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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1211 del 07 ottobre 2025
Approvazione del bando per il riparto del fondo finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e alla redazione del programma riportante il fabbisogno complessivo rilevato. Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 e Decreto del Ministero della Salute 31 dicembre 2021.
Con il presente provvedimento si approva il bando per il riparto del fondo finalizzato all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato di cui al Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, e alla redazione del programma riportante il fabbisogno complessivo rilevato di cui al Decreto del Ministero della Salute 31 dicembre 2021.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’articolo 5-septies, comma 2 del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, prevede che “Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascun degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l’acquisto delle attrezzature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodi temporale adeguato”.
Con Decreto del Ministero della Salute del 31 dicembre 2021, recante oggetto “Riparto delle risorse del fondo finalizzato all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità”, è stata data attuazione alle previsioni del succitato art. 5-septies.
Il Decreto sopramenzionato ripartisce tra le Regioni la somma stanziata dall'art. 5-septies, commi 1 e 2 del Decreto-Legge n. 32/2019, assegnando alla Regione del Veneto risorse pari a Euro 6.632.000,00, a valere sulle annualità dal 2019 al 2024, come da Tabella A allegata al medesimo Decreto, alle quali si dovrà aggiungere un cofinanziamento che, in conformità alle disposizioni previste per l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 20 della L. n. 67/1988, deve essere pari ad almeno il 5% di tale somma.
Con nota n. 6090 del 15/03/2022 il Ministero della Salute, nel dare comunicazione della maggiore assegnazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto del Ministero della Salute del 31 dicembre 2021, ha chiesto la presentazione di uno specifico programma, approvato con atto regionale, che riporti il fabbisogno complessivo rilevato e l’indicazione degli interventi ritenuti prioritari e oggetto del finanziamento, raggruppati per stazione appaltante, secondo le dotazioni annuali di cui alla Tabella A, parte integrante del Decreto, definite come segue:
Anno
Importo annuo Euro
2019
414.500,00
2020
1.243.500,00
2021
2022
2023
2024
Totale
6.632.000,00
Oltre a quanto sopra, il Ministero ha precisato che la Regione dovrà descrivere in una relazione tecnica, allegata al programma di cui sopra, gli interventi che si intendono realizzare e che contenga, per ognuno:
Inoltre il Ministero ha chiesto la compilazione di una tabella di sintesi, allegata alla sopra citata nota, nella quale devono essere riepilogate le informazioni principali, nel rispetto delle dotazione annuali indicate.
A tale scopo, per adempiere a quanto richiesto all’art. 2 del Decreto ministeriale citato, è necessario predisporre un apposito bando per raccogliere le istanze di finanziamento per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato, i cui contenuti sono descritti nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
In merito ai soggetti che possono presentare domanda di finanziamento, il Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria con nota acquisita al protocollo del Coordinamento della Commissione Salute presso la Conferenza delle Regioni e Province autonome al n. 935739 del 07/10/2021, ha specificato che “le strutture socio-sanitarie private, pur se convenzionate con i servizi sanitari regionali ma non rientranti tra i soggetti di cui all’art. 4, comma 15, L 412/1991 non possono accedere ai finanziamenti di cui all’art. 5-septies, comma 2 del DL 32/2019, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 67/1988.”
Possono quindi presentare domanda di finanziamento i soggetti pubblici o i “soggetti di cui all’art. 4, comma 15, L 412/1991”, proprietari di immobili, siti nel territorio della Regione Veneto, destinati a servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, anche non gestori del servizio. Nel caso in cui il soggetto proprietario richiedente non sia gestore del servizio, quest’ultimo dovrà essere un soggetto pubblico o un soggetto privato non a scopo di lucro di cui all’art. 128 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112”.
Ogni richiedente può partecipare alla presente iniziativa con più domande di finanziamento, una per ciascuna struttura socio-sanitaria e socio-assistenziale, come meglio definito all’art. 4 del bando.
Si stabilisce che i soggetti beneficiari del finanziamento, per almeno 5 (cinque) anni dalla data del certificato di regolare esecuzione/fornitura, dovranno garantire di sostenere i costi di manutenzione post installazione e non dovranno cedere o alienare i beni oggetto di finanziamento, salvo nel caso di cessione a terzi per subentro a qualsiasi titolo dell’esercizio dell’attività. È altresì vietata la dismissione dei suddetti beni per il medesimo periodo di tempo.
Si stabilisce inoltre che il finanziamento venga modulato in relazione al settore e alla tipologia di struttura nel seguente modo:
Settore “Persone con disabilità”
Settore “Anziani non autosufficienti”
Con riferimento ai soli Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti, considerato che i sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso sono caratterizzati da costi fissi per la dotazione software e per il sistema di memorizzazione indipendentemente dal numero di telecamere che si intende installare, dalla configurazione del sistema e dal numero di posti letto per persone anziane non autosufficienti ospitati nelle strutture, si ritiene di assegnare una quota fissa in relazione alla dimensione del Centro di Servizi e una quota variabile in relazione al numero di posti letto per persone anziane non autosufficienti autorizzate all’esercizio, ivi compresi i posti letto delle sezioni ad alta protezione Alzheimer (SAPA), i posti letto delle sezioni per stati vegetativi permanenti (SVP) e per SLA, come indicato nella tabella seguente:
Dimensione del Centro Servizi (posti letto autorizzati all’esercizio)
Quota fissa in Euro
Quota variabile per posto letto autorizzato all’esercizio in Euro
≤ 60 posti letto
31.000
60
> 60 posti letto ≤ 120 posti letto
33.000
> 120 posti letto
35.000
Il bando prevede due fasi.
La prima riguarda la manifestazione di interesse dei soggetti richiedenti da presentare in modalità telematica per il periodo di 45 giorni dalla pubblicazione del bando, utilizzando esclusivamente l’apposita piattaforma telematica, e si concluderà con la formazione del relativo elenco secondo l’ordine di arrivo, previa istruttoria d’ufficio per la verifica della regolarità delle domande, dell’ammissibilità delle stesse e fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.
L'elenco delle domande ammissibili costituirà il programma regionale del fabbisogno complessivo rilevato, che sarà quindi sottoposto all’approvazione della Giunta regionale, per la successiva ammissione al finanziamento da parte del Ministero della Salute, come previsto dall’art. 2, comma 3 del D.M. del 31 dicembre 2021.
Successivamente alla comunicazione di ammissione a finanziamento da parte del Ministero della Salute, con atto del Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva verrà approvato l'elenco finale degli ammessi a richiedere il finanziamento, pubblicato sul BUR e nella pagina riservata all’iniziativa. Tale pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai richiedenti dell’esito dell’istruttoria relativa alla loro domanda e avvio della seconda fase.
La seconda fase prevede la conferma da parte dei soggetti in elenco delle domande presentate e ammesse a finanziamento. La conferma avverrà utilizzando esclusivamente l’apposita piattaforma telematica a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco finale e fino a trentesimo giorno successivo.
Detta fase si concluderà con atto del Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva di assegnazione del finanziamento statale.
Si chiarisce fin da ora che l’effettiva disponibilità di risorse è condizionata all’approvazione del programma di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero della Salute del 31 dicembre 2021, e degli specifici accordi, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero della Salute e le Regioni, con i quali sono definite le modalità di erogazione delle risorse ripartite e la relativa documentazione necessaria.
Si precisa fin d’ora che non saranno ritenute ammissibili a finanziamento spese per la realizzazione dell’intervento sostenute prima della data di approvazione del programma, e che la Giunta regionale si riserva di stabilire con successivo provvedimento l’utilizzo, fino alla concorrenza della somma stabilito, di eventuali somme non erogate.
Per quanto sopra risulta necessario con il presente atto di:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- VISTO l’art. 20 della Legge 11/03/1988, n. 67;
- VISTO il Decreto-Legge 18/04/2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14/06/2019, n. 55;
- VISTO il Decreto Ministero della Salute del 31/12/2001;
- VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
- VISTE le Leggi regionali 13/04/2001, n. 11; 16/08/2002, n. 22; 23/11/2012, n. 43 e 11/05/2018, n. 16;
- VISTA la Legge regionale n. 54/2012 art. 2, comma 2, lett. o);
- VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
delibera
(seguono allegati)
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