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Materia: Edilizia abitativa
Deliberazione della Giunta Regionale n. 155 del 10 marzo 2026
Autorizzazione al Piano Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Chioggia (VE) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.
Con il presente atto, si approva il Piano di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Chioggia (VE), ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017.
L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.
L’art. 48 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 39/2017, come novellato dalla Legge regionale 20 maggio 2025, n. 6, sono di competenza della Giunta regionale le funzioni di cui al comma 1, lettera j) che stabilisce l’autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica.
Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all’art. 21, comma 1 della L.R. n. 39/2017:
In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 prevede che:
In attuazione del comma 7 dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, art. 25 sono state definite le procedure per l’alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell’art. 25 del Regolamento sopra citato prevede che, nell’individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:
Come previsto al comma 4 dell’art. 25 del richiamato Regolamento, non possono essere inclusi nel Piano di vendita alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio. Inoltre, gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.
Il Comune di Chioggia (VE), con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 13/10/2025, trasmessa con nota n. 72754 del 06/11/2025 acquisita al protocollo regionale n. 611527 di pari data e successivamente integrata con nota n. 11619 del 16/02/2026 acquisita al protocollo regionale n. 118820 di pari data, tenuto conto dei sopra richiamati criteri di cui al comma 3 dell’art. 25 del Regolamento n. 4/2018, ha approvato una proposta per disporre l’alienazione di n. 114 alloggi, di cui n. 98 risultano assegnati e n. 16 attualmente liberi, e n. 28 pertinenze, su un totale complessivo di n. 333 alloggi e n. 123 pertinenze.
Come da specifica del Comune, in un’ottica di razionalizzazione delle risorse economiche ed al fine di valorizzare il patrimonio ERP esistente mantenendolo debitamente efficiente, risulta funzionale procedere all’alienazione delle seguenti fattispecie di alloggi:
Per quanto riguarda il valore di stima degli immobili, l'ente procederà, secondo il proprio regolamento, ad acquisire una perizia asseverata.
È necessario sottolineare che le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 e dal Piano Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto.
Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell’elenco riportato nell’ Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia – Unità Organizzativa Edilizia ha valutato che la proposta di Piano di vendita presentata dal Comune di Chioggia (VE) risulta coerente con la normativa e la programmazione regionale in materia e che, pertanto, può essere accolta ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 della L.R. n. 39/2017 e dall’art. 25, comma 1 del R.R. n. 4/2018.
L’art. 25 del R.R. n. 4/2018 stabilisce al comma 2 che la durata del Piano di vendita è di cinque anni ed al comma 5 che il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza variarne la scadenza.
Ai sensi dell’art. 25, comma 9 del R.R. n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare alla Struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite.
Si incarica la Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39”;
VISTO l’art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80;
VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Chioggia (VE) n. 94 del 13/10/2025, trasmessa con nota n. 72754 del 06/11/2025 acquisita al protocollo regionale n. 611527 di pari data e successivamente integrata con nota n. 11619 del 16/02/2026 acquisita al protocollo regionale n. 118820 di pari data;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 39/2017, come novellato dalla Legge regionale 20 maggio 2025, n. 6;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 95 del 15 dicembre 2025 “Affidamento ai singoli membri della Giunta regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini. Articolo 53, comma 4 dello Statuto del Veneto”;
VISTA la Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 come modificata dalla Legge statutaria 12 maggio 2020 n. 1;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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