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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 133 del 03 ottobre 2025


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 30 settembre 2025

Approvazione dei criteri e modalità attuative generali per la concessione di un contributo una tantum agli allevatori di ovicaprini per sostenere la difesa delle greggi dall'attacco dei lupi ai sensi dell'art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

Note per la trasparenza

Si approva il “Bando per misure complementari di sostegno alla difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi” finalizzato alla concessione di un contributo una tantum agli allevatori di ovicaprini che utilizzano cani da guardiania per la difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100631 per euro 76.000,00 del Bilancio di previsione 2025-2027.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la Regione del Veneto, nel riconoscere il valore della tutela e della conservazione della fauna selvatica, delle risorse naturali ed ambientali, attraverso l'attività di programmazione e pianificazione, individua i fabbisogni ed interviene di conseguenza mediante forme di sostegno, anche finanziario, per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica. 

In particolare, l’art. 1, comma 2 della suddetta L.R. n. 50/93 prevede che la Regione adotti le misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto alla conservazione degli equilibri naturali e alle esigenze produttive agricole. L’art. 28 della suddetta L.R. n. 50/1993 che tratta il tema del “risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria” prevede al comma 1 l’istituzione di un fondo regionale destinato all’erogazione di contributi a titolo di indennizzo per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica e per l’acquisto degli oneri di prevenzione nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria.  

Successivamente, con Legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 recante “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria” all’art. 3, comma 1 è stato istituito un fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria. Il successivo comma 2 prevede che questo fondo partecipi a sostenere opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica, interventi e opere per la prevenzione, oltre che a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica arrecati a produzioni agricole e zootecniche. 

L’Amministrazione regionale risulta attivamente impegnata per gestire tali dinamiche e l’impegno si è concentrato anche, ma non solo:

  • sulla raccolta di dati accurati e aggiornati in merito alla presenza del lupo attraverso attività di monitoraggio coordinate a livello sovra-regionale alpino;
  • sull’attenuazione degli impatti mediante l’erogazione di indennizzi;
  • sulla prevenzione degli effetti negativi provocati dai grandi carnivori sulle attività economiche, rappresentati in particolare dalle predazioni a carico del bestiame domestico. 

Si richiamano a tal proposito le DGR n. 1450 e n. 1451 del 3 dicembre 2024 con cui la Giunta regionale ha attivato un accordo di collaborazione scientifica, rispettivamente con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari e con il Centro Studi di Economia e Tecnica dell’Energia Giorgio Levi Cases dell’Università degli Studi di Padova, con l’obiettivo di realizzare un progetto di sperimentazione di nuove tecnologie per la gestione del lupo e attenuare l’impatto legato alla sua presenza, in particolare nelle aree montane del Veneto. 

Con particolare riguardo agli indennizzi e alla prevenzione, dal 2007 la Regione del Veneto assicura, a valere sulle proprie risorse ordinarie destinate alla prevenzione e indennizzi dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole (art. 28 della L.R. n. 50 del 9 dicembre 1993; art. 3, c. 1 della L.R. n. 6 del 23 aprile 2013), l’erogazione di contributi a titolo di ristoro per i danni da predazione causati da grandi carnivori selvatici alle produzioni zootecniche, nonché gli opportuni interventi di prevenzione di tali danni. 

I tradizionali sistemi di prevenzione, tuttavia, rappresentano ad oggi i presidi più frequentemente utilizzati e più efficaci in termini di costi/benefici nelle aree di presenza stabile del predatore, in particolare per l'allevamento ovicaprino che risulta essere il comparto allevatoriale maggiormente colpito dagli attacchi da parte del lupo. In particolare, dalla recente analisi condotta dagli Uffici regionali preposti, è emerso che l’allevamento ovicaprino risulta maggiormente protetto e tutelato dagli attacchi da parte del lupo, se abbina una combinazione congiunta di sistemi di prevenzione, in particolare, adeguate recinzioni elettrificate e la contemporanea presenza dei cani da guardiania. 

I cani da guardiania, infatti, contribuiscono notevolmente alla protezione degli animali, sia durante il loro pascolamento, sia durante il ricovero all’interno delle recinzioni elettrificate, considerando che l’efficacia di questo tipo di prevenzione è legata soprattutto al loro corretto inserimento nel gregge ed alla loro corretta educazione al lavoro, comportando notevoli costi aggiuntivi a carico degli allevatori. Tali costi, riguardano principalmente le spese di mantenimento (alimentazione), veterinarie, comprensive di vaccinazioni e sterilizzazione, la valutazione comportamentale e la stipula di copertura assicurativa per responsabilità civile e danni a terzi.

In tal senso si ritiene opportuno approvare i criteri e le modalità attuative generali per la concessione di un contributo una tantum agli allevatori di ovicaprini per sostenere la difesa delle greggi dall’attacco dei lupi ai sensi dell’art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50. 

Tutto ciò premesso, con il presente atto si approva il “Bando per misure complementari di sostegno alla difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi” finalizzato alla concessione di un contributo una tantum agli allevatori di ovicaprini che utilizzano cani da guardiania per la difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi, nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, e si autorizza la spesa complessiva di euro 76.000,00 a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100631 “Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993, n. 50)” del Bilancio regionale di previsione 2025-2027, a valere sull’annualità 2025.

L’importo massimo concedibile è tuttavia legato all’applicazione del regime di aiuto di Stato in “de minimis” nel settore agricolo, ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Si incarica quindi il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di provvedere alla gestione del richiamato Bando, alla predisposizione delle relative graduatorie, all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa.

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è autorizzato ad apportare eventuali modifiche, qualora si rendessero necessarie per l'Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla disciplina del procedimento amministrativo;

VISTA la L.R. 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 28;

VISTA la L.R. 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’art. 3;

VISTE le DGR nn. 1450 e 1451 del 3 dicembre 2024;

VISTO il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, come modificata e integrata dall’articolo 14 della Legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO il Regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell’art. 52 della Legge n. 234/2012, con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 32 del 27 dicembre 2024 “Legge di stabilità regionale 2025”;

VISTA la L.R. n. 33 del 27 dicembre 2024 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2025”;

VISTA la L.R. n. 34 del 27 dicembre 2024 “Bilancio di previsione 2025-2027”;

VISTA la DGR n. 1535 del 30 dicembre 2024 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027,

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  2. di sostenere la concessione di sostegni economici a favore delle aziende venete che operano nel settore dell’allevamento ovicaprino che utilizzano cani da guardiania per la difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi, ai sensi dell’art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;

  3. di approvare, ai sensi dell’art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il “Bando per misure complementari di sostegno alla difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi”, quale Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla gestione dei cani da guardiania;

  4. di determinare in euro 76.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100631 “Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993, n. 50)” del Bilancio di previsione 2025-2027, a valere sull’annualità 2025;

  5. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della gestione del richiamato Bando, dello svolgimento dell'istruttoria delle domande pervenute, della predisposizione delle relative graduatorie ed dell'assunzione dei pertinenti impegni di spesa; 

  6. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ad apportare, qualora si rendano necessarie, eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali al Bando di cui all’Allegato A nell'interesse dell'Amministrazione regionale;

  7. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è stato  assegnato il capitolo di cui al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1181_25_AllegatoA_566176.pdf

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