Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica la versione stampabile del BUR n. 18 del 10/02/2026
Scarica la versione firmata del BUR n. 18 del 10/02/2026
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 18 del 10 febbraio 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 48 del 05 febbraio 2026

Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000. Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) relativa all'anno 2024 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica riferito all'annualità 2025.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento, la Giunta regionale riconosce le percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate dalle Amministrazioni Comunali nel 2024 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica a partire dal 01.01.2025.

L'Assessore Elisa Venturini riferisce quanto segue.

Il “tributo speciale” per il conferimento di rifiuti solidi in discarica è stato istituito dallo Stato con la Legge 28.12.1995, n. 549 (Legge Finanziaria statale per il 1996), art. 3 (commi dal 24 al 41), quale disposizione finalizzata a disincentivare l’uso della discarica e incentivare il recupero di materia.

L’ammontare del tributo, secondo quanto stabilito dalla norma nazionale, è determinato in funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, nonché, in relazione ad altri aspetti che trovano specifica regolamentazione nella disciplina regionale.

In Regione del Veneto la richiamata Legge nazionale trova attuazione nell’art. 39 della Legge regionale del 21.01.2000, n. 3 e puntuale regolamentazione nei provvedimenti di Giunta regionale ad esso collegati, in particolare, la DGR n. 336 del 23.03.2021, con cui è stata approvata, tra l’altro, la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata effettuata dai Comuni.

Con DGR n. 1121 del 17.08.2021 è stato ulteriormente aggiornato il metodo di calcolo per la "Certificazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 3/2000" di cui alla DGR n. 336/2021, escludendo dal calcolo della Percentuale Raccolta Differenziata (%RD) "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua" (art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), disposizione recepita all’art. 20 comma 4 dell’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DGR n. 988 del 09.08.2022.

Inoltre con la DGR n. 544 del 09.05.2023 sono state fornite alcune precisazioni per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e sono stati modificati gli obblighi amministrativi necessari per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti al punto 6 dell’Allegato A della DGR n. 336/2021, eliminando la necessità di accompagnare i dati richiesti ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata con la trasmissione dei Piani Economico Finanziari (PEF) approvati per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Va invece sottolineato come il comma 5 dell’art. 39 della L.R. n. 3/2000 preveda che le riduzioni del tributo speciale, conseguenti al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni, possano essere riconosciute dalla Giunta regionale a seguito di verifiche effettuate dall'ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti sulle dichiarazioni presentate dagli Enti interessati.

A tal fine con nota n. 109040 del 16.12.2025 (prot. reg. n. 677931 del 16.12.2025) ARPAV ha comunicato la conclusione della suddetta procedura di certificazione per i dati relativi all'anno 2024, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 336/2021 e ss.mm. ii..

In particolare, l’Agenzia ha evidenziato che:

  • la certificazione è stata completata per tutti i 560 Comuni;
  • 528 Comuni superano l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata e pertanto pagano il tributo in misura minima (7,75 €/t);
  • 28 Comuni presentano una percentuale di raccolta differenziata compresa tra 50% e 65% e quindi sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 65% (16,78 €/t);
  • 4 Comuni non superano il 50% di raccolta differenziata e pertanto sono soggetti al pagamento del tributo in misura piena (25,82 €/t); tra queste Amministrazioni il Comune di Erbezzo (VR) non ha ancora provveduto a realizzare “almeno la raccolta differenziata della frazione verde e di quella putrescibile, nonchè di carta, metalli, plastica e vetro”, come stabilito dall’art. 7, comma 3 dell’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, e si ritiene pertanto di applicare a tale Amministrazione comunale quanto stabilito dall’art. 2, comma 7 della Legge regionale n. 3/2000, ovverosia l’applicazione del tributo nella misura massima e l’impedimento altresì all’accesso ai contributi regionali previsti dall’art. 48, comma 1 della medesima L.R. n. 3/2000.

Nella nota l’Agenzia regionale fa presente inoltre che per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi amministrativi stabiliti dalla DGR n. 336/2021 e ss.mm. ii., con scadenza fissata al 15.05.2025, i Comuni di Bolzano Vicentino (VI), Caltrano (VI) e Cogollo del Cengio (VI) hanno inviato la dichiarazione di veridicità tardivamente e pertanto anch'essi devono essere assoggettati al pagamento del tributo nella misura piena e non possono accedere ai contributi regionali previsti dall’art. 48, comma 1 della L.R. n. 3/2000.

Quanto illustrato è riassunto nell’Allegato A, posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che riporta quanto segue:

  • 4 (quattro) Amministrazioni Comunali, elencate in Allegato A - Tabella A - Valli del Pasubio (VI), Erbezzo (VR), Ferrara di Montebaldo (VR) e Sant’Anna d’Alfaedo (VR) - sono assoggettate al pagamento del tributo intero, ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i. in quanto non hanno raggiunto la percentuale di raccolta differenziata del 50%;
  • 3 (tre) Amministrazione Comunali, elencate in Allegato A - Tabella A - Bolzano Vicentino (VI), Caltrano (VI) e Cogollo del Cengio (VI) - sono assoggettate al pagamento del tributo intero in quanto non hanno ottemperato agli obblighi amministrativi stabiliti dalla D.G.R. n. 336/2021 e s.m.i. (i 3 comuni hanno una percentuale di raccolta differenziata superiore al 65%);
  • 28 (ventotto) Amministrazioni Comunali, elencate in Allegato A - Tabella B, sono assoggettate al pagamento del tributo nella misura del 65% ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i. in quanto presentano una percentuale di raccolta differenziata compresa tra 50% e 65%;
  • le restanti 525 (cinquecentoventicinque) Amministrazione Comunali, come riportato in Allegato A - Tabella C, sono assoggettate al pagamento del tributo nella misura minima del 30% ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i. in quanto presentano una percentuale di raccolta differenziata superiore all'obiettivo del 65%.

Tali tariffe, riguardanti il tributo speciale per il deposito in discarica, sono riferite alla certificazione della percentuale di raccolta differenziata per l’annualtà 2024 e hanno decorrenza dal 01 gennaio 2025.

Da ultimo, col presente provvedimento si ritiene di incaricare i Soggetti passivi, titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche, ovvero i gestori responsabili di tali impianti, a quantificare per ciascun Comune le eventuali differenze tra tributo versato e dovuto per l’annualità 2025 e di trasmettere gli opportuni conguagli passivi ai medesimi e alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica. Eventuali conguagli attivi saranno invece compensati a ciascun Comune con i versamenti del tributo speciale per il conferimento in discarica successivi alla pubblicazione del presente atto.

Si propone di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 28 dicembre 1995, n. 549;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., e in particolare l’art. 39;

VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 24;

VISTA la DGR del 23.03.2021, n. 336;

VISTA la DGR del 17.08.2021, n. 1121;

VISTA la DGR del 09.08.2022, n. 988, che approva l’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti;

VISTA la DGR del 09.05.2023, n. 544;

VISTO l’art. 2, co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;

VISTA la nota di ARPAV prot. n. 109040 del 16.12.2025;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per l'annualità 2025, la quantificazione del tributo speciale per il deposito in discarica alle Amministrazioni Comunali come riportate nelle apposite Tabelle dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di stabilire che tutte le Amministrazioni Comunali del Veneto sono tenute al pagamento del tributo speciale nelle misure indicate nelle Tabelle A, B e C dell'Allegato A;
  4. di confermare che il tributo speciale per il deposito in discarica riferito alla certificazione della percentuale di RD (annualità 2024) decorre dal 01 gennaio 2025;
  5. di incaricare i Soggetti passivi, titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche, a quantificare per ciascun Comune le eventuali differenze tra tributo versato e dovuto per l’annualità 2025 e di trasmettere gli opportuni conguagli passivi ai medesimi e alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, che in armonia con l’art. 7, comma 3 della L.R n. 27/2006, così come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 46/2017, è tenuta a disporre con proprio decreto le modalità per il versamento del saldo;
  6. di stabilire che i conguagli attivi siano compensati con i conferimenti in discarica successivi alla pubblicazione della presente deliberazione;
  7. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della trasmissione del presente provvedimento ai Comuni del Veneto, ai Consigli di Bacino del Veneto, ai Soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all’ARPAV, all’ISPRA, alle Amministrazioni Provinciali del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2 e  27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(La presente deliberazione e i dati riportati nell'Allegato A sono stati rettificati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 132 del 4 marzo 2026, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 29 del 10 marzo 2026, ndr)

(seguono allegati)

Dgr_48_26_AllegatoA_576083.pdf

Torna indietro