Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 150 del 07 novembre 2025


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1333 del 28 ottobre 2025

Bando per il sostegno alle imprese suinicole in materia di biosicurezza. D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni in L. n. 25 del 28 marzo 2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva il bando per l’erogazione di un contributo pubblico a favore delle
imprese suinicole per investimenti in materia di biosicurezza.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La peste suina africana (PSA) è una malattia virale altamente contagiosa e spesso letale che colpisce esclusivamente i suini domestici e i cinghiali selvatici.

La diffusione della PSA in Italia è caratterizzata dalla presenza storica in Sardegna e da un'epidemia più recente che, dal 2022, interessa diverse regioni della penisola.

Sul territorio continentale italiano la PSA ha avuto inizio con il riscontro di un caso in un cinghiale in Piemonte.

Da allora, la malattia si è diffusa prevalentemente nei cinghiali in Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Calabria e Campania. Nel 2025 è stato registrato il primo caso di infezione negli allevamenti di suini domestici, in provincia di Mantova.

I Servizi Veterinari sovrintendono alla diffusione della malattia attraverso l'istituzione di zone di restrizione che prevedono misure sanitarie e di biosicurezza specifiche, quali restrizioni dell’attività venatoria, della movimentazione di animali e prodotti e l'obbligo di depopolamento degli allevamenti infetti.

Le restrizioni imposte per contrastare la diffusione della PSA hanno determinato un effetto negativo sulla redditività delle imprese del settore suinicolo.

Le misure di sostegno messe in atto a livello nazionale si sono concentrate su interventi compensativi per indennizzare  le aziende della filiera dei mancati redditi dovuti all’introduzione di ordinanze restrittive da parte dell’autorità sanitaria, oppure su misure preventive per finanziare gli investimenti in biosicurezza, requisito fondamentale per evitare  l’insorgenza della PSA  negli allevamenti.

Ad oggi il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) con Decreto 5 dicembre 2024 ha assegnato alla Regione del Veneto risorse finanziarie per un importo di euro 534.818,00 a valere sul Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all’art. 26 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni in L. n. 25 del 28 marzo 2022.

Tali fondi sono stati introitati nel bilancio regionale sul capitolo n. 102103 “Assegnazione statale per il finanziamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza a protezione degli allevamenti suinicoli - parte capitale (art. 26, D.L. 27/01/2022, n. 4 - L. 28/03/2022, n. 25)” al quale è correlato il capitolo di uscita n. 105500.

Al fine di impiegare le suddette risorse si propone di approvare il presente bando per l’erogazione di un contributo finalizzato a sostenere gli investimenti per la biosicurezza effettuati dalle aziende suinicole e di fissare in 90 giorni, dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il termine per la presentazione delle domande di contributo.

L’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, individua le condizioni di accesso al bando e le relative prescrizioni.

Il bando sostiene investimenti strutturali o dotazionali negli allevamenti suinicoli per la prevenzione del potenziale produttivo aziendale dal verificarsi di epizoozie. Beneficiari sono le imprese agricole che praticano l'attività di allevamento. Il sostegno viene erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammessa che va da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 70.000,00 per ciascuna impresa.

Considerata l’alta specializzazione ed esperienza operativa raggiunta dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) in materia di gestione, contabilizzazione e liquidazione di pagamenti in agricoltura si ritiene opportuno incaricare l’Agenzia, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. n. 31/2001, della gestione tecnica, amministrativa e di erogazione dei contributi, sulla base di apposita convenzione, il cui schema è contenuto nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzando il Direttore della Direzione Agroalimentare a apportare allo stesso eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Per l’intervento di sostegno alle aziende suinicole per gli interventi strutturali in materia di biosicurezza, si mette a disposizione l’importo di euro 534.818,00, che trova copertura nel capitolo di spesa n. 105500 “Interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza a protezione degli allevamenti suinicoli - contributi agli investimenti (art. 26, D.L. 27/01/2022, n. 4 - L. 28/03/2022, n. 25)”.

In relazione alle risorse stanziate  a favore dell'intervento di cui all'Allegato A del presente provvedimento, va segnalato che:

  • nella seduta del 2 ottobre 2025 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stata sancita l’intesa sullo schema di decreto del MASAF di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), concernente “Fondo nazionale per la suinicoltura. Misure in favore degli allevatori di suini per contrastare la diffusione della peste suina africana. Individuazione dei criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di sostenibilità e biosicurezza” che assegna  alla Regione del Veneto un importo di euro 806.407,20;
  • nella seduta del 23 ottobre 2025 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stata sancita l’intesa, ai sensi del “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza” sullo schema  di decreto del MASAF, “Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana. Attuazione della previsione dell’art. 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Individuazione dei criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza (2025)” che assegna alla Regione del Veneto un importo di euro 855.103,01.

Complessivamente, quindi, sulla base di quanto sopra esposto, saranno disponibili ulteriori risorse per incentivare interventi in materia di biosicurezza per euro 1.661.510,21.

Tali risorse, una volta che il MASAF avrà approvato i relativi decreti di impegno e liquidazione a favore della Regione del Veneto, potranno essere utilizzate per rimpinguare la dotazione finanziaria del presente bando portandola complessivamente a euro 2.196.328,21 .

Le risorse aggiuntive, pari a euro 1.661.510,21, saranno impegnate con successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Agroalimentare e andranno a incrementare la dotazione finanziaria del bando finalizzato al sostegno di investimenti strutturali e dotazionali negli allevamenti suinicoli, volti alla prevenzione delle epizoozie e alla tutela del potenziale produttivo aziendale.

Si incarica il Direttore della Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto.

Il contributo viene erogato ai sensi dell’art. 12 della L. n. 241/1990 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Reg. (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

VISTO l’art. 26 “Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo" del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni in L. n. 25 del 28 marzo 2022 che istituisce il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza ;

VISTO l’art. 11 bis “Misure per il sostegno del settore suinicolo" del D.L. n. 27 del 29 marzo 2019", convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del l 21  maggio  2019 che istituisce il Fondo nazionale per la suinicoltura;

VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 5 dicembre 2024 “Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana. Attuazione della previsione dell'articolo 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Individuazione dei criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza”;

VISTA la L.R. 9 novembre 2001 n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti” e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto delle seguenti risorse messe a disposizione dal MASAF per la realizzazione di interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza a protezione degli allevamenti suinicoli:
    • euro 534.818,00 assegnati dal MASAF con Decreto 5 dicembre 2024  a valere sul Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all’art. 26 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni in L. n. 25 del 28 marzo 2022;
    • euro 806.407,20 assegnati a seguito dell'intesa sancita nella seduta del 2 ottobre 2025 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del MASAF di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), concernente “Fondo nazionale per la suinicoltura. Misure in favore degli allevatori di suini per contrastare la diffusione della peste suina africana. Individuazione dei criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di sostenibilità e biosicurezza”, il cui provvedimento ministeriale è in attesa di emanazione;
    • euro 855.103,01 assegnati a seguito dell'intesa sancita nella seduta del 23 ottobre 2025 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza” sullo schema  di decreto del MASAF, “Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana. Attuazione della previsione dell’art. 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Individuazione dei criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza (2025)”, il cui provvedimento ministeriale è in attesa di emanazione;
  3. di approvare il bando per il sostegno alle imprese suinicole di cui al D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni in L. n. 25 del 28 marzo 2022, riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di fissare in 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione il termine per la presentazione delle domande di contributo del bando di cui al punto 3;
  5. di incaricare della gestione tecnica, amministrativa e di erogazione dei contributi l’Agenzia veneta per i pagamenti del bando di cui al punto 3;
  6. di approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. 09 novembre 2001, n. 31, lo schema di convenzione di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l’Agenzia veneta per i pagamenti per la gestione del bando di cui al punto 3;
  7. di determinare in euro 534.818,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione di impegno provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroalimentare, entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 105500 “Interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza a protezione degli allevamenti suinicoli - contributi agli investimenti (art. 26, D.L. 27/01/2022, n. 4 - L. 28/03/2022, n. 25)” del bilancio di previsione 2025-2027;
  8. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa di cui al precedente punto 7 ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  9. di prendere atto che, a seguito dell'emanazione, da parte del MASAF, di successivi  decreti, la dotazione finanziaria del bando di cui al punto 3 sarà implementata di ulteriori euro 1.661.510,21, portandola complessivamente a euro 2.196.328,21;
  10. di incaricare il Direttore della Direzione Agroalimentare di assumere ulteriori impegni di spesa a seguito di trasferimenti di risorse statali per interventi in materia di biosicurezza, al fine incrementare le risorse di cui al punto 9;
  11. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  12. di incaricare il Direttore della Direzione Agroalimentare della sottoscrizione della convenzione, di cui al punto 6;
  13. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroalimentare a apportare allo schema di convenzione, di cui all'Allegato B, eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
  14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1333_25_AllegatoA_568510.pdf
Dgr_1333_25_AllegatoB_568510.pdf

Torna indietro