Individuazione dei criteri di selezione e del limite massimo per domanda del bando nazionale di assegnazione autorizzazioni a nuovi impianti di vite da vino anno 2026 in applicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 649010 del 19 dicembre 2022. Reg. (UE) n. 1308/2013, Reg. delegato (UE) n. 2018/273 dell'11 dicembre 2017.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva la ponderazione dei criteri di priorità di cui all’art. 8del D.M. n.649010/2022e la fissazione della superficie massima richiedibile per domanda per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli nella Regione del Veneto -assegnazione2026.
|
L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.
Con il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 artt.da 62 a 72 - sono state definite le nuove regole per la gestione del potenziale viticolo, entrate in vigore a partire dall'1gennaio 2016 e specificate in maniera più dettagliata nel Regolamento delegato (UE) n.273/2018 dell'11 dicembre 2017. In particolare, si prevede un regime di rilascio annuale da parte degli Stati membri di nuove autorizzazioni fino ad un massimo dell’1 % della superficie vitata totale del loro territorio al 31 luglio dell’anno precedente il rilascio.
L’applicazione di tale regime in Italia è definita con il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 649010 del 19 dicembre 2022. Questa normativa prevede che la superficie disponibile, pari all’1% del potenziale viticolo nazionale, definita per l'annualità 2026in ettari 6.923,75 dal Decreton. 642778 del 28 novembre 2025 del Capo dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea,sia divisa in plafond regionali, proporzionalmente alla superficie del potenziale regionale, lasciando alle Regioni e Province autonome la definizione:
A) del punteggio - da 0 (zero) ad 1 (uno) - da assegnare ai sottostanti criteri di selezione:
1) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all’Allegato II paragrafo I, lettera II del Regolamento delegato (UE) n. 273/2018. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla forma giuridica adottata, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
i) il richiedente è un’organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;
ii) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell’art.10della Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
iii) il richiedente che rispetta questo criterio si impegna, per un periodo di 5 anni, a non affittare, né alienare le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2045;
2) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie seguenti, di cui all’art.64, paragrafo 2, lettera Ddel Regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’allegato II del Regolamento delegato (UE)n. 273/2018:
i) superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;
ii) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;
iii) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell’allegato III del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
iv) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%;
v) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;
vi) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 kmq caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici;
3) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente e delle risorse genetiche di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’art.64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’Allegato II del Regolamento delegato (UE) n. 273/2018. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al Regolamento (UE) n. 2018/848 del Consiglio per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta, all'intera superficie vitata annualmente condotta;
4) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie di cui al paragrafo 2, lettera h) dell’art.64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’Allegato II del Regolamento delegato (UE) n. 273/2018. Tale criterio è considerato soddisfatto se la complessiva superficie aziendale viticola è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari; in tale ambito le Regioni possono definire un intervallo inferiore;
B) un limite massimo per domanda inferiore a quello stabilito dallo stesso Decreto Ministeriale, pari a 50 ettari;
C) qualora la superficie richiesta ed ammissibile superi la superficie disponibile a livello regionale, di poter garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettaria tutti i richiedenti, con eventuale riduzione di tale limite se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.
Le Regioni e Province Autonome ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del DMn. 649010 devono comunicare le proprie scelte entro il 30gennaio di ogni anno.
Va precisato che l’istruttoria dei criteri 2) e 3) è di responsabilità della Regione o Provincia autonoma che li ha adottati e valorizzati, mentre la verifica delle altre condizioni ed il calcolo della superficie assegnata resta di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea); le Regioni e le Province autonome, acquisiti gli elenchi dei soggetti ammessi e delle relative superfici da assegnare, rilasciano le autorizzazioni relative.
Nelle annualità 2016, 2017 e 2018 l’assegnazione fudefinita in maniera direttamente proporzionale alla superficie richiesta;furono riscontrate richieste ammissibili per una superficie mediamente pari a 50 volte quella disponibile, con assegnazioni frammentate.
In considerazione di ciò, a partire dal2019 sono stati inseriti i criteri di premialità previsti dal citato Decreto ministerialen.649010/2022 perindirizzarel'assegnazione versosistemi di coltivazione e aree funzionali alle politiche regionali, ovvero:
-
i sistemi di gestione del vigneto che garantiscano un aumento della sostenibilità, individuabili, nell'ambito dei criteri di selezione indicati dal Decreto ministeriale stesso, nel metodo biologico;
-
nelle aree in cui, per la viticoltura, esistono maggiori difficoltà strutturali e di gestione, identificabili in quelle definite "viticoltura eroica", come individuata dall'art.7 della Leggen. 238/2016, aree peraltro dove sono radicate le denominazioni storiche regionali e la coltura della vite è fattore storico di modellazione del paesaggio, nonché, tenuto conto della numerosità delle domande, di una superficie massima richiedibile di 1 ettaro.
Queste sceltehanno permessol'assegnazione, per le annualità interessate, ad aziende con caratteristiche e superfici rispondenti ai criteri di cui sopra, di una superficie media per azienda di circa 5.000 mq, a fronte di una superficie media assegnata per le domande senza priorità di circa 1.500 mq.
Ritenendo tali risultati positivi, si ritiene di riproporre quanto già approvato nell'ultima annualità ossia le priorità previste ai punti iv), v) e vi) di cui al precedente punto 2) e la priorità di cui al precedente punto 3), nonchè il limite massimo di superficie richiedibile pari ad 1 ettaro.
In data 20 gennaio 2026, con incontro appositamente convocato, le Organizzazioni Professionali di categoria, informate dell'intenzione di riproporre per l'annualità 2026i criteri e le priorità per l'assegnazione delleautorizzazioni per nuovi impianti, impiegati nell'annualità 2025, ne hanno condiviso l'attuazione.
Per quanto sopra esposto, si propongono,per l'assegnazione delleautorizzazioni per nuovi impianti per l'anno 2026, i seguenti criteri e priorità:
1. superficie massima richiedibile per ciascuna domanda: ettari 1;
2. qualora la superficie ammissibile risulti maggiore di quella assegnabile, questa sia distribuita assicurando una assegnazione garantita di 1.000 metri quadrati, ovvero pari alla superficie ammissibile se inferiore a tale valore minimo;
3. priorità:
-
punti 0,60 alle superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’art.64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’Allegato II del Regolamento delegato (UE) n. 273/2018, come definite all’art. 8, comma 1 lettera C) del Decreto ministeriale n. 649010/2022. Per l'ottenimento del punteggio è necessaria la presentazione del documento attestante la condizione, rilasciato a cura dell’Organismo di Controllo autorizzato, ed allegato alla domanda;
-
punti 0,40 alle superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%, alle superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi e alle superfici nelle isole con una superficie totale massima di 250 kmq.
Con il presente provvedimento infine siincarica:
- AVEPA dello svolgimento delle istruttorie per l’assegnazione del punteggio di selezione, ferme restando in carico al Ministerodell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste tutte le altre verifiche previste e la definizione delle superfici assegnabili;
-la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del provvedimento stesso e in particolaredella comunicazione entro il 30gennaio 2026 dei criteridi selezione e del limite massimo per domanda,nonchè alla comunicazione degli esiti delle istruttorie di assegnazione delle autorizzazioni, comunicati dal Ministerodell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foresteagliaventi diritto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Reg.(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare il Capo III che ha istituito il “Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
VISTO il Reg.delegato (UE) n. 273/2018 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il Reg.(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il Reg.di esecuzione (UE) n. 274/2018 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del Reg.(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19 dicembre 2022, n. 649010 concernente le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il Decreto del Capo dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea n. 642778 del 28 novembre 2025 - Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - Annualità 2026;
VISTO l’art.2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 ess.mm.ii.;
delibera
1. di approvare le premessequale parte integrante e sostanzialedel presente provvedimento;
2. di approvare ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto di vite di uva da vino, previste per l’anno 2026, i seguenti criteri e priorità, come condiviso con le Organizzazioni Professionali di categoria nell'incontro del 20 gennaio 2026:
a. superficie massima richiedibile per ciascuna domanda: ettari 1;
b. assegnazione garantita di 1.000 metri quadrati, ovvero pari alla superficie ammissibile se inferiore a tale valore;
c. punti 0,60 alle superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente come definito all’art. 8, comma 1 lettera C) del Decreto ministeriale n. 649010/2022. La valutazione dell'ammissibilità al punteggio sarà determinata dal documento attestante la condizione, rilasciato a cura dell’Organismo di Controllo autorizzato, ed allegato alla domanda;
d. punti 0,40 alle superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%, alle superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi e alle superfici nelle isole con una superficie totale massima di 250 kmq;
3. di incaricare AVEPA dello svolgimento delle istruttorie per l’assegnazione del punteggio di selezione, ferme restando in carico al Ministerodell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste tutte le altre verifiche previste e la definizione delle superfici assegnabili;
4. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento e in particolare della comunicazione,entro il 30gennaio 2026, dei criteridi selezione e del limite massimo per domanda nonchè alla comunicazionedegli esiti delle istruttorie di assegnazione delle autorizzazioni, comunicati dal Ministerodell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foresteagliaventi diritto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art.26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7.di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.