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Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 04 marzo 2026
IPAB 'Casa di Riposo San Giorgio' di Casale di Scodosia (PD). Autorizzazione all'accettazione della donazione e contestuale alienazione di beni immobili oggetto dell'atto di liberalità. DGR n. 757 dell'11 marzo 2005. Articolo 45, comma 1, della Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, e articolo 8 della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.
Con il presente provvedimento si autorizza l’IPAB ‘Casa di Riposo San Giorgio’ di Casale di Scodosia (PD) all’accettazione di una donazione avente ad oggetto beni immobili e alla contestuale alienazione dei beni medesimi per un importo a base d’asta pari a complessivi € 55.000,00.
L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.
Con l'art. 45, comma 1 della Legge regionale n. 46 del 9 settembre 1999 e successivamente con l'art. 8 della Legge regionale n. 43 del 23 novembre 2012, la Regione del Veneto ha stabilito che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza "su istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l'autorizzazione della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento economico-gestionale dell'ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari". All'interno del quadro normativo descritto, la DGR n. 757 dell'11 marzo 2005 disciplina specifiche indicazioni sulla modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale alle alienazioni e le successive DGR n. 2307 del 9 agosto 2005 e n. 455 del 28 febbraio 2006 stabiliscono i criteri per l'accoglimento delle istanze di alienazione del patrimonio disponibile presentate dalle IPAB.
In tale contesto, con nota acquisita al prot. reg. n. 503208 del 29 settembre 2025, l’IPAB ‘Casa di Riposo San Giorgio’ di Casale di Scodosia (PD), di classe 1B, con sede legale nel Comune di Casale di Scodosia (PD), Via Dei Placco n. 69C, ha presentato istanza di autorizzazione all’accettazione di una donazione effettuata da due privati (sig.ra F.M.M. e sig.ra C.A.P.) a favore dell’IPAB e avente ad oggetto un fabbricato residenziale di 92 mq. sito nel Comune di Merlara (PD), con relativo garage, annesso di pertinenza ed un appezzamento di terreno di 79 mq. Nello specifico trattasi di un’abitazione, un garage ed un piccolo deposito, situati nel centro del paese di Merlara (PD), insistenti su un lotto di terreno esclusivo, indipendente e direttamente accessibile da Via Stradona. I beni immobili risultano catastalmente identificati al N.C.E.U., Comune di Merlara (PD), foglio 10, come segue:
Contestualmente all’istanza di accettazione della donazione, l’Ente ha chiesto di essere autorizzato all’alienazione dei beni immobili oggetto dell’atto di liberalità.
La perizia asseverata redatta il 14 aprile 2025 dal Geom. Matteo Cameran di Casale di Scodosia (PD), iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Padova al n. 3970, attesta un valore complessivo dei beni immobili pari a € 55.000,00.
L'istanza di autorizzazione è stata approvata dall'IPAB con Deliberazione consiliare n. 15 del 25 settembre 2025, nella quale viene dato atto che il ricavato dalla vendita sarà destinato all’acquisto di titoli di Stato. Con successiva nota acquisita al prot. reg. n. 580374 del 20 ottobre 2025, l’IPAB ha precisato che il ricavato “…verrà investito nell’acquisto di Titoli di Stato e, precisamente, in BOT con il miglior rendimento medio ponderato alla prima asta utile successiva all’alienazione”. Il criterio a cui ascrivere l’operazione, pertanto, è quello previsto dalla lettera a) della DGR n. 2307 del 2005 (“reinvestimento del ricavato dall’alienazione in beni immobili o strumenti a carattere finanziario ammessi dall'ordinamento destinati a produrre una rendita comunque non inferiore alla eventuale rendita propria del bene alienato”).
A corredo dell’istanza l’IPAB ha trasmesso, altresì, parere favorevole dell’Organo di Revisione contenuto nel verbale n. 12/2025 del 9 settembre 2025.
L’U.O. Non Autosufficienza delle Persone Anziane ha valutato positivamente l’operazione stante l’indubbio vantaggio economico che deriva all’IPAB dall’acquisizione dei beni immobili oggetto di liberalità e dal successivo investimento del ricavato dalla vendita in titoli di Stato.
Inoltre, in ottemperanza alla Legge regionale n. 43 del 23 novembre 2012, nonché alle DGR n. 455/2006 e n. 3476/2007, è stato acquisito il parere favorevole della Commissione tecnica regionale competente per la valutazione delle istanze di alienazione/acquisto del patrimonio immobiliare da parte delle IPAB, rinnovata nella composizione, da ultimo, con Decreto del Direttore regionale dell’Area Sanità e Sociale n. 21 del 4 febbraio 2026 n. 21 del 4 febbraio 2026, come risulta dal verbale n. 5 del 28 ottobre 2025 agli atti dell’U.O. Non Autosufficienza delle Persone Anziane.
A fronte di quanto sopra, si ritiene, sulla base delle valutazioni dell’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane, di autorizzare sia l’accettazione della donazione comprensiva dei beni immobili de quibus sia la loro successiva alienazione, precisando che, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 725 del 22 giugno 2023, l’autorizzazione avrà durata biennale a decorrere dalla data del presente provvedimento e si considererà automaticamente decaduta allo scadere del predetto termine.
Si prescrive inoltre che l’IPAB produca all’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane gli esiti delle attività relative alle procedure di acquisizione e di successiva alienazione.
Infine, si propone di incaricare l’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
VISTI l'art. 45, comma 1 della L.R. n. 46/1999 e l'art. 8, comma 9 della L.R. n. 43/2012;
VISTE la DGR n. 757/2005, la DGR n. 2307/2005, la DGR n. 455/2006, la DGR n. 3476/2007 e la DGR n. 725/2023;
VISTO il Decreto del Direttore regionale dell’Area Sanità e Sociale n. 21 del 4 febbraio 2026;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la donazione disposta in favore dell'IPAB ‘Casa di Riposo San Giorgio’ di Casale di Scodosia (PD) da parte delle signore F.M.M. e C.A.P., ha ad oggetto i beni immobili catastalmente identificati al N.C.E.U., Comune di Merlara (PD), foglio 10, come segue:
3. di autorizzare l’IPAB ‘‘Casa di Riposo San Giorgio’ di Casale di Scodosia (PD) all’accettazione della donazione delle signore F.M.M. e C.A.P., avente ad oggetto i beni immobili identificati al punto 2;
4. di autorizzare l'IPAB ‘Casa di Riposo San Giorgio’ di Casale di Scodosia (PD), all’alienazione, per un importo a base d’asta pari a complessivi € 55.000,00, dei beni immobili descritti al punto 2, per le motivazioni e finalità esposte in premessa;
5. di dare atto che il ricavato dalla vendita di cui al precedente punto 4 dovrà essere utilizzato dall’IPAB per l’acquisto di titoli di Stato, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2307/2005;
6. di prescrivere che l'IPAB autorizzata produca all’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane gli esiti delle attività relative alle procedure di acquisizione e successiva alienazione dei beni immobili descritti al punto 2;
7. di stabilire che le autorizzazioni di cui ai punti 3 e 4, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 725 del 22 giugno 2023, avranno durata biennale a decorrere dalla data del presente provvedimento e si considereranno automaticamente decadute allo scadere del predetto termine;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare l’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane dell’esecuzione del presente atto;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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