertanto, di approvare il documento di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce la procedura biennale, con cadenza negli anni pari, per il riconoscimento dell’indennità di residenza spettante annualmente alle farmacie rurali che, in base ai previsti parametri indicatori di disagio valutati secondo i dati dell’anno precedente, hanno maturato un punteggio utile.

Tale procedura, in applicazione degli artt. 14 e 15 della Legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e s.m.i., è di competenza delle Aziende ULSS. Spetterà quindi a quest’ultime istruire le domande a tal fine presentate dai titolari di farmacia rurale, riconoscere ed erogare le quote di indennità di residenza spettanti alle farmacie aventi diritto.

In considerazione dell'applicazione del quadro normativo di riferimento organico, nel succitato documento Allegato A il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio di ogni anno pari o al 31 maggio dell’anno dispari in caso di farmacia di nuova apertura o di farmacia acquisita a seguito di trasferimento di titolarità nel corso dell’anno pari.

Allo stato, risulta inapplicabile l’art. 3, comma 2 della stessa L. n. 221/1968, posto che la valorizzazione dell’indennità a favore delle farmacie rurali che gestiscono un dispensario farmaceutico è già stata presa in considerazione dal richiamato art. 17 dell’ACN che al comma 4, lett. c) prevede espressamente una maggiorazione del punteggio in presenza di tale fattispecie.

Riguardo alla spesa generata dall’attuazione dell’art. 17 dell’ACN, si richiama la Delibera della Corte dei Conti depositata il 4 agosto 2025 che, nel certificare positivamente il nuovo ACN, prende atto della rassicurazione ricevuta che “i nuovi criteri non generano ulteriori oneri, in quanto le risorse sono sempre le stesse che verranno rimodulate su nuovi parametri” e ravvisa l’opportunità di un attento riscontro e monitoraggio dell’assenza di effetti finanziari per eventuali azioni correttive.

Di ciò si è pertanto tenuto conto nel definire il criterio di quantificazione dell’indennità di residenza da corrispondere. Il criterio riportato nel documento di cui si propone l’approvazione, in considerazione delle somme erogate dalle Aziende ULSS negli anni 2024 e 2025 ai sensi del previgente art. 2 della L. n. 221/1968 (circa euro 165.324,00 all’anno da rilevazione effettuata presso le AULSS) oltre che della fisiologica mancanza di dati certi circa i nuovi parametri indicatori di disagio che ad oggi non consente una puntuale determinazione del numero complessivo di farmacie beneficiarie, non determina tendenzialmente un aggravio di spesa o quanto meno ne minimizza l’entità. Si prevede infatti il riconoscimento di un importo massimo annuale di euro 439,00, pari a quello attribuibile secondo le previgenti disposizioni di legge, alle farmacie rurali che matureranno il punteggio massimo, salvo l’applicazione delle nuove maggiorazioni previste dall’ACN a cui attribuire un importo di euro 4,39 per ogni punto aggiuntivo maturato. Per tutte le altre farmacie si prevede un importo proporzionale a scalare, eccezione fatta per le farmacie che matureranno un punteggio compreso tra 4 e 15 punti alle quali si assicura un importo minimo di euro 50,00.

La maggiorazione annua della spesa nello scenario limite in cui venisse attribuito il punteggio massimo a tutte le farmacie rurali presenti nel territorio regionale (circa 618) ammonterebbe a circa euro 100.000,00.

Si rappresenta che, sebbene l’art. 17 dell’ACN non prevede la definizione di un Accordo Integrativo Regionale, la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici ha ritenuto opportuno, in un’ottica propositiva di collaborazione, illustrare il documento di cui all’Allegato A a Federfarma Veneto, quale Associazione di Categoria maggiormente rappresentativa, con riferimento anche alle farmacie rurali.

A riguardo il Comitato dei Rappresentanti Rurali di Federfarma Veneto riunitosi il 2 marzo 2026 non ha formulato osservazioni, né sollevato obiezioni.

Sotto il profilo economico-finanziario, si precisa che gli oneri derivanti dall’applicazione della presente deliberazione trovano copertura, al pari di quelli che derivavano dall’applicazione della previgente normativa, nell’ambito del riparto del fondo sanitario indistinto annuale assegnato alle Aziende ULSS.

Da ultimo, si propone di incaricare:

  • le Aziende ULSS dell’applicazione del presente provvedimento e di avviare la procedura biennale di cui trattasi a partire dal corrente anno pari;
  • il Direttore della Direzione Farmaceutico-Dispositivi medici dell’esecuzione del presente atto, ivi inclusa l’eventuale modifica/integrazione non sostanziale dell’Allegato A, qualora dovessero intervenire nuove disposizioni statali/regionali a riguardo o si rendesse necessario nell’interesse dell’Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle Leggi sanitarie);

VISTA la Legge 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 31 maggio 1080, n. 78 e s.m.i. “Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica“;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” e s.m.i.;

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. del 6 marzo 2025 (G.U. n. 65 del 19.3.2025);

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare attuazione all’art. 17 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private convenzionate del 6 marzo 2025 per la determinazione dell’indennità di residenza di cui all’art. 115 del Testo unico delle Leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, da corrispondere alle farmacie rurali aventi diritto;
  3. di approvare di conseguenza la procedura biennale di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente cadenza negli anni pari, per il riconoscimento dell’indennità di residenza di cui al punto 2 spettante annualmente alle farmacie rurali che, in base ai parametri indicatori di disagio stabiliti dall’art. 17 dell’ACN, hanno maturato un punteggio utile;
  4. di dare atto che il riconoscimento della predetta indennità di residenza attribuisce alla farmacia lo stato di “farmacia rurale sussidiata”;
  5. di incaricare le Aziende ULSS dell’applicazione del presente provvedimento e di avviare la procedura di cui al punto 3 a partire dal corrente anno pari;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Dispositivi medici dell’esecuzione del presente atto, ivi inclusa l’eventuale modifica/integrazione non sostanziale dell’Allegato A, qualora dovessero intervenire nuove disposizioni statali/regionali a riguardo o si rendesse necessario nell’interesse dell’Amministrazione regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_164_26_AllegatoA_579055.pdf

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