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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1541 del 30 dicembre 2025
Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione.
Con il presente provvedimento si provvede all’aggiornamento della ricognizione dell’elenco dei procedimenti amministrativi, da ultimo approvato con DGR n. 1253 del 18 ottobre 2022, prevedendosi la relativa pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Il Presidente Alberto Stefani riferisce quanto segue.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1253 del 18 ottobre 2022 si è provveduto da ultimo ad approvare l’aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, riportati nell’elenco allegato alla deliberazione medesima, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Tale ricognizione ha consentito di rilevare i termini di conclusione di ciascun procedimento amministrativo, nonché, con riguardo ai procedimenti per i quali si è reso indispensabile prevedere una durata compresa tra 91 e 180 giorni, la relativa giustificazione, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, a norma dell'art. 2, comma 4 della Legge n. 241/1990.
Le misure organizzative inerenti alle Strutture della Giunta regionale che si sono verificate successivamente alla precedente rilevazione e alcune modifiche intervenute nell’ordinamento giuridico regionale rendono ora necessario un aggiornamento della suddetta ricognizione, nella consapevolezza che l’aggiornamento dei procedimenti amministrativi costituisce il presupposto per l’osservanza dei più stringenti obblighi di pubblicità introdotti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, emanato in attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, commi 35 e 36); obblighi concepiti come strumento per garantire la massima trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione.
A tal fine, considerate le attuali competenze e funzioni delle Aree e delle Direzioni afferenti alla Giunta regionale, con nota prot. n. 436108 del 9 settembre 2025 del Segretario Generale della Programmazione, ciascun Direttore regionale, relativamente alle tipologie procedimentali di propria competenza, è stato invitato a formulare eventuali proposte di modifica o di integrazione all’elenco dei procedimenti approvato con la menzionata DGR n. 1253/2022.
La Direzione Attività istituzionali della Giunta regionale e Rapporti Stato/Regioni, incaricata di provvedere all’aggiornamento e al monitoraggio dei procedimenti amministrativi, ha prestato la propria collaborazione in merito alla ricognizione di cui trattasi, fornendo alle strutture regionali il necessario supporto di carattere giuridico-amministrativo, oltre che informatico.
Va infatti evidenziato che nel corso degli anni 2024 e 2025 la medesima Direzione ha condotto un articolato e complesso lavoro preliminare volto alla progettazione e allo sviluppo, con la collaborazione della Direzione ICT, Agenda digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT, di un nuovo applicativo denominato “PN03 - Gestione procedimenti”, quale strumento necessario e propedeutico alla successiva ricognizione, che ha consentito una gestione informatizzata e più efficiente delle schede relative a ciascun procedimento.
A seguito della messa a punto dell’applicativo, è stata condotta una fase di formazione a tutte le Strutture regionali. A tal fine, la Direzione Attività istituzionali della Giunta regionale e Rapporti Stato/Regioni ha organizzato degli incontri operativi e formativi dedicati all’utilizzo del nuovo sistema per la gestione della ricognizione, nel corso dei quali sono stati forniti chiarimenti e informazioni negli ambiti specifici di ciascuna Direzione.
Nello specifico, le Strutture regionali sono state invitate a partecipare dalla medesima Direzione a degli incontri operativi dedicati all’illustrazione del nuovo applicativo per la gestione della ricognizione.
In particolare, gli incontri operativi sono stati articolati come segue:
Con nota prot. n. 596593 del 29 ottobre 2025 a firma del Segretario della Giunta regionale è stato notiziato il Segretario Generale della Programmazione in merito all’attività svolta, confermando che tutte le Strutture regionali hanno provveduto al caricamento dei dati richiesto entro la data indicata del 20 ottobre 2025.
Infine, con nota prot. n. 694994 del 24 dicembre 2025 a firma del Segretario della Giunta regionale sono state trasmesse le risultanze istruttorie della ricognizione.
A conclusione dell’attività istruttoria condotta e ad esito della nuova rilevazione il numero complessivo dei procedimenti amministrativi risulta pari a 573, rispetto ai 581 procedimenti censiti nella precedente rilevazione. Più precisamente sono stati proposti 70 nuovi procedimenti e ne sono stati eliminati 78 in quanto non più attuali.
Una parte significativa delle recenti novità procedimentali in ambito regionale riguarda l’aggiornamento della disciplina in materia ambientale. In particolare, la Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, recante la “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, ha introdotto una riforma organica dei procedimenti ambientali regionali. L’intervento normativo ha perseguito l’obiettivo di rafforzare il coordinamento con la normativa statale, soprattutto con il D.Lgs. n. 152/2006, assicurando maggiore chiarezza procedurale, uniformità applicativa e semplificazione dei procedimenti. A seguito dell’entrata in vigore della legge, sono stati adottati tre Regolamenti regionali attuativi, volti a disciplinare in modo puntuale le modalità operative relative ai procedimenti di AIA, VINCA e VAS.
Ulteriori novità procedimentali riguardano il settore della pesca e dell’acquacoltura. Il Regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1 “Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 'Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto'” ha ridefinito in modo organico la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione del Veneto. Il Regolamento stabilisce le modalità di tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica, fatta eccezione per le acque del lago di Garda, che restano soggette a una regolamentazione specifica e distinta.
Infine, nell’ambito del settore primario, si segnala l’istituzione dell’Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del Veneto, disposta con la Deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 1° aprile 2025, che ha definito in modo organico sia l’elenco dei prodotti riconosciuti sia le relative procedure di iscrizione, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni tradizionali del territorio e rafforzare gli strumenti amministrativi di tutela dell’identità agroalimentare regionale. Nello stesso ambito si colloca anche la Deliberazione della Giunta regionale n. 1091 del 15 settembre 2025, che ha introdotto specifiche disposizioni procedimentali per il trasferimento delle risorse del Fondo per le mense scolastiche biologiche alle stazioni appaltanti e ai soggetti eroganti il servizio. Tale intervento è finalizzato a garantire una gestione più efficiente dei contributi assegnati alla Regione del Veneto, nonché a favorire la riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica.
Novità di particolare rilievo si sono registrate anche nei procedimenti del settore energetico, in conseguenza dell’entrata in vigore della Legge regionale 5 luglio 2022, n. 16, recante la “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale”. Ulteriori innovazioni derivano dall’adozione del D.Lgs. n. 190/2024, che attribuisce alla Regione le funzioni di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica e fotovoltaica, nonché per gli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulo elettrico termomeccanico in modalità stand-alone (c.d. BESS).
La ricognizione restituisce così un quadro di agevole lettura del sistema nel suo complesso, in cui i procedimenti di parte, normalmente di maggiore interesse per i cittadini ed imprese, risultano nettamente prevalenti (88,13% del totale ossia 505 procedimenti su 573) rispetto a quelli di ufficio.
Con riferimento al termine di conclusione del procedimento, si osserva che per 440 procedimenti (76,79% del totale) questo risulta pari o inferiore ai 90 giorni, termine fissato in via generale dalla DGR n. 1787/2010. Diversamente, i restanti 133 procedimenti (23,21% del totale) contemplano termini superiori a 90 giorni.
In relazione ai soli 70 procedimenti di nuova istituzione, i procedimenti aventi quale termine di conclusione pari o inferiore ai 90 giorni sono 52 (pari al 74,29%), rivelando la tendenza al mantenimento della durata dei termini nei procedimenti più recenti.
Ad esito della ricognizione compiuta è, quindi, possibile disporre l’approvazione di un elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riconoscendo al Segretario Generale della Programmazione la possibilità di apportarvi, con proprio atto, le eventuali correzioni e modifiche che si rendessero necessarie, anche alla luce di procedimenti di nuova individuazione.
Si ricorda che, relativamente ai procedimenti per i quali non risulti espressamente stabilito da legge statale, da legge regionale o dal presente provvedimento un termine diverso, rimane vigente il termine di 90 giorni, indicato in via generale dalla DGR n. 1787 del 6 luglio 2010 e che i procedimenti avviati anteriormente alla data di pubblicazione della presente deliberazione - d’ufficio ovvero mediante presentazione di istanza al protocollo dell’Amministrazione - dovranno essere conclusi nei termini previsti dalle disposizioni previgenti.
Nell’ottica di adesione al succitato principio di garanzia della massima trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, si stabilisce di procedere, ai sensi dall’art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione dell’elenco ricognitivo dei procedimenti, di cui all’Allegato A, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. In particolare, per ciascuna tipologia di procedimento dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni: struttura, oggetto, fonte normativa, iniziativa (d’istanza o d’ufficio), organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale, Presidente della Giunta regionale, Direttore regionale), termine di conclusione.
Le ulteriori informazioni contemplate nel succitato art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 saranno parimenti pubblicate nella citata sezione del sito internet regionale secondo le modalità che saranno individuate dalla Direzione Attività istituzionali della Giunta regionale e Rapporti Stato/Regioni, in collaborazione con la Direzione ICT e Agenda Digitale.
Sempre in tema di termini procedimentali corre l’obbligo di richiamare l’art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/1990, a tenore del quale “L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”, previsione che ha trovato compiuta disciplina nell’art. 23 bis della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e nell’art. 8 del Regolamento regionale attuativo 31 maggio 2016, n. 1.
Con il presente atto, si ritiene di individuare, ai sensi del citato art. 23 bis della LR n. 54/2012, nei Direttori di Area le figure apicali cui attribuire detto potere sostitutivo, da esercitarsi, in caso di inerzia rispetto all’adozione di atti o provvedimenti ovvero di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili o per il caso di necessità, nei confronti dei direttori delle strutture afferenti alle rispettive aree di coordinamento stabilendo, inoltre, che, in caso di impedimento di un Direttore di Area ed altresì con riguardo ai procedimenti di diretta competenza di quest’ultimo, il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale della Programmazione che lo può esercitare anche tramite la nomina di un Commissario ad acta.
Si deve, infine, considerare che, ai sensi dell’art. 1, comma 28 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, le Amministrazioni devono pubblicare e rendere consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali.
A tale riguardo, nel richiamare la massima attenzione sul rispetto dei termini procedimentali, si incarica il Segretario Generale della Programmazione di avviare ulteriori rilevazioni volte a verificare il rispetto dei termini dei procedimenti ai sensi dell’art. 2, comma 9 quater della Legge n. 241/1990, al fine di riferire in merito alla Giunta regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e la relativa legge regionale di modifica 17 maggio 2016, n. 14;
VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 “Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTE la DGR n. 1787 del 6 luglio 2010, la DGR n. 574 del 3 aprile 2012, la DGR n. 1049 del 28 giugno 2013, la DGR n. 2620 del 29 dicembre 2014, DGR n. 600 del 8 maggio 2017, la DGR n. 231 del 2 marzo 2020 e la DGR n. 1253 del 18 ottobre 2022;
VISTO il Regolamento regionale 14 luglio 2020, n. 6 “Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni della Regione del Veneto ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15”;
delibera
(seguono allegati)
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