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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 158 del 10 marzo 2026
Estensione dell'accreditamento istituzionale relativo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.
Con il provvedimento in esame si procede all’estensione dell’accreditamento istituzionale in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie, in coerenza con le condizioni di accreditamento di cui all’art. 16 della Legge regionale n. 22/2002 ed in attuazione di quanto previsto con la DGR n. 789/2024 e la n. 663/2025.
L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto ha disciplinato con la Legge regionale del 16 agosto 2002, n. 22 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.
Periodicamente, di norma con cadenza triennale, la Regione del Veneto procede al rilascio e al rinnovo dell’accreditamento istituzionale sanitario e socio-sanitario mediante pubblico avviso e conseguente verifica del possesso ovvero del mantenimento dei requisiti di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/2002 da parte dei soggetti richiedenti.
Con DGR n. 996 del 9 agosto 2022, è stato adottato lo strumento programmatorio regionale in materia di residenzialità per anziani non autosufficienti, nell’ambito del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA). A fronte dell’evoluzione del quadro demografico ed epidemiologico, tale strumento prevede l’aggiornamento del fabbisogno di posti letto, la revisione del sistema delle impegnative di residenzialità (IdR), l’introduzione di una quota sanitaria unica e la definizione di un piano pluriennale di riallineamento tra fabbisogno e copertura, nonché la riorganizzazione del sistema di accesso tramite graduatoria unica, in un’ottica di sostenibilità finanziaria e omogeneità degli standard assistenziali.
In tale contesto, caratterizzato dalla necessità di ampliare tempestivamente la capacità erogativa del sistema socio-sanitario regionale, sono emersi bisogni di salute non soddisfatti attraverso la procedura di cui all’art. 19, comma 1 quinquies della L.R. n. 22/2002 e s.m.i.
Pertanto, come rappresentato anche dalle Direzioni regionali competenti - previa verifica della sussistenza dei presupposti prodromici previsti dall’art. 19, comma 1 sexies della L.R. n. 22/2002 e s.m.i., e acquisito il parere della Quinta commissione consiliare, si è proceduto all’avvio della procedura straordinaria di apertura dei termini per la presentazione delle domande di estensione dell'accreditamento istituzionale a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie approvata con DGR n. 789 del 12 luglio 2024.
Successivamente la Giunta Regionale con la DGR n. 663 del 17 giugno 2025 ha approvato una procedura ordinaria per la presentazione delle domande di rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti non accreditati o di estensione per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati, erogatori di prestazioni socio-sanitarie.
Nell’ambito degli avvisi citati hanno presentato domanda di estensione dell’accreditamento istituzionale i legali rappresentanti dei seguenti enti, già accreditati in forza di precedenti provvedimenti della Giunta regionale, per le unità di offerta qui di seguito elencate:
In forza di quanto premesso, dalla documentazione agli atti, all’esito dei singoli iter procedimentali conclusi, risulta che:
La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.), come previsto dall’art. 19 della L.R. n. 22/2002 e s.m.i., nella seduta del 16 febbraio 2026, preso atto dei pareri di coerenza alle scelte di programmazione socio-sanitaria locale e regionale, si è espressa favorevolmente in relazione ai procedimenti di estensione dell’accreditamento istituzionale come da Allegato A.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla U.O. Programmazione Risorse Strumentali SSR, afferente alla Direzione Programmazione e controllo SSR, con l’apporto qualificato del Coordinamento regionale per le attività sanitarie nelle strutture pubbliche e private accreditate, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002 e s.m.i., con il presente provvedimento si propone di approvare l’estensione dell’accreditamento istituzionale, con validità triennale a partire dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione in capo ai soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie, come riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non comporta spesa a carico del bilancio regionale e non costituisce vincolo per le Aziende e per gli Enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.
Si autorizza il Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR a modificare con proprio provvedimento l’Allegato A in caso presenti errori materiali non sostanziali.
Si incarica la Direzione Programmazione e controllo SSR dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
VISTA la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R. 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”;
VISTA la DGR n. 996 del 09 agosto 2022 “Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area anziani con aggiornamento dei fabbisogni e della programmazione. Deliberazione nr. 73/CR/2022.”
VISTA la DGR n. 789 del 12 luglio 2024 “Determinazioni in merito al rilascio e all'estensione dell'accreditamento istituzionale di strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie. Approvazione dello schema di avviso straordinario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002. Deliberazione/CR n. 43 del 20 maggio 2024.”
VISTA la DGR n. 663 del 17 giugno 2025 “Determinazioni in merito al rilascio ed estensione dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie. Approvazione dello schema di Avviso per l'anno 2025. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTI i Decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 32 del 20 marzo 2022 e n. 136 del 24 settembre 2025;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
(seguono allegati)
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