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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 162 del 05 dicembre 2025


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1491 del 20 novembre 2025

D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019 "Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini extracomunitari.". Modificazioni in materia di cittadini extracomunitari per i quali è vietata l'espulsione, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione, in ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 558 del 3 luglio 2025, si modifica la D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019 disponendo l'iscrizione a titolo obbligatorio al S.S.N dei cittadini extracomunitari conviventi con parente entro il secondo grado, di nazionalità italiana, nei cui confronti l'art. 19, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 dispone il divieto di espulsione, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 32 della Costituzione italiana, garantisce il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

La normativa nazionale di riferimento in materia di soggiorno e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) dei cittadini stranieri è contenuta nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e nel D.P.R. 31 agosto

1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. La Regione del Veneto, attesa la complessità delle numerose fonti che regolano la materia e le continue modifiche, ha ritenuto necessario effettuare una puntuale ricognizione delle stesse allo scopo di permetterne una corretta ed omogenea applicazione da parte delle Aziende sanitarie del territorio regionale, approvando con D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019 le linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all’Unione Europea e ai cittadini extracomunitari, contenenti le indicazioni operative alle Aziende Ulss.

In particolare, la menzionata D.G.R. n. 753/2019, nella parte dedicata all’iscrizione a titolo volontario al S.S.N. dei cittadini stranieri extracomunitari, al Paragrafo 9.1.3 recante“Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a stranieri conviventi con parenti italiani entro il secondo grado”, dispone quanto segue:

“Il cittadino extracomunitario convivente con parente italiano entro il 2° grado può ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto cittadino inespellibile. L’adozione del provvedimento favorevole, con conseguente rilascio del titolo di soggiorno, compete alla Questura una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La Questura rilascia il permesso per motivi familiari ex art. 19, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998.

Tali familiari, seppur inespellibili non rientrano tra i beneficiari dell’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. in quanto non rientranti tra le categorie di cittadini stranieri ricongiungibili da parte del cittadino già regolarmente presente sul territorio italiano, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 (artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del T.U.I.).

L’iscrizione potrà avvenire esclusivamente a titolo volontario qualora il cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato ai sensi dell’art. 19, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998 dimostri di essere a carico del familiare convivente.”.

Successivamente un cittadino extracomunitario convivente con parente entro il secondo grado di nazionalità italiana ha promosso ricorso avverso il diniego dell’iscrizione obbligatoria al S.S.N. disposto dall’Azienda Ulss competente in applicazione delle menzionate linee guida di cui alla D.G.R. n. 753/2019. La Regione del Veneto, nelle more della definizione del giudizio di impugnazione avanti la Corte d’Appello di Venezia dell’ordinanza a sé sfavorevole del Tribunale di Vicenza, ha adottato la D.G.R. n. 278 del 21 marzo 2024 con cui ha sospeso provvisoriamente l'applicabilità del menzionato paragrafo 9.1.3 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 753/2019, disponendo l'iscrizione a titolo obbligatorio al S.S.N., in via provvisoria, dei cittadini extracomunitari conviventi con parente entro il secondo grado, di nazionalità italiana, nei cui confronti l'art. 19, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 dispone il divieto di espulsione, a cui il Questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394.

La Corte d’Appello di Venezia con Sentenza n. 558 del 3 luglio 2025 ha respinto l’appello proposto dalla Regione del Veneto confermando il contenuto dell'Ordinanza n. 471 del 6 febbraio 2023 del Tribunale di Vicenza e disponendo a carico della Regione del Veneto l'adeguamento delle Linee guida adottate con D.G.R. n. 753/2019 con il riconoscimento del diritto dei titolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 19, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 286/1998 e all’art. 28, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 394/1999 ad ottenere l’iscrizione obbligatoria gratuita al S.S.N., quale presupposto giuridico considerato preminente rispetto alla Circolare ministeriale sopra menzionata.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Corte d’Appello di Venezia, si rende pertanto necessario modificare l’Allegato A della D.G.R. n. 753/2019:

  • abrogando integralmente le indicazioni contenute nel Paragrafo 9.1.3 “Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a stranieri conviventi con parenti italiani entro il secondo grado” che dispone l’iscrizione al S.S.N. a titolo volontario dei soggetti in questione;
  • sostituendo integralmente il Paragrafo 8.2.3 recante“Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato in assenza di nulla osta e visto di ingresso per ricongiungimento familiare”, con le nuove disposizioni di cui all'Allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disponendo in via definitiva l’iscrizione a titolo obbligatorio al S.S.N. altresì dei cittadini extracomunitari conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, nei cui confronti l'art. 19, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dispone il divieto di espulsione.

Infine si incarica l'U.O. Cure Primarie afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente provvedimento ivi compresa la notifica dello stesso alle Aziende Ulss e ad Azienda Zero per i seguiti di rispettiva competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i. “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286“;

VISTA la Sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 3 luglio 2025, n. 558;

VISTA la D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019 ad oggetto “Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all’Unione Europea e ai cittadini extracomunitari”;

VISTA la D.G.R. n. 278 del 21 marzo 2024 ad oggetto “D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019 ad oggetto “Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all’Unione Europea e ai cittadini extracomunitari. Determinazioni in materia di cittadini extracomunitari conviventi con parenti italiani entro il secondo grado di cui all’art. 19, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.”;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto che la Corte d’Appello di Venezia con Sentenza n. 558 del 3 luglio 2025 ha respinto l’appello proposto dalla Regione del Veneto confermando il contenuto dell'Ordinanza n. 471 del 6 febbraio 2023 del Tribunale di Vicenza e disponendo a carico della Regione del Veneto l'adeguamento delle Linee guida adottate con D.G.R. n. 753/2019 con il riconoscimento del diritto dei titolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 19, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 286/1998 e all’art. 28, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 394/1999 ad ottenere l’iscrizione obbligatoria gratuita al Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.);
  3. di ritenere necessario l'adeguamento delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019, a seguito della Sentenza di cui al punto 2, disponendo l'iscrizione a titolo obbligatorio al S.S.N dei cittadini extracomunitari conviventi con parente entro il secondo grado, di nazionalità italiana, nei cui confronti l'art. 19, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 dispone il divieto di espulsione, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394;
  4. di abrogare integralmente le indicazioni contenute nel Paragrafo 9.1.3 “Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a stranieri conviventi con parenti italiani entro il secondo grado” dell’Allegato A della D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019;
  5. di sostituire integralmente il Paragrafo 8.2.3 recante "Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato in assenza di nulla osta e visto di ingresso per ricongiungimento familiare” dell’Allegato A della D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019, con le nuove disposizioni di cui all'Allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disponendo in via definitiva l’iscrizione a titolo obbligatorio al S.S.N. altresì dei cittadini extracomunitari conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, nei cui confronti l'art. 19, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 dispone il divieto di espulsione;
  6. di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare l'U.O. Cure Primarie afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente provvedimento;
  8. di notificare il presente atto alle Aziende Ulss e ad Azienda Zero per i seguiti di rispettiva competenza;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1491_25_AllegatoA_570773.pdf

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