Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Edilizia abitativa
Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 10 marzo 2026
Autorizzazione al Piano Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dell'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare (AEEP) di Castelfranco Veneto (TV) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.
Con il presente atto, si approva il Piano di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dell’Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare (AEEP) di Castelfranco Veneto (TV), ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017.
L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.
L’art. 48 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 39/2017, come novellato dalla Legge regionale 20 maggio 2025, n. 6, sono di competenza della Giunta regionale le funzioni di cui al comma 1, lettera j) che stabilisce l’autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica.
Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all’art. 21, comma 1 della L.R. n. 39/2017:
In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 prevede che:
In attuazione del comma 7 dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, art. 25 sono state definite le procedure per l’alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell’art. 25 del Regolamento sopra citato prevede che, nell’individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:
Come previsto al comma 4 dell’art. 25 del richiamato Regolamento, non possono essere inclusi nel Piano di vendita alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio. Inoltre, gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.
L’Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare (AEEP), in quanto azienda speciale del Comune di Castelfranco Veneto (TV) per la gestione dei servizi relativi all’edilizia residenziale pubblica, i cui atti fondamentali sono da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale come da statuto aziendale, ha sottoposto a quest’ultimo la proposta di Piano di vendita con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 12/11/2024. La stessa è stata successivamente integrata con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 19/06/2025, al fine di disporre l’alienazione di n. 97 alloggi, di cui n. 59 occupati e n. 38 liberi, su un totale di n. 336 alloggi.
Il Comune di Castelfranco Veneto (TV), con Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 29/01/2025, trasmessa con nota n. 9653 del 27/02/2025 acquisita al protocollo regionale n. 103482 di pari data, integrata dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 23/10/2025, trasmessa con nota n. 51589 del 14/11/2025 acquisita al protocollo regionale n. 624559 di pari data e successiva integrazione, pervenuta con nota n. 878 del 09/01/2026 acquisita al protocollo regionale n. 7736 di pari data, ha approvato la proposta di Piano vendita presentata dall’AEEP, per disporre l’alienazione dei suddetti 97 alloggi e richiesto l’autorizzazione regionale, tenuto conto dei criteri di cui al comma 3 dell’art. 25 del R.R. n. 4/2018.
La motivazione alla base di tali provvedimenti trae fondamento dal fatto che trattasi di alloggi situati in edifici, o parti di essi, già parzialmente alienati o con elevato livello di vetustà. Inoltre, per l’amministrazione dell’Azienda, una parte di immobili risulta di scarsa rilevanza sociale e con una gestione particolarmente gravosa sotto il profilo manutentivo.
È necessario sottolineare che le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 e dal Piano Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto.
Per quanto riguarda il valore di stima degli immobili, l'ente procederà, secondo il proprio regolamento, ad acquisire una perizia asseverata.
Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell’elenco Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La Direzione Programmazione Lavori Pubblici e Edilizia – Unità Organizzativa Edilizia ha valutato che la proposta di Piano di vendita presentata dall’Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare, approvata dal Comune di Castelfranco Veneto (TV), risulta coerente con la normativa e la programmazione regionale in materia, pertanto, può essere accolta ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 della L.R. n. 39/2017 e dall’art. 25, comma 1 del R.R. n. 4/2018.
L’art. 25 del R.R. n. 4/2018 stabilisce al comma 2 che la durata del Piano di vendita è di cinque anni ed al comma 5 che Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza modificarne la scadenza.
Ai sensi dell’art. 25, comma 9 del Regolamento regionale n. 4/2018, l’ente proprietario è tenuto ad inviare alla Struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite.
Si incarica la Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.”;
VISTO l’art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80;
VISTE la Deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Castelfranco Veneto (TV) n. 11 del 29/01/2025, trasmessa con nota n. 9653 del 27/02/2025 acquisita al protocollo regionale n. 103482 di pari data, la Deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 23/10/2025, trasmessa con nota n. 51589 del 14/11/2025 acquisita al protocollo regionale n. 624559 di pari data e successiva integrazione, pervenuta con nota n. 878 del 09/01/2026, acquisita al protocollo regionale n. 7736 di pari data;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 39/2017, come novellato dalla Legge regionale 20 maggio 2025, n. 6;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 95 del 15 dicembre 2025 “Affidamento ai singoli membri della Giunta regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini. Articolo 53, comma 4 dello Statuto del Veneto”;
VISTA la Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 come modificata dalla Legge statutaria 12 maggio 2020 n. 1;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro