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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 123 del 19 settembre 2025


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 15 settembre 2025

Esecuzione dell'Ordinanza n. 383/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto (Sezione Quarta). Stagione venatoria 2025/2026.

Note per la trasparenza

Il provvedimento prende atto dell’Ordinanza n. 383/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto (Sezione Quarta) che ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti e ha sospeso l’efficacia di alcune parti della Deliberazione della Giunta regionale n. 649 dell’11 giugno 2025 avente ad oggetto la “Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/1993)”.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA), ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2025-2026 con DGR n. 649 dell’11 giugno 2025 e successivamente rettificato con DGR n. 684 del 17 giugno 2025.

A seguito del ricorso presentato da alcune Associazioni, il Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto con Ordinanza, sezione Quarta, n. 383 del 5 settembre 2025 ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti e ha sospeso l’efficacia della Deliberazione della Giunta regionale n. 649 dell’11 giugno 2025 avente ad oggetto la “Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/1993)”, nelle parti in cui:

“-vieta la caccia nei soli valichi montani del “Monte Pizzoc” e del “Passo Monte Croce Comelico” e non anche negli altri valichi già noti per il passaggio dei migratori, come quelli ricompresi all’interno delle ZPS nel cui formulario è indicata la presenza di flussi migratori;

-prevede, per la specie dell’allodola, il carniere di 10 capi al giorno e 50 capi per stagione invece che di 5 capi al giorno e 25 capi per stagione;

-consente, per la specie del moriglione, che ogni cacciatore possa abbattere 2 capi al giorno e 10 esemplari per stagione indipendentemente dal numero massimo di 2.472 individui abbattibili in tutto il territorio regionale”.

La discussione nel merito del ricorso è fissata per l’udienza pubblica del 27 novembre 2025. Pertanto, nelle more della definizione del giudizio pendente avanti il TAR Veneto e in considerazione dell’obbligo giuridico in capo all’Amministrazione regionale di adeguarsi alla decisione della citata Ordinanza n. 383/2025, si provvede ad ottemperare alla pronuncia cautelare escludendo ogni valore di acquiescenza al presente provvedimento, meramente attuativo del dictum giudiziale.

In riferimento al primo motivo di censura della richiamata Ordinanza del TAR Veneto n. 383/2025, si rappresenta che allo stato attuale è pendente avanti il Consiglio di Stato un contenzioso relativo alla riforma della sentenza n. 3028 del 23.12.2024 del TAR Veneto, anche con riferimento all’individuazione dei Valichi montani.

Al fine di verificare la presenza di flussi migratori significativi nel territorio della Zona Alpi, sono state seguite le indicazioni ISPRA che propongono di indirizzare l’indagine alle aree ricomprese all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

L’analisi fa riferimento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 noto come “Pecoraro Scanio” e intitolato “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (Gazzetta ufficiale Serie generale n. 258 del 6 novembre 2007).

Questo Decreto, all'art. 4 e nell'Allegato 1 stabilisce una specifica tipologia ambientale denominata “valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche” e definisce un elenco delle specie ornitiche caratteristiche: Tortora (Streptopelia turtur), Gruccione (Merops apiaster), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Topino (Riparia riparia), Calandro (Anthus campestris), Codirosso (Phoenicurus phoenicurus), Santimpalo (Saxicola torquata), Monachella (Oenanthe hispanica), Codirossone (Monticola saxatilis), Pigliamosche (Muscicapa striata), Balia dal collare (Ficedula albicollis), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa (Lanius senator), Ortolano (Emberiza hortulana).

Su questa base sono state esaminate tutte le 19 ZPS della regione biogeografica alpina con riferimento ai seguenti parametri:

  • tutele esistenti nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) rispetto all’esercizio dell’attività venatoria;
  • presenza di dati sui flussi migratori o segnalazione di questi in articoli scientifici su riviste peer-reviewed;
  • indicazione della presenza di flussi migratori nella parte descrittiva del formulario standard di ciascuna ZPS (sezione 4 del formulario);
  • presenza delle specie caratteristiche individuate nella tipologia ambientale di riferimento dal DM “Pecoraro Scanio” e indicate nel formulario standard delle ZPS esaminate rispetto al periodo di esercizio dell’attività venatoria (sezione 3 del formulario);
  • presenza delle adeguate caratteristiche geografiche-geomorfologiche individuate nella tipologia ambientale di riferimento dal citato DM “Pecoraro Scanio”;
  • presenza di valichi già individuati in precedenza.

La Commissione Europea con la Decisione di esecuzione (UE) 2023/2806 della Commissione del 15 dicembre 2023 ha modificato il Formulario Standard Natura 2000 al fine di migliorare la disponibilità e la qualità dei dati a decorrere dal 1° febbraio 2025. Rispetto alla necessità di individuare le specie migratrici in transito, la Decisione indica quattro opzioni per le popolazioni delle specie in ciascuna ZPS:

  • Permanente: specie presente nel sito tutto l'anno e non migratrice, o popolazione residente di specie migratrice;
  • Riproduzione: specie che utilizza il sito per la riproduzione, la nidificazione e/o lo svezzamento dei piccoli;
  • Concentrazione: sito utilizzato come punto di sosta, di riparo, in fase di migrazione, o luogo di muta, al di fuori dei luoghi di riproduzione e di svernamento;
  • Svernamento: specie che utilizza il sito per svernare.

Tra queste quattro condizioni, i tipi “Concentrazione” e, in ossequio al principio di precauzione, “Svernamento” sono tenuti in considerazione per verificare, nelle ZPS, la presenza delle specie caratteristiche dei valichi, a prescindere dalla qualità del dato sulla popolazione della specie e dalla rarità di questa nel sito.

Per determinare se fossero segnalate specie caratteristiche migratrici di passo o svernanti, sono stati esaminati nel dettaglio i formulari standard delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della regione biogeografica Alpina (https://drive.google.com/drive/folders/1QIQSxr3vHcZsKeQEsGRFBi5uwGQZ3lWP; DGR n. 1695/2023, DGR n. 1581/2024, DGR n. 347/2025).

A conclusione di tali verifiche eseguite dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria emerge che esclusivamente per i siti ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa" e IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle" sono necessari ulteriori approfondimenti al fine di quantificare gli eventuali flussi migratori.

Per le ulteriori ZPS si riscontra che l’individuazione di valichi è già avvenuta per i siti IT3230077 “Foresta del Cansiglio” (Monte Pizzoc) e IT3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico” (Passo Monte Croce Comelico), mentre per le altre 15 zone, oltre all’assenza di indicazioni esplicite sulla presenza di flussi migratori, mancano anche le specie caratteristiche indicate dal DM “Pecoraro Scanio” o, le caratteristiche geomorfologiche del valico.

In attesa di ulteriori dati conclusivi circa l’individuazione di valichi montani all’interno del territorio veneto, in ottica precauzionale e sulla scorta dell’istruttoria effettuata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, si ritiene di individuare una porzione di territorio equivalente all’area ricompresa in una circonferenza avente 1.000 metri di raggio, in ciascuna delle seguenti due zone: ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”(punto di coordinate 1711631,42 - 5087018,90, secondo il sistema di riferimento Gauss-Boaga Ovest – Monte Mario / Italy Zone 1, EPSG 3003; Allegato A al presente provvedimento) e ZPS IT3240024 “Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle” (punto di coordinate 1734688,09 - 5093009,99, secondo il sistema di riferimento Gauss-Boaga Ovest – Monte Mario / Italy Zone 1, EPSG 3003; Allegato B al presente provvedimento) su cui apporre il divieto di caccia.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso riguardante i limiti di prelievo venatorio previsti per la specie Allodola (Alauda arvensis), si ritiene utile esporre le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si evidenzia che la Regione non ha stabilito limiti superiori a quelli indicati da ISPRA, limitandosi a definire i carnieri giornaliero e stagionale già stabiliti all’interno del “Piano nazionale di gestione della specie allodola”, approvato da ISPRA e sottoscritto da tutte le Regioni, compresa la Regione del Veneto, ovvero con carniere giornaliero e stagionale pari rispettivamente pari a 10 capi e 50 capi per cacciatore.

Il “Piano nazionale di gestione della specie allodola”, adottato con il coordinamento di ISPRA e con la condivisione delle Regioni, rappresenta lo strumento di riferimento per la disciplina dell’attività venatoria sulla specie. Esso è atto tuttora vigente, vincolante per le Amministrazioni regionali e frutto di una valutazione tecnico-scientifica condivisa, che ha considerato le esigenze conservative della specie in relazione sostenibile con l’attività venatoria.

La Regione ha dato quindi corretta applicazione ad un atto tecnico-gestionale che rappresenta il frutto di una concertazione istituzionale che ha visto coinvolto lo stesso ISPRA.

Tutto ciò rappresentato, l’Amministrazione regionale, prendendo atto di quanto stabilito dall’Ordinanza del TAR Veneto n. 383/2025 e nelle more di eventuali ed ulteriori approfondimenti di natura tecnica che diano supporto alle scelte gestionali operate dalla Regione del Veneto in seno al calendario venatorio, con il presente provvedimento provvede ad attuare il dictum giudiziale che stabilisce il carniere individuale in 5 capi giornalieri e 25 stagionali così da ottemperare alla predetta decisione escludendo ogni valore di acquiescenza alla stessa.

Per quanto riguarda il terzo motivo del ricorso, relativamente alla specie Moriglione, si evidenzia quanto segue.

Il Piano di gestione nazionale del Moriglione (Aythya ferina), approvato con l’Accordo n. 108/CSR in data 10 maggio 2023 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede al paragrafo 6 “Gestione venatoria sostenibile” che “Nei primi tre anni di applicazione del piano le regioni dovranno attuare sistemi di monitoraggio dei carnieri in tempo reale. Il prelievo complessivo regionale non dovrà superare il 75% della media dei prelievi ottenuti nelle ultime 3 stagioni in cui la specie è stata cacciabile escludendo quelle in cui c’è stata una sospensiva della caccia alla specie. Nel corso dei tre anni di applicazione il Tavolo Tecnico Ministeriale già istituito provvederà alle modifiche derivanti dall'analisi dei dati di popolazione nazionale e internazionale e dai risultati dei miglioramenti ambientali realizzati”.

Nel caso della Regione del Veneto, nel rispetto del limite di prelievo corrispondente al 75% della media risultante dall’analisi dei carnieri delle ultime stagioni venatorie in cui la specie è stata oggetto di prelievo, è risultato un limite massimo prelevabile corrispondente a 2472 capi su scala regionale. Tale carniere complessivo regionale, nonchè quello giornaliero e stagionale, è in ottemperanza alle disposizioni previste dal Piano di gestione nazionale del Moriglione e come peraltro confermato dal parere ISPRA alla proposta di calendario 2025/2026, e garantisce, unitamente all’accurato monitoraggio dei dati degli abbattimenti attuato dall'Amministrazione regionale, un prelievo venatorio sostenibile della specie.

A tal riguardo si precisa che già partire dal 2023, primo anno di validità del Piano di gestione, l’Amministrazione regionale ha attuato un sistema di monitoraggio dei carnieri in tempo reale, tramite il suo Sistema Informativo Ittico Venatorio, che ha consentito e consente il monitoraggio e il controllo dei prelievi a carico di quelle specie interessate dai Piani di Gestione come il Moriglione, ma anche la Tortora e la Moretta. Per la stagione venatoria 2025-2026 con Decreto n. 233 dell’08 luglio 2025 del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, come peraltro fatto per le precedente stagioni venatorie con i Decreti n. 369 del 25 agosto 2023 e n. 216 del 01 luglio 2024, sono stati adottati i manuali denominati "Monitoraggio prelievi giornalieri" nelle due versioni per Desktop e dispositivo Mobile per il prelievo venatorio delle specie Moriglione, Tortora e Moretta, che prevedono monitoraggi dei prelievi giornalieri all’interno Sistema Informativo Ittico Venatorio. Di fatto, la “specifica modalità informatizzata” indicata nella DGR n. 649 dell’11 giugno 2025 che consente il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi è stata puntualmente riattivata anche per la stagione venatoria 2025-2026 attraverso il richiamato Decreto n. 233 dell’08 luglio 2025 che declina, a livello operativo, le specifiche tecniche all’interno del Sistema Informativo Ittico Venatorio.

Tale sistema, già in uso durante le stagioni venatorie 2023-2024 e 2024-2025, annulla il rischio di superamento del carniere regionale pari a 2.472 capi e ciò a prescindere dal carniere giornaliero e stagionale, rispettivamente pari a 2 Moriglioni giornalieri e 10 stagionali per cacciatore (carnieri stabiliti dal Piano Nazionale di gestione del Moriglione), e dal numero potenziale di cacciatori praticanti la caccia alla specie in parola.

Il rischio di superamento del carniere regionale assegnato è dunque annullato proprio in forza di una doppia registrazione imposta ai cacciatori del Veneto. In particolare, l’obbligo della compilazione di una scheda informatizzata, raggiungibile on line, con un elevato grado di accessibilità e disponibilità, e nella quale riportare gli abbattimenti già registrati nel tesserino venatorio a lettura ottica, consentendo una rendicontazione in tempo reale degli abbattimenti stessi, annulla di fatto il rischio del superamento del carniere stagionale.

Ad ulteriore garanzia di annullamento del rischio del superamento del carniere stagionale, la Struttura tecnica, così come per le passate stagioni 2023 e 2024, ha dato disposizioni al Direttore Unità Organizzativa Sistema informativo di Area affinché il programma di monitoraggio sopra richiamato preveda un alert e il conseguente "blocco" della caccia al Moriglione al raggiungimento di una soglia prudenziale dell'80% dei limiti massimi prelevabili. Ciò porta, di fatto, ad un carniere effettivamente prelevabile di 1.977 capi, ben inferiore ai 2.472 capi concessi alla Regione e approvati da ISPRA nel suo parere consultivo, e ciò a prescindere dalla possibilità che un cacciatore possa raggiungere il carniere stagionale di 10 Moriglioni.

Tutto ciò detto dimostra come la specie Moriglione sia oggetto, in Veneto, di particolare tutela, anche alla luce dell’implementazione del sistema di monitoraggio dei carnieri, adottato a livello regionale e previsto all’interno Piano di gestione quale strumento obbligatorio per la gestione della specie.

Per quanto sopra rappresentato, si ritiene pertanto di specificare la scelta gestionale della Regione all’interno del calendario venatorio, come approvato con DGR n. 649 dell’11 giugno 2025, e di consentire il prelievo del Moriglione prevendendo carnieri rispettivamente pari a 2 capi giornalieri e 10 stagionali per cacciatore con un carniere regionale di 1.977 Moriglioni, pari alla soglia prudenziale dell’80% dei 2.472 capi di Moriglione concessi al Veneto.

Si dà inoltre atto che continuano ad applicarsi tutte le disposizioni di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 649/2025 e n. 684/2025 non in contrasto con il presente provvedimento.

Con il presente si provvede infine di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

RICHIAMATA la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, allegata al richiamato parere ISPRA;

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

VISTO l’articolo 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 649 dell’11 giugno 2025 ad oggetto “Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/1993)”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 684 del 17 giugno 2025 ad oggetto “Rettifica della DGR n. 649 dell'11/06/2025 avente per oggetto "Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/1993)";

VISTA l’Ordinanza del TAR Veneto n. 383 del 5 settembre 2025;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto dell’Ordinanza del TAR Veneto n. 383 del 5 settembre 2025 che ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti e ha sospeso l’efficacia della Deliberazione della Giunta regionale n. 649 dell’11 giugno 2025 avente ad oggetto la “Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/1993)”, nelle parti in cui:

“-vieta la caccia nei soli valichi montani del “Monte Pizzoc” e del “Passo Monte Croce Comelico” e non anche negli altri valichi già noti per il passaggio dei migratori, come quelli ricompresi all’interno delle ZPS nel cui formulario è indicata la presenza di flussi migratori;

-prevede, per la specie dell’allodola, il carniere di 10 capi al giorno e 50 capi per stagione invece che di 5 capi al giorno e 25 capi per stagione;

-consente, per la specie del moriglione, che ogni cacciatore possa abbattere 2 capi al giorno e 10 esemplari per stagione indipendentemente dal numero massimo di 2.472 individui abbattibili in tutto il territorio regionale”;

3.   di dare atto che per effetto dell’Ordinanza TAR Veneto di cui al punto 2 e nelle more della definizione del giudizio pendente avanti al Consiglio di Stato relativo alla riforma della sentenza n. 3028 del 23.12.2024 del TAR Veneto, il divieto di caccia, in ottica precauzionale e sulla scorta dell’istruttoria effettuata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, è esteso nelle seguenti due zone:

  •  ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”,
     
  • ZPS IT3240024 “Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle,

in aggiunta ai due valichi già individuati “Monte Pizzoc” e dal “Passo Monte Croce Comelico”, di cui alla lettera f) del paragrafo “12 Altre disposizioni” dell’Allegato C della DGR n. 649/2025 come riportato nelle cartografie dell’Allegato A e dell’Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

4.   di dare atto che per effetto dell’Ordinanza TAR Veneto di cui al punto 2 e nelle more della definizione del giudizio pendente avanti il medesimo TAR Veneto, i carnieri giornalieri e stagionali della specie Allodola sono consentiti nei seguenti limiti di prelievo:

  • 5 capi giornalieri;
     
  • 25 capi stagionali per cacciatore;

5. di specificare, per le motivazioni espresse in premessa, che i carnieri per la specie Moriglione, già determinati con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 649/2025 e n. 684/2025, pari a 2 capi giornalieri e 10 stagionali per cacciatore, saranno validi fino al raggiungimento del limite massimo regionale, pari a 1.977 Moriglioni equivalente alla soglia prudenziale dell’80% dei 2.472 capi di Moriglione concessi al Veneto, e saranno oggetto di monitoraggio con le modalità di cui al Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 233 dell’08 luglio 2025;

6.   di dare atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono adottate in esecuzione dell’Ordinanza del TAR Veneto n. 383 del 5 settembre 2025 escludendo ogni valore di acquiescenza alla citata Ordinanza nelle more della definizione del giudizio pendente avanti il medesimo TAR Veneto;

7.   di dare atto che continuano ad applicarsi tutte le disposizioni di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 649/2025 e n. 684/2025 non in contrasto con il presente provvedimento;

8.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.   di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1104_25_AllegatoA_565120.pdf
Dgr_1104_25_AllegatoB_565120.pdf

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