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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 48 del 05 febbraio 2026
Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000. Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) relativa all'anno 2024 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica riferito all'annualità 2025.
Con questo provvedimento, la Giunta regionale riconosce le percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate dalle Amministrazioni Comunali nel 2024 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica a partire dal 01.01.2025.
L'Assessore Elisa Venturini riferisce quanto segue.
Il “tributo speciale” per il conferimento di rifiuti solidi in discarica è stato istituito dallo Stato con la Legge 28.12.1995, n. 549 (Legge Finanziaria statale per il 1996), art. 3 (commi dal 24 al 41), quale disposizione finalizzata a disincentivare l’uso della discarica e incentivare il recupero di materia.
L’ammontare del tributo, secondo quanto stabilito dalla norma nazionale, è determinato in funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, nonché, in relazione ad altri aspetti che trovano specifica regolamentazione nella disciplina regionale.
In Regione del Veneto la richiamata Legge nazionale trova attuazione nell’art. 39 della Legge regionale del 21.01.2000, n. 3 e puntuale regolamentazione nei provvedimenti di Giunta regionale ad esso collegati, in particolare, la DGR n. 336 del 23.03.2021, con cui è stata approvata, tra l’altro, la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata effettuata dai Comuni.
Con DGR n. 1121 del 17.08.2021 è stato ulteriormente aggiornato il metodo di calcolo per la "Certificazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 3/2000" di cui alla DGR n. 336/2021, escludendo dal calcolo della Percentuale Raccolta Differenziata (%RD) "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua" (art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), disposizione recepita all’art. 20 comma 4 dell’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DGR n. 988 del 09.08.2022.
Inoltre con la DGR n. 544 del 09.05.2023 sono state fornite alcune precisazioni per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e sono stati modificati gli obblighi amministrativi necessari per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti al punto 6 dell’Allegato A della DGR n. 336/2021, eliminando la necessità di accompagnare i dati richiesti ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata con la trasmissione dei Piani Economico Finanziari (PEF) approvati per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Va invece sottolineato come il comma 5 dell’art. 39 della L.R. n. 3/2000 preveda che le riduzioni del tributo speciale, conseguenti al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni, possano essere riconosciute dalla Giunta regionale a seguito di verifiche effettuate dall'ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti sulle dichiarazioni presentate dagli Enti interessati.
A tal fine con nota n. 109040 del 16.12.2025 (prot. reg. n. 677931 del 16.12.2025) ARPAV ha comunicato la conclusione della suddetta procedura di certificazione per i dati relativi all'anno 2024, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 336/2021 e ss.mm. ii..
In particolare, l’Agenzia ha evidenziato che:
Nella nota l’Agenzia regionale fa presente inoltre che per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi amministrativi stabiliti dalla DGR n. 336/2021 e ss.mm. ii., con scadenza fissata al 15.05.2025, i Comuni di Bolzano Vicentino (VI), Caltrano (VI) e Cogollo del Cengio (VI) hanno inviato la dichiarazione di veridicità tardivamente e pertanto anch'essi devono essere assoggettati al pagamento del tributo nella misura piena e non possono accedere ai contributi regionali previsti dall’art. 48, comma 1 della L.R. n. 3/2000.
Quanto illustrato è riassunto nell’Allegato A, posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che riporta quanto segue:
Tali tariffe, riguardanti il tributo speciale per il deposito in discarica, sono riferite alla certificazione della percentuale di raccolta differenziata per l’annualtà 2024 e hanno decorrenza dal 01 gennaio 2025.
Da ultimo, col presente provvedimento si ritiene di incaricare i Soggetti passivi, titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche, ovvero i gestori responsabili di tali impianti, a quantificare per ciascun Comune le eventuali differenze tra tributo versato e dovuto per l’annualità 2025 e di trasmettere gli opportuni conguagli passivi ai medesimi e alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica. Eventuali conguagli attivi saranno invece compensati a ciascun Comune con i versamenti del tributo speciale per il conferimento in discarica successivi alla pubblicazione del presente atto.
Si propone di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 28 dicembre 1995, n. 549;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., e in particolare l’art. 39;
VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 24;
VISTA la DGR del 23.03.2021, n. 336;
VISTA la DGR del 17.08.2021, n. 1121;
VISTA la DGR del 09.08.2022, n. 988, che approva l’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti;
VISTA la DGR del 09.05.2023, n. 544;
VISTO l’art. 2, co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;
VISTA la nota di ARPAV prot. n. 109040 del 16.12.2025;
delibera
(La presente deliberazione e i dati riportati nell'Allegato A sono stati rettificati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 132 del 4 marzo 2026, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 29 del 10 marzo 2026, ndr)
(seguono allegati)
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